Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2008 (vai al sommario)
LEGGE 7 gennaio 2008, n. 5
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Citta' del Guatemala l'8 settembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Citta' del Guatemala l'8 settembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Mastella

------

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2162):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 24 gennaio 2007.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 12 febbraio 2007 con
pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 17 aprile 2007;
2 maggio 2007 ed il 7 giugno 2007.
Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il
17 luglio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1726):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 25 luglio 2007 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18 ed il 26 settembre
2007.
Esaminato in aula il 27 novembre 2007 ed approvato il
12 dicembre 2007.
 
----> Vedere testo in lingua da pag. 4 a pag. 16 <----

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
del Guatemala, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;
e Riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di
entrambe le Parti Contraenti;

Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica
prescelta e dal quadro giuridico.
a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in
cui essi possano costituire oggetto di investimento;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo
di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
c) crediti in denaro o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico connesso ad un investimento, cosi' come gli utili
reinvestiti e redditi da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
e diritti di avviamento commerciale;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni vigenti in matteria di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse
naturali;
f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Ogni modifica nella forma dell'investimento non altera la sua natura.

2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali straniere, consociate e filiali che siano in qualche modo controllate
dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

3. Con il termine "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la
cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi.

4. Con il termine "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, societa' di persone, societa' di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente
dall'estensione della loro responsabilita'.

5. Con il termine "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, includendo in particolare profitti o interessi, capital gains, dividendi, royalties o pagamenti per assistenza, servizi tecnici o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura quali, ma
non esclusivamente, materie prime, prodotti o prodotti agricoli.

6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine e le acque interne sulle quali le Parti Contraenti esercitano la sovranita' e diritti
sovrani o giurisdizionali in conformita' al diritto internazionale.

7. Con il termine "'trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia non meno favorevole del migliore trattamento
nazionale o del trattamento della nazione piu' favorita.

8. Con il termine "diritto d'accesso" si intende il diritto ad
investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.

9. Il termine "attivita' connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altri organismi destinati alla conduzione di attivita' commerciali; l'accesso ai mercati finanziari, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' commerciali; la commercializra7ione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione;
la diffusione di informazioni commerciali.
ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori
dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste
dall'Articolo 3.1.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o
discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente provvedera' a fornire, nel proprio territorio, un quadro legale che garantisca agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza, in buona fede, di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun
singolo investitore.

5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilira' condizioni per l'istituzione, l'espansione o la Prosecuzione di investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco
o condizioni analoghe.

6. Alle imprese legittimamente costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte Contraente sara' permesso di assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente
dalla loro nazionalita'.

7. Le Parti Contraenti possono stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che attuino investimenti d'interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera' la specifica relazione giuridica relativa al suddetto
investimento.

8. I cittadini di una delle Parti Contraenti che sono autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad investimenti soggetti a questo accordo, godranno di condizioni adeguate a svolgere le loro attivita'
professionali in conformita' alla legislazione di quest'ultima. Ciascuna Parte Contraente, in conformita' con la propria legislazione ed i propri obblighi internazionali relativi all'ingresso ed al soggiorno di stranieri , permettera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attivita' lavorativa connessa ad un investimento soggetto al presente accordo, cosi' come ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio
territorio.
ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sara' garantito alle attivita' connesse
con un investimento.

2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi, internazionali in vigore, o che potrebbero nel futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico secondo il quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applichera' agli investitori
anche per i rapporti gia' costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi per evitare la doppia
imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.
ARTICOLO 4
Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un trattamento adeguato, relativo alla restituzione , all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito
ritardo
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti e i beni relativi alle attivita' connesse al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale, da provvedimenti legislativi,
regolamenti o ordini emanati da tribunali competenti.

2. Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, defure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i' loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro il pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure
legali.

3. L'equo indennizzo sara' stabilito in base ai valori effettivi dei mercati internazionali immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o
resa pubblica. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la nazionalizzazione o la procedura d'esproprio, l'indennizzo sara' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento e tassi di cambio presi in considerazione
nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio per ognuno di tali indennizzi sara' quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sia stato annunciato o reso pubblico.

4. Senza restringere gli scopi del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio, o simile, sia un'impresa a capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento non minore di quella del valore di partenza, incrementata degli aumenti di capitale e rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti e fondi di riserva, e diminuita del valore delle riduzioni di capitale e
perdite.

5. L'indennizzo sara' considerato valido se sara' stato corrisposto nella stessa valuta utilizzata per l'investimento da parte dell'investitore straniero, sempre che detta valuta sia o rimanga convertibile, o, altrimenti, in ogni altra valuta accettata dall'investitore stesso. L'indennizzo sara' comprensivo degli interessi calcolati sulla base semestrale dei Parametri Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) dalla data della nazionalizzazione o
dell'esproprio alla data del pagamento.

6. L'indennizzo verra' considerato effettuato in tempo se corrisposto
senza ritardo indebito. In ogni caso, entro due mesi.

7. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto, e in tal caso, se l'esproprio e ogni eventuale indennita', siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di
decidere su tutte le questioni inerenti.

