Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 271 |
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare l'articolo 16, comma 4, e seguenti, con il quale e' stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, e in data 5 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali e' stata data attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, e' stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica; Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 febbraio 2000; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2001, recante indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 921; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Ritenuto di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato, di cui al citato parere, relative all'articolo 4, comma 1, lettera a); Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Competenze e organizzazione del Ministero
1. Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 2. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. - L'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, cosi' recita: "Art. 1 (Attribuzioni del CIPE). - 1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati; b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso una stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalita' previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale; c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale; approvare, ai sensi dell'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le singole intese istituzionali di programma e la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area, nonche' definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, disciplinandone le modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo; d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli interventi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative; e) definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore. 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessita' e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui al comma 5. 4. Il Presidente del CIPE puo' richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo. 5. Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare il proprio regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro: a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilita' di delega e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in qualita' di Presidente delegato del CIPE; b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in modo da consentire la partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni interessate all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale; c) che le proposte delle amministrazioni competenti, sulla base delle quali il CIPE e' chiamato a deliberare, siano corredate dalle opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie. 6. Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie. All'organizzazione della segreteria si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2, nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle materie di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante: "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170. - I commi 4 e seguenti dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174, cosi' recitano: "4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e' istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'ufficio e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto ufficio non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320. 5. L'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, al controllo sulle attivita' del gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del relativo contenzioso. 6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.". - L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 settembre n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, cosi' recita: "5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse.". - L'art. 42, commi 1, lettera c) d) e d-bis) del decreto legislativo n. 300/1999, cosi' recitano: "Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a)-b) (omissis). c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni.". - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, recante: "Organizzazione del Ministero delle infrastrutture" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007, recante: "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2007, n. 154. - L'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, cosi' recita: "Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, recante: "Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241. - L'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, cosi' recita: "10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto art. 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.". - L'art. 1, commi da 404 a 416 e 921 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, cosi' recitano: "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.". "921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilita', i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, recante: "Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152. Note all'art. 1: - Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d), d-bis) del decreto legislativo n. 300/1999 si veda nelle note alle premesse. - L'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006 cosi' recita: "Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 recante: "Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2007, n. 161.". - L'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 cosi' recita: "10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.".
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| Art. 2 Organizzazione centrale e periferica
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due Dipartimenti, come di seguito indicato: a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi; b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale. 2. Sono, inoltre, conferiti nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata tabella A quattro incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari. 3. Costituiscono articolazioni del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale. 4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro. |
| Art. 3 Competenze dei Dipartimenti
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali; gestione dei sistemi informativi; b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilita', trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attivita' delle direzioni generali territoriali. 2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei Dipartimenti operano in raccordo e sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. Formulano, per le questioni interdipartimentali o comuni, proposte congiunte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive. La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due Dipartimenti. 3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli Uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione e' determinato in 23 e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione e' determinato in 135. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. L'aliquota degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione, destinati ad essere ricompresi nell'ambito del contingente complessivo di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, e' stabilito nel numero di 4.
Note all'art. 3: - Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d), d-bis) del decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, cosi' recita: "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.". - Per l'art. 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296/2006, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4 Altri organismi ed istituzioni
1. Operano nell'ambito del Ministero: a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144 del 1999. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro puo' nominare il coordinatore del nucleo tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate; b) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in 2 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'Ufficio e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi del comma 6, dell'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.
Note all'art. 4: - Per l'art. 1, della legge n. 144/1999, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 1, comma 921, della legge n. 296/2006, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 37 del decreto legislativo n. 188/2003, cosi' recita: "Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo di regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo. 2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea, scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue: a) prospetto informativo della rete; b) procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura e relativo esito; c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20; d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20; e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del presente decreto; f). 4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi. 5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante per tutte le parti cui e' destinata. 6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere che non e' necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso. 7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato giurisdizionale. 8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". - L'art. 16, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante: "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174, cosi' recita: "6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.".
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| Art. 5 Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi
1. Il Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi e' cosi' articolato: a) direzione generale dei porti; b) direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale; c) direzione generale del trasporto aereo; d) direzione generale per gli affari generali e il personale; e) direzione generale per la programmazione e progetti internazionali; f) direzione generale per i sistemi informativi. 2. La Direzione generale dei porti: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorita' portuali; b) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti; c) disciplina generale dei porti; d) amministrazione del demanio marittimo e sistema informativo del demanio marittimo; e) sistema idroviario padano-veneto; f) concertazione con il Ministero delle infrastrutture sulla programmazione delle opere infrastrutturali portuali. 3. La direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale: articolata in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare; c) regime amministrativo della nave; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) sicurezza della navigazione, controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione e certificazione ed agli enti di formazione ed addestramento del personale marittimo; f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN); h) nautica da diporto; i) personale marittimo. 4. La Direzione generale del trasporto aereo: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita' che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250: a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali; b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore; c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati; d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo. 5. La direzione generale per gli affari generali e il personale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria e dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; b) reclutamento e formazione del personale; c) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro; d) trattamento giuridico del personale; e) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento; f) trattamento economico del personale; g) servizi comuni e servizi tecnici; supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; h) acquisizione di beni e servizi; contratti; i) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza. Attivita' occorrenti per garantire le prestazioni della Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che continua ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero; j) politiche del personale per le pari opportunita'. 6. La direzione generale per la programmazione e progetti internazionali: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilita' e della logistica; b) supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria; c) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE; d) coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca e gli Istituti di ricerca nazionali ed internazionali. 7. La direzione generale per i sistemi informativi: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero; b) gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica del Ministero; c) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero. 8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti. 9. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale anche del Corpo delle capitanerie di porto.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - L'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, recante: "Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1966, n. 321 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti, in concessione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, cosi' recita: "Art. 6. Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresi' abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto. E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara' approvato lo statuto della Cassa e potra' essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5. La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259. Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma. La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita' afferenti al periodo 1° maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a quando non verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.".
