Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 gennaio 2008
Criteri di attuazione del «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura», ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 14 del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione de «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e acquacoltura»;
Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, legge 5 febbraio 1992, n. 72 e legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2004/C229/03);
Visto il comma 6 dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 154/2004;
Ritenuto necessario individuare i criteri di attuazione del «Fondo di solidarieta», in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui al comma 2 lettera c, dell'art. 14 del succitato decreto;
Visto il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura espresso nella riunione del 19 luglio 2007;
Acquisita l'intesa con le regioni e le province autonome nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 15 novembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma 2, lettera c dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, citato in premessa.
2. Ai fini del presente decreto per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; per «imprenditori ittici» i soggetti individuati dall'art. 2 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni; per «Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 2.
Finalita'
1. Il Fondo e' destinato alla concessione a favore degli imprenditori ittici di contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, di seguito definite «calamita' naturali».
 
Art. 3.
Dichiarazione di calamita'
1. La calamita' naturale, di cui all'art. 14 del decreto legislativo, e' dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il decreto di dichiarazione dello stato di calamita' determina i termini del procedimento, individua gli enti competenti per l'istruttoria e l'erogazione degli interventi.
 
Art. 4.
Attivazione del procedimento
1. Il procedimento e' attivato, entro dieci giorni dal manifestarsi dell'evento, da una o piu' regioni, ovvero da una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca e delle imprese di pesca nonche' delle imprese di acquacoltura, attraverso una comunicazione al Ministero contenente una dettagliata descrizione dell'evento, l'indicazione della zona in cui si e' verificato e l'elenco delle imprese interessate dallo stesso.
2. L'istante deve trasmettere, entro sessanta giorni dall'attivazione del Fondo, eventuale integrazione alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:
relazione di carattere tecnico ed economico sociale concernente la realta' produttiva interessata dall'evento;
relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteomarino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalita';
eventuali dichiarazioni di evento straordinario rese alla competente Autorita' Marittima, ex art. 182 del codice della navigazione, nel caso di danni a motopescherecci.
 
Art. 5.
Istruttoria
1. Il Ministero dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), accertamenti sulla coerenza con il comma 1 dell'art. 2.
2. L'istituto incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire l'emanazione del decreto di dichiarazione di calamita' naturale.
 
Art. 6.
Presentazione domande individuali
1. Le singole domande di ammissione al contributo, presentate dagli imprenditori ittici secondo le modalita' determinate dal decreto di dichiarazione dello stato di calamita' naturale, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestare i danni subiti e l'esistenza del nesso di causalita' tra il danno e l'evento dichiarato eccezionale, nonche' documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo e la quantificazione del danno subito.
2. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni, e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio puo' avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.
3. Il Ministero e gli enti competenti individuati, di cui all'art. 3, comma 2, possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 del precedente articolo.
 
Art. 7.
Modalita' di erogazione
1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entita' dei danni riscontrati nell'anno della calamita', ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, raggiunga la soglia del 20% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso, nelle zone ad obiettivo di convergenza e del 30 % nelle altre zone.
2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unita' da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma.
3. Alle unita' da pesca e alle unita' asservite ad impianti di acquacoltura sono riconosciuti i danni, causati da eventi dichiarati eccezionali, allo scafo, agli apparati motore, alle attrezzature di bordo, e le spese sostenute per il recupero di unita' affondate, nonche' i danni alle strutture di impianti d'acquacoltura.
4. Il contributo concesso e' pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.
 
Art. 8.
Cumuli
1. Il contributo di cui al precedente articolo e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato.
2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.
 
Art. 9.
Riserva
1. La dotazione del Fondo nel limite massimo del 10% delle somme complessive disponibili e' destinata al finanziamento degli studi e delle indagini previste dall'art. 5 comma 2 a favore degli Istituti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, ovvero utilizzata dal Ministero per iniziative attinenti il Fondo di solidarieta'.
 
Art. 10.
Termini
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle calamita' dichiarate successivamente all'attivazione prevista dall'art. 4 del presente provvedimento.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 8 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro
 
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