Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2007, n. 258
Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Amministrazione centrale
1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa;
2) Direzione generale per i Paesi delle Americhe;
3) Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;
4) Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;
5) Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;
6) Direzione generale per l'integrazione europea;
7) Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;
8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;
9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;
10) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
11) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
12) Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;
13) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
e) Servizi:
1) Servizio stampa e informazione;
2) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.
2. Le articolazioni interne delle strutture di primo livello sono stabilite in 106 unita', ivi comprese le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: nell'ambito della Segreteria generale, l'Unita' per il contenzioso diplomatico ed i trattati e l'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche' l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a noema dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1999, n. 193.
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
«Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari
esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di rapporti politici, economici,
sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di
coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede
internazionale, di analisi, definizione e attuazione
dell'azione italiana in materia di politica internazionale;
di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni
internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati
e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle
relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della
posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
esterne dell'Unione europea, di cooperazione allo sviluppo;
di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei
lavoratori all'estero, cura delle attivita' di integrazione
europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali
riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita'
europea, della CECA, dell'EURATOM.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero
degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita'
internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea,
nonche' all'attuazione delle relative politiche.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267 (Regolamento recante norme per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, nonche' delle relative funzioni,
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri), abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
2002, n. 157 (Regolmento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale, nonche' delle relative
funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri), abrogato dal presente decreto, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
2000, n. 368 (Regolamento recante norme per
l'individuazione dei posti di funzione di livello
dirigenziale del Ministero degli affari esteri non
attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2
della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. l, commi da 404 a 416
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n.
152.



 
Art. 2.
Segretario generale
1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione e il suo funzionamento, ne coordina gli uffici e le attivita' e vigila sulla loro efficienza e rendimento.
2. Il Segretario generale e' assistito da due Vice segretari generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonche' funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale.
3. Nello svolgimento delle loro funzioni, il Segretario generale e i Vice segretari generali si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.
4. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
5. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
«Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».



 
Art. 3.
Cerimoniale diplomatico della Repubblica
1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:
a) affari generali del corpo diplomatico;
b) rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze;
c) organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
d) organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale ed il servizio di traduzioni e interpretariato.
2. Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un vice capo del cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.
3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.
4. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.



Nota all'art. 3:
- La legge 8 luglio 1950, n. 572 (Istituzione presso il
Ministero degli affari esteri della carica di Capo del
Cerimoniale diplomatico della Repubblica) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1950, n. 185.



 
Art. 4.
Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero
1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.
2. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.
3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.
 
Art. 5.
Direzioni generali geografiche
1. Le Direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle Direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli Paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorita' e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:
a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;
b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i Paesi dell'area nelle materie predette;
c) seguono la situazione interna dei singoli Paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;
d) curano la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.
2. La Direzione generale per i Paesi dell'Europa, la Direzione generale per i Paesi delle Americhe, la Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, la Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana e la Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide si articolano rispettivamente in sei, quattro, quattro, cinque e quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.
 
Art. 6.
Direzioni generali per materia
1. La Direzione generale per l'integrazione europea si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Ferme restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi delegate al Ministro per le politiche europee, cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita' europea e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea, essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attivita' delle altre direzioni generali. In particolare la Direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:
a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;
b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;
c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.
2. La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:
a) segue le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni unite;
b) segue le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;
c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni internazionali, nonche' i negoziati di carattere globale relativi alle rispettive materie di cui alle lettere a), b)e c);
e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G8.
3. La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale si articola in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;
b) partecipa alle attivita' degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G8;
d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio internazionale, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;
e) sovrintende all'attivita' svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;
f) tratta le questioni relative alla tutela della proprieta' intellettuale;
g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.
4. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:
a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;
b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;
c) sovrintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attivita' delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;
d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;
e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonche' agli scambi giovanili;
f) provvede all'attivita' relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonche' agli scambi giovanili;
g) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani.
5. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:
a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettivita' italiane all'estero;
c) provvede agli affari consolari;
d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.
6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si articola in quindici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.
7. La Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione si articola in nove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:
a) organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;
b) reclutamento, gestione e movimenti del personale;
c) determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
d) elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
e) contenzioso del personale e procedimenti disciplinari;
f) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa;
g) promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;
h) l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita';
i) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 580-586 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cura la formazione ed il perfezionamento professionale del personale dipendente del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che attende anche alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera.
8. La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:
a) bilancio;
b) finanziamenti e controlli;
c) rimborsi per viaggi e trasporti;
d) liquidazione del trattamento economico spettante al personale;
e) questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, la comunicazione e la cifra;
f) acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.



