Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007 |
Perequazione dei ricavi relativi alla remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007. (Deliberazione n. 322/2007). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 dicembre 2007; Visti: la legge 9 gennaio 1991, n. 10; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/2004), nonche' la relativa relazione tecnica; il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 20 luglio 2005, n. 153/2005 (di seguito: deliberazione n. 153/2005); la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2006, n. 203/2006; la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/2006 (di seguito: deliberazione n. 275/2006); la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/2006, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 292/2006); la deliberazione dell'Autorita' 13 giugno 2007, n. 135/2007; il documento per la consultazione 2 agosto 2007, «Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008 2011», Atto n. 34/2007 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007); il documento per la consultazione 18 settembre 2007, «Perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007», Atto n. 38/2007 (di seguito: documento per la consultazione 18 settembre 2007); il documento per la consultazione 30 novembre 2007, «Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 Orientamenti finali», Atto n. 47/2007 (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2007). Considerato che: il servizio di misura dell'energia elettrica, per il periodo compreso fra il mese di febbraio 2004 fino al 31 dicembre 2007, e' disciplinato dalla Parte II, Titolo 4 del Testo integrato; secondo quanto specificato al punto 13.2 della relazione tecnica della deliberazione n. 5/2004, l'Autorita' ha previsto la verifica annuale della congruita' delle componenti tariffarie in relazione all'evoluzione del processo di liberalizzazione, anche al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza; con deliberazione n. 153/2005 l'Autorita' ha avviato un procedimento finalizzato, tra l'altro, all'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica; in esito a tale procedimento e' stata adottata la deliberazione n. 275/2006 con la quale: a) e' stato disposto l'aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di misura a valere dal 1° gennaio 2007; b) e' stata individuata una quota parte del corrispettivo di misura per utenze in bassa tensione destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione; c) e' stata prevista l'introduzione di uno specifico meccanismo di perequazione finalizzato ad attribuire i ricavi relativi alla quota di corrispettivo di cui alla precedente lettera b) ai soli distributori che al 31 dicembre 2005 avevano realizzato investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione (di seguito: perequazione misura 2007); le componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura sono state determinate sulla base di una modalita' di riconoscimento dei costi coerente con quanto previsto per il servizio di distribuzione, includendo una stima degli investimenti netti effettuati negli anni 2002 e 2003; nel dimensionare la tariffa di misura per l'anno 2007 e la quota parte destinata ad essere oggetto diperequazione, l'Autorita' ha tenuto conto degli investimenti effettuati negli anni 2002, 2003 e 2004 eccedenti quelli gia' precedentemente riconosciuti e del mancato aggiornamento dei corrispettivi di misura per gli anni 2005 e 2006; con il documento per la consultazione 18 settembre 2007 l'Autorita' ha espresso i propri orientamenti in relazione alla perequazione misura 2007, proponendo in particolare l'adozione di un'impostazione semplificata che prevede di individuare quale driver principale di perequazione il numero di misuratori elettronici installati alla data del 31 dicembre 2005; i meccanismi perequativi delineati nel documento per la consultazione 18 settembre 2007, trattandosi di meccanismi di perequazione del ricavo effettivo, non possono dar luogo ad avanzi o disavanzi di sistema. Considerato che: la maggior parte dei soggetti partecipanti alla consultazione ha espresso una sostanziale condivisione dell'impostazione semplificata sopra richiamata proposta dall'Autorita'; tra i soggetti partecipanti alla consultazione alcuni hanno, invece, espresso critiche all'adozione del numero di misuratori installati alla fine dell'anno 2005 quale driver di perequazione, poiche' una tale impostazione non consentirebbe di valorizzare in maniera adeguata piani di investimento che prevedano di anteporre all'installazione dei misuratori elettronici la realizzazione degli investimenti relativi ai sistemi di telegestione; peraltro, le limitate informazioni messe a disposizione dell'Autorita' dai medesimi soggetti non consentono, nell'immediato, di dare seguito alle critiche di cui al precedente punto; come espresso nel documento per la consultazione 30 novembre 2007, l'Autorita' sta valutando la possibilita' di prevedere, per il terzo periodo regolatorio, una specifica perequazione relativa ai ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti in sistemi di telegestione. Ritenuto che sia pertanto opportuno: prevedere che il riconoscimento della remunerazione del capitale investito connessa ai maggiori investimenti per l'installazione dei misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione alla utenze in bassa tensione nel periodo fino al 31 dicembre 2005 sia previsto esclusivamente per le imprese che hanno effettuato tali investimenti; adottare, per la perequazione misura 2007, l'impostazione proposta nel documento per la consultazione 18 settembre 2007, individuando quale driver