Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2007, n. 266
Regolamento concernente modalita' e criteri applicativi delle disposizioni normative afferenti le procedure di avanzamento, a scelta, al grado superiore di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 21, comma 8, che rinvia ad apposito decreto di natura regolamentare del Ministro delle finanze la definizione delle modalita' e dei criteri applicativi delle disposizioni sulle procedure di valutazione degli avanzamenti a scelta previste dal medesimo articolo 21;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-13121 del 1° agosto 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza
1. Il regolamento disciplina le modalita' e i criteri per l'espressione del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a seguito dell'attivita' valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993,
n. 571, recante «Regolamento concernente modalita' e
criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25
e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le
procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli
ufficiali delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1994, n. 1;
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 71, e' il seguente:
«Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a
scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si
articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare
se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o
non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado
superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione
l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli
superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla
commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun
degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno
a trenta. La commissione, in base al punto attribuito,
compila una graduatoria di merito di detti ufficiali,
dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in
ruolo.
3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito
dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado
di colonnello compreso, ogni componente della commissione
assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun
complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche.
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e
qualita' professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo
all'esercizio del comandante o delle attribuzioni
specifiche, al servizio prestato presso reparti o in
imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare
riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego
di particolare interesse dell'Amministrazione.
5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso
di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del
comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i
relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati
tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per
quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto
quoziente costituisce il punto di merito attribuito
all'ufficiale dalla commissione.
6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni
componente della commissione assegna all'ufficiale un punto
da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle
lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro
insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per
il numero dei votanti, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi
del giudizio di merito espresso dalle commissioni di
avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
8. Il Ministro delle finanze, con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri
applicativi di cui al presente articolo.».
- Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
e' il seguente:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con
autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».



 
Art. 2.
Documentazione di base delle valutazioni
1. La valutazione degli ufficiali si basa sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, eventualmente integrati, a richiesta delle commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio permanente che hanno avuto o hanno alle dipendenze l'ufficiale da valutare.
2. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 69 del 2001, e di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da valutare.



Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 19 e 12 del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' il seguente:
«Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione
caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed
obbligatori). - 1. La Commissione superiore e la
Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto
della presenza dei particolari requisiti previsti dall'art.
12.
2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia
Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e
successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo
per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad
altri corsi o titoli acquisiti.
3. Le commissioni di avanzamento hanno facolta' di
interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che
abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.».
«Art. 12 (Requisiti per l'avanzamento). - 1. Per
l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere
i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di
cultura, professionali, necessari per bene adempiere le
funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le
funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma
non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i
requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in
modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o
di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.».



 
Art. 3.
Autonomia dei giudizi di avanzamento
1. I giudizi di avanzamento concernenti lo stesso ufficiale sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento e' composta dagli stessi membri e l'ufficiale e' sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversita' di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, e' motivata con riferimento agli elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione e dalle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 2.
 
Art. 4.
Fasi del giudizio
1. Le operazioni di valutazione sono precedute da una discussione collegiale volta a determinare i criteri da seguire per l'espressione del giudizio di idoneita' e per l'attribuzione del punteggio di merito, di cui viene dato atto in apposito documento redatto in conformita' all'annesso 1 al modello di verbale in allegato 1.
2. Il giudizio di avanzamento si svolge attraverso due fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale, di cui:
a) la prima, prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, e' diretta ad accertare l'idoneita' o la non idoneita' complessiva di ciascun ufficiale ad assolvere le funzioni del grado superiore;
b) la seconda, prevista dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, e' diretta ad attribuire a ciascun ufficiale giudicato idoneo un punteggio di merito con riferimento alle qualita', alle capacita' e alle attitudini possedute.
3. Il presidente della competente commissione di avanzamento puo' nominare tra i suoi componenti uno o piu' relatori con il compito di riferire sugli elementi risultanti ai fini della valutazione.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 21, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Valutazione dell'idoneita' all'avanzamento
1. La fase di valutazione dell'idoneita' all'avanzamento, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e' diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali necessari per l'esercizio delle funzioni del grado superiore.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, che per l'avanzamento ai gradi di generale deve risultare in modo eminente, e' accertato anche nel caso in cui all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, sia stato gia' eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore.
3. Costituisce ragionevole indice di non idoneita' l'aver riportato nella documentazione caratteristica, in relazione al periodo trascorso nel grado rivestito, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello e ad «eccellente» per l'avanzamento ai gradi di generale, nonche' giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite a uno o piu' requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.
 
