Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 dicembre 2007 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Permit», registrato al n. 12706. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 concernente l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti pericolosi; Vista la domanda presentata in data 1° giugno 2005 dall'impresa Nissan Chemical Europe S. a r.l. con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (Francia), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Halosulfuron-metile 75 wg», contenente la sostanza attiva halosulfuron-metile; Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 25 agosto 2006 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva halosulfuron-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il parere favorevole espresso in data 16 ottobre 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario in questione; Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto; Vista la nota dell'ufficio in data 22 novembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di aver variato la denominazione del prodotto in «PERMIT»; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'Impresa Nissan Chemical Europe SARL con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (Francia), e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PERMIT, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva halosulfuron-metile in allegato I della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione e all'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti a livello nazionale, senza pregiudizio per l'iter di registrazione. Per la sostanza attiva halosulfuron-metile sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
===================================================================== Prodotti destinati | Limiti massimi di residui * all'alimentazione | (mg/kg) ===================================================================== riso | 0,01 * Definizione del residuo: halosulfuron methyl.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 25-50-100-200-250-500 e kg 1. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera Nissan Chemical Industries Ltd Onoda Plant 6903-1 Oaza Onoda Yamaguchi 756-0093 (Japan); confezionato nello stabilimento dell'Impresa SCAM Spa, in Strada Bellaria 164, S.M. di Mugnano (Modena). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12706. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2007 Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 43-44 <---- |
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