Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 gennaio 2008 |
Riconoscimento, al sig. Hell Oswald, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Hell Oswald nato il 17 febbraio 1957 ad Appiano (Bolzano) cittadino italiano diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo austriaco di «Psychotherapeut», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Magister der Naturwissenchaften - Studienrichtung Psychologie» rilasciato il 19 luglio 2001 dall'«Universita' di Innsbruk» e dell'omologazione di detto titolo austriaco con la «laurea in psicologia», rilasciata dall'«Universita' di Bolzano» con decreto del 13 dicembre 2001; Considerato che l'istante e' in possesso del titolo professionale di «Eintragung in die Psychotherapeutenliste dal 12 dicembre 2006; Preso attto che il Sig. Hell Oswald e' in possesso del titolo di psicologo in quanto iscritto presso l'ordine degli psicologi di Bolzano dal 18 dicembre 2002; Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 13 settembre 2007 e del 7 dicembre 2007; Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Considerato che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di psicoterapeuta e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Al sig. Hell Oswald, nato il 17 febbraio 1957 ad Appiano (Bolzano) cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido pel'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta. Roma, 10 gennaio 2008 Il direttore generale: Papa |
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