principale di perequazione il numero di misuratori elettronici installati alla data del 31 dicembre 2005; prevedere che la gestione amministrativa della perequazione misura 2007 sia affidata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in coerenza con quanto previsto in materia di perequazione generale ai sensi dell'art. 42 del Testo integrato Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue: misuratori elettronici sono i misuratori elettronici dell'energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, come caratterizzati funzionalmente con deliberazione n. 292/2006, riconoscibili ai fini della perequazione misura 2007 ai sensi di quanto disposto all'art. 3 del presente provvedimento; perequazione misura 2007 e' la perequazione dei ricavi relativi alla remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007, finalizzata a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005; sistema di telegestione e' l'insieme dei sistemi di telecomunicazione e di acquisizione dati, degli strumenti informatici e delle funzionalita' che permette la rilevazione dei dati, l'avvio, la predisposizione e la conduzione, per via telematica, dei misuratori elettronici. |
| Art. 2. Meccanismo di perequazione misura 2007 1. La perequazione misura 2007 si applica a tutte le imprese distributrici, ad esclusione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 2. L'ammontare di perequazione relativo a ciascuna impresa distributrice m, per l'anno 2007, e' pari a:
PM m = [RM m - QM m]
dove: PM m e' l'ammontare di perequazione misura 2007; - QM m e' il ricavo relativo alla quota parte dei corrispettivi di misura destinato alla remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di telegestione, di cui al comma 39.2 del Testo integrato; RM m denota la remunerazione spettante connessa agli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di telegestione, calcolata secondo la seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 7 <----
con MEbt m pari, per ciascuna impresa distributrice m, al numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2005; AP «dom» pari all'avanzo di perequazione connesso all'esclusione dal ricavo RA e RA T di una quota parte dell'elemento sigma 1(mis), di cui al successivo comma 3. 3. La Cassa in sede di calcolo degli ammontari di perequazione relativi alla perequazione per l'anno 2007 dei ricavi da tariffe D2/D3 e D2 T/D3 T di cui all'art. 48 del Testo integrato e di cui all'art. 4, della deliberazione n. 135/2007, determina l'avanzo AP «dom» connesso all'esclusione dal ricavo RA e RA T di una quota parte dell'elemento sigma 1(mis), calcolato come segue:
----> Vedere formula a pag. 7 <----
essendo: mis «dom» pari alla quota parte dell'elemento sigma «1»(mis) di cui al comma 24.9 del Testo integrato e di cui al comma 4.1 della deliberazione n. 135/2007, pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno; Ndom «m» pari, per ciascuna impresa m, al numero medio di punti di prelievo corrispondenti ad utenze domestiche in bassa tensione nell'anno 2007, come dichiarati ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2007, e delle tariffe D2T e D3T nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007. |
| Art. 3. Misuratori elettronici riconoscibili ai fini della perequazione misura 2007 1. Sono riconoscibili ai fini della perequazione misura 2007 i misuratori elettronici dell'energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, come caratterizzati funzionalmente con deliberazione n. 292/2006, installati alla data del 31 dicembre 2005 e che risultino parte di un piano organico di installazione di misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione. 2. Ai fini della perequazione misura 2007, ciascun esercente e' tenuto a dichiarare e documentare, nei tempi e con le modalita' di cui al successivo articolo 4: a) il numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2005; b) la presenza, alla medesima data, del piano organico di installazione dei misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione, di cui al precedente comma 1. |
| Art. 4. Disposizioni per la Cassa 1. La Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui al presente provvedimento. 2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1, la Cassa opera in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 42 del Testo integrato in materia di perequazione generale. 3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 primo periodo, del Testo integrato e' estesa alla perequazione misura 2007. 4. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 42.6 del Testo integrato per l'invio delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione misura 2007, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione ponendo pari a zero, per l'impresa in questione, il termine MEbt m di cui all'art. 2, comma 2. 5. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento la Cassa sottopone alla Direzione tariffe dell'Autorita', ai fini dell'approvazione, la procedura di raccolta dati per il calcolo degli ammontari di perequazione misura 2007. 6. In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione misura 2007 la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorita'. Ogni eventuale contestazione circa le modalita' di applicazione della perequazione misura 2007 e di raccolta delle relative informazioni e' demandata alla valutazione della Direzione tariffe dell'Autorita'. |
| Art. 5. Disposizioni finali 1. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Cassa per i seguiti di competenza. 2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 14 dicembre 2007 Il presidente: Ortis |
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