Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. 9
Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Vista la legge 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Principi
1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualita'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengano forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva 89/552/CE del Consiglio 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.
- La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio
delle attivita' televisive, e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 30 luglio 1997, n. L 202.
- La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme
in materia di diffusione radiofonica e televisiva", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102.
- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Gazzetta
Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253).
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante:
"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300).
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", e' pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante:
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o
il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 gennaio 1999, n. 24 e convertito dalla legge 29 marzo
1999, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75).
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante:
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
24 gennaio 2001, n. 19, e convertito dalla legge 20 marzo
2001, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70).
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante:
"Disposizioni urgenti concernenti modalita' e tempi di
definitiva cessazione del regime transitorio della legge
31 luglio 1997, n. 249", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito dalla legge
24 febbraio 2004, n. 43 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
2004, n. 47).
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante: "Testo unico della radiotelevisione", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche", e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n.
L 100.
- Il testo dell'art. 1, della legge 19 luglio 2007, n.
106, recante "Delega al Governo per la revisione della
disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei
diritti di trasmissione, comunicazione e messa a
disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su
altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi
sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a
squadre e delle correlate manifestazioni sportive
organizzate a livello nazionale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2007, n. 171., e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio
competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni
sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di
misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e
l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione,
comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede
radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione
elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei
tornei professionistici a squadre e delle correlate
manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il
Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
politiche europee e con il Ministro dello sviluppo
economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e in conformita' ai principi e
criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu' decreti
legislativi diretti a disciplinare la titolarita' e
l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi,
nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti
legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati
con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri
direttivi previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti
principi:
a) riconoscimento del carattere sociale
dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento
della qualita' della vita e quale mezzo di educazione e
sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificita' del fenomeno
sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio
europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto
all'organizzazione della competizione sportiva e ai
soggetti partecipanti alla competizione medesima, della
contitolarita' del diritto alla utilizzazione a fini
economici della competizione sportiva, limitatamente alla
trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al
pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di
comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al
comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta
dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;
d) riconoscimento della titolarita' esclusiva dei
diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante
alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma
centralizzata da parte del soggetto preposto
all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i
diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a
garantire la libera concorrenza tra gli operatori della
comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato
dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e
a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza
locale, nonche' ad agevolare la fruibilita' di detta
offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la
possibilita' di acquisire i diritti sui singoli eventi se
rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano
stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi
sportivi di cui al comma 1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti
alle competizioni sportive, delle risorse economiche e
finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti
di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio
competitivo di tali soggetti;
h) destinazione di una quota delle risorse economiche
e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di
mutualita' generale del sistema;
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in
Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui
al comma 1.
3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da
consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione
della competizione sportiva di licenziare in forma
centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con
riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con
riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno
parte, accorpandoli in piu' pacchetti, e ai soggetti
partecipanti alle competizioni sportive di adottare
autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti
che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli
riservati al soggetto preposto all'organizzazione della
competizione sportiva;
b) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato
nazionale in modo da garantire l'accesso, la parita' di
trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti
di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme
distributive, con particolare riferimento agli operatori
della comunicazione in possesso del prescritto titolo
abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e
direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in
modo che gli operatori della comunicazione, che hanno
acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a cio'
autorizzati espressamente dal soggetto preposto
all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti
audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della
comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della
stessa o di altre piattaforme distributive, in modo
trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e
commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;
c) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in
previsione dello sviluppo tecnologico del settore,
contemplando pure procedure di regolamentazione e di
vigilanza nonche' limitate deroghe da parte dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, in modo da
assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione
e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine
di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto
all'organizzazione della competizione sportiva;
d) disciplina della commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato
nazionale con modalita' che assicurino la presenza di piu'
operatori della comunicazione nella distribuzione dei
prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche
attraverso divieti di acquistare diritti relativi a
piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione
non e' in possesso del prescritto titolo abilitativo, di
sublicenziare i diritti acquisiti, nonche' di cedere, in
tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti
di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto
dei principi di cui al comma 2;
f) previsione delle modalita' di esercizio del
diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto
dei vincoli comunitari e nazionali in materia di
trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza
per la societa', nonche' di tutte le emittenti locali;
g) previsione di una speciale disciplina per la
commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di
cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure
di sostegno alla concorrenza;
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni
dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei
prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo
scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi
operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
i) ripartizione delle risorse economiche e
finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al
comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono
essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione
della competizione sportiva, in modo da garantire
l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le societa'
partecipanti a ciascuna competizione di una quota
prevalente di tali risorse, nonche' l'attribuzione delle
restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione
della competizione sportiva, il quale provvede a
redistribuirle tra le societa' partecipanti alla
competizione stessa tenendo conto anche del bacino di
utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di
esse, ferma restando la destinazione di una quota delle
risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie
professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di
cui alla lettera l), a fini di mutualita' generale del
sistema;
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota
di mutualita' generale del sistema di cui alla lettera i),
determinati, anche attraverso piani pluriennali e la
costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro,
dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione
sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo
di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e
incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere
gli investimenti ai fini della sicurezza, anche
infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonche' al fine
di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui
modalita' di approvazione dovranno essere disciplinate da
specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive
diverse da quella calcistica, che abbiano particolare
rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di
riqualificazione delle attivita' sportive e ricreative
nelle scuole e nelle universita';
m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione
della disciplina attuativa della presente legge da parte
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'ambito delle rispettive competenze;
n) applicazione della nuova disciplina del mercato
dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni
sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con
conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di
regolare diritti e aspettative derivanti da contratti
aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi
relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di
consentire una graduale applicazione dei principi di cui al
comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti
stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo
tale data.".

Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 19 luglio 2007, n. 106
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;
b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalita' e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualita' di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;
c) «organizzatore dell'evento»: la societa' sportiva che assume la responsabilita' e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilita';
d) «competizione»: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralita' di squadre secondo modalita' e durata previste dai regolamenti sportivi, nonche' gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;
e) «organizzatore della competizione»: il soggetto cui e' demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;
f) «giornata»: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in piu' giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della competizione;
g) «diretta»: la trasmissione in tempo reale dell'evento;
h) «differita»: la trasmissione dell'evento dopo la conclusione dell'evento medesimo;
i) «prima differita»: la prima trasmissione in differita integrale dell'evento;
j) «replica»: la trasmissione integrale dell'evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;
k) «sintesi»: la trasmissione dell'evento di durata non superiore ai 45 minuti;
l) «immagini salienti»: le immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;
m) «immagini correlate»: le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonche' le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento;
n) «prima messa in onda»: la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;
o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:
1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga;
2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonche' la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;
3) la distribuzione con qualsiasi modalita', compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;
4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;
6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalita' promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonche' per finalita' di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attivita';
7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;
p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla lettera o), numero 7);
q) «diritti audiovisivi di natura primaria»: i diritti di prima messa in onda;
r) «diritti audiovisivi di natura secondaria»: i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;
s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o piu' competizioni;
t) «contratto di licenza»: il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione;
u) «piattaforma»: sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;
v) «prodotti audiovisivi»: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalita' di trasmissione, nonche' delle diverse piattaforme, in conformita' agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore della competizione;
w) «in chiaro»: modalita' di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;
x) «a pagamento»: modalita' di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente, anche su richiesta individuale;
y) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonche' il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;
aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attivita' di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;
bb) «canale tematico ufficiale»: l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attivita' sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;
cc) «stagione sportiva»: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;
dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti alla legge 19 luglio 2006, n. 106
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 43, commi 13, 14 e 15 del citato
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' il seguente:
«Art. 43. (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). - (Omissis).
13. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le
partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in
connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.».



 
Art. 3.

Titolarita' dei diritti audiovisivi
1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La titolarita' del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione e' riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.
 
Art. 4.

