Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 21 dicembre 2007, n. 272
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni gia' attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;
Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che le procedure di verifica di cui all'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche' le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalita' e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche' i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 253, comma 21, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
100, supplemento ordinario, e' il seguente:
«21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle
SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
decreto.».
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006,
n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente:
«4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1998, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo degli articoli 22, comma 7, e 25, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«Art. 22 (Determinazione del periodo di attivita'
documentabile e dei relativi importi e certificati). -
(Omissis).
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti
in conformita' allo schema di cui all'allegato D e
contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con
buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede
arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e
per gli scavi archeologici, la certificazione deve
contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela
del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati
rilasciati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento.».
«Art. 25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e
dei relativi importi). - (Omissis).
5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative
dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all'opera
realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del
progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo
di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori.».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici), allegata al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22, comma 7 e dell'art. 25,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34
del 2000, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.

Adempimenti a carico delle SOA
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorita' approva e comunica simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti dall'articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all'articolo 1. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono contenere i dati elencati dall'articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo articolo 4. Il modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell'Autorita'.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorita', di seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall'articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all'articolo 1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.
3. Per le attivita' previste dal presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
 
Art. 3.

Sanzioni a carico delle SOA
1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall'articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e' iniziato d'ufficio dall'Autorita', la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l'Autorita' puo' disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonche' eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorita' rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l'Autorita' acquisisce i dati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6, commi 9 e 11 e dell'art. 40,
comma 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' il seguente:
«9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli
operatori economici esecutori dei contratti, nonche' ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
(Omissis).
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.».
«4. Il regolamento definisce in particolare:
(omissis);
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e
interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le
irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso
di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio
di proporzionalita' e nel rispetto del principio del
contraddittorio.».



 
Art. 4.

Adempimenti a carico di altri soggetti
1. I modelli informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi dell'articolo 2, sono trasmessi dall'Osservatorio, entro dieci giorni dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2:
a) alle amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicita' dei seguenti dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato;
b) al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verifica la veridicita' dei seguenti dati:
1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture;
2) oggetto dei lavori;
3) data dell'emissione delle fatture e relativo numero;
4) importo al netto di IVA;
c) ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il modello di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, verificano e attestano la veridicita' dei seguenti dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione dei lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il certificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.
2. Entro centocinquanta giorni dall'invio dei modelli, le amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all'Osservatorio dei dati di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche che, senza giustificato motivo, non adempiono a quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni rispettivamente previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Note all'art. 4:
- La legge 10 febbraio 1962, n. 57, recante
«Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1962, n. 56.
- L'allegato A del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' il seguente:

«Allegato A
Premesse
Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per
«intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di
esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere
generali, individuate con l'acronimo "OG", e' conseguita
dimostrando capacita' di svolgere in proprio o con
qualsiasi altro mezzo l'attivita' di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per
la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti
all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie
una pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione
presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa
dei fattori produttivi, specifica competenza nel
coordinamento tecnico delle attivita' lavorative, nella
gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte
le regole tecniche e amministrative che disciplinano
l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di
opere generali individua attivita' non ricomprese nelle
altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie
specializzate, individuate con l'acronimo "OS", e'
conseguita dimostrando capacita' di eseguire in proprio
l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione
di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte
del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e
necessitano di una particolare specializzazione e
professionalita'. La qualificazione presuppone effettiva
capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi
necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il
possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed
amministrative previste dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.
La qualificazione nelle categorie che risultano dalla
suddivisione di quelle previste dal decreto ministeriale n.
770/1982 e dal decreto ministeriale n. 304/1998 e'
conseguita qualora le lavorazioni realizzate con
riferimento alle vecchie declaratorie riguardino
lavorazioni previste dalle declaratorie del presente
allegato.
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonche'
alle categorie specializzate per le quali nell'allegata
tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" e'
prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano
indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da
realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese
aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni.
Categorie opere generali
OG 1: Edifici civili e industriali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture,
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le
carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli
stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli
edifici aeroportuali nonche' qualsiasi manufatto speciale
in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in
opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos
ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessita'.
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di
lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per consentire la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea",
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo
puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonche' di
tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini
di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi
sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli
svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le
opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di
interesse nazionale e locale, le metropolitane, le
funicolari e le linee tramviarie di qualsiasi
caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i
piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari,
naturali ed artificiali, nonche' i ponti, anche di
complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in
opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi
tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano
necessari per consentire la mobilita' su "gomma" e su
"ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di
qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in
sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei
pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici nonche' di armamento ferroviario
occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali,
trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari
per consentire la raccolta di acqua da effettuare per
qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini
interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici,
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari
all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonche'
delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di
materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per
trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o
liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari a fornire un buon servizio
all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli
acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete
di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati,
la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le
fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle
acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale
delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali comunque
realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono
terminali per la mobilita' su "acqua" ovvero opere di
difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le
banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese
costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche
di scarico nonche' i lavori di dragaggio in mare aperto o
in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle
acque dolci o salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica
e di bonifica
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque
realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua
naturali o artificiali nonche' per la difesa del territorio
dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i
bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il
consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei
torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e
la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le
opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse
per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei
pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la produzione di energia elettrica, completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari in termini di funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate
da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari
per la distribuzione ad alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente
finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le
cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi
numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa
in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: Impianti tecnologici
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima,
di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del
gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione, di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente
in interventi appartenenti alle categorie generali che
siano stati gia' realizzati o siano in corso di
costruzione.
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete
necessarie per la realizzazione della bonifica e della
protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche,
l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento
per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica
dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione,
nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento
delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio
all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o
di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed
al ripristino della compatibilita' fra "sviluppo
sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i
lavori necessari per attivita' botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed
il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei
bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere
necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione,
i lavori di sistemazione agraria e le opere per la
rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e
discariche.
Categorie di opere specializzate
OS 1: Lavori in terra
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di
terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la
natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale,
argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico
ed artistico
Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione
ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni
architettonici e di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico.
OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state gia' realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi in opere generali che siano state gia'
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere
generali che siano state gia' realizzate o siano in corso
di costruzione.
OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la
manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di
qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,
legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile
Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi
tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
verniciatura, e simili.
OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la
manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e
acustici, controsoffittature e barriere al fuoco,
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
del traffico
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione
sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per
la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario compreso
il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle
medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la
manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della
segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la
manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali,
quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e
viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: Barriere e protezioni stradali
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione
o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new
jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili,
finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso
veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed
il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento
armato normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei
materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai
rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici
speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del
materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti
norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia
elettrica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a
servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia
elettrica.
OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti
di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il
loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state gia' realizzate o siano in corso
di costruzione.
OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio
in opera di strutture in acciaio e di facciate continue
costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro
o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti di commutazione per reti
pubbliche o private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su
cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi
radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici,
televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi
sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state gia' realizzate o siano in corso
di costruzione.
OS 20: Rilevamenti topografici
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici
speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione
imprenditoriale.
OS 21: Opere strutturali speciali
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire
i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai
terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita'
tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da
prevenire dissesti geologici, di opere per rendere
antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonche'
l'esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali
di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funzionalita' statica delle strutture,
l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da
analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche,
nonche' l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere
per garantire la stabilita' dei pendii e di lavorazioni
speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed
il consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle
acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il
recupero del biogas e la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: Demolizione di opere
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la
demolizione completa di edifici con attrezzature speciali
ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la
raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e
l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche'
la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi,
terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita'
strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali
particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a
carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via
esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione
sistematica o ristrutturazione degli impianti per la
trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o
linea tramviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le
cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e
posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di
fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera
dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici, necessari in termini di funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente
dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia' realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione
sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi
ferrovia, metropolitana o linea tramviaria nonche' degli
impianti di frenatura e automazione per stazioni di
smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati gia'
realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e
trasporto, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali
filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed
il montaggio in situ di strutture costituite di elementi
lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture
particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle
copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la
manutenzione e la verifica acustica delle opere di
contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria
quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o
materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o
alveolari nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
contenimento terreno o di pareti di gallerie.».
- Per il testo dell'art. 25, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si
vedano le note alle premesse.
- L'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n.
172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1989, n.
110, supplemento ordinario, e' il seguente:

