Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 8 gennaio 2008
Concessione del trattamento di mobilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006, in favore degli ex dipendenti della societa' Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.). (Decreto n. 42532).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'accordo intervenuto, in data 11 giugno 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, con il quale e' stata concordata la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita';
Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma l190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 265 ex dipendenti della societa' Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 40162 del 9 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 90 e del decreto n. 41179 dell'8 giugno 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007, registro 6, foglio 55.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.035.165,60.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 
Art. 2.
L'onere complessivo pari ad euro 4.035.165,60 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).
 
Art. 3.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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