IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota del Commissario dello Stato per la Regione siciliana del 22 gennaio 2008, prot. n. 116, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale n. 12790/02RGNR a carico di Salvatore Cuffaro ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista la sentenza pronunciata mediante lettura del dispositivo, del Tribunale di Palermo, III sezione penale, del 18 gennaio 2008 che ha dichiarato Salvatore Cuffaro colpevole del delitto di cui all'art. 326 c.p., nonche' del delitto di cui all'art. 378, commi 1 e 2 c.p. che punisce il favoreggiamento personale «quando il delitto commesso e' quello previsto dall'art. 416-bis»; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti, fra cui quello di favoreggiamento personale commesso in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresi' di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione di quanto previsto dalla lettera rr), del comma 1 del predetto art. 274; Atteso inoltre che il Presidente della Regione siciliana fa parte dell'Assemblea regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e successivamente dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 e che, dunque, nei suoi confronti e' comunque applicabile il richiamato art. 15 della legge n. 55/1990, ai sensi della lettera p), del comma 1, del gia' citato art. 274 TUEL; Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalita' secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche... coinvolgendo cosi' esigenze ed interessi dell'intera comunita' nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»; Visto l'art. 545 c.p.p. a norma. del quale la sentenza e' pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo, nella fattispecie intervenuta in data 18 gennaio 2008; Rilevato, pertanto, che da quella data decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno con note rispettivamente del 28 gennaio e del 26 gennaio 2008; Decreta: a decorrere dal 18 gennaio 2008 e' accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Roma, 29 gennaio 2008 Il Presidente: Prodi |