Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2007
Ripartizione delle assunzioni dei magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto in particolare l'art. 1, comma 518, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle assunzioni autorizzate, per l'anno 2007, dallo stesso comma, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Viste le richieste di assunzione di magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato pervenute dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dall'Avvocatura generale dello Stato;
Tenuto conto delle esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza che rendono improcrastinabili le assunzioni richieste dalle Amministrazioni interessate;
Ritenuto, pertanto, di dover ripartire, ai sensi dell'art. 1, comma 518, della predetta legge n. 296 del 2006, in deroga all'art. 1, comma 95 della legge n. 311 del 2004, un contingente di assunzioni di magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato, nel limite di una spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di una spesa complessiva annua lorda a regime di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Vista la nota n. 34863 del 13 settembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione con la quale si chiede il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle richieste di autorizzazioni alle assunzioni presentate dalle predette amministrazioni;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota del 28 settembre 2007, n. AGG/34/RIFPA/13479;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais».
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato procedono, ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, alle assunzioni di n. 57 unita' complessive di magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, per una spesa complessiva di 1.357.866 euro per l'anno 2007 e di 5.645.394 euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 2 ottobre 2007.
3. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione.
4. La ripartizione di cui al comma 1 puo' essere ridefinita con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in relazione alle esigenze di organico delle singole amministrazioni e allo stato di avanzamento delle procedure concorsuali dirette alla copertura delle relative vacanze.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e in corso di assunzione, la spesa per l'anno 2007 nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte delle amministrazioni interessate dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
6. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2007
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 310
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 5 <----
 
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