Art. 6.
Attribuzione del punteggio di merito
1. L'attribuzione del punteggio di merito agli ufficiali giudicati idonei, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), e' effettuata secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 21, commi da 2 a 7, del decreto legislativo n. 69 del 2001. A tal fine le competenti commissioni esprimono un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale da giudicare.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 21, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7.
Punteggi e valutazione di sintesi
1. I punteggi di merito sono attribuiti in relazione alle quattro categorie di requisiti previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e costituiscono, per ognuna di esse, l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie.
2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1:
a) si tiene conto della particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene e del grado superiore da conseguire;
b) sono maggiormente indicativi delle qualita' e delle attitudini previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001 gli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 2 conseguiti nello svolgimento di compiti d'istituto, anche all'esterno dell'Amministrazione, rispondenti ad interessi o finalita' propri del Corpo della Guardia di finanza ovvero comunque riferibili ad attivita' di servizio;
c) particolare rilievo riveste la qualifica finale attribuita dall'ultima autorita' intervenuta nella redazione dei documenti caratteristici. Le diverse qualifiche finali sono considerate secondo la rilevanza e il periodo di attribuzione di ciascuna, tenendo anche conto delle aggettivazioni laudative espresse nei relativi giudizi. Sono altresi' valutate le flessioni dei giudizi nell'ambito dei documenti caratteristici, specialmente se riferite al passaggio da una qualifica finale superiore ad una inferiore.
3. Ai fini della valutazione del complesso delle caratteristiche e degli elementi della personalita' di ogni valutando, e' particolarmente considerata la figura dell'ufficiale che presenta un quadro armonico di tutte le qualita' oggetto di valutazione.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8.
Qualita' morali, di carattere e fisiche
1. Le qualita' morali e di carattere, dimostrate, in particolare, nel grado rivestito, sono valutate in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, da delinearsi in base ai valori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, tenendo conto della realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate:
a) le sanzioni disciplinari;
b) le ricompense di ordine morale, anche avuto riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni.
2. Nella valutazione delle qualita' fisiche si tiene conto della fascia di eta' in cui rientra il valutando, correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo di appartenenza. Non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.



Nota all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, recante «Approvazione del regolamento di
disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma,
della legge 11 luglio 1978, n. 382», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214.



 
Art. 9.
Qualita' professionali
1. La valutazione delle qualita' professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, e' effettuata considerando tutti gli elementi desumibili dalla documentazione di cui all'articolo 2 e, in particolare:
a) le benemerenze di guerra e di pace;
b) gli incarichi di comando, le attribuzioni specifiche e i servizi prestati presso i reparti e in imbarco;
c) gli incarichi di particolare responsabilita', ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali;
d) l'incarico rivestito all'atto della formazione dell'aliquota di valutazione;
e) le specifiche attitudini e la versatilita' dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego;
f) le sanzioni disciplinari;
g) le ricompense di ordine morale, anche avendo riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni;
h) la motivazione al lavoro, quale espressione dell'interesse diretto agli obiettivi istituzionali e della conseguente partecipazione al loro perseguimento con senso del dovere, della responsabilita', della disciplina nonche' con spirito di abnegazione e di sacrificio.
 
Art. 10.
Rilevanza degli incarichi
1. Per la valutazione di cui all'articolo 9, e' attribuita preminenza agli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e alle attribuzioni specifiche, previsti dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, rispetto agli altri incarichi eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali, particolare rilevanza e' attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacita' professionali e che comportano elevata autonomia decisionale e responsabilita' nei settori del personale, operativo e logistico-amministrativo, soprattutto se diversificati per sede e tipologia.
3. Particolare rilevanza e' attribuita agli incarichi che rivestono un elevato ruolo strategico e caratterizzati dall'unicita' della funzione.
4. Nella valutazione puo' tenersi conto delle qualificate e singolari conoscenze e/o specializzazioni tecnico-operative di specifico interesse per l'Amministrazione nonche' delle attivita' di servizio che abbiano dato particolare lustro all'Istituzione.
5. La rilevanza degli incarichi non e' comunque di per se' attributiva di capacita' e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 27, commi 3, 4 e 5, del citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' il seguente:
«Art. 27 (Requisiti per la valutazione). - (Omissis).
3. Il periodo di comando prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di
funzioni che comportino attribuzioni, oltre che
disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di
impiego del personale.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai
fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio
di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in
incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle
stesse, individuati con determinazione del Comandante
Generale.».



 
Art. 11.
Qualita' intellettuali e di cultura
1. La personalita' intellettuale e culturale dell'ufficiale e' valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all'affidamento che puo' derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
2. Con riguardo a quanto stabilito al comma 1, costituiscono, in particolare, elementi da valutare:
a) l'iter formativo;
b) i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale;
c) gli altri corsi in Italia e all'estero;
d) i titoli culturali;
e) la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;
f) le pubblicazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, si veda la nota all'art. 2.



 
Art. 12.
Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore
1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, e' condotta considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse al nuovo grado, attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare:
a) gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti;
b) specifiche attitudini e versatilita' evidenziate in relazione alle differenti situazioni d'impiego.
 
