Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 gennaio 2008 |
Codificazione e modalita' di trasmissione dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti degli enti previdenziali pubblici. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il comma 3 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che prevede che tutti gli incassi e i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28; Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT; Tenuto conto che per i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche vengono emanati distinti decreti; Visto l'art. 3 della determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 139437 del 9 novembre 2005 con la quale e' stato istituito il gruppo di lavoro con il compito di predisporre lo schema di decreto ministeriale per la codificazione degli incassi e dei pagamenti e dei dati di competenza economica degli Enti previdenziali; Considerata la diversa natura giuridica degli enti previdenziali compresi nell'elenco dell'ISTAT citato in precedenza, nonche' la diversa normativa cui sono tenuti per la redazione dei bilanci; Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in sede di prima applicazione, alla redazione dello schema di decreto per la codificazione degli incassi e dei pagamenti dei soli enti previdenziali pubblici; Considerato che gli enti previdenziali pubblici sono soggetti alla normativa di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabella B, che non impone l'obbligo di un unico tesoriere, per cui il servizio di tesoreria puo' essere svolto anche da piu' banche; Considerato, inoltre, che per tali enti molte operazioni di incasso, compresi i trasferimenti dal bilancio dello Stato, e di pagamento, avvengono direttamente attraverso movimentazioni di tesoreria e non su disposizioni del tesoriere; Considerato, quindi, che agli enti previdenziali pubblici non possono applicarsi le regole tecniche per la trasmissione telematica dei flussi di cassa tramite tesoriere e che, a tale invio, debbano, pertanto, continuare a provvedere direttamente gli enti previdenziali, apponendo sugli incassi e sui pagamenti i relativi codici gestionali; Considerato che lo schema di decreto di codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti previdenziali pubblici, elaborato dal gruppo di lavoro nel corso delle varie riunioni, e' stato condiviso nelle linee generali nella seduta del 21 settembre 2007 e che tale schema e' stato approvato dalla Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dagli enti previdenziali, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale di statistica e dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione nella seduta dell'11 ottobre 2007; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
Decreta:
Art. 1.
Attivita' degli enti previdenziali pubblici
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, gli enti previdenziali pubblici indicano sugli incassi e sui pagamenti i codici gestionali previsti dagli allegati A e B al presente decreto, che sono correlabili alla codifica di bilancio redatto secondo gli schemi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003. 2. Il codice gestionale, da indicare sugli incassi e sui pagamenti, deve essere individuato solo tra quelli riportati negli allegati A e B. 3. Al fine di garantire la corretta applicazione della codifica gestionale, gli enti previdenziali pubblici: uniformano la codificazione utilizzando anche le istruzioni del «Glossario dei codici gestionali», riportato negli allegati A e B. Problematiche non previste potranno essere sottoposte all'attenzione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza. |
| Art. 2.
Modalita' di acquisizione dati
1. Entro il giorno 20 di ciascun mese gli enti di cui all'art. 1 trasmettono al Data Warehouse RGS le informazioni codificate relative ai movimenti del mese precedente. Le regole di trasmissione dei dati sono stabilite in apposito protocollo di colloquio da sottoscrivere tra la Ragioneria generale dello Stato e gli enti entro il 15 dicembre 2007. 2. Ai fini della trasmissione dei dati, ciascun ente si deve identificare con il codice ente assegnato dall'ISTAT, indicato nell'allegato D. 3. Gli incassi e i pagamenti che al momento dell'invio dei flussi non sono ancora imputabili ai capitoli di bilancio, sono codificati dagli enti con il codice previsto rispettivamente per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» e per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione». A seguito dell'avvenuta imputazione, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi. 4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1, gli enti trasmettono, altresi', le informazioni codificate riguardanti le variazioni della consistenza delle disponibilita' liquide, intervenute nel mese precedente per effetto dei flussi di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato C. |
| Art. 3.
Accesso al portale del Data Warehouse RGS
1. La Ragioneria generale dello Stato e' il gestore del Data Warehouse RGS e l'attivita' necessaria per l'accesso alle informazioni in esso presenti e' disciplinata nel protocollo di colloquio di cui al comma 1 dell'art. 2. |
| Art. 4.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti previdenziali pubblici a decorrere dal 1° luglio 2008. Eventuali aggiornamenti e integrazioni dei codici saranno resi disponibili sul portale del Data Warehouse RGS. 2. Con la sottoscrizione del protocollo di colloquio di cui al comma 1 dell'art. 2, gli enti previdenziali pubblici inviano, in forma sperimentale, i dati relativi agli incassi e ai pagamenti codificati secondo gli schemi allegati al presente decreto. 3. Il presente decreto, con i relativi allegati A, B, C e D, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2008 Il Ministro: Padoa Schioppa |
| Allegati A - B - C - D
----> Vedere immagini da pag. 23 a pag. 27 <----
RELAZIONE
Per consentire il monitoraggio dei conti pubblici, in osservanza alle indicazioni comunitarie contenute nell'art. 104 del Trattato della Comunita' europea, il comma 3 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che tutti gli incassi ed i pagamenti delle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Il successivo comma 4 pone specifici adempimenti in capo ai tesorieri degli Enti. Il canale di trasmissione dei dati alla Ragioneria generale dello Stato e' stato realizzato, pertanto, tramite i tesorieri e la Banca d'Italia (progetto SIOPE). Dopo aver esaminato, in piu' incontri con gli enti interessati, la possibilita' di inviare i dati codificati dai tesorieri, si e' pervenuti alla conclusione che le regole di trasmissione previste per il progetto SIOPE non sono applicabili agli enti previdenziali pubblici, sia per la normativa di tesoreria unica loro applicabile (tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720) che non impone l'obbligo del tesoriere unico, sia perche' molte operazioni di incasso, compresi i trasferimenti dal bilancio dello Stato, e molti pagamenti avvengono direttamente attraverso movimenti di tesoreria e non su disposizioni del tesoriere. Conseguentemente, mentre per la codifica degli incassi e dei pagamenti si sono seguite le regole generali, per le modalita' di trasmissione dei dati si e' dovuto rinunciare al canale SIOPE e si e' previsto che gli enti previdenziali pubblici trasmettano i dati direttamente alla base-dati «Data Warehouse» della R.G.S., tramite il canale FTP (File Trasfert Protocol). In tal senso e' stato predisposto l'allegato decreto che si sottopone alla firma del sig. Ministro. |
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