Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 agosto 2007
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Piattaforma logistica di Citta' di Castello - San Giustino - Approvazione del progetto definitivo (CUP C31H04000120005). (Deliberazione n. 90/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:
il comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando -- tra l'altro -- la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito degli «Hub interportuali», la «Piastra logistica umbra», per la quale indica un costo complessivo di 14,719 Meuro;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 304 /2004), con la quale questo Comitato ha approvato i progetti preliminari degli interventi relativi alle piattaforme logistiche di Terni - Narni, Foligno e citta' di Castello - San Giustino per un importo complessivo di 58.558.251,04 euro, individuando, per l'ultimo dei tre interventi, il limite di spesa in 12.498.219,42 euro ed ha assegnato alla regione Umbria, per la realizzazione delle suddette piattaforme logistiche, un contributo massimo pluriennale pari a 2,680 milioni di euro per 15 anni, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a 29,279 milioni di euro;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito degli «Hub interportuali», la «Piastra logistica umbra»;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, che include, nell'allegato B4 -- opere da avviare entro il 2012, la «Piastra logistica umbra -- Interporto di citta' di Castello -- San Giustino con un costo di 12,5 milioni di euro, interamente coperto;
Vista la nota dell'8 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso -- tra l'altro -- la relazione istruttoria sul progetto definitivo della «Piattaforma logistica di citta' di Castello - San Giustino»;
Viste le note del 24 agosto 2007, n. 349, e del 29 agosto 2007, n. 355, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito alla procedura ex art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006;
Vista la nota del 29 agosto 2007, n. 354, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso ulteriore documentazione da allegare alla relazione istruttoria;
Viste le note del 29 agosto 2007, n. 19236 e 19327, con le quali -- rispettivamente -- sono state formalizzate le acquisizioni -- avvenute nel corso della riunione preliminare del 29 agosto 2007, della relazione istruttoria aggiornata e della delibera della Giunta regionale della regione Umbria n. 1382 del 27 luglio 2007;
Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Considerato che con nota del 1° agosto 2007, n. 335, il Ministero delle infrastrutture ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della seduta del 3 agosto 2007 di questo Comitato -- tra l'altro -- della «Piastra logistica umbra - Citta' di Castello; progetto definitivo» ma che la trattazione dell'argomento e' stata rinviata alla seduta successiva;
Considerato che le «Piastre logistiche di Terni - Foligno - Citta' di Castello» sono comprese nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Umbria, sottoscritta il 24 ottobre 2002, nell'ambito degli «Hub Interportuali»;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento e' ubicato a nord di Citta' di Castello, tra le zone industriali della stessa Citta' di Castello e di S. Giustino, a ridosso del confine comunale, e interessa un'area in cui e' prevista la interconnessione tra l'autostrada E45, in fase di attuazione, e la autostrada E78, di futura realizzazione;
che l'intervento consiste nella realizzazione di:
opere stradali di raccordo alla strada di grande comunicazione (SGC) E45;
opere di urbanizzazione (piazzale viabilita' interna, rete fognaria, canalizzazioni per sottoservizi impianti idrici e elettrici);
fabbricati (officina, magazzini del centro autotrasporto e magazzini doganali, servizi, stazione di rifornimento e lavaggio);
impianti idrici e termici;
impianti elettrici;
che le principali modifiche rispetto al progetto preliminare concernono la rielaborazione e computazione, rispetto a quanto sommariamente individuato nel progetto preliminare, delle opere di raccordo con la citata E45, in relazione soprattutto all'adeguamento di tale opera in previsione della trasformazione della SGC E45 in autostrada con specifiche caratteristiche sia dimensionali che di sicurezza, imposte dalla normativa autostradale;
che la regione Umbria, con nota 0021217 del 6 febbraio 2007, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture di avere completato la trasmissione degli elaborati di progetto a tutti i soggetti competenti e ai soggetti gestori delle interferenze;
che le opere in argomento, secondo quanto espressamente dichiarato dalla regione Umbria con nota n. 10460 in data 16 ottobre 2003, non ricadono in procedura di « Valutazione Impatto Ambientale» nazionale ne' regionale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;
che, ai sensi del comma 2, dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l'avvio del procedimento di pubblica utilita' e' stato comunicato mediante pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, in data 12 e 19 aprile 2007;
che la regione Umbria, con delibera della Giunta regionale n. 584 del 16 aprile 2007, ha espresso il proprio parere favorevole al progetto con prescrizioni;
che in data 23 aprile 2007, ai sensi del richiamato art. 166, e' stata indetta dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di servizi;
che il progettista, con relazione del 4 luglio 2007, ha attestato la corrispondenza del progetto in approvazione al progetto preliminare approvato con la citata delibera n. 15/2004;
che parere favorevole con prescrizioni ha espresso, con nota n. 71959/2256 del 26 giugno 2007, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, con nota n. 0005027 del 10 luglio 2007, ha espresso il proprio parere;
che, alla luce dei pareri espressi, il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;
sotto l'aspetto attuativo
che il soggetto aggiudicatore e' individuato nella regione Umbria;
che, sulla base del cronoprogramma dei lavori, e' previsto che i lavori stessi abbiano inizio nel settembre 2008 e termine nel dicembre 2010, a fronte di precedente previsione indicata nella delibera di approvazione del progetto preliminare di ultimazione entro il primo semestre del 2007;
sotto l'aspetto finanziario
che il costo complessivo dell'opera, precedentemente individuato in 12.498.212,42 euro, e' ora individuato in 16.973.726,29 euro, con un incremento pari al 35% circa, dovuto:
all'aumento complessivo delle superfici coperte per i necessari adeguamenti di ogni singolo comparto produttivo, aumento determinatosi comunque a prescindere dalla realizzazione del complesso alberghiero previsto nel progetto preliminare;
all'identificazione e relativa computazione di indispensabili strutture di servizio non identificate nel progetto preliminare quali cabina elettrica, centrale termica, centrale idrica e depositi doganali;
alla computazione definitiva delle opere stradali di accesso e svincolo alla SGC E45 anche in previsione dell'adeguamento di tale viabilita' alla normativa autostradale;
all'adeguamento degli importi previsti per l'acquisizione delle aree;
ai conseguenti aumenti degli oneri per IVA in relazione all'aumento dei singoli importi dei lavori;
che il suddetto costo complessivo di 16.973.726,29 euro, IVA inclusa, e' cosi' articolato:

