Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2007, n. 258 |
Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Amministrazione centrale 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello: a) Segreteria generale; b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; d) Direzioni generali: 1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa; 2) Direzione generale per i Paesi delle Americhe; 3) Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente; 4) Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana; 5) Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide; 6) Direzione generale per l'integrazione europea; 7) Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani; 8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale; 9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale; 10) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 11) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 12) Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione; 13) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; e) Servizi: 1) Servizio stampa e informazione; 2) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra. 2. Le articolazioni interne delle strutture di primo livello sono stabilite in 106 unita', ivi comprese le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: nell'ambito della Segreteria generale, l'Unita' per il contenzioso diplomatico ed i trattati e l'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche' l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e' il seguente: «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a noema dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale, di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea, di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero, cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita' europea, della CECA, dell'EURATOM. 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonche' all'attuazione delle relative politiche.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 (Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri), abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 (Regolmento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri), abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. l, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152.
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| Art. 2. Segretario generale 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione e il suo funzionamento, ne coordina gli uffici e le attivita' e vigila sulla loro efficienza e rendimento. 2. Il Segretario generale e' assistito da due Vice segretari generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonche' funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale. 3. Nello svolgimento delle loro funzioni, il Segretario generale e i Vice segretari generali si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. 4. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero. 5. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
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| Art. 3. Cerimoniale diplomatico della Repubblica 1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni: a) affari generali del corpo diplomatico; b) rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze; c) organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero; d) organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale ed il servizio di traduzioni e interpretariato. 2. Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un vice capo del cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. 3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale. 4. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.
Nota all'art. 3: - La legge 8 luglio 1950, n. 572 (Istituzione presso il Ministero degli affari esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1950, n. 185.
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| Art. 4. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza. 2. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. 3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero. |
| Art. 5. Direzioni generali geografiche 1. Le Direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle Direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli Paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorita' e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti: a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura; b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i Paesi dell'area nelle materie predette; c) seguono la situazione interna dei singoli Paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera; d) curano la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. 2. La Direzione generale per i Paesi dell'Europa, la Direzione generale per i Paesi delle Americhe, la Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, la Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana e la Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide si articolano rispettivamente in sei, quattro, quattro, cinque e quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. |
| Art. 6. Direzioni generali per materia 1. La Direzione generale per l'integrazione europea si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Ferme restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi delegate al Ministro per le politiche europee, cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita' europea e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea, essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attivita' delle altre direzioni generali. In particolare la Direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti: a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea; b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea; c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie. 2. La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti: a) segue le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni unite; b) segue le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione; c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni internazionali, nonche' i negoziati di carattere globale relativi alle rispettive materie di cui alle lettere a), b)e c); e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico; f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G8. 3. La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale si articola in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale; b) partecipa alle attivita' degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero; c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G8; d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio internazionale, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia; e) sovrintende all'attivita' svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso; f) tratta le questioni relative alla tutela della proprieta' intellettuale; g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale. 4. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti: a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero; b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali; c) sovrintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attivita' delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero; d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale; e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonche' agli scambi giovanili; f) provvede all'attivita' relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonche' agli scambi giovanili; g) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani. 5. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti: a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettivita' italiane all'estero; c) provvede agli affari consolari; d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia; e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali. 6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si articola in quindici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche. 7. La Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione si articola in nove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti: a) organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; b) reclutamento, gestione e movimenti del personale; c) determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; d) elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; e) contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; f) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa; g) promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali; h) l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita'; i) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 580-586 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cura la formazione ed il perfezionamento professionale del personale dipendente del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che attende anche alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. 8. La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti: a) bilancio; b) finanziamenti e controlli; c) rimborsi per viaggi e trasporti; d) liquidazione del trattamento economico spettante al personale; e) questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, la comunicazione e la cifra; f) acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.
Note all'art. 6: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n 49, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, commi da 580 a 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e' il seguente: «580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali. 581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi. 582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e' affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresi' per la formazione dei loro dirigenti. 583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita' di accreditamento e certificazione. Ai fini' dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate. 584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria. 585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita' formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri: a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c) disciplina della missione e dell'attivita' della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione al-l'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita' di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita'; f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione e' prorogato al 31 dicembre 2008. 586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.».
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| Art. 7. Servizi 1. Il Servizio stampa e informazione si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti: a) diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni; b) diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero; c) raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali e relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonche' ad altri organi, amministrazioni ed enti; d) contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed attivita'; e) trattazione delle questioni bilaterali e multilaterali, nel campo della informazione, nonche' negoziati ed applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia; f) relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti; g) ogni altra attivita' concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero. 2. Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero, ai seguenti compiti: a) gestione delle strutture e delle attivita' informatiche; b) cifra e comunicazioni; c) ricezione, spedizione e distribuzione del corriere diplomatico. |
| Art. 8. Dotazioni organiche 1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento e dalle dotazioni organiche del personale dirigenziale, rideterminate in otto posti di prima fascia, quarantaquattro posti di seconda fascia per l'area amministrativa, ivi compresi quelli nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, e quattordici posti di seconda fascia per l'area della promozione culturale. 2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata Tabella A. 3. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono rideterminate secondo l'allegata Tabella B.
Nota all'art. 8: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, si veda in note alle premesse.
