Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2008 (vai al sommario) |
REGIONE LIGURIA |
COMUNICATO |
Rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani - Fonte del Lupo» nel territorio dei comuni di Altare, Mallare e Quiliano. Richiedente: Terme Vallechiara S.p.a. (Deliberazione 17 novembre 2006). |
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LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera: 1) Alla Societa' Terme Vallechiara S.p.A., con sede in Altare (Savona) - Regione Lipiani, indicata nelle premesse, in considerazione del programma di coltivazione e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, e' rinnovata la concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali, denominata «Lipiani Fonte del Lupo», nel territorio dei comuni di Altare, Malline e Quiliano (Savona), per la durata di anni trenta a decorrere dal 21 maggio 2006, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di Altare (Savona). 2) La superficie della concessione, pari a ettari 198, are 1, centiare 75, entro la quale la Societa' titolare potra' eseguire i lavori di sfruttamento minerario, e' la stessa indicata nell'originario decreto del Prefetto della provincia di Savona del 22 maggio 1956, n. 2210, ed e' rappresentata da una linea nera continua sulla planimetria a curve di livello scala 1:5.000, allegata alla presente deliberazione. 3) La Societa' Terme Vallechiara S.p.a. e' tenuta: a) a corrispondere alla Regione Liguria la tassa di concessione regionale di euro 1.666,09 (milleseicentosessantasei/09), nonche' - a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977, citata - il canone annuo anticipato di euro 1.016,89 (millesedici/89), pari al diritto proporzionale annuo di euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005; b) ad eseguire il programma generale di coltivazione, trasmesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, citata; c) ad inviare alla Regione, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento; d) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti; e) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche' - almeno una volta all'anno - all'effettuazione delle analisi batteriologiche; f) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonche' a fornire, ai dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori; g) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle prescrizioni impartite dalla Regione, nel corso dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale; h) ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia mineraria; i) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977, citata, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso; l) a far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla coinpetente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con la previsione dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977, citata, 4) Il rinnovo della concessione non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi. Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita'. |
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