Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007
Integrazioni alle disposizioni in materia di contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2007. (Deliberazione n. 323/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 dicembre 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
il decreto del Ministro 23 novembre 2007 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza);
il decreto del Ministro 14 dicembre 2007 (di seguito: decreto 14 dicembre 2007);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005 n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/2005 (di seguito: deliberazione n. 297/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 144/2007 (di seguito: deliberazione n. 144/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 277/2007 (di seguito: deliberazione n. 277/2007).
Considerato che:
con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha adottato misure per il contenimento dei consumi di gas naturale prevedendo, tra l'altro, che clienti finali aventi i requisiti ivi previsti possano assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi tramite le rispettive imprese di vendita che a tal fine assumono la responsabilita' del risultato complessivo del contenimento dei consumi di tali clienti e beneficiano di incentivi determinati dall'Autorita';
con il decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha esteso, per il periodo dal 14 gennaio al 6 aprile 2008, la possibilita' di assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi, che diano a tal fine mandato irrevocabile ad un soggetto che assume la responsabilita' del risultato complessivo del contenimento dei consumi dei mandatari e beneficia di incentivi determinati dall'Autorita';
con il medesimo decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha previsto che l'Autorita' determini:
le penali per inadempienza i premi per ottemperanza e gli incentivi per il soggetto mandatario;
le possibilita' e le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007;
per quanto non in contrasto con il decreto 14 dicembre 2007, il medesimo decreto rinvia alle disposizioni di cui nel decreto 11 settembre 2007.
Ritenuto che:
sia necessario dare attuazione a quanto previsto dal decreto 14 dicembre 2007 prevedendo che al soggetto mandatario siano applicate condizioni economiche analoghe a quelle definite con la deliberazione n. 277/2007 per le imprese di vendita che assumono la responsabilita' del contenimento dei consumi dei propri clienti aderenti in forma congiunta.
Delibera:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto 14 dicembre 2007:
a) i premi e gli incentivi riconosciuti ai soggetti mandatari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 14 dicembre 2007 e le penali applicate agli stessi soggetti in caso di inadempienza;
b) le possibilita' e le modalita' di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del decreto 14 dicembre 2007, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.
 
Art. 2.
Definizioni
2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) decreto 11 settembre 2007 e' il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007;
c) decreto 14 dicembre 2007 e' il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2007;
d) deliberazione n. 277/2007 e' la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 277/2007;
e) soggetto mandatario e' il soggetto individuato all'art. 1, comma 2, del decreto 14 dicembre 2007.
 
Art. 3.
Condizioni di adesione al contenimento dei consumi
3.1 Il soggetto mandatario sceglie le proprie condizioni di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come opzione A e opzione B nell'allegato A alla deliberazione n. 277/2007, integrate e precisate come segue:
a) il responsabile del contenimento e' il soggetto mandatario;
b) l'impegno d di cui all'art. 1 delle opzioni A e B e' riferito al periodo 14 gennaio - aprile 2008;
c) il termine v «Bk di cui all'art. 3 delle medesime opzioni e' sostituito dal termine v «Mk» che, relativamente a ciascuna settimana k--esima di richiesta di contenimento dei consumi, e' pari al valore medio assunto dal termine v «Bk» nell'intervallo di quattro settimane, cui appartiene la settimana k--esima, avente inizio nella prima, quinta o nona settimana relativamente alla quale sia stata richiesta la riduzione dei consumi;
d) il termine P «1k» di cui all'art. 4 delle medesime opzioni e' sostituito dal termine P «Mk» che, relativamente a ciascuna settimana k-esima di richiesta di contenimento dei consumi, e' pari al valore medio assunto dal termine P1k nell'intervallo di quattro settimane, cui appartiene la settimana k-esima, avente inizio nella prima, quinta o nona settimana relativamente alla quale sia stata richiesta la riduzione dei consumi;
3.2 Il soggetto mandatario comunica l'esito della propria scelta all'impresa maggiore di trasporto, unitamente alla trasmissione della lista di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 14 dicembre 2007.
 
Art. 4.
Compensi per il soggetto mandatario
4.1 Al soggetto mandatario e' riconosciuto un compenso pari a 0,4 euro per ogni Smc/g di disponibilita' per il periodo 14 gennaio - 6 aprile 2008 per il quale il medesimo soggetto aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalita' stabilite dal decreto 14 dicembre 2007.
 
Art. 5.
Modalita' di versamento delle penali
e di erogazione dei premi e dei compensi
5.1 Ai fini della erogazione dei premi e dei compensi spettanti al soggetto mandatario, nonche' ai fini del versamento delle penali da parte del medesimo soggetto si applicano le disposizioni a tal fine definite all'art. 6 della deliberazione n. 277/2007 relativamente alle imprese di vendita in qualita' di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta.
 
Art. 6.
Modalita' di recesso dall'adesione individuale
al contenimento dei consumi
6.1 I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 14 dicembre 2007 hanno gia' aggiornato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, il proprio contratto di fornitura con l'aggiunta della clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, hanno facolta' di recedere da tale clausola, ai soli fini di aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario ai sensi del decreto 14 dicembre 2007.
6.2 Il recesso di cui al comma precedente puo' essere esercitato entro il 3 gennaio 2008.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
7.1 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 14 dicembre 2007
Il presidente: Ortis
 
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