LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 5, 5-bis e 6 del Regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Visto il parere della Commissione studi e regolamenti; Delibera: Articolo unico 1. Il primo comma dell'art. 21 del regolamento generale della Corte costituzionale e' sostituito dal seguente: «Il Giudice emerito, su designazione del Presidente della Corte, 1. puo' essere componente delle commissioni di concorso e di avanzamento dei dipendenti della Corte; 2. puo' essere incaricato di partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito degli accordi di cooperazioni con altre Corti; 3. puo' far parte di delegazioni della Corte in incontri in Italia e all'estero; 4. puo' essere incaricato di rappresentare la Corte in caso di impossibilita' di partecipare dei giudici in carica; 5. puo' essere incaricato di svolgere studi sulla giurisprudenza della Corte, nonche' di svolgere altri incarichi relativi ad attivita' non giurisdizionali. Il Giudice emerito, inoltre, 1. partecipa ai seminari organizzati dalla Corte; 2. collabora all'aggiornamento della biblioteca.». Roma, 13 dicembre 2007 Il presidente: Bile |