Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 dicembre 2007
Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1976/2000. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, gli articoli 5 e 8, nei quali, fra l'altro, e' affidata alla SPI la realizzazione di un Piano di promozione industriale;
Vista la nota di autorizzazione SG(96)D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione UE ha informato le autorita' italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del Trattato CE, nonche' degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' Italiane adottato le opportune misure sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;
Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex legge n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;
Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex legge n. 181/1989 riconducibili all'autorizzazione comunitaria di cui al precedente paragrafo e approvate con l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004; con l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80 del 14 maggio 2005; con l'art. 1, comma 30 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; con l'art. 37 della legge n. 51 del 23 febbraio 2006; con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 302 del 1° novembre 2006, pag. 29, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalita' regionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006, pubblicato nella G.U.C.E. L 368 del 23 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e delle medie imprese;
Prso atto che la Commissione europea ha approvato in data 28 novembre 2007 la Carta di aiuti a finalita' regionale 2007-2013;
Considerato, inoltre, che l'applicazione del regime di aiuti di cui alla legge n. 181/1989 risulta soggetta alle regole sul cumulo degli aiuti sia nel caso di aiuti per finalita' diverse, sia che si tratti di aiuti per la stessa finalita' finanziati da regimi diversi adottati da uno stesso ente o da vari enti, dovendosi, in tal caso, rispettare il massimale piu' elevato dei vari regimi interessati;
Considerato, altresi', che il regime di cui trattasi e' specificatamente soggetto alle disposizioni e alle norme comunitarie concernenti taluni settori di attivita' tra cui quelli soggetti al Trattato CECA, i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
Considerato che Sviluppo Italia S.p.A. e' subentrata alla SPI in tutti i rapporti giuridici ed economici e nelle funzioni ad essa gia' assegnate dalle norme legislative vigenti per effetto dell'art. 3, punto 2 del decreto legislativo n. 1/1999 e da ultimo per effetto della fusione per incorporazione della SPI medesima in Sviluppo Italia S.p.A., decorrente dal 1° luglio 2000, disposta nell'ambito del programma di riordino di cui al citato decreto legislativo integrato e modificato con decreto legislativo n. 3 del 14 gennaio 2000;
Ritenuto di dover emanare a Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 460, legge n. 296/2006) direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex legge n. 181/1989, e successive estensioni al sopra citato Regolamento (CE) n. 1628/2006 in materia di aiuti a finalita' regionale per il periodo 2007-2013 nonche' al Regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di intervento
1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito denominata «Agenzia») nell'ambito della realizzazione del Programma di Promozione Industriale di cui alle leggi n. 181/1989, n. 513/1993 e alle ulteriori estensioni approvate con le disposizioni normative di cui alle premesse, dovra' operare, per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento di esenzione (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 302 del 1° novembre 2006, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti a finalita' regionale 2007-2013, approvata dalla U.E. in data 28 novembre 2007.
2. Per la concessione degli aiuti alle P.M.I., consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, L'Agenzia operera' nel rispetto del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006 pubblicato nella GUCE L 368 del 23 dicembre 2006, istituito in esenzione.
 
Art. 2.
Aree ammesse e tipologia degli aiuti
1. Le zone di intervento del cennato Programma di Promozione Industriale sono quelle relative all'elenco completo e tassativo dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della legge n. 181/1989 richiamate nelle premesse, tutti riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nelle aree di crisi di cui all'elenco allegato sub (1) non ricomprese nella nuova Carta degli aiuti a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla U.E. in data 28 novembre 2007, gli interventi agevolativi sono limitati alla concessione di aiuti alle PMI come disciplinati dal sopra richiamato Regolamento (CE) n. 70/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le misure agevolative massime ammesse agli aiuti a finalita' regionale sono quelle consentite, in rapporto sia alla localizzazione dell'investimento in aree 87, 3 a e 87, 3 c, sia alla dimensione dell'impresa (piccola, media o grande) calcolate in ESL, secondo le intensita' previste dalla nuova Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013.
4. I massimali d'aiuto di cui al comma 3 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari. Gli aiuti concessi ai sensi della legge n. 181/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato, ne' con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale - anche a titolo «de minimis» - in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensita' d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013.
5. L'apporto minimo necessario per l'accesso alle agevolazioni da parte del beneficiario al finanziamento deve essere pari o superiore al 30% dell'investimento complessivo programmato.
 
