Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 gennaio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra De Acutis Alessandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e diniego all'abilitazione della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'anmissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra De Acutis Alessandra, nata il 27 luglio 1977 a Roma, cittadina italiana diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo inglese di «Chartered Psicologist», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelor of Science in Psychology» e del «Degree of Doctor of Psychology» conseguiti rispettivamente presso la Thames Valley University» e l'«University of Surrey il 3 luglio 2003 e il 4 settembre 2006;
Considerato che l'istante e' in possesso del titolo professionale di «Chartered Psycologist», conseguito presso «The British Psychological Society» come attestato in data 16 aprile 2007;
Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;
Preso atto che l'istante ha fatto domanda anche per il riconoscimento dell'attivita' di psicoterapeuta;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;
Preso atto del conforme parere scritto in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A - e che pertanto non appare necessario applicare misurecompensative, mentre per la domanda per il riconoscimento dell'attivita' di psicoterapeuta si esprime parere negativo in quanto dalla documentazione prodotta dal richiedente non si evince ne' formazione professionale in ambito psicoterapeutico ne' svolgimento di attivita' professionale almeno biennale;
Decreta:
Alla sig.ra De Acutis, nata il 27 luglio 1977 a Roma, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli psicologi - sezione A - in Italia, la domanda per la psicoterapia e' respinta.
Roma, 10 gennaio 2008
Il direttore generale: Papa
 
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