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| Art. 9. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) Ministro; b) Segretario generale; c) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) direttori generali; f) capi servizio. 2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; d) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. I Vice segretari generali partecipano ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta questioni relative alle loro funzioni. 4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione di grado non inferiore a consigliere di legazione. |
| Art. 10. Comitati 1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, speciali Comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione. 2. Il decreto ministeriale di istituzione del Comitato ne determina attribuzioni, composizione e durata. |
| Art. 11. Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, sono soppresse le parole «, direttore dell'Istituto diplomatico»; b) al terzo comma, sono soppresse le parole «, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione»; c) al quarto comma, le parole «di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «di capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi» e dopo le parole «estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.» sono inserite le seguenti: «Le funzioni di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresi' conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.»; d) al sesto comma, prima e quarta riga, sono soppresse le parole «e di vice direttore dell'Istituto diplomatico».
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione, cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresi' conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
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| Art. 12. Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura 1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede: a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari; c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati. 2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: «Art. 177 (Residenze di servizio). - I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennita' personale. I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».
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| Art. 13. Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 118
Note all'art. 13: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, si veda in note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, si veda in note alle premesse. - Le rubriche degli articoli 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 6 (Cerimoniale)». «Art. 13 (Servizio stampa ed informazione)». «Art. 14 (Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi)». «Art. 18 (Organizzazione del servizio dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)». «Art. 21 (Archivio storico-diplomatico)». «Art. 22 (Biblioteca)». «Art. 24 (Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici)». «Art. 26 (Consiglio di amministrazione)». «Art. 27 (Consiglio del contenzioso diplomatico)». «Art. 29 (Comitati consultivi misti di coordinamento)».
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| Tabella A (Prevista dall'art. 8, comma 2) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA E DI QUELLO DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE
===================================================================== Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - | Posizioni economiche Profili professionali |Dotazione organica ===================================================================== Dirigenti: | --------------------------------------------------------------------- Dirigente prima fascia.... | 8 --------------------------------------------------------------------- Dirigente seconda fascia.... | 44 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 52 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C3: | --------------------------------------------------------------------- Direttore amministrativo, consolare e sociale | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 77 --------------------------------------------------------------------- Direttore economico-finanziario e commerciale | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 2 --------------------------------------------------------------------- Direttore tecnico per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 2 --------------------------------------------------------------------- Direttore archivista di Stato degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore di biblioteca degli uffici centrali | del Ministero affari esteri.... | 1 --------------------------------------------------------------------- Architetto/ingegnere direttore degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 2 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 85 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C2: | --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo, consolare e | sociale degli uffici centrali del Ministero affari| esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed | uffici consolari.... | 294 --------------------------------------------------------------------- Funzionario economico-finanziario e | commerciale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 68 --------------------------------------------------------------------- Funzionario tecnico per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 20 --------------------------------------------------------------------- Funzionario interprete-traduttore degli uffici| centrali del Ministero affari esteri e delle | rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 4 --------------------------------------------------------------------- Funzionario archivista di Stato degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 7 --------------------------------------------------------------------- Funzionario di biblioteca degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 2 --------------------------------------------------------------------- Funzionario statistico degli uffici centrali | del Ministero affari esteri.... | 2 --------------------------------------------------------------------- Architetto/ingegnere degli uffici centrali del| Ministero affari esteri.... | 3 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 400 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C1: | --------------------------------------------------------------------- Funzionario aggiunto amministrativo, consolare| e sociale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 345 --------------------------------------------------------------------- Funzionario aggiunto amministrativo-contabile | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 300 --------------------------------------------------------------------- Funzionario aggiunto economico-finanziario e | commerciale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 234 --------------------------------------------------------------------- Funzionario tecnico aggiunto per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 49 --------------------------------------------------------------------- Funzionario aggiunto interprete-traduttore | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 18 --------------------------------------------------------------------- Funzionario aggiunto archivista di Stato degli| uffici centrali del Ministero affari esteri.... | 6 --------------------------------------------------------------------- Funzionario aggiunto di biblioteca degli | uffici centrali del Ministero affari esteri.... | 3 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 955 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - Posizione economica B3: | --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo degli uffici | centrali del Ministero affari esteri e delle | rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 740 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore contabile degli uffici centrali | del Ministero affari esteri e delle rappresentanze| diplomatiche ed uffici consolari.... | 198 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore economico-finanziario e | commerciale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 17 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore tecnico per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 93 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore tecnico degli uffici centrali | del Ministero affari esteri.... | 4 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 1.052 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - Posizione economica B2: | --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo degli uffici | centrali del Ministero affari esteri e delle | rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 1.282 --------------------------------------------------------------------- Esperto autista degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 10 --------------------------------------------------------------------- Assistente tecnico degli uffici centrali del | Ministero affari esteri.... | 2 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 1.294 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - Posizione economica B1: | --------------------------------------------------------------------- Coadiutore degli uffici centrali del Ministero| affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 235 --------------------------------------------------------------------- Commesso capo degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 87 --------------------------------------------------------------------- Autista capo degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 117 --------------------------------------------------------------------- Addetto tecnico degli uffici centrali del | Ministero affari esteri.... | 4 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 443 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale A - Posizione economica A1: | --------------------------------------------------------------------- Commesso/autista degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 40 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 40 --------------------------------------------------------------------- Totale complessivo . . . | 4.321
Tabella B (Prevista dall'art. 8, comma 3) AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
===================================================================== Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - | Posizioni economiche Profili professionali |Dotazione organica ===================================================================== Dirigenti: | --------------------------------------------------------------------- Dirigente seconda fascia.... | 14 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 14 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C3: | --------------------------------------------------------------------- Direttore degli Istituti italiani di | cultura.... | 62 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 62 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C2: | --------------------------------------------------------------------- Addetto/direttore degli Istituti italiani di | cultura.... | 94 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 94 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C1: | --------------------------------------------------------------------- Addetto/coordinatore linguistico per la | promozione culturale all'estero.... | 81 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 81 --------------------------------------------------------------------- Totale complessivo . . . | 251 --------------------------------------------------------------------- |
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