Note all'art. 6:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1987, n 49, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, commi da 580 a 586, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle
amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle
attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione
rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato
sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro
fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle
innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della
pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia
per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica
di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e
contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' soppressa a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le
relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale
sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi
rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed
obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per
la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la
loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del
personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento
di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni
ordinamentali.
581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti:
raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie
formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e
trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto
delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle
strutture di formazione; cooperazione europea ed
internazionale in materia di formazione e innovazione
amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle
amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni
formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli
innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato e' affidata alla Agenzia
per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per
il reclutamento e la formazione del personale delle
carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e
la formazione dei segretari comunali e provinciali resta
affidato alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono
avvalersi altresi' per la formazione dei loro dirigenti.
583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche
amministrazioni si avvalgono, per la formazione e
l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di
istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati
di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti
in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la
formazione, che provvede alla relativa attivita' di
accreditamento e certificazione. Ai fini' dello svolgimento
delle iniziative di formazione e aggiornamento
professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le
pubbliche amministrazioni procedono alla scelta
dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva
tra le strutture accreditate.
584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore
pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello
Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso
dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei
requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai
cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di
qualificata formazione universitaria.
585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni
dei commi precedenti, a riformare il sistema della
formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a
riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro
strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare
delle spese attualmente sostenute e da conseguire
consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati
dell'attivita' formativa e di sostegno all'innovazione,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a
funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di
sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti
di ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell'attivita' della
Agenzia per la formazione come struttura di governo e
coordinamento unitario del sistema della formazione
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e
581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per
assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle
strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle
sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per
la formazione, anche mediante la previsione di autonome
strutture organizzative; definizione dei suoi organi di
indirizzo, direzione e supervisione scientifica,
assicurando una qualificata partecipazione di esperti della
formazione e della innovazione amministrativa, italiani e
stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche
su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e
delle parti sociali; istituzione di un comitato di
coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la
formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e
delle strutture autonome;
e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e
582, soppressione delle strutture aventi finalita'
identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581;
attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative
attivita' e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi
compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le
collaborazioni coordinate e continuative o di progetto;
scorporo e attribuzione al-l'Agenzia per la formazione
degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati,
nel corso del 2006, alle attivita' di cui al predetto
comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o
comunque partecipati dallo Stato non destinati alla
soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita';
f) trasferimento del personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio
presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della
soppressione o dello scorporo e del conferimento
all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici
dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra
figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale
trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la
formazione mantiene il trattamento economico in godimento
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto
dell'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. Il termine per l'esercizio del
diritto di opzione previsto da tale disposizione e'
prorogato al 31 dicembre 2008.
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al
comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non
inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di
euro negli anni 2008 e seguenti.».



 
Art. 7.
Servizi
1. Il Servizio stampa e informazione si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:
a) diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;
b) diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;
c) raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali e relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonche' ad altri organi, amministrazioni ed enti;
d) contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed attivita';
e) trattazione delle questioni bilaterali e multilaterali, nel campo della informazione, nonche' negoziati ed applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;
f) relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;
g) ogni altra attivita' concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.
2. Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero, ai seguenti compiti:
a) gestione delle strutture e delle attivita' informatiche;
b) cifra e comunicazioni;
c) ricezione, spedizione e distribuzione del corriere diplomatico.
 