(euro)

=====================================================================
Piattaforma | | |
logistica |Importo a base d'asta| IVA | totale ===================================================================== Lavori | 13.126.725,61|1.933.696,87|15.060.422,48 --------------------------------------------------------------------- Somme a disposizione| 1.720.796,91| 192.506,90| 1.913.303,81 --------------------------------------------------------------------- Totale | 14.847.522,52|2.126.203,77|16.973.726,29

che per il finanziamento delle piattaforme logistiche umbre nella citata delibera n. 15/2004 era previsto -- ed ora confermato al netto dell'incremento di costo di cui sopra -- un cofinanziamento al 50% tra Stato e regione Umbria;
che la copertura finanziaria del costo della piattaforma di Citta' di Castello - San Giustino risulta pertanto cosi' articolata:
6.249.109,71 euro, in termini di volume di investimento, quale quota del contributo assegnato con la richiamata delibera n. 15/2004 a valere sul limite di impegno previsto dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004 e decorrente dal 2005, suscettibile di sviluppare un volume di investimento pari 29.279.125,52 euro.
6.249.109,71 euro a valere sulla assegnazione di 34.166.608,00 euro disposta a favore della regione Umbria con la delibera 29 settembre 2004, n. 20, di questo Comitato e ripartite con delibera della Giunta regionale del 15 febbraio 2005, n. 251;
4.475.506,87 euro, che costituiscono l'incremento di costo dell'opera, a valere su fondi del bilancio regionale come risulta da delibera della Giunta regionale della regione Umbria del 27 luglio 2007, n. 1382;
che con decreto ministeriale 22 dicembre 2006, n. 18893, e' stata impegnata a favore della regione Umbria la somma di 2.280.000 euro -- assegnata con la citata delibera n. 15/2004 -- in conto competenza 2006 e per gli esercizi successivi fino al 2020 a carico del capitolo 7060 P.G. 2 del bilancio del Ministero delle infrastrutture;
che l'accoglimento delle prescrizioni non comporta ulteriori incrementi di spesa;
Delibera: 1 Approvazione progetto definitivo
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvato -- con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture -- anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della «piattaforma logistica di Citta' di Castello - S. Giustino».
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
L'importo di euro 16.973.726,29 (comprensivo di IVA), individuato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare e sostituisce il precedente limite di spesa relativo alla piattaforma logistica di Citta' di Castello - S. Giustino, indicato nella sopra citata delibera n. 15/2004.
1.2 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni richiamate al citato punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1.3 A titolo di specifica prescrizione il Ministero delle infrastrutture, in occasione della presentazione a questo Comitato del progetto preliminare della tratta umbra della infrastruttura «Collegamento E78 Grosseto - Fano», si dovra' inoltre uniformare alla seguente prescrizione, fatta propria dallo stesso Ministero proponente in relazione alla risoluzione della interferenza ANAS tra l'innesto della Piastra logistica e il tracciato e il relativo svincolo della suddetta E78 con la SS 3 bis Tiberina. Tale prescrizione prevede che «non essendo ancora stato definito il tracciato dell'arteria E78, non possono essere, al momento, valutati i profili di interferenza tra l'innesto della Piastra logistica ed il tracciato e relativo svincolo della citata E78 con la SS n. 3 bis «Tiberina» SGC E45. Nella ipotesi in cui il progetto della E78 preveda la connessione con la SS n. 3 bis «Tiberina» SGC E45 ad una distanza incompatibile con l'innesto della Piastra logistica, la progettazione della gia' citata arteria dovra' tenere conto dello svincolo gia' esistente e ad esso uniformarsi».
1.4 La prima delle due raccomandazioni richiamate al punto 1.2 ed esplicitate nell'allegato 1, e' da intendere formulata come segue: «con riferimento a quanto previsto dall'art. 90 del decreto legislativo n. 42/2004, si prescrive che, qualora nel corso dei lavori si rinvenissero materiali archeologici o strutture murarie antiche, dovra' essere immediatamente informata la Soprintendenza archeologica ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale del suddetto Ufficio, provvedendo, nel frattempo, alla conservazione dei reperti rinvenuti. Nel caso in oggetto, vista la estensione e la complessita' dell'intervento, si reputa opportuno che i lavori di scavo o movimento di terra siano controllati costantemente da un archeologo professionista il cui onere sara' a carico del committente, che realizzera' la necessaria documentazione grafica e fotografica e curera' i contatti con la Soprintendenza di settore sopra richiamata». 2. Conferma contributo
Per la realizzazione della piattaforma logistiche di Citta' di Castello - S. Giustino, e' confermata la quota di finanziamento di euro 6.249.109,71 nell'ambito dell'importo di 12.498.219,42 gia' assegnato con delibera di questo Comitato 27 maggio 2004, n. 15, a valere sul limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005.
Il contributo e' quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti bancari. 3. Clausole finali
3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.
3.2 Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
3.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che -- fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni -- ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo -- tra l'altro -- l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.
3.4 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.5 Il CUP C31H04000120005 assegnato al progetto in argomento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in oggetto.
Roma, 30 agosto 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 226
 
