Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 25 gennaio 2008 |
Autorizzazione all'istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'universita' Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze e nelle sedi periferiche di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona, Torino, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; Visto il decreto di rettifica in data 31 dicembre 1993 che autorizza l'attivazione dei corsi nella sola sede di Firenze; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» di Firenze, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di attivazione delle sedi periferiche di Roma e Padova; Visto il decreto in data 9 maggio 2005 di trasferimento della sede periferica di Padova; Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di autorizzazione all'ampliamento della sede e all'aumento del numero degli allievi nella sede principale di Firenze; Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Roma; Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di attivazione della sede periferica di Livorno; Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di trasferimento della sede periferica di Padova; Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno da via della Madonna, 6 a via Cambini, 44, e ad aumentare gli allievi da 15 a 17; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2007; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007 trasmessa con nota prot. n. 514 del 20 dicembre 2007; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» di Firenze abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la sede periferica di Livorno da via della Madonna, 6 a via Cambini, 44. 2. Il predetto Istituto e' autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 17 unita' e, per l'intero corso, a 68 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2008 Il direttore generale: Masia |
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