Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 21
Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'universita', e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e c);
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c) e 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a), della legge n. 1 del 2007.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e
comma 2, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007,
n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
universita), e' il seguente:
«Art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento,
di accesso all'istruzione post-secondaria e di
valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda
le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca e del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono
essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento
finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi
di laurea universitari e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica
superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni
e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e le universita' ai fini di una migliore e
specifica formazione degli studenti rispetto al corso di
laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
(omissis).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a),
prevedere l'individuazione delle misure e modalita' di
raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita',
gli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore,
nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al
lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei
percorsi di orientamento, la partecipazione anche di
docenti universitari e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica
superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi
nell'ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b),
prevedere apposite modalita' per favorire e sostenere la
partecipazione degli istituti di istruzione secondaria
superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione
iniziale degli studenti di cui all'art. 6, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e
per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi
universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c),
prevedere che una quota del punteggio degli esami di
ammissione ai corsi universitari di cui all'art. 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti
che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare
valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche
in riferimento alle discipline piu' significative del corso
di laurea prescelto, definendo altresi', in detti decreti,
i criteri volti a valorizzare le discipline
tecnico-scientifiche;».
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante Norme sul
diritto agli studi universitari e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n. 291.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- Il decreto 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006,
n. 114.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante Riforma
degli ordinamenti didattici universitari e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n.
274.
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 2 agosto
1999, n. 264 recante Norme in materia di accessi ai corsi
universitari, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli
accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie, nonche' ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un
numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso.».
«Art. 4. - 1. L'ammissione ai corsi di cui agli
articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento
di apposite prove di cultura generale, sulla base dei
programmi della scuola secondaria superiore, e di
accertamento della predisposizione per le discipline
oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo
bando almeno sessanta giorni prima della loro
effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei
risultati entro i quindici giorni successivi allo
svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art.
1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica determina con
proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di
ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e
titoli universitari, da istituire con le procedure di cui
all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a
quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95,
della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono
introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato
ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente
legge.».
- Il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245
(Regolamento recante norme in materia di accesso
all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di
orientamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 1997, n. 175.
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), b)
e c), e comma 2, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio
2007, n. 1 e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera e) della
citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' il seguente:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(omissis);
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d)
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni.».



 
Art. 2.
Raccordi tra le istituzioni
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le universita', anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonche' le connesse attivita' di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attivita' di formazione in servizio.
2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto gia' realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.
3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, che intendano fornire il loro apporto, ai fini predetti, con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.
4. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' di una rappresentanza territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del principio della pari opportunita' tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attivita' svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'universita' e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, ne' rimborsi per le spese sostenute.
5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale, formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici, con l'indicazione delle priorita', dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3.
Percorsi di orientamento
1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Le istituzioni, scolastiche, le universita', le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attivita' intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'universita', che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto
ministeriale n. 270 del 2004, e' il seguente:
«Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e
svolte ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica,
anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di
istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e'
positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli
studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che
siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad
una prefissata votazione minima.».



 
Art. 4
Valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari
di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264

1. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 105 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi: a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti
ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni
di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione
all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto
l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno - per
merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si
prende in considerazione l'ultimo biennio; b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine
dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli
studenti con la votazione piu' alta attribuita dalle singole
commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di
cui alla presente lettera puo' essere assegnato anche per
scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo
studente; c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato; d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite
negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in
discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari,
che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per
il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).



Nota all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 1 e 4 della legge
2 agosto 1999, n. 264, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5
Certificazioni

1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualita' ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualita' cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato.
 
Art. 6.
Norme finali
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.
2. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
 
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