Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 28 dicembre 2007
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilita' finanziaria».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che finanzia, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali indicate al medesimo art. 1 e di ampliare l'offerta di alloggi sociali in locazione per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex Iacp o dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonche' all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 1 della menzionata legge 8 febbraio 2007, n. 9;
Considerato che il programma straordinario di edilizia residenziale in argomento e' diretto, altresi', a soddisfare il patrimonio alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e in relazione alle priorita' definite nel Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative di cui all'art. 4 della medesima legge 8 febbraio 2007, n. 9;
Acquisiti gli elenchi degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili trasmessi dalle regioni e province autonome richiesti con nota ministeriale 11 ottobre 2007, prot. 472;
Considerato che i citati elenchi, predisposti sulla base della scheda allegata alla citata nota ministeriale, elencano con ordine di priorita' gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili ricadenti in ciascuna regione e provincia autonoma;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, sono individuati gli interventi prioritari ed immediatamente realizzabili sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e province autonome, effettuata la ripartizione territoriale dei finanziamenti sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 e definite le modalita' di erogazione degli stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli Iacp comunque denominati ovvero essere trasferiti, in tutto o in parte, alla Cassa depositi e prestiti previa attivazione di apposita convenzione;
Considerato che ai sensi del comma 4 del citato art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, l'1% del finanziamento complessivo di 550 milioni di euro e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative e che pertanto la dotazione finanziaria del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di che trattasi e' pari a 544,5 milioni di euro;
Considerato che a valere sulla disponibilita' di 544,5 milioni di euro occorre procedere all'accantonamento della somma pari all'1 per mille della citata disponibilita' necessario alla copertura degli oneri derivanti dalla Convenzione da sottoscrivere ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del richiamato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, tra Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti e che, conseguentemente, la disponibilita' da destinare al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica da ripartire tra le regioni e province autonome ammonta complessivamente a euro 543.955.500,00;
Vista l'intesa espressa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nelle sedute del 15 novembre 2007 e del 6 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Riparto fra le regioni e le province autonome
La disponibilita' finanziaria pari ad euro 543.955.500,00 destinata al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' ripartita tra le regioni e le province autonome secondo la tabella «Allegato 1», che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 2.
Interventi prioritari
Gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, da destinare alle finalita' di cui all'art. 21 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con relativa dotazione finanziaria, individuati sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 2 dell'art. 21, sono quelli di cui all'elenco «Allegato 2», che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 3.
Modalita' di erogazione
1. L'effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente a ciascun comune o ex Iacp comunque denominato ovvero tramite la Cassa depositi e prestiti, per l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco «Allegato 2» al presente decreto, avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla congruita' degli interventi proposti con l'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le seguenti modalita':
a) acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;
b) interventi di recupero e di nuova costruzione:
30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori;
50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;
20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilita'.
c) locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell'«Allegato 2», che costituisce limite massimo del contributo statale.
2. Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con il citato art. 21, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, provvede con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui.
 
Art. 4.
Ulteriori disponibilita'
Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili per utili di gestione o per interessi maturati sulle somme trasferite alla Cassa depositi e prestiti in attuazione della convenzione di cui allo schema «Allegato 3» al presente decreto, sottoscritta ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, saranno ripartite, per le finalita' di cui al presente decreto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al precedente art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro
della solidarieta' sociale
Ferrero Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, registro n. 9, foglio n. 364
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 41 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 42 a pag. 54 <----
 
Allegato 3
SCHEMA Convenzione per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui
all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
Tra il Ministero delle infrastrutture (nel seguito: il MI) con sede in Roma, Piazza di Porta Pia, 1, c.f. 97439910585, in persona del direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (nel seguito: la CDP) con sede legale in Roma, via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, c.f. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona del direttore generale, giusta i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di amministrazione in data 25 ottobre 2007 parti della presente convenzione.
