Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 gennaio 2008 |
Attuazione delle direttive n. 2007/3/CE, n. 2007/4/CE e n. 2004/34/CE sui tessili. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante «Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili»; Vista la direttiva n. 2007/3/CE della Commissione del 2 febbraio 2007 che modifica ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva n. 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 recante attuazione della direttiva n. 96/74/CEE relativa alle denominazioni del settore tessile; Vista la direttiva n. 2007/4/CE della Commissione, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 31 gennaio 1974, «Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili» che ha recepito la direttiva n. 72/276/CEE; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2007 che ha recepito la direttiva n. 2006/2/CE della Commissione che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili; Vista la direttiva n. 2004/34/CE della Commissione, del 23 marzo 2004 che adegua al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva n. 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004, di recepimento della direttiva n. 2004/34/CE che per errore materiale non riporta integralmente le specifiche relative alla riga 33ª; Vista legge 4 febbraio 2005, n. 11 e in particolare l'art. 13 relativo agli adeguamenti tecnici; Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla predette direttive n. 2007/3/CE, n. 2007/4/CE e integrare il recepimento della direttiva n. 2004/34/CE; Decreta: Art. 1. Attuazione della direttiva n. 2007/3/CE 1. Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 e' modificato come segue: a) all'allegato I e' aggiunta la seguente riga 46:
«46 Elastolefina Fibra, composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione»
b) all'allegato II e' aggiunta la seguente voce 46:
«46 Elastolefina 1,50» |
| Art. 2. Attuazione della direttiva n. 2007/4/CE 1. L'allegato II «Metodi d'analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili» al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 31 gennaio 1974 e' modificato come segue: 1) Il capitolo 1, sezione I, e' modificato come segue: a) al punto I.3 «Materiale necessario», sono aggiunte le seguenti voci: «I.3.2.4. Acetone. I.3.2.5. Acido ortofosforico. I.3.2.6. Urea. I.3.2.7. Bicarbonato di sodio.»; b) il testo del punto I.6 «Trattamento preliminare del campione ridotto» e' sostituito dal seguente: «Qualora sia presente un elemento che non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (art. 12, paragrafo 3, della direttiva n. 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile) si comincera' con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi. A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio di estrazione Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Lasciar evaporare l'etere di petrolio dal campione, che viene poi estratto per trattamento diretto mediante immersione in acqua a temperatura ambiente per un'ora, seguita da immersione in acqua a 65 ± 5 °C ancora per un'ora, agitando di tanto in tanto. Usare un rapporto di bagno 1:100. Eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e successivamente lasciare essiccare il campione all'aria. Nel caso dell'elastolefina o di mischie di fibre contenenti elastolefina e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramie', sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopradescritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone. Nel caso di mischie binarie contenenti elastolefina e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Procedere all'estrazione del campione per 10 minuti a 80 °C con una soluzione contenente 25 g/l di acido ortofosforico al 50% e 50 g/l di urea, con un rapporto di bagno di 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1% e infine lavarlo con cura in acqua. Nei casi in cui le materie non fibrose non possano essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, eliminarle sostituendo il procedimento in acqua sopradescritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per alcune fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) va rilevato che il normale trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua. I rapporti di analisi devono descrivere dettagliatamente i metodi di trattamento preliminare adottati.». 2) Il capitolo 2 e' modificato come segue: a) la tabella «Metodi particolari - Tabella riepilogativa» come sostituita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2007, e' sostituita dalla seguente: «2. Metodi particolari - Tabella riepilogativa.
----> Vedere a pag. 23 <----
b) il punto 1.2 del metodo n. 1 e' sostituito dal seguente: «2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), saggina (13), ramie' (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46). Questo metodo non si applica mai alle fibre di acetato deacetilate in superficie.»; c) il punto 1.2 del metodo n. 2 e' sostituito dal seguente: «2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (34), polipropilene (36), elastan (42), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46). Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo consente di determinare la loro quantita' complessiva ma non le singole percentuali.»; d) il punto 1.2 del metodo n. 3 e' sostituito dal seguente: «2. cotone (5) ed elastolefina (46).»; e) il punto 5 del metodo n. 3 e' sostituito dal seguente: «5. Calcolo ed espressione dei risultati. Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» e' 1,02 per il cotone e 1,00 per l'elastolefina.»; f) Il punto 1.2 del metodo n. 4 e' sostituito dal seguente: «2. lana (1), pelo animale (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (34), polipropilene (36), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46). Come precedentemente indicato, questo metodo e' applicabile anche alle mischie con lana, ma quando la proporzione di quest'ultima supera il 25%, si dovra' applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana in soluzione di sodio ipoclorito alcalino.»; g) il punto 1 del metodo n. 5 e' sostituito dal seguente: «1. Campo di applicazione. Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di: - acetato (19) con - triacetato (24) ed elastolefina (46).»; h) il metodo n. 6 e' modificato come segue: i) il punto 1.2 e' sostituito dal seguente: «2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46). Nota: Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono piu' completamente solubili nel reattivo. In questi casi il metodo non e' applicabile.»; ii) il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Calcolo ed espressione dei risultati. Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» e' 1,00 salvo nel caso del poliestere, dell'elastomultiestere e dell'elastolefina, per i quali il valore di «d» e' 1,01.»; i) il punto 1.2 del metodo n. 7 e' sostituito dal seguente: «2. poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).»; j) il punto 1.2 del metodo n. 8 e' sostituito dal seguente: «2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46). Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.»; k) il punto 1.2 del metodo n. 10 e' sostituito dal seguente: «2. determinate clorofibre (27), segnatamente policloruri di vinile, surclorurati o no, ed elastolefina (46).»; l) il metodo n. 11 e' modificato come segue: i) il punto 1.2 e' sostituito dal seguente: «2. lana (1), pelo animale (2 e 3) ed elastolefina (46).»; ii) il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Calcolo ed espressione dei risultati. Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» e' 0,985 per la lana e 1,00 per l'elastolefina.»; m) il metodo n. 14 e' modificato come segue: i) il punto 1.1 e' sostituito dal seguente: «1. clorofibre (27) a base di omopolimeri del cloruro di vinile, surclorurati o no, ed elastolefina (46) con»; ii) il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Principio. Le fibre diverse dalle clorofibre o dall'elastolefina (ovvero le fibre di cui al punto 1.2) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato (densita' relativa 1,84 a 20 °C). Il residuo, costituito dalla clorofibra o dall'elastolefina, e' raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, eventualmente corretta, viene espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.». |
| Art. 3. Attuazione della direttiva n. 2004/34/CE 1. L'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004 e' cosi' sostituito: «L'allegato I del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, e' cosi' modificato: a) dopo la riga 33 e' inserita la seguente riga «33 a»: «33a «Polilattide», fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per Polilattide l'85% (in massa) unita' di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno 135 °C». Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2008 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 82 |
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