Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 dicembre 2007
Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di avvocato del sig. Billardi Cristian Jose.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successiva integrazione;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286 a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Vista l'istanza del sig. Billardi Cristian Jose, nato a San Luis (Argentina) il 25 aprile 1972, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogado», conseguito presso la «Universidad Catolica de Cordoba» come attestato in data 6 ottobre 1995;
Considerato che l'istante e' iscritto presso il «Colegio Pubblico de Abogados de la Capital Federal» come attestato in data 26 novembre 2004;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visto 1'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;
Dichiara:
Che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Billardi Cristian Jose, nato a San Luis (Argentina) il 25 aprile 1972, cittadino argentino, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Billardi Cristian Jose, potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale bulgaro di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 dicembre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
e) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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