Premesso che:
il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale» (nel seguito: il decreto-legge), promuove all'art. 21 un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (nel seguito: il PSERP), da realizzarsi nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (nel seguito: la legge) e finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonche' all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al citato art. 1 della legge;
il PSERP e' finanziato dal decreto-legge con uno stanziamento di bilancio nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007 (nel seguito: le risorse);
le regioni e le province autonome sono chiamate ad individuare, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il fabbisogno alloggiativo da soddisfare con il PSERP, trasmettendo al MI e al MSS gli elenchi degli interventi ritenuti prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'art. 3 della legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative;
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, individua con decreto (nel seguito: il decreto) gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e dalla province autonome;
col decreto sono inoltre definite le modalita' di erogazione degli stanziamenti disponibili, da trasferirsi direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero in tutto o in parte alla CDP, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini;
il decreto-legge prescrive che nella ripartizione dei finanziamenti debba essere assicurata una equa distribuzione territoriale, utilizzando a tale scopo le quote di riparto percentuale stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003;
l'1 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 21 del decreto-legge e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, le cui modalita' di funzionamento, nonche' quelle di impiego del finanziamento, sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, istituendo una gestione separata affidataria di servizi di interesse economico generale;
la CDP istituzionalmente effettua le proprie attivita' di finanziamento e fornisce i propri servizi di assistenza a supporto dello Stato e di enti pubblici, per il perseguimento delle finalita' pubbliche ad essi conferite;
la CDP, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del suo Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003, e' abilitata alla «gestione di ogni altra funzione di rilievo pubblicistico e attivita' di interesse generale assegnata per atto normativo, amministrativo o convenzionale»;
si rende necessario definire le modalita' di svolgimento dei compiti assegnati alla CDP per la gestione delle risorse, nonche' la misura della commissione spettante alla CDP per il servizio reso.
Cio' premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2.
Oggetto della convenzione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, la gestione delle risorse, come quantificate nel successivo art. 2 della presente convenzione, e' affidata alla CDP.
2. Con la presente convenzione vengono definite:
a) le modalita' attraverso le quali la CDP provvede ad erogare le risorse ai soggetti beneficiari individuati dal MI sulla base del decreto, per gli interventi previsti dal PSERP;
b) la misura e le modalita' di remunerazione alla CDP del servizio di gestione, sempre a valere sulle risorse.
Art. 3.
Quantificazione delle risorse e loro destinazione
1. Le risorse affidate in gestione alla CDP sono costituite dallo stanziamento di bilancio per l'anno 2007 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge, per l'importo massimo di 550 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro destinati alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio nazionale e degli osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili dal MI mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato denominato «CDP S.p.A. - gestione separata», intestato alla CDP S.p.A.
3. Sono destinate all'incremento delle risorse gli interessi che CDP S.p.A. riconosce al MI sulle giacenze del conto corrente di cui al comma 1, nella misura determinata secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale economia e finanze del 5 dicembre 2003, al netto delle compensazioni di cui al comma 3 del successivo art. 5.
4. La CDP e' autorizzata ad effettuare a valere sulle risorse - e nei limiti delle effettive disponibilita' del conto corrente di cui al precedente comma 1 - le erogazioni in favore dei soggetti beneficiari individuati dal MI.
Art. 4.
Individuazione delle attivita' a carico della CDP
1. La CDP provvede alla gestione delle risorse.
2. Per attivita' di gestione si intende l'attivita' di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari, sulla base delle formali autorizzazioni all'utilizzo disposte dal MI.
3. La CDP cura il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, comunicando al MI, con rapporti mensili, le informazioni relative alle intervenute erogazioni.
Art. 5.
Commissione per le attivita' di gestione espletate dalla CDP
1. Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il MI riconosce alla CDP una commissione omnicomprensiva pari allo 0,1 per cento per i servizi resi, da calcolarsi sull'importo delle erogazioni effettivamente disposte.
2. A tale scopo, un importo pari allo 0,1 per cento delle risorse e' accantonato per la remunerazione del servizio di gestione della CDP. L'importo del suddetto accantonamento e' periodicamente rideterminato in ragione delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3 dell'art. 4.
3. La CDP presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposito consuntivo, sul quale il MI si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento. A seguito di approvazione del MI, la CDP e' autorizzata a compensare quanto ad essa spettante ai sensi del comma 1 con le somme maturate a titolo di interessi ai sensi del comma 3 del precedente art. 3. Ove tali somme non fossero sufficienti, la CDP e' autorizzata a prelevare il differenziale dall'accantonamento di cui al comma 2.
