Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 gennaio 2008
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Roulette on line».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Roulette on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalita' di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.
1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Roulette on line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 2,00.
 
Art. 2.
1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato e' presente una «vetrina» sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Roulette on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».
Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.
Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
- il nome della lotteria («Roulette on line»);
- il prezzo della giocata (euro 2,00);
- il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
- una sintesi delle regole di gioco;
- l'elenco delle combinazioni vincenti e dei premi corrispondenti;
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
- il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;
- nella parte sinistra: una sintesi delle regole di gioco
- nella restante parte:
a) l'immagine di un tavolo da gioco ove sono rappresentati 36 numeri (da 1 a 36) su cui e' possibile effettuare la puntata, 18 riprodotti su sfondo rosso e 18 su sfondo nero ed il numero 0, su cui non e' possibile effettuare la puntata, riprodotto su sfondo verde. Nelle parti superiore ed inferiore del tavolo sono indicate le caratteristiche corrispondenti ai numeri (da 1 a 36) rappresentati sul tavolo di gioco: da «1 a 18», «19 a 36», «Pari», «Dispari», colore rosso contraddistinto da un rombo di colore rosso, colore nero contraddistinto da un rombo di colore nero;
b) in basso al centro un riquadro contraddistinto dalla scritta «Le tue fiches», al cui interno e' rappresentata l'immagine di tre gruppi di fiches, rispettivamente del valore di 1 euro, 5 euro e 10 euro;
c) in basso a sinistra un riquadro contraddistinto dalla scritta «Gira la ruota»;
- la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nell'effettuazione delle puntate e la successiva effettuazione dei giri di roulette;
- la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI ! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;
- il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:
- il logo «Gratta e vinci on line»;
- il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;
- il riquadro «regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;
- l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Roulette on line», pari ad euro 80.000,00;
- l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.
 
Art. 3.
1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Si deve effettuare per tre volte una puntata sui numeri presenti sul tavolo da gioco (da 1 a 36) e dopo ogni puntata avviare un giro di roulette.
La puntata si effettua selezionando una fiche di uno dei gruppi a disposizione e posizionandola su uno dei numeri presenti sul tavolo da gioco (da 1 a 36). In automatico verra' effettuata la puntata anche sulle caratteristiche del numero scelto («1 a 18»/«19 a 36», «Pari»/«Dispari», colore rosso/colore nero) e le altre tre fiches del gruppo selezionato si posizioneranno sulle caratteristiche del numero scelto (ad esempio puntando sul numero 5, riprodotto su sfondo rosso, le altre fiches si posizioneranno rispettivamente su «1 a 18», su «Dispari» e sul rombo di colore rosso). Si deve poi selezionare il riquadro «Gira la ruota» per avviare il giro di roulette e per scoprire il numero sul quale si fermera' la pallina della roulette e le caratteristiche dello stesso.
2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalita' alternative:
- puntando una fiche sui numeri presenti sul tavolo da gioco (da 1 a 36), secondo le modalita' di cui al precedente comma 1, e selezionando il riquadro «Gira la ruota»;
- selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.
3. La vincita, conseguita al termine dell'effettuazione dei tre giri di roulette, e' determinata:
a) dalla coincidenza del numero puntato con quello su cui si ferma la pallina al termine di ogni giro di roulette. Se, al termine dei tre giri di roulette, si verifica:
- la coincidenza di un numero puntato con uno dei numeri su cui si e' fermata la pallina, la vincita e' di Euro 1.000,00;
- la coincidenza di due numeri puntati con due dei numeri su cui si e' fermata la pallina la vincita e' di Euro 10.000,00;
- la coincidenza di tutti e tre numeri puntati con i tre numeri su cui si e' fermata la pallina la vincita e' di Euro 80.000,00;
b) ove non si verifichi la coincidenza del numero puntato con quello su cui si ferma la pallina al termine di ogni giro di roulette, dalla corrispondenza di una o piu' delle caratteristiche del numero puntato con le caratteristiche del numero su cui si ferma la pallina al termine di ogni giro di roulette. Per ogni giro di roulette si vince un importo pari al doppio del valore della fiche puntata su ogni caratteristica risultata corrispondente a quella del numero su cui si e' fermata la pallina (ad esempio: puntando una fiche del valore di 1 euro sul numero 5, riprodotto su sfondo rosso, e quindi automaticamente anche sulle caratteristiche, «1 a 18», «Dispari» e colore rosso e fermandosi la pallina, al termine del giro di roulette, sul numero 19, riprodotto su sfondo rosso, si vince un importo pari a 4 euro, di cui 2 euro per la corrispondenza alla caratteristica «Dispari» e 2 euro per la corrispondenza alla caratteristica colore rosso).
3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.
 
Art. 4.
1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 275.220,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 45.000 premi di Euro 2,00
- n. 8.000 premi di Euro 4,00
- n. 3.000 premi di Euro 6,00
- n. 1.000 premi di Euro 10,00
- n. 300 premi di Euro 20,00
- n. 120 premi di Euro 30,00
- n. 90 premi di Euro 40,00
- n. 50 premi di Euro 60,00
- n. 30 premi di Euro 70,00
- n. 20 premi di Euro 96,00
- n. 5 premi di Euro 1.000,00
- n. 2 premi di Euro 10.000,00
- n. 1 premio di Euro 80.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.
 
Art. 5.
1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco del giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Per le vincite di importo superiore a Euro 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/d - 00154 Roma, mediante:
- presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;
- presentazione di un documento di identificazione in corso di validita';
- comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo;
La richiesta di pagamento puo' essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalita'. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.
1. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 6.
1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.
 
Art. 7.
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2008
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 103
 
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