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| Art. 6 Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale
1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e' cosi' articolato: a) direzione generale per la motorizzazione; b) direzione generale per la sicurezza stradale; c) direzione generale per il trasporto stradale; d) direzione generale per il trasporto ferroviario; e) direzione generale per il trasporto pubblico locale; f) direzione generale del trasporto intermodale. 2. La direzione generale per la motorizzazione: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecniche indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada; normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti; e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione; f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale; h) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio. 3. La direzione generale per la sicurezza stradale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi; b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilita'; c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale; d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale; e) supporto al Ministero delle infrastrutture per la normativa tecnica in materia di caratteristiche tecniche funzionali della rete viaria, per gli aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale; f) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza; g) pubblicita' sulle strade e competizioni motoristiche; h) attivita' internazionale per le materie di competenza; i) contenzioso in materia di circolazione stradale. 4. La direzione generale per il trasporto stradale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose; b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalita'; c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita' di trasporto di persone e cose; e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada; f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato centrale dell'albo; g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 5. La direzione generale per il trasporto ferroviario: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore; b) licenze, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni; c) rapporti internazionali; d) esercizio poteri dell'azionista FS, programmazione di settore; e) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica internazionale; f) vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari. 6. La direzione generale per il trasporto pubblico locale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; b) normativa di settore nazionale ed internazionale; c) allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalita' di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti; e) interventi per la mobilita' dei pendolari e piani urbani della mobilita'. 7. La direzione generale del trasporto intermodale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalita'; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; b) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita' di trasporto intermodale di persone e cose; c) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto intermodale; d) interoperabilita' intermodale e normativa tecnica internazionale. 8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti. |
| Art. 7 Funzioni
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente regolamento nei seguenti ambiti di attivita': a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori; b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo; c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi; d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima; e) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto; f) predisposizione della normativa tecnica di settore; g) impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto; h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti. |
| Art. 8 Direzioni generali territoriali
1. Sono organi del Ministero, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate: a) direzione generale territoriale del nord-ovest: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali; b) direzione generale territoriale del nord-est: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, con sede in Venezia, articolata in 13 uffici dirigenziali non generali; c) direzione generale territoriale del centro-nord: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali; d) direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali; e) direzione generale territoriale del sud e Sicilia: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali. 2. A ciascuna direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita'. In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale: a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale; c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale; d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione; e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni sindacali. 3. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.
Nota all'art. 8: - L'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, cosi' recita: "4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.".
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| Art. 9 Competenze delle direzioni generali territoriali
1. Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti; b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.; d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale; e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale; g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli; h) circolazione e sicurezza stradale; i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali; j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico; k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto; m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; o) attivita' in materia di autotrasporto; p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. - Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d), d-bis) del decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita: "Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.".
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| Art. 10 Organizzazione delle direzioni generali territoriali
1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali e' ispirata, stante la necessita' di assicurare comunque l'idonea capillarita' degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva. 2. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal capo del Dipartimento trasporti terrestri e trasporto intermodale. 3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. 4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza. |
| Art. 11 Ruolo del personale e dotazioni organiche
1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero. 3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.
Nota all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante: "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.
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| Art. 12 Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
Nota all'art. 12: - L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300/1999, cosi' recita: "5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.".
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| Art. 13 Abrogazioni e modificazioni di norme
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il comma 5, dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.".
Nota all'art. 13: - L'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2004, come modificati dal presente regolamento, cosi' recitano: "4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e' istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'ufficio e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto ufficio non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320. 5. L'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. 6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.".
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| Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 59 |
| Tabella A (prevista dall'art. 11, comma 1) MINISTERO DEI TRASPORTI
===================================================================== | Dotazione organica ===================================================================== Dirigenti di prima fascia.... | 23 Dirigenti di seconda fascia.... | 135 Totale area dirigenziale . . . | 158 Area C | Posizione economica C3.... | 586 Posizione economica C2.... | 1.080 Posizione economica C1.... | 925 Area B | Posizione economica B3.... | 2.346 Posizione economica B2.... | 1.114 Posizione economica B1.... | 342 Area A | Posizione economica A1.... | 745 Totale aree funzionali . . . | 7.138 Totale generale . . . | 7.296 |
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