Art. 6.
Individuazione delle attivita' a carico del MI
1. Il MI provvede a curare l'istruttoria tecnica e amministrativa ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari e dell'importo da attribuire a ciascuno di essi, nonche' ad effettuare il monitoraggio ed i controlli sulla attuazione degli interventi.
2. Il MI fa pervenire alla CDP i provvedimenti di autorizzazione, contenenti i riferimenti e le coordinate dei soggetti beneficiari, gli importi da erogare a valere sulle risorse e ogni altro elemento necessario al corretto pagamento secondo la vigente disciplina, compresa quella, ove applicabile, relativa all'antiriciclaggio.
3. Resta di esclusiva competenza e a carico del MI il recupero di somme, nonche' l'eventuale connesso contenzioso, che si rendessero necessari in seguito alla decadenza o revoca, per qualsiasi causa, dai benefici dell'erogazione autorizzata. La CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il MI e i soggetti beneficiari delle erogazioni in dipendenza dei predetti eventi.
Art. 7.
Tempistica delle erogazioni
1. L'erogazione delle risorse viene disposta dalla CDP entro i quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2 del precedente art. 6.
Art. 8.
Uffici di riferimento
1. Nell'espletamento delle attivita' di cui alla presente convenzione gli Uffici di riferimento sono:
per il MI, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
per la CDP, la Direzione gestione e supporto politiche di sviluppo.
Art. 9.
Obbligo di riservatezza
1. Ogni accesso, trattamento, elaborazione e/o trasferimento a terzi dovuto per legge deve essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, i predetti dati non potranno essere trattati per finalita' diverse da quelle strettamente necessarie in relazione all'oggetto della presente convenzione. Ciascuna parte garantisce che per le prestazioni di trattamento sui dati svolte per le finalita' suddette si avvale di personale tecnico idoneo, di provata ed adeguata capacita', opportunamente informato ed istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il MI autorizza la CDP a trasmettere alla Banca d'Italia, all'ISTAT e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di cui sia venuta in possesso nell'esecuzione della presente convenzione e che siano necessari ai predetti enti per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali.
3. I risultati delle attivita' svolte, in esecuzione della presente convenzione, appartengono esclusivamente al MI e possono essere utilizzati o essere oggetto di pubblicazione scientifica, solo se preventivamente autorizzati dal MI medesimo.
Art. 10.
Responsabilita'
1. La CDP e' responsabile esclusivamente della corretta esecuzione delle prestazioni di propria competenza, come individuate e disciplinate nel presente atto.
Art. 11.
Altri obblighi derivanti dalla convenzione e norme regolatrici
1. Le parti garantiscono, per tutta la durata della convenzione, la massima diligenza e collaborazione. A tal fine ogni parte informa l'altra dell'esistenza di eventuali problematiche che possano pregiudicare il buon esito dell'iniziativa.
2. Il MI e la CDP si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la presente convenzione, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti.
3. E' nulla qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione che non sia concordata con esplicito patto aggiuntivo sottoscritto dalle parti.
4. Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalle speciali disposizioni di legge applicabili dal MI, l'esecuzione della presente convenzione e' regolata dalle norme del codice civile.
Art. 12.
Risoluzione delle controversie e foro competente
1. Le parti designano, in via esclusiva, il Foro di Roma, quale competente a risolvere eventuali controversie che possano insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, che non siano state gia' definite con accordo bonario.
Art. 13.
D u r a t a
1. L'efficacia della presente convenzione decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2009.
3. Se al termine di cui al precedente comma 2, le risorse non risulteranno completamente utilizzate, la presente convenzione si intendera' rinnovata fino all'integrale utilizzo delle risorse stesse, fatta salva la facolta' di ciascuna parte di attivare, con richiesta da notificare, con lettera raccomandata a/r, all'altra entro il 30 settembre di ciascun anno, la revisione delle modalita' di remunerazione delle attivita' di gestione delle risorse.
La presente convenzione e' redatta in due originali in carta semplice, uno per il MI e uno per la CDP.
p. Il Ministero delle infrastrutture
Direzione generale per l'edilizia residenziale
e le politiche urbane e abitative
il direttore generale
Arredi
p. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.
il direttore generale
Turicchi
 
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