Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 dicembre 2007
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo
Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il precedente decreto n. 19/2005 del 20 dicembre 2005 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2006 e ritenuto di dover procedere al loro aggiornamento;
Ritenuto di procedere all'aggiornamento delle tariffe raccogliendo le indicazioni, concordi, dei partecipanti all'incontro dell'11 corrente;
Determina:
Come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo, a valore a tutto il 31 dicembre 2008:
1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 15,90;
2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: Euro 22,60;
3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:
per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:
a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;
b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;
lavoro domenicale:
a) diurno: maggiorazione 20%;
b) notturno: maggiorazione 50%
lavoro nelle festivita' nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
a) maggiorazione: 50%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.
Rovigo, 17 dicembre 2007
Il direttore provinciale: Bortolan
 
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