Allegato 1
PRESCRIZIONI
Parte 1ª
PRESCRIZIONI
Prescrizioni di carattere generale
Nella fase di realizzazione si dovranno ottemperare le seguenti prescrizioni:
le superfici del piazzale sui lati dove corrono i tronchi di metanodotto esterno a 75 bar devono essere mantenute prive di impermeabilizzazione sino ad una distanza minima dalle condotte non inferiore a 20 m (ccfr. P.2.4.3. decreto ministeriale 24 novembre 1984);
gli edifici destinati a «magazzini logistica» devono essere muniti di evacuatori di fumo in sommita';
eventuali siti per stoccaggi pericolosi soggetti alla legislazione Seveso (decreto legislativo n. 334/1999) dovranno essere analizzati in relazione alla loro potenzialita' ed agli effetti di rischi rilevanti ai fini dell'acquisizione del parere di compatibilita' ambientale e territoriale previsto dall'art. 14 della citata norma;
l'impianto antincendio dovra' essere commisurato ad una classe di rischio medio/alto e prevedere, oltre alle utenze per ciascun edificio, bocche idrauliche del tipo a colonna soprassuolo in grado di erogare in qualsiasi momento una prevalenza non inferiore a 1 bar tale da consentire il rifornimento di autobotti;
strutturare la viabilita' interna affinche' sia consentita l'operativita' dei mezzi di soccorso;
la campagna di indagini maggiormente approfondite di cui accennato al paragrafo 3.0 della relazione geologica, dovranno essere effettuate in numero e tipologia adeguate ad una completa ricostruzione del modello geologico e idrogeologico del sottosuolo, da realizzarsi a supporto della fase di progettazione esecutiva, cosi' come previsto dalla legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554);
le acque di raccolta dei piazzali dovranno essere recapitate nel reticolo idrografico locale in maniera ordinata, evitando fenomeni di ruscellamento o ristagni, e previo recapito in pozzetti per il trattamento di eventuali sostanze inquinanti disperse; con riferimento all'acquifero alluvionale dell'area di interesse classificato quale «acquifero a grado di vulnerabilita' da elevata a molto elevata», si prescrive che a seguito delle ulteriori indagini dovranno essere previste e successivamente adottate tutte le misure atte a non pregiudicare l'equilibrio ambientale sotto il profilo idrogeologico, sia in fase di cantiere che in esercizio, in modo da garantire l'assoluta non interferenza delle opere di progetto con la falda acquifera.
Parte 2ª
RACCOMANDAZIONI
Di carattere archeologico:
considerata l'estensione e la complessita' dell'intervento, si ritiene opportuno che i lavori di scavo o movimenti terra siano controllati costantemente da un archeologo professionista, il cui onere sia a carico del committente, che realizzera' la necessaria documentazione grafica e fotografica e curera' i contatti con la Soprintendenza archeologica (stralcio della raccomandazione riportata integralmente al punto 1.4 della presente delibera).
Di carattere paesaggistico:
con riferimento allo studio di inserimento paesaggistico si raccomanda di verificare l'opportunita' di far coincidere la griglia della piattaforma, o di alcune sue componenti, con quella agraria della zona, cosicche' anche le alberature previste dal progetto, da elemento di semplice schermatura potranno essere trasformati in elementi di continuita' e raccordo con il circostante paesaggio migliorando l'inserimento ambientale della struttura progettata.

Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004;
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990, preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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