Art. 3.
Settori e progetti ammessi
Il regime in oggetto non puo' essere applicato ai settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, fermo restando la possibilita' di applicazione al comparto della trasformazione agricola nel pieno rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati nella G.U.C.E. C 319 del 27 dicembre 2006.
Il regime non puo' essere applicato altresi' ai settori dei trasporti, della costruzione navale, dell'industria carbonifera, della siderurgia e delle fibre sintetiche.
Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficolta' e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficolta', secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004.
Per l'elencazione dei settori produttivi di applicabilita' del regime nonche' di quelli esclusi si fa rinvio ai criteri riportati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, comma 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1628/2006, l'Agenzia, quale soggetto gestore, dovra' osservare le indicazioni di cui al considerando n. 15 del medesimo Regolamento, nonche' le disposizioni di cui all'art. 7, lettera e), relative alla notifica alla U.E. e all'art. 8, 2° comma relativo alla comunicazione delle informazioni alla UE stessa.
In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni finanziarie e' subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea ed alla relativa approvazione, il Ministero provvede ad ottemperare a tale obbligo e la concessione medesima e' condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dalla stessa Commissione europea.
 
Art. 4.
Spese ammissibili
Ferma restando la disposizione di cui al successivo art. 7, sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a terreni, fabbricati ed impianti purche' sostenute successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario e alla emanazione del parere positivo di ammissibilita' del progetto alla fase istruttoria, espresso da apposito Comitato di Fattibilita' presso l'Agenzia. Tale parere dovra' essere comunicato per iscritto al proponente e, per conoscenza, anche al Ministero dello sviluppo economico. Nella predetta comunicazione viene confermato che, fatta salva una verifica dettagliata, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilita' stabilite dal regime. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sara' ammissibile agli aiuti. Per «inizio lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare le attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilita'. Le spese per studi preliminari di fattibilita' sostenute prima dell'inizio dei lavori non fanno decadere l'ammissibilita' dell'intero progetto di investimenti ma nel contempo non sono agevolabili.
Non sono ammissibili gli investimenti di pura sostituzione, ne' quelli che hanno gia' beneficiato di un aiuto pubblico a valere su norme comunitarie, nazionali o regionali. Per tutte le imprese le spese ammissibili per immobilizzazioni tecniche immateriali possono riguardare esclusivamente spese legate al trasferimento di tecnologie, nel limite del 50% della base tipo dell'investimento complessivamente ammissibile. In tutti i casi le immobilizzazioni tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
* siano utilizzate esclusivamente nello stabilimento beneficiario per almeno 5 anni;
* siano elementi patrimonialmente ammortizzabili;
* siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato;
* figurino nell'attivo dell'impresa.
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilita' delle spese per investimenti materiali ed immateriali si fa comunque rinvio all'elenco e alle modalita' riportate nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5.
Revoche
Le agevolazioni sono revocate ed i relativi contratti risolti dall'Agenzia, la quale provvede a pretendere il rimborso dei contributi e dei finanziamenti erogati ed il pagamento delle penalita' previste in caso di cessazione definitiva dell'attivita' per la quale siano state concesse, o nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima del completamento del programma degli investimenti ed occupazionale.
Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria:
a) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;
b) riduca il programma degli investimenti per oltre il 5% senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
c) non realizzi il programma occupazionale connesso al proprio programma di investimenti entro il termine stabilito, salvo cause di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;
d) riduca il programma occupazionale per oltre il 5% senza l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione dell`Agenzia beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili, ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrez-zature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attivita' economica all'interno dell'area di crisi per il periodo minimo previsto al successivo punto f);
f) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso dalla propria area di crisi prima che siano trascorsi sei anni dal completamento degli investimenti;
g) non consenta i controlli dell'Agenzia o del Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento dell'attivita' sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale;
h) modifichi il proprio indirizzo produttivo con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
i) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi sei anni dal completamento degli investimenti;
j) non impieghi capitale proprio in misura almeno pari al 30% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;
k) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che regolamenta i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;
l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla legge n. 181/1989, e successive estensioni.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
La presente direttiva integra e/o sostituisce i precedenti indirizzi adeguandoli alle disposizioni comunitarie sul regime di aiuto in questione.
Il presente decreto autorizza il recepimento negli indirizzi attuativi della legge n. 181/1989 delle future deliberazioni comunitarie comportanti ulteriori modifiche del regime di aiuti in questione, con disposizioni all'uopo emanate dal Ministro dello sviluppo economico all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 3 dicembre 2007
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 267
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 8 a pag. 41 <----
 
