Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007 |
Determinazione delle modalita' di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007. (Deliberazione n. 331/2007). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 dicembre 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003); il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006; il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) (di seguito: decreto 15 novembre 2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06); la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2007, n. 82/07 (di seguito: deliberazione n. 82/07). Considerato che: l'art. 2 del decreto 15 novembre 2007 prevede che l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del decreto 21 novembre 2000 e' ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal GSE entro il 31 dicembre 2007, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto 15 novembre 2007; il decreto 15 novembre 2007 richiama l'opportunita' di definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe; l'art. 3 del decreto 15 novembre 2007 prevede che il prezzo di assegnazione (di seguito: prezzo CIP6), per il primo trimestre dell'anno 2008, sia pari a 68 euro/MWh e venga adeguato in corso d'anno, con modalita' indicate dall'Autorita', in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003; con la deliberazione n. 82/07, ai sensi del decreto 14 dicembre 2006, l'Autorita' ha adottato un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 per l'anno 2007 basato su criteri analoghi a quelli previsti dal decreto 15 novembre 2007; il meccanismo di aggiornamento individuato dalla deliberazione n. 82/07: - adegua in corso d'anno il prezzo CIP6 sulla base dell'andamento trimestrale dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: PUN); - fissa come riferimento il valore della media del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello per il quale si calcola l'aggiornamento. Ritenuto che: l'adozione per l'anno 2008 di un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 analogo a quello utilizzato per l'anno 2007 possa consentire agli operatori una migliore pianificazione e gestione degli approvvigionamenti per l'anno 2008; anche alla luce delle attuali stime dell'andamento del PUN 2008, il meccanismo di aggiornamento adottato nel 2007 sia idoneo a garantire per l'energia di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 2007 il mantenimento di condizioni di approvvigionamento vantaggiose rispetto al prezzo dell'energia come risultante dal sistema delle offerte; alla luce di quanto sopra, sia opportuno confermare le modalita' di adeguamento del prezzo di assegnazione adottate per l'anno 2007 con la deliberazione n. 82/07; Delibera: 1. Di prevedere che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2008 a partire dal secondo sia determinato, a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno, con la seguente formula: {PUN T PCIP6 = PCIP6 1 . --------- PUN {T1}
Dove: PCIP6 1 e' il prezzo CIP6 del primo trimestre 2008, fissato pari a 68 Euro/MWh; PUN T e' la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l'aggiornamento si riferisce; PUN «T1» e' la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2007. 2. Di prevedere che GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2008, a partire dal secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della presente deliberazione. 3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore contestualmente al decreto 15 novembre 2007. Milano, 19 dicembre 2007 Il presidente: Ortis |
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