Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 gennaio 2008
Emissione delle monete d'argento da Euro 5 celebrative del «Bicentenario della nascita di Antonio Meucci», millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;
Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento celebrative del «Bicentenario della nascita di Antonio Meucci»;
Ritenuta l'opportunita' di autorizzare l'emissione delle suddette monete;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata l'emissione delle monete d'argento da Euro 5 celebrative del «Bicentenario della nascita di Antonio Meucci», millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
 
Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

----> Vedere tabella a pag. 23 <----
 
Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono cosi' determinate:
sul dritto: al centro, ritratto di Antonio Meucci; in basso a sinistra, il nome dell'autore «c. momoni»; in tondo la scritta «repubblica italiana»;
sul rovescio: allegoria di trasmissione telefonica: segnali elettrici e fibre ottiche creano un vortice intorno al globo. Al centro in primo piano il valore «5 euro»; in basso «r»; a destra, racchiuse in un quadrato le date «1808» e «2008»; ad arco la scritta «antonio meucci»;
sul bordo: zigrinatura spessa continua.
 
Art. 4.
Il contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.
 
Art. 5.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e' tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
 
Art. 6.
E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

----> Vedere immagine a pag. 23 <----

Roma, 23 gennaio 2008
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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