Art. 13.
Tendenza di carriera
1. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento di cui all'articolo 3, costituisce elemento di valutazione la tendenza di carriera, da intendersi come andamento complessivo della progressione di carriera.
2. La tendenza di carriera e' valutata con riferimento agli esiti:
a) del corso di formazione presso l'Accademia e degli altri corsi che costituiscono titolo per l'avanzamento, con particolare attenzione alla posizione conseguita nella relativa graduatoria di merito di fine corso;
b) delle valutazioni per la promozione ai gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta e della posizione conseguita dall'ufficiale nella relativa graduatoria di merito.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le capacita' e le attitudini risultanti dagli elementi di cui al comma 2 sono confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.
 
Art. 14.
Procedimento di votazione, processo verbale
e formazione delle graduatorie di merito
1. Ciascuna delle fasi di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude con la votazione da parte dei membri della commissione, previo approfondito esame collegiale, per ciascun ufficiale, delle relative qualita' e capacita', da effettuare osservando i criteri previsti dagli articoli precedenti. I nominativi degli ufficiali nei cui confronti la commissione ritiene di dover sospendere il giudizio ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, sono riportati nel documento redatto in conformita' all'annesso 2 al modello di verbale in allegato 1.
2. Nel caso in cui uno o piu' membri della commissione si esprimano per la non idoneita' all'avanzamento dell'ufficiale:
a) ciascun membro della commissione redige una scheda di motivazione della idoneita' o non idoneita' dell'ufficiale conforme all'annesso 3 al modello di verbale in allegato 1, la quale, in caso di uniformita' di giudizi, e' predisposta in un unico esemplare, sottoscritto dai membri che hanno espresso concorde parere;
b) il giudizio di non idoneita' e' motivato con riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore.
3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo, redatti in conformita', rispettivamente, agli annessi 4 e 5 al modello di verbale in allegato 1.
4. Nei confronti degli ufficiali idonei, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001, la commissione, previa discussione collegiale:
a) esprime, per ogni ufficiale, le ragioni poste a base delle proprie valutazioni. A tal fine, ciascun membro della commissione redige una scheda di motivazione conforme all'annesso 6 al modello di verbale in allegato 1, la quale, in caso di uniformita' di giudizi, e' predisposta in un unico esemplare, sottoscritto dai membri che hanno espresso concorde parere;
b) assegna, conseguentemente, a ciascun ufficiale il punto di merito previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale viene riportato nell'apposito elenco recante i nominativi dei valutandi in ordine di ruolo, redatto in conformita' agli annessi 7 e 8 del modello di verbale in allegato 1, rispettivamente, per gli ufficiali generali e per gli altri ufficiali;
c) successivamente, sulla base del punteggio attribuito, procede alla formazione della graduatoria di merito, redatta in conformita' all'annesso 9 al modello di verbale in allegato 1, nella quale i nominativi degli ufficiali valutati sono riportati in ordine decrescente di punteggio. A parita' di punteggio, e' data precedenza in graduatoria all'ufficiale piu' anziano in ruolo.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono sottoscritti da tutti i componenti delle commissioni che hanno partecipato ai lavori e costituiscono parte integrante del verbale in cui sono riportate le attivita' svolte dalle medesime commissioni. Il verbale e' redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario in conformita' al modello in allegato 1.
6. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato d'ufficio ovvero dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento, dandone atto nel verbale di seduta.
7. Qualora la commissione abbia ritenuto di interpellare taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, le relative dichiarazioni sono riportate nel verbale di seduta.
8. Il verbale di seduta, nel quale sono riportate le operazioni svolte dalla commissione, e' sottoscritto dal presidente e da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed e' inviato alle Autorita' competenti all'approvazione degli elenchi degli idonei e non idonei nonche' della graduatoria di merito.



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 18, comma 5, del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' il seguente:
«Art. 18 (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla
valutazione). - (Omissis).
5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti
ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del
giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio
indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione
della sospensione della valutazione e dei motivi che
l'hanno determinata.».
- Per il testo dell'art. 21, del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, si veda la nota all'art. 2.



 
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il regolamento si applica ai giudizi di avanzamento riferibili ad annualita' successive a quella della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
2. Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, e successive modificazioni, continua ad applicarsi alle procedure di avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza limitatamente ai giudizi di avanzamento relativi ad annualita' antecedenti a quelle indicate al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 276



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, recante «Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater
della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato
dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei
confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1973, n.
329, e' il seguente:
«Art. 5. - Per effettuare le promozioni previste dal
precedente art. 4 sono valutati i tenenti colonnelli
collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi
dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che
siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico,
nonche' i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai
sensi del successivo art. 6.
L'avanzamento si effettua a scelta.
L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per
l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione"
anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il
numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento
del limite di eta' stabilito per il grado di tenente
colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente
effettivo.».
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
difesa 2 novembre 1993, n. 571, si vedano le note alle
premesse.



 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 23 a pag. 36 <----
 
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