Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 gennaio 2008 |
Modifica della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto Naturale» o «Moscato di Noto» in denominazione di origine controllata dei vini «Noto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda inoltrata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Siracusa: Confederazione italiana agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, unitamente al Consorzio di tutela vini DOC Eloro e Moscato di Noto, con nota del 7 novembre 2006, intesa ad ottenere la modificazione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» in denominazione di origine controllata dei vini «Noto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole della regione Siciliana; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Noto (Siracusa) il 12 luglio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2007; Viste le controdeduzioni pervenute il 31 agosto 2007 con nota 27 agosto 2007 dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Siracusa riguardo al parere del citato Comitato nazionale, contenenti, tra l'altro, la richiesta di non eliminare la tipologia «spumante» dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per il «Moscato di Noto»; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso sulle predette controdeduzioni nella riunione del 27 settembre 2007, in base al quale si e' dichiarato favorevole all'accoglimento della richiesta riguardante il mantenimento della tipologia Moscato di Noto «spumante», mentre ha espresso parere contrario su quant'altro contenuto nelle controdeduzioni di cui sopra; Visto il ricorso pervenuto in data 10 settembre 2007 con nota 5 settembre 2007 dall'ing. Giuseppe Squasi, avverso il citato parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Noto»; Visto il parere negativo sul ricorso sopra citato, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 settembre 2007; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» in denominazione di origine controllata dei vini «Noto» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato; Ritenuto altresi' di dover proceder all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, e' modificata in «Noto» ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore dalla campagna vendemmiale 2008/2009, che sostituisce a decorrere da detto termine il disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini con la denominazione di origine controllata «Noto», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002. |
| Art. 3. 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione, e' consentito per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la possibilita' di confezionare la tipologia «liquoroso» in recipienti della capacita' di 5 litri. |
| Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Noto», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 5. 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato A i codici di tutte le tipologie di vini D.O.C. «Noto» previste dall'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 gennaio 2008 Il direttore generale: La Torre |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «NOTO» Art. 1. La denominazione di origine controllata «Noto» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Moscato di Noto»; «Moscato di Noto» Spumante; «Moscato di Noto» Liquoroso; «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»; «Noto» rosso; «Noto» Nero d'Avola. Art. 2. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Moscato di Noto», «Moscato di Noto» spumante, «Moscato di Noto» liquoroso, «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: interamente dal vitigno Moscato bianco; «Noto» rosso: Nero d'Avola: minimo il 65% . Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana; «Noto» Nero d'Avola: Nero d'Avola, minimo l'85%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana. Art. 3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare devono essere ad alberello o a controspalliera con una densita' minima di 4.000 piante per ettaro per le tipologie rosse e 3.500 per il Moscato. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:
===================================================================== | | Titolo alcol. volum. Tipologia |Produzione uva t/ha| nat. min. % vol ===================================================================== "Moscato di Noto" | 12,5 | 11 --------------------------------------------------------------------- "Moscato di Noto" | | Spumante | 12,5 | 11 --------------------------------------------------------------------- "Moscato di Noto" | | Liquoroso | 12,5 | 13 --------------------------------------------------------------------- "Moscato Passito di | | Noto" o "Passito di | | Noto" | 12,5 | 12 --------------------------------------------------------------------- "Noto" rosso | 12 | 12 --------------------------------------------------------------------- "Noto" Nero d'Avola | 11 | 12,5
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva per ettaro dovra' essere riportata purche' la produzione non superi il 20%. Qualora venga superato anche tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine. Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima per ettaro deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'alcolizzazione dei vini liquorosi e l'eventuale affinamento, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Per tutte le tipologie e' consentito tuttavia che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 purche' all'interno della provincia di Siracusa e all'interno del territorio del comune di Ispica (Ragusa). Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa. Per la tipologia «Moscato di Noto» liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di gradi 6,5 dopo di che si puo' procedere all'aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino. Il prodotto ottenuto non potra' essere immesso al consumo prima dei cinque mesi a partire da quando e' stato alcolizzato. Le rese massime dell'uva in vino e del vino per ettaro, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, comprese altresi' le aggiunte occorrenti per l'elaborazione del tipo liquoroso, devono essere le seguenti:
===================================================================== Tipologia |Resa uva/vino|Prod. max vino hl/ha ===================================================================== "Moscato di Noto" | 70% | 87,5 --------------------------------------------------------------------- "Moscato di Noto" Spumante | 70% | 87,5 --------------------------------------------------------------------- "Moscato di Noto" Liquoroso | 70% | 87,5 --------------------------------------------------------------------- "Moscato Passito di Noto" o | | "Passito di Noto" | 50% | 62,5 --------------------------------------------------------------------- "Noto" rosso | 70% | 84,5 --------------------------------------------------------------------- "Noto" Nero d'Avola | 70% | 77,5
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Art. 6. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Moscato di Noto»: colore: dal giallo dorato piu' o meno intenso all'ambrato; profumo: caratteristico, fragrante di Moscato; sapore: aromatico, caratteristico di Moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui almeno 9,5% vol svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; «Moscato di Noto» Spumante: limpidezza: brillante e in tale stato conservabile in condizioni normali; colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio; odore: aroma caratteristico di Moscato; sapore: delicatamente dolce, aromatico di Moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno 8,0% vol svolto; zuccheri riduttori: 50 g/l minimo; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; pressione assoluta in bottiglia a 20° C: almeno 4 atmosfere; «Moscato di Noto» liquoroso: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; profumo: delicato, fragrante di Moscato; sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% vol di cui almeno 15% vol svolto; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l; «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: colore: dal giallo dorato piu' o meno intenso all'ambrato; profumo: caratteristico, fragrante di Moscato; sapore: dolce, aromatico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui almeno 9,5% vol svolto; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 28 g/l; «Noto» rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; profumo: franco, intenso; sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco; titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l; «Noto» Nero d'Avola: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati; profumo: franco, intenso; sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto,fresco; titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle I.G.T. dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. In relazione all'eventuale affinamento e/o conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno. Art. 7. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nell'etichettatura del tipo passito e' consentito riportare la menzione «vino ottenuto da uve appassite al sole» se le uve del corrispondente prodotto sono state appassite interamente mediante esposizione al sole. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. L'indicazione della categoria merceologica «Vino liquoroso di qualita' prodotto in regioni determinate» per il tipo liquoroso, deve essere riportata immediatamente al di sotto della Denominazione. La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge. Art. 8. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 1,5 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme vigenti, escluso il sistema di chiusura con tappo corona. E' ammessa tuttavia la confezione in bottiglia fino a lt. 3,00 esclusivamente in bottiglia bordolese. Allegato A
----> Vedere tabella a pag. 24 <---- |
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