Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2008
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo. (Ordinanza n. 3647).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3542 del 1° settembre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 e n. 3622 del 18 ottobre 2007;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Teramo;
Vista la nota del 5 dicembre 2007 del prefetto di Teramo, commissario delegato;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Teramo, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 1° settembre 2006, n. 3542, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale del personale e della struttura di cui all'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3622/2007, nonche' della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, del comune di Teramo e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate.
2. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, della ordinanza di protezione civile n. 3542/2006.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
 
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