«Allegato 1

----> Vedere immagine a pag. 11 <----

- Il testo dell'art. 14, della citata legge 10 febbraio
1962, n. 57, e' il seguente:
«Art. 14 (Requisiti d'ordine speciale per le
iscrizioni). - 1) Idoneita' tecnica. - L'idoneita' tecnica
e' dimostrata mediante titoli di studio, certificati
rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attivita'
di servizio riferentesi a lavori eseguiti o diretti dal
richiedente e da ogni altro documento.
I certificati di cui al comma precedente debbono
indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il
loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e
dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se
diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede
arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di
esse.
Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o
di Enti pubblici il certificato e' rilasciato da un
funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non
inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di
direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del
quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il
funzionario stesso e' preposto, i lavori furono eseguiti.
Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati,
la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente
o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere
confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del
Genio civile.
Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono
essere presentati certificati del console competente, che
contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con
l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il
funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti, ha
eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso
le autorita' tecniche del luogo.
2) Capacita' finanziaria. - Essa e' dimostrata da
idonee referenze bancarie o da documenti che validamente
comprovino la potenzialita' economica e finanziaria
dell'interessato.
Le referenze bancarie sono richieste direttamente e
riservatamente dal Comitato competente agli istituti,
indicati dal richiedente l'iscrizione, nella relativa
domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non
anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione
e, se di data piu' remota, debbono essere espressamente
confermati in data non anteriore di un mese a quella della
domanda stessa.
3) Attrezzatura tecnica. - Il possesso
dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione
del richiedente nella quale debbono essere elencati e
descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere
di cui egli dispone, salva la facolta' dell'Amministrazione
di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge
nel caso di false o inesatte affermazioni.
Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa
dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono
riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3)
debbono riferirsi al titolare.».
- Per il testo dell'art. 6, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda la nota
all'art. 3.



 
Art. 5.

Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell'Autorita'
1. L'Autorita', tramite gli uffici interni da essa individuati, nonche' il Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via telematica ai dati pervenuti all'Osservatorio, compiuti gli eventuali ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati, e li segnalano al consiglio dell'Autorita', man mano che vengono individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e il consiglio dell'Autorita' concordano i criteri di distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell'Autorita'.
2. L'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture, puo' procedere alla sospensione in via cautelare dell'attestazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Puo', inoltre, richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri.
3. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorita', la SOA procede alla revoca dell'attestazione tenendo conto dei dati risultati non veritieri
4. Nel caso di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal comma 3, l'Autorita' puo' esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' provvedere alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Di Pietro
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 77



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6, comma 7, lettera m) del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
«7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti
da altre norme, l'Autorita':
(Omissis).
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;».
- Il testo dell'art. 10, comma 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' il
seguente:
«5. L'autorizzazione e' revocata dall'autorita' quando
sia accertato il venire meno dei requisiti e delle
condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche' quando
sia accertato il mancato inizio dell'attivita' sociale
entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa
attivita' risulti interrotta per piu' di sei mesi.
L'autorizzazione e' altresi' revocata nei casi piu' gravi
di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni
richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque
quando sia accertato che la SOA non svolge la propria
attivita' in modo efficiente e conforme alle disposizioni
della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle
procedure contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera f).».



 
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