Allegato 2
Settori di applicabilita' del regime
Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, sono soggetti a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato:
Siderurgia: in tale settore, cosi' come indicato all'art.1, comma 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, e' fatto divieto di concedere aiuti all'investimento.
Cantieristica navale: per tale settore, cosi' come cosi' come indicato all'art.1, comma 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, e' fatto divieto di concedere aiuti all'investimento.
Fibre sintetiche: in tale settore, cosi' come cosi' come indicato all'art.1, comma 2, lettera e) del Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, e' fatto divieto di concedere aiuti all'investimento.
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: il regime in oggetto non puo' essere applicato ai settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, fermo restando la possibilita' di applicazione al comparto della trasformazione agricola nel pieno rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla G.U.C.E. C 319 del 27 dicembre 2006. Il regime non puo' essere altresi' applicato al settore dei
trasporti.
Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficolta' e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficolta', secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicata nella GU C 244 del 1° ottobre 2004.
Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, comma 1, punto g) del Regolamento (CE) n. 1628/2006, dovranno essere recepite le indicazioni contenute al punto 15 di cui alle premesse del medesimo regolamento, con particolare riguardo fra l'altro, all'osservanza degli obblighi, ivi previsti all'art. 7 lettera e), relativi alla notifica alla U.E. e alla comunicazione alla UE delle informazioni con le modalita' di cui all'art. 8, comma 2.
In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni finanziarie e' subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea ed alla relativa approvazione il Ministero provvede ad ottemperare a tale obbligo e il nulla osta al finanziamento dell'iniziativa e' condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione medesima.
Sono agevolabili i programmi di investimento promossi nei settori produttivi di cui alle sezioni C - «Estrazione di minerali» e D - «Attivita' manifatturiere» della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea (v. sopra). L'attivita' estrattiva e quella manifatturiera devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nel piano descrittivo del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste.
I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore E «Produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore» di cui alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, sono ammessi alle agevolazioni limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
Ai fini di cui sopra:
a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto di dette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita', per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
Sono agevolabili i programmi promossi dalle imprese fornitrici di servizi che possono riguardare una o piu' delle seguenti attivita' 1) raggruppati per divisione della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002:
1) Le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al
fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai
codici della Classificazione delle attivita' economiche
ISTAT 2002, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni
ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre
precisare che, laddove e' indicato il solo codice, sono da
considerare ammissibili tutte le attivita' che l'ISTAT
include nel codice medesimo; laddove, viceversa, e'
indicato il semplice riferimento al codice («rif.»), e' da
considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel
codice medesimo, solo l'attivita' citata.
55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.
63 - Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto.
64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
72 - Informatica e attivita' connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
73 - Ricerca e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
74 - Altre attivita' professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
a) attivita' degli studi legali (rif. 74.11);
b) contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale;
c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attivita'' degli amministratori di societa' ed enti;
e) attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita' tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualita' e relativa certificazione nell'impresa;
g) pubblicita' (74.40);
h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50);
i) servizi di vigilanza privata (74.60.1);
j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attivita' di aerofotografia (74.81.3);
k) attivita' di imballaggio, confezionamento (74.82);
l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.85 e 74.87.6);
m) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.87.5);
n) attivita' dei call center (74.86).
80 - Istruzione, limitatamente a:
a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22);
b) corsi post-universitari (80.30.2) e altre scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale.
90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.02.0), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 90.01.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
92 - Attivita' ricreative, culturali e sportive, limitatamente ai servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attivita' di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale (rif. 92.10) ed alle attivita' di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20).
93 - Altre attivita' di servizi, limitatamente alle attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (93.01.1).
 
Allegato 3
Ammissibilita' degli investimenti alle agevolazioni
Per tutte le imprese le spese ammissibili per immobilizzazioni tecniche immateriali non possono eccedere il 50% della base tipo dell'investimento complessivamente ammissibile con riferimento esclusivamente a spese legate al trasferimento di tecnologie. In tutti i casi le immobilizzazioni tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
* siano sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario per almeno 5 anni;
* siano elementi patrimonialmente ammortizzabili;
* siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato;
* figurino nell'attivo dell'impresa.
Sono comunque escluse le spese di funzionamento.
L'Agenzia giudichera' ammissibili alle agevolazioni gli investimenti che si riferiscono alle seguenti spese:
a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
1) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) e' agevolabile, per le PMI , nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
2) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
3) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
4) in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa:
* che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto; si precisa che le spese relativi agli immobili possono riguardare altresi' la casa del custode nel limite di 100 mq;
* con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile purche' siano gia' trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale sottoscritta a firma autentica;
5) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
6) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido;
7) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attivita' dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
8) le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma medesimo bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche':
* siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
* dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;
* vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge 181/89;
* siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6ttobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978, e successive modifiche e integrazioni;
* vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);
* la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
* i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta a firma autentica;
* il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta a firma autentica;
9) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f) sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette spese sono incluse altresi' quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche 2). Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
2) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati,
connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali
basati su piattaforme software e correlati servizi per la
realizzazione o la personalizzazione di applicazioni
informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi
succitati; 2) piattaforme e tecnologie digitali funzionali
alla gestione della produzione e finalizzate alla
reingegnerizzazione ed integrazione dei processi
organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati
servizi per la realizzazione o la personalizzazione di
applicazioni informatiche a supporto delle predette
piattaforme e tecnologie; 3) piattaforme e tecnologie
digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e
transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per
la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni
informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette
piattaforme e tecnologie;
10) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g), non possono superare il 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
11) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione»;
12) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione «Legge Sabatini» non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro-soluto»;
13) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale sottoscritta a firma autentica;
14) con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita'.
Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresi' ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammissibili alle agevolazioni programmi o spese realizzati con contratti «chiavi in mano». I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
 
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