Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE |
DECRETO 21 dicembre 2007, n. 272 |
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006). |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE Sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni gia' attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007; Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che le procedure di verifica di cui all'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche' le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Ambito applicativo Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalita' e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006: a) i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche' i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario, e' il seguente: «21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.». - Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente: «4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1998, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo degli articoli 22, comma 7, e 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 22 (Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati). - (Omissis). 7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.». «Art. 25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi). - (Omissis). 5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione: a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) copia del contratto stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti; d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.». - La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), allegata al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 22, comma 7 e dell'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2.
Adempimenti a carico delle SOA 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorita' approva e comunica simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti dall'articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all'articolo 1. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono contenere i dati elencati dall'articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo articolo 4. Il modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell'Autorita'. 2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorita', di seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall'articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all'articolo 1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione. 3. Per le attivita' previste dal presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. |
| Art. 3.
Sanzioni a carico delle SOA 1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall'articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e' iniziato d'ufficio dall'Autorita', la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l'Autorita' puo' disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonche' eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorita' rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell'istruttoria. 3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l'Autorita' acquisisce i dati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 6, commi 9 e 11 e dell'art. 40, comma 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: «9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'. (Omissis). 11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.». «4. Il regolamento definisce in particolare: (omissis); g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio.».
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| Art. 4.
Adempimenti a carico di altri soggetti 1. I modelli informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi dell'articolo 2, sono trasmessi dall'Osservatorio, entro dieci giorni dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2: a) alle amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicita' dei seguenti dati: 1) data del contratto di appalto; 2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario; 4) inizio e ultimazione lavori; 5) opere eseguite da eventuali subappaltatori; 6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite; 7) buon esito delle opere; 8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato; b) al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verifica la veridicita' dei seguenti dati: 1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture; 2) oggetto dei lavori; 3) data dell'emissione delle fatture e relativo numero; 4) importo al netto di IVA; c) ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il modello di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, verificano e attestano la veridicita' dei seguenti dati: 1) data del contratto di appalto; 2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario; 4) inizio e ultimazione dei lavori; 5) opere eseguite da eventuali subappaltatori; 6) importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite; 7) buon esito delle opere; 8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il certificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. 2. Entro centocinquanta giorni dall'invio dei modelli, le amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all'Osservatorio dei dati di cui al comma 1. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche che, senza giustificato motivo, non adempiono a quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni rispettivamente previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Note all'art. 4: - La legge 10 febbraio 1962, n. 57, recante «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1962, n. 56. - L'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' il seguente:
«Allegato A Premesse Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", e' conseguita dimostrando capacita' di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attivita' lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attivita' non ricomprese nelle altre categorie generali. La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo "OS", e' conseguita dimostrando capacita' di eseguire in proprio l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'. La qualificazione presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dal decreto ministeriale n. 770/1982 e dal decreto ministeriale n. 304/1998 e' conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato. Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonche' alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" e' prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni. Categorie opere generali OG 1: Edifici civili e industriali Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonche' qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita'. OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonche' di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tramviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonche' i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilita' su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonche' di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. OG 5: Dighe Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonche' delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilita' su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonche' i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate. OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonche' per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. OG 11: Impianti tecnologici Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione. OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza. OG 13: Opere di ingegneria naturalistica Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilita' fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivita' botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. Categorie di opere specializzate OS 1: Lavori in terra Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico. OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. OS 7: Finiture di opere generali di natura edile Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili. OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili. OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime. OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. OS 11: Apparecchiature strutturali speciali Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. OS 12: Barriere e protezioni stradali Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi. OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme. OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica. OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 20: Rilevamenti topografici Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale. OS 21: Opere strutturali speciali Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita' tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonche' l'esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita' statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonche' l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilita' dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 23: Demolizione di opere Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti. OS 24: Verde e arredo urbano Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche' la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. OS 25: Scavi archeologici Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente connesse. OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. OS 27: Impianti per la trazione elettrica Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili. OS 28: Impianti termici e di condizionamento Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione. OS 29: Armamento ferroviario Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria nonche' degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci. OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione. OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili. OS 32: Strutture in legno Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. OS 33: Coperture speciali Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita' Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.». - Per il testo dell'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si vedano le note alle premesse. - L'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1989, n. 110, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Allegato 1
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- Il testo dell'art. 14, della citata legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' il seguente: «Art. 14 (Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni). - 1) Idoneita' tecnica. - L'idoneita' tecnica e' dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attivita' di servizio riferentesi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento. I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse. Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato e' rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso e' preposto, i lavori furono eseguiti. Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile. Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorita' tecniche del luogo. 2) Capacita' finanziaria. - Essa e' dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialita' economica e finanziaria dell'interessato. Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti, indicati dal richiedente l'iscrizione, nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data piu' remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa. 3) Attrezzatura tecnica. - Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facolta' dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni. Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.». - Per il testo dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda la nota all'art. 3.
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| Art. 5.
Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell'Autorita' 1. L'Autorita', tramite gli uffici interni da essa individuati, nonche' il Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via telematica ai dati pervenuti all'Osservatorio, compiuti gli eventuali ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati, e li segnalano al consiglio dell'Autorita', man mano che vengono individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e il consiglio dell'Autorita' concordano i criteri di distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell'Autorita'. 2. L'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture, puo' procedere alla sospensione in via cautelare dell'attestazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Puo', inoltre, richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri. 3. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorita', la SOA procede alla revoca dell'attestazione tenendo conto dei dati risultati non veritieri 4. Nel caso di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal comma 3, l'Autorita' puo' esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' provvedere alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2007 Il Ministro: Di Pietro Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 77
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 6, comma 7, lettera m) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: «7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorita': (Omissis). m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;». - Il testo dell'art. 10, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' il seguente: «5. L'autorizzazione e' revocata dall'autorita' quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche' quando sia accertato il mancato inizio dell'attivita' sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attivita' risulti interrotta per piu' di sei mesi. L'autorizzazione e' altresi' revocata nei casi piu' gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attivita' in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).».
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