Art. 8.
Dotazioni organiche
1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento e dalle dotazioni organiche del personale dirigenziale, rideterminate in otto posti di prima fascia, quarantaquattro posti di seconda fascia per l'area amministrativa, ivi compresi quelli nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, e quattordici posti di seconda fascia per l'area della promozione culturale.
2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata Tabella A.
3. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono rideterminate secondo l'allegata Tabella B.



Nota all'art. 8:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
10 agosto 2000, n. 368, si veda in note alle premesse.



 
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) Ministro;
b) Segretario generale;
c) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) direttori generali;
f) capi servizio.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi;
c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
d) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. I Vice segretari generali partecipano ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta questioni relative alle loro funzioni.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.
 
Art. 10.
Comitati
1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, speciali Comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Il decreto ministeriale di istituzione del Comitato ne determina attribuzioni, composizione e durata.
 
Art. 11.
Conferimento di funzioni presso
l'Amministrazione centrale
All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole «, direttore dell'Istituto diplomatico»;
b) al terzo comma, sono soppresse le parole «, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione»;
c) al quarto comma, le parole «di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «di capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi» e dopo le parole «estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.» sono inserite le seguenti: «Le funzioni di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresi' conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.»;
d) al sesto comma, prima e quarta riga, sono soppresse le parole «e di vice direttore dell'Istituto diplomatico».



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione, cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo dell'Unita' per il contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unita' per la
documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche'
di capo dell'ufficio legislativo possono essere
temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato
estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le
funzioni di capo dell'Unita' per la documentazione
storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresi'
conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai
ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo
servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado
non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di
servizio possono essere incaricati di svolgere
temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».



 
Art. 12.
Ristrutturazione della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura
1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede:
a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari;
c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati.
2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 177 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il
seguente:
«Art. 177 (Residenze di servizio). - I capi delle
rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i
familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio
arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti
di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie
presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari
dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati
nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono
tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari
al 15% dell'indennita' personale.
I contratti necessari per l'applicazione del presente
articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».



 
Art. 13.
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 118



Note all'art. 13:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267, si veda in note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 2002, n. 157, si veda in note alle premesse.
- Le rubriche degli articoli 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24,
26, 27 e 29 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, abrogati dal presente
decreto, recavano:
«Art. 6 (Cerimoniale)».
«Art. 13 (Servizio stampa ed informazione)».
«Art. 14 (Servizio del contenzioso diplomatico, dei
trattati, degli affari legislativi)».
«Art. 18 (Organizzazione del servizio dell'ispettorato
generale del Ministero e degli uffici all'estero)».
«Art. 21 (Archivio storico-diplomatico)».
«Art. 22 (Biblioteca)».
«Art. 24 (Organizzazione e funzionamento di particolari
servizi tecnici)».
«Art. 26 (Consiglio di amministrazione)».
«Art. 27 (Consiglio del contenzioso diplomatico)».
«Art. 29 (Comitati consultivi misti di coordinamento)».



 
Tabella A
(Prevista dall'art. 8, comma 2) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DELLA
CARRIERA DIPLOMATICA E DI QUELLO DELL'AREA DELLA PROMOZIONE
CULTURALE

