Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 gennaio 2008 |
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata «Colpo vincente». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183; Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133; Vista la convezione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea; Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato; Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colpo vincente», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea; Decreta: Art. 1. E' indetta con inizio dal 21 gennaio 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colpo vincente». |
| Art. 2. Vengono messi in distribuzione n. 120.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area di gioco, «Gioco 1», reca, a sinistra, l'immagine del dorso di una coppia di carte blu, le carte de «Il Banco» e, sulla destra, l'immagine del dorso di sei coppie di carte rosse, «Le tue carte» sotto ognuna delle quali e' riportata la scritta «premio». La seconda area di gioco, «Gioco 2», e' suddivisa in due sezioni. La prima sezione, situata nella parte sinistra dell'area, contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti», reca l'immagine di una roulette, delimitata dall'immagine di quattro cerchi contraddistinti dal simbolo «$» e; la seconda sezione, situata nella parte destra dell'area, contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» reca l'immagine di nove gruppi di fiches, sotto ognuno dei quali e' riportata la scritta «premio». Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalita' per ottenerne il pagamento, note esplicative relative al valore delle carte ed al punteggio delle copie di carte del «Gioco 1», il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto. |
| Art. 3. Il prezzo di ciascun biglietto e' di Euro 10,00. |
| Art. 4. Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. Gioco 1: si devono grattare tutte le coppie di carte, quella de «Il Banco» e le sei coppie de «Le tue carte» per scoprire il punteggio di ogni coppia di carte. Se il punteggio di una o piu' delle singole coppie de «Le tue carte» supera il punteggio della coppia di carte de «Il Banco» si vince il premio corrispondente alla coppia di carte de «Le tue carte» risultata vincente o un premio pari alla somma dei premi corrispondenti ad ognuna delle coppie de «Le tue carte» risultate vincenti. Ai fini della determinazione del punteggio delle carte l'asso vale 11 punti, il fante, la regina ed il re valgono 10 punti. Il punteggio delle altre carte (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) e' determinato dal valore facciale delle stesse. Il punteggio di ogni coppia di carte e' dato dalla somma dei valori delle carte che la compongono. Gioco 2: si devono scoprire i 4 «Numeri vincenti» celati sotto i cerchi contraddistinti dal simbolo $, e «I tuoi numeri» celati sotto i 9 gruppi di fiches. Se ne «I tuoi numeri» si trovano, una o piu' volte, uno o piu' dei «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova l'immagine di una banconota contraddistinta dal simbolo $ si vincono tutti i 9 premi presenti nell'area di gioco 2. Con un unico biglietto e' possibile vincere fino a 15 volte, con combinazioni vincenti nel gioco 1 e nel gioco 2. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono infine risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. L'ammontare dei premi e' indicato nel successivo art. 5. |
| Art. 5. La massa premi ammonta ad Euro 935.675.000,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. | 20 |premi di euro | 2.000.000,00 n. | 420 |premi di euro | 20.000,00 n. | 1.000 |premi di euro | 10.000,00 n. | 13.000 |premi di euro | 1.000,00 n. | 91.000 |premi di euro | 500,00 n. | 100.000 |premi di euro | 200,00 n. | 647.500 |premi di euro | 100,00 n. | 1.655.000 |premi di euro | 50,00 n. | 850.000 |premi di euro | 25,00 n. | 7.200.000 |premi di euro | 20,00 n. | 11.426.000 |premi di euro | 15,00 n. | 31.463.500 |premi di euro | 10,00 |
| Art. 6. La modalita' di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio. Il pagamento dei premi per vincite fino ad Euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita. Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7. Il pagamento dei premi per vincite da Euro 501,00 fino ad Euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verra' effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverra' secondo la modalita' prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita che rilascera' al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7. Il pagamento dei premi per vincite superiori a Euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalita' di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale): presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7; presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7. |
| Art. 7. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrera' il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6. |
| Art. 8. Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5. |
| Art. 9. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 16 gennaio 2008 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 102 |
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