Esercizio dei diritti audiovisivi
1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.
2. L'esercizio del diritto di archivio e' attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocita', alla societa' sportiva che partecipa all'evento in qualita' di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.
3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.
4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, puo' effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui all'articolo 6 le modalita' di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.
5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa e' effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale puo' effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.
6. La proprieta' delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.
7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, e' tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 78-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, il seguente:
«Art. 78-ter - 1. Il produttore di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento e' titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie
delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi
mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di
tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel
caso di prima vendita effettuata o consentita dal
produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La
vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico dell'originale e delle copie delle proprie
realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di
cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica
o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento e'
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine,
la durata e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o,
se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico
dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza
di immagini in movimento.».



 
Art. 5.

Diritto di cronaca
1. Agli operatori della comunicazione e' riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
2. L'esercizio del diritto di cronaca non puo' pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
3. E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualita' nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalita' e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. L'Autorita' adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalita' di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalita' di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.
5. Il regolamento di cui al comma 3 e' redatto in conformita' alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la societa' ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 177.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti e' fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresi' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
8. Alle violazioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 137 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229",
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, e' il seguente:
"Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti
della regione o provincia autonoma di riferimento, da
certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione
con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del
citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche'
i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 31, della citata legge
31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - (Omissis).
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.".



 
Art. 6.

Linee guida
1. L'organizzatore della competizione e' tenuto a predeterminare, in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 7 condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione.
2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti alla competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
4. Le linee guida individuano altresi' il periodo temporale dopo il quale e' possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, le modalita' di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali, le modalita' di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonche' gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.
5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti al campionato di calcio di serie A favorisce modalita' di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 in materia di titolarita' dei diritti audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonche' le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformita' delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
 
Art. 7.

Offerta dei diritti audiovisivi
1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarita', al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.
2. L'organizzatore della competizione e' tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione.
3. L'organizzatore della competizione non e' tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.
4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione puo' individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non puo' procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.
5. La procedura competitiva di cui al comma 4 e' disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi e' tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonche' delle linee guida di cui all'articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente puo' procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6.
7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o piu' societa' con funzioni di advisor, la partecipazione a tale societa' e' vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonche' ai soggetti che operano in qualita' di advisor dell'organizzatore della competizione.
8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonche' quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4.
 
Art. 8.

Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti
1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante piu' procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalita'.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione e' tenuto a predisporre piu' pacchetti.
3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.
4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' decidere di revocare l'offerta.
 
Art. 9.

Assegnazione dei diritti audiovisivi
1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi e' consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza piu' piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva e' consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacita' tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1.
4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.
 
Art. 10.

Contratti di licenza
1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni.
2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parita' di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.
3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle societa' sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.
 
Art. 11.

Modalita' di esercizio
1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.
2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza e' risolto. In tale caso l'operatore della comunicazione non puo' ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non e' tenuto a versare alcun indennizzo.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalita' di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa.
4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.
5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali e' in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non puo' commercializzare i diritti audiovisivi gia' concessi in licenza e non esercitabili.
6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non puo' subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, ne' cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, ne' concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.
7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi puo' concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione puo' essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza.
8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi e' tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalita' eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.
 
Art. 12.

Tutela degli utenti
1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo, secondo le modalita' e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4.
2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilita' degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.
 
Art. 13.

Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte
dell'organizzatore della competizione
1. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione puo' realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.
 
Art. 14.

Piattaforme emergenti
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.
3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva.
4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, e' tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.
5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell'articolo 7, comma 4.
7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi e' consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo avendo stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive, e agli intermediari indipendenti.



Nota all'art. 14:
- Il titolo I, capo II, del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003 reca: titolo I - Disposizioni generali e
comuni, capo II - Funzioni del Ministro dell'autorita' ed
altre disposizioni comuni.».



 
Art. 15.

Piattaforma radiofonica
1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, puo' predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purche' la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale.
4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui esercizio e' riservato agli organizzatori degli eventi.
 
Art. 16.