=====================================================================
Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - |
Posizioni economiche Profili professionali |Dotazione organica ===================================================================== Dirigenti: | ---------------------------------------------------------------------
Dirigente prima fascia.... | 8 ---------------------------------------------------------------------
Dirigente seconda fascia.... | 44 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 52 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C3: | ---------------------------------------------------------------------
Direttore amministrativo, consolare e sociale | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 77 ---------------------------------------------------------------------
Direttore economico-finanziario e commerciale | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 2 ---------------------------------------------------------------------
Direttore tecnico per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 2 ---------------------------------------------------------------------
Direttore archivista di Stato degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 1 ---------------------------------------------------------------------
Direttore di biblioteca degli uffici centrali | del Ministero affari esteri.... | 1 ---------------------------------------------------------------------
Architetto/ingegnere direttore degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 2 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 85 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C2: | ---------------------------------------------------------------------
Funzionario amministrativo, consolare e | sociale degli uffici centrali del Ministero affari| esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed | uffici consolari.... | 294 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario economico-finanziario e | commerciale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 68 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario tecnico per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 20 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario interprete-traduttore degli uffici| centrali del Ministero affari esteri e delle | rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 4 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario archivista di Stato degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 7 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario di biblioteca degli uffici | centrali del Ministero affari esteri.... | 2 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario statistico degli uffici centrali | del Ministero affari esteri.... | 2 ---------------------------------------------------------------------
Architetto/ingegnere degli uffici centrali del| Ministero affari esteri.... | 3 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 400 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C1: | ---------------------------------------------------------------------
Funzionario aggiunto amministrativo, consolare| e sociale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 345 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario aggiunto amministrativo-contabile | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 300 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario aggiunto economico-finanziario e | commerciale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 234 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario tecnico aggiunto per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 49 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario aggiunto interprete-traduttore | degli uffici centrali del Ministero affari esteri | e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 18 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario aggiunto archivista di Stato degli| uffici centrali del Ministero affari esteri.... | 6 ---------------------------------------------------------------------
Funzionario aggiunto di biblioteca degli | uffici centrali del Ministero affari esteri.... | 3 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 955 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - Posizione economica B3: | ---------------------------------------------------------------------
Collaboratore amministrativo degli uffici | centrali del Ministero affari esteri e delle | rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 740 ---------------------------------------------------------------------
Collaboratore contabile degli uffici centrali | del Ministero affari esteri e delle rappresentanze| diplomatiche ed uffici consolari.... | 198 ---------------------------------------------------------------------
Collaboratore economico-finanziario e | commerciale degli uffici centrali del Ministero | affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 17 ---------------------------------------------------------------------
Collaboratore tecnico per i servizi di | informatica, telecomunicazioni e cifra degli | uffici centrali del Ministero affari esteri e | delle rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 93 ---------------------------------------------------------------------
Collaboratore tecnico degli uffici centrali | del Ministero affari esteri.... | 4 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 1.052 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - Posizione economica B2: | ---------------------------------------------------------------------
Assistente amministrativo degli uffici | centrali del Ministero affari esteri e delle | rappresentanze diplomatiche ed uffici | consolari.... | 1.282 ---------------------------------------------------------------------
Esperto autista degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 10 ---------------------------------------------------------------------
Assistente tecnico degli uffici centrali del | Ministero affari esteri.... | 2 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 1.294 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - Posizione economica B1: | ---------------------------------------------------------------------
Coadiutore degli uffici centrali del Ministero| affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche | ed uffici consolari.... | 235 ---------------------------------------------------------------------
Commesso capo degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 87 ---------------------------------------------------------------------
Autista capo degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 117 ---------------------------------------------------------------------
Addetto tecnico degli uffici centrali del | Ministero affari esteri.... | 4 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 443 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale A - Posizione economica A1: | ---------------------------------------------------------------------
Commesso/autista degli uffici centrali del | Ministero affari esteri e delle rappresentanze | diplomatiche ed uffici consolari.... | 40 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 40 ---------------------------------------------------------------------
Totale complessivo . . . | 4.321

Tabella B
(Prevista dall'art. 8, comma 3)
AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

=====================================================================
Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - |
Posizioni economiche Profili professionali |Dotazione organica ===================================================================== Dirigenti: | ---------------------------------------------------------------------
Dirigente seconda fascia.... | 14 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 14 ---------------------------------------------------------------------
Area funzionale C - Posizione economica C3: | ---------------------------------------------------------------------
Direttore degli Istituti italiani di | cultura.... | 62 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 62 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C2: | ---------------------------------------------------------------------
Addetto/direttore degli Istituti italiani di | cultura.... | 94 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 94 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - Posizione economica C1: | ---------------------------------------------------------------------
Addetto/coordinatore linguistico per la | promozione culturale all'estero.... | 81 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 81 ---------------------------------------------------------------------
Totale complessivo . . . | 251 ---------------------------------------------------------------------
 
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