8. In assenza di un accordo tra l'investitore e l'autorita' responsabile, l'ammontare dell'indennizzo verra' stabilito in conformita' alle procedure per la soluzione delle controversie,
secondo l'articolo 9 del presente Accordo.
L'indennizzo sara' liberamente convertibile.

9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, si applicheranno anche ai profitti maturati dall'investimento e, nel
caso di liquidazione, al ricavato della stessa.

10. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene relativo non sia stato totalmente o parzialmente utilizzato per detto fine, il proprietario o i suoi delegati avranno diritto a riottenerlo al prezzo di mercato.
ARTICOLO 6
Libero trasferimento di capitale, utili e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente dovranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo, ed in qualsiasi valuta liberamente Convertibile,
quanto segue:
a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento
dell'investimento;
b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per
l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e
per il pagamento dei relativi interessi;
e) la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nelle modalita' previste dalla
legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore.

2. Senza limitare lo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi,
qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.
ARTICOLO 7
Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia relativa ai rischi non commerciali dell'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e abbia effettuato il pagamento a tale investitore sulla base della Predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla Prima Parte Contraente. Riguardo il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, si applicheranno le
disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
ARTICOLO 8
Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, dovranno essere realizzati in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia richiesto il trasferimento relativo, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione
o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo anteriore saranno considerati adempiuti qualora l'investitore avra' completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel
territorio della quale l'investimento e' stato realizzato.
ARTICOLO 9
Soluzione delle controversie fra gli investitori
e le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sugli investimenti che sorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, incluse quelle riguardanti le controversie relative all'ammontare di un
indennizzo, dovranno essere risolte in forma amichevole.

2. Nel caso in cui l'Investitore ed una entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applichera' la
procedura prevista dal presente accordo.

3. Nell'eventualita' in cui detta controversia non possa essere risolta in una forma amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta per ottenerne la soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre, a sua scelta, la disputa per la
soluzione al:
a) Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione
territoriale;
b) Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a
tale arbitrato;
c) Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione delle procedure d'arbitrato previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e fra i cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due
Parti contraenti vi avranno aderito.

4. Ai sensi del par. 3 lett. b) di questo Articolo, l'arbitrato
verra' istituito secondo le seguenti procedure: il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini di entrambi le Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni con entrambe le parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma/Parigi, nella sua veste di' Autorita' di Nomina. L'arbitrato avra' luogo a Stoccolma/Parigi, a meno che le due Parti dell'arbitrato abbiano concordato altrimenti. All'emanazione della decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' la normativa contenuta in questo Accordo, cosi' come i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti verra' eseguita in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle principali
Convenzioni internazionali sottoscritte dalle Parti.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziale in corso, fino a che tali procedimenti non siano stati conclusi ed una delle Parti Contraenti ,non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale competente, nel periodo previsto da tale sentenza o entro il periodo che possa essere determinato in base alle disposizioni
della legislazione internazionale o nazionale applicabili al caso.

1. Ogni controversia che possa sorgere fra le Parti Contraenti riguardo l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, dovra' essere risolta, nell'ambito del possibile, in forma amichevole
attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso che la controversia non possa essere risolta entro sei mesi a partire dalla data nella quale una delle Parti Contraenti 10 notifichi, in forma scritta, all'altra Parte Contraente, la controversia dovra', a richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita'
con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito come segue: entro due mesi dal momento in cui la richiesta di arbitrato sia avanzata, ognuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri selezioneranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungera' da Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi
dalla data nella quale sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza d'altre intese, potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' in grado che non sia cittadino di una delle Parti
Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente ed ogni altra spesa
saranno equamente divise tra le Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
ARTICOLO 11
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o
consolari tra le Parti Contraenti.
ARTICOLO 12
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da nonne di' diritto internazionale generale, alle Pani Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno
applicate le disposizioni piu' favorevoli. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altro accordo, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra'
applicato il trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui la Parte Contraente ospite non abbia applicato detto trattamento, conformemente con quanto sopra esposto, e l'investitore ne riceva di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto ad un adeguato indennizzo per detto danno che dovra' essere pagato senza
ritardo indebito ed in valuta liberamente convertibile.

3. Successivamente alla data in cui l'investimento sia stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non verra' applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati
in conformita' al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
ARTICOLO 13
Quadro applicativo

Le disposizioni del presente Accordo dovranno, dalla data della sua entrata in vigore, essere applicate anche agli investimenti legalmente esistenti in detta data, ma non verranno applicate per le controversie su investimenti che siano sorte prima della sua entrata
in vigore.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti avranno ufficialmente comunicato reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie rispettive procedure costituzionali di
ratifica previste in detti casi.
ARTICOLO 15
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni dalla data della notifica in conformita' dell'articolo 14 e rimarra' successivamente in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di porvi fine, in forma
scritta, non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza

2. Nel caso degli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da 1 a 13 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a partire dalle date
sopraccitate.

In FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo:

FATTO a citta' del Guatemala il giorno 8 (otto) settembre duemilatre in due originali, in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i
testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in
lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL GUATEMALA
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone