Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2007 |
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF; Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 1, comma 58, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che integra nella misura di euro 342.583.000 i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi; Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione; Vista la delibera del CIPE n. 140 del 17 novembre 2006 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2006, cosi' come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'Accordo Stato regioni dell'8 agosto 2001 (Tabella 2); Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1); Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta: Art. 1. 1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 43,58 per cento per l'anno 2006; 2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2004; 3. Restano ferme, per l'anno 2006, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 88 |
| Allegato
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