Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2008 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 gennaio 2008, n. 2 |
Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. 2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria. 3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza. 4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE. 5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato. 6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». - L'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1977, n. 59), e' abrogato dalla presente legge, recava: «Societa' italiana autori e editori».
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| Art. 2. Usi liberi didattici e scientifici 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2221): Presentato dall'on. Lusetti il 6 febbraio 2007. Assegnato alla VII Commissione (Cultura), in sede referente, il 22 marzo 2007 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 5, 6, 12, 20 giugno 2007; l'1, 2 agosto 2007; il 19 settembre 2007; il 2, 3, 10 ottobre 2007. Assegnato nuovamente alla VII Commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 ottobre 2007 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 25 ottobre 2007. Senato della Repubblica (atto n. 1861): Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione), in sede referente, il 5 novembre 2007 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 27, 29 novembre 2007; il 4, 5 dicembre 2007. Assegnato nuovamente alla 7ª Commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 13 dicembre 2007 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª 6ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 21 dicembre 2007.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 70. - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche' non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo' superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita' per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».
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