Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 novembre 2007
Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha esteso la tutela pensionistica ai liberi professionisti privi di Casse, iscritti in appositi albi o elenchi, anche mediante la costituzione di enti previdenziali di categoria;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che impone agli enti individuati dal medesimo decreto, la redazione di un bilancio tecnico con periodicita' almeno triennale e prevede che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico;
Visto l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che dispone, a carico degli enti previsti dal medesimo decreto, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto il comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che la stabilita' delle gestioni previdenziali degli enti di cui ai citati decreti legislativi debba essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che per gli enti previdenziali di cui ai citati decreti legislativi le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono riferite agli importi delle cinque annualita' di pensione in essere per l'anno 1994;
Considerate le indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
Sentite le associazioni e fondazioni interessate;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono la stabilita' delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
 
Art. 2.
Bilancio tecnico
1. Il bilancio tecnico degli enti di cui all'art. 1 contiene informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici, economici e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilita' di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, e' opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilita' e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialita', qualora l'ente presenti elementi di specificita' che rendono l'adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico puo' sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e produce altresi', in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente decreto, nonche' sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5.
 
Art. 3.
Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie
1. Le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie che gli enti devono assumere per l'elaborazione della proiezione di cui al precedente art. 2, risultano cosi' specificate:
a) gli andamenti della numerosita' dei contribuenti e del reddito medio imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo evolvono in linea, rispettivamente, con il tasso di sviluppo dell'occupazione complessiva e con quello della produttivita' media del lavoro a livello nazionale, di cui al comma 2;
b) il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fmi IVA ed il reddito professionale imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo e' stimato come media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;
c) le probabilita' di morte, stimate sulla collettivita' degli assicurati iscritti all'ente, devono essere aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita. Tale aumento deve essere valutato secondo criteri di prudenzialita' sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata e, in ogni caso, deve risultare non inferiore a quanto ipotizzato nelle piu' recenti previsioni della popolazione italiana elaborate dall'Istat;
d) il tasso di redditivita' del patrimonio, al netto degli oneri gestionali e fiscali, e' determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attivita' dell'ente, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonche' delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o gia' in fase di attuazione. Nel calcolo del rendimento netto del patrimonio, non si tiene conto delle rivalutazioni degli immobili ne' delle plusvalenze non realizzate. Il tasso di redditivita' del patrimonio non puo' superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui al comma 2.
2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttivita' per occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1, lettera a) ed il tasso di interesse di cui al comma 1, lettera d) sono annualmente verificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti.
3. Le ipotesi relative alle variabili diverse da quelle indicate nei commi precedenti sono definite dagli Enti secondo criteri di prudenzialita' ed in coerenza con le indicazioni formulate nel presente articolo.
 
Art. 4.
Adeguatezza delle prestazioni
1. Al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo di cui all'art. 2. Il calcolo dei tassi di sostituzione deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale, e deve essere effettuato per alcune figure-tipo particolarmente significative, fra le quali, in ogni caso, quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di eta' e di contribuzione, rispettivamente, per il pensionamento di anzianita' e di vecchiaia previsti dall'ordinamento dell'Ente.
 
Art. 5.
Indicatori
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Enti gestiti con il sistema a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata per ogni anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque annualita' delle pensioni correnti. La congruita' del patrimonio netto per la copertura della riserva legale e' verificata in relazione all'apposito indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura non pensionistica ovvero che erogano esclusivamente prestazioni in capitale, il parametro e' riferito alle prestazioni obbligatorie correnti.
2. Al fine di verificare la congruita' dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile. Per le gestioni degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto e' calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo.
 
Art. 6.
Rappresentazione dei risultati
1. Gli enti redigono, per ogni singola gestione amministrata, il prospetto analitico recato dal modulo BTA allegato al presente decreto, sviluppato anno per anno, per l'intero periodo di simulazione.
2. Gli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, redigono anche il prospetto sintetico recato dal modulo BTS allegato al presente decreto, contenente le attivita' e le passivita' riportate all'anno di elaborazione. Il tasso tecnico utilizzato per l'attualizzazione delle poste e' adeguato al tasso di redditivita' del patrimonio.
3. I prospetti di cui ai commi precedenti sono redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.
4. Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati.
5. Per gli Enti per i quali si applichi il calcolo delle prestazioni con il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le proiezioni devono tenere conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.
6. Il bilancio tecnico attuariale e' trasmesso in originale, o per copia conforme, corredato dalla delibera di recepimento dell'organo competente, insieme a copia dello statuto e dei regolamenti vigenti alla data di elaborazione.
 
Art. 7.
Riequilibrio della gestione
1. Qualora gli enti non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, ai fini di conseguire univoche basi di riferimento, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, gli enti redigono il proprio bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 86
 
Allegati

----> Vedere allegati alle pagg. 38-39 <----
 
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