Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007
Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato nelle Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici e di ricerca, a norma dell'articolo 1, comma 513 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 96, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2007 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 940 che prevede, al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, l'erogazione a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti, attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, che i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalita' previste all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
Considerato che per il predetto contingente di 1.316 agenti di Polizia di Stato e' stato previsto un onere annuo pari a 40.927.600 a decorrere dall'anno 2007, che incide sul fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 311 del 2004, cosi' come incrementato dall'art. 1, comma 513, della legge n. 296 del 2006, tenuto conto anche di quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 940, della medesima legge n. 296 del 2006;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 519, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che destina una quota pari a 8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 24 milioni di euro a regime a decorrere dall'anno 2008, corrispondente al 20 per cento del fondo di cui all'art. 1, comma 513, della medesima legge, ovvero del fondo di cui al ripetuto art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge;
Considerato che alla ripartizione del fondo previsto dal citato art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, si provvedera' mediante l'emanazione di apposito separato provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, il fondo disponibile per le assunzioni in deroga di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, corrisponde ad una spesa annua lorda pari a 20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una spesa annua lorda pari a 84.172.400 euro a regime a decorrere dall'anno 2008;
Vista la Nota circolare Uppa n. 10/07 emanata dall'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica e dal-l'Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di ripartizione del fondo relativo alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni pubbliche per l'anno 2007, ai sensi del comma 96, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dei commi 513, 519 e 940 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2006 e dell'art. 1, comma 513, della legge n. 296 del 2006;
Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dal Club Alpino Italiano (CAI), dall'Aeroclub Italia e dalla Scuola archeologica italiana di Atene;
Considerato che l'onere finanziario per le assunzioni del predetto personale non grava sul fondo di cui al comma 96, del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto dette amministrazioni non rientrano nell'elenco degli Enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95;
Vista la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali concernente l'assunzione di n. 42 segretari comunali e provinciali da inserire in fascia C, n. 2 da inserire in fascia B, n. 1 da inserire in fascia A, nonche' una riammissione in servizio per le esigenze delle autonomie locali;
Considerato che all'atto dell'effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verra' ad instaurarsi il rapporto di servizio;
Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile, e dalla Corte dei conti dirette ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1 comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad assumere complessivamente n. 31 unita' di personale proveniente dalle ex basi Nato;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto l'art. 1, commi 408 e 410, della legge n. 296 del 2006 che dispongono il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, per le amministrazioni che non abbiano provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della medesima legge n. 296 del 2006;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2007 comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che, pertanto, non possono essere interamente accolte;
Visto il comma 97, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come da ultimo integrato dall'art. 1, comma 540, della predetta legge n. 296 del 2006 che, nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al ripetuto art. 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 prevede che e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonche' delle categorie di personale elencate dalla lettera a) alla lettera h-quinquies) dello stesso comma;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di personale che tenga, altresi', conto della priorita' di assunzione dei vincitori di concorso, nonche' delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una spesa annua lorda pari a 84.172.400 euro a regime a decorrere dall'anno 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata al presente decreto, sono autorizzate ad assumere nell'anno 2007 un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 4.497 unita', corrispondente ad una spesa complessiva pari a 9.422.903 euro per l'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a 84.171.580 euro a decorrere dall'anno 2008, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come rideterminato ai sensi dell'art. 1, commi 940, 513 e 519 della legge citata n. 296 del 2006, ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima Tabella.
2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2007. Sono fatte salve, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, le assunzioni del personale dei Corpi di polizia gia' effettuate al fine di dare avvio ai corsi di allievi ufficiali e sottoufficiali. Per l'anno 2007 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 409.710 euro relativi ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri.
3. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, e' autorizzata l'assunzione di n. 5 unita' di personale a tempo indeterminato presso il Club alpino italiano (CAI), di n. 1 unita' di personale presso l'Aeroclub Italia e di n. 2 unita' di personale presso la Scuola archeologica italiana di Atene, il cui onere finanziario e' posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei predetti Istituti.
4. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere n. 42 segretari comunali e provinciali da inserire in fascia C, n. 2 da inserire in fascia B, n. 1 da inserire in fascia A, nonche' una riammissione in servizio per le esigenze delle autonomie locali.
5. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1 e', altresi', autorizzata presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile, e la Corte dei conti l'immissione di n. 31 unita' di personale provenienti dalle ex basi Nato, corrispondenti ad una spesa di euro 81.948 quale onere relativo all'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 983.378 a decorrere dall'anno 2008.
6. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
7. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa amministrazione.
8. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e' subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.
11. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31 dicembre 2007 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2007, nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresi', dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 233
 
Tabella

----> Vedere tabella alle pagg. 7-8-9 <----
 
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