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato
internazionale
1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla sezione I e all'articolo 8, commi 1, e 10 della sezione II, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalita' tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunita' italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.
3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione puo' concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o piu' competizioni ad uno o piu' intermediari individuati attraverso una o piu' procedure competitive.
4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.
 
Art. 17.

Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione
1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.
 
Art. 18.

Legittimazione ad agire
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3.
 
Art. 19.

Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessita' di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attivita' ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.



Nota all'art. 19:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 20.

Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.



Nota all'art. 20:
La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.



 
Art. 21.

Ripartizione delle risorse
1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26.
2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi.
 
Art. 22.

Mutualita' generale
1. L'organizzatore delle competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle societa' professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.
2. La quota di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.
 
Art. 23.

Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici a
squadre
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 22, comma 1, e' istituita la «Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici a squadre», di seguito denominata: «Fondazione», dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la propria attivita' esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 22.
2. Il patrimonio della Fondazione e' vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed e' gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alle modalita' di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonche' degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti.
4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorita' a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, universita', enti locali ed associazioni sportive.
5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attivita' sportive e ricreative nelle scuole e nelle universita', la relazione e' presentata anche ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca.
6. Sono organi della Fondazione il consiglio di amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, il presidente, eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il Collegio dei revisori, con funzioni di organo di controllo.
7. Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di garantire la rappresentanza di tutte le categorie di societa' sportive, uno designato dalla Federazione italiana pallacanestro (FIP), uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Lo statuto puo' prevedere una diversa composizione del consiglio di amministrazione al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e dalle relative federazioni sportive nazionali, tenuto conto dell'entita' complessiva delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva.
8. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22, al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.



Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 11, del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, recante: «Misure urgenti per la prevenzione e
la repressione di fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della
diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei
minori alle manifestazioni sportive», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2007, n. 32, e convertito
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Gazzetta Ufficiale
5 aprile 2007, n. 80), e' il seguente:
«Art. 11 (Programma straordinario per l'impiantistica
sportiva). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le
attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle
infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di
concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla
data di convocazione, un programma straordinario per
l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in
particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al
fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate
esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita'
della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a
strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le
politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro
delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti
dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.



 
Art. 24.

Mutualita' per le categorie inferiori
1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attivita' delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle societa' sportive delle categorie professionistiche inferiori.
 
Art. 25.

Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna
competizione
1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione e' effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonche' l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non puo' essere comunque inferiore al 40 per cento.
3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non puo' essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
 
Art. 26.

Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualita' di cui agli articoli 22 e 24, e' effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalita': una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.
2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, e' determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.
3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, e' determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, cosi' come individuati da una o piu' societa' di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
 
Art. 27.

Disciplina del periodo transitorio
1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati prima del 31 maggio 2006.
2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione, o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati.
3. Sono parimenti fatti salvi sino al 30 giugno 2010 gli effetti dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, acquisiti in virtu' dei contratti di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010.
5. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.
7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualita' generale, e' destinata alla Fondazione di cui all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
8. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualita' per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, e' destinata alle predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
 
Art. 28.

Disposizione di coordinamento
1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 78-ter e' inserito il seguente capo:

«Capo I-ter

Diritti audiovisivi sportivi
Art. 78-quater.
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».



Nota all'art. 28:
- Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda
la nota all'art. 4.



 
Art. 29.

Norme finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302,
e' il seguente:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'art. 2,
comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle
modalita' della contribuzione possono essere adottate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi
risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera.».



 
Art. 30.

Abrogazioni
1. E' abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.
Il presete decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2008

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del citato
decreto-legge n. 15, del 1999, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Disciplina per evitare posizioni dominanti nel
mercato televisivo). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese
quelle che diffondono programmi in contemporanea o
programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un
marchio, una denominazione o una testata identifivativi che
richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente
nazionale. Per le emittenti locali che alla data del
30 novembre 1993 hanno presentato la domanda e
successivamente hanno ottenuto il rilascio della
concessione con un marchio, una denominazione o una testata
identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di
una emittente nazionale, il diviedo di cui al presente
comma si applica dopo un anno della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul
rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma
31 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.».



 
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