Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 dicembre 2007 |
Regolamento concernente l'aumento delle misure minime di capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 46. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 53, comma 1, del decreto 15 dicembre 1997, n. 446; Visto l'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997; Visto l'art. 53, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la proposta della commissione di cui all'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, espressa nella seduta del 26 maggio 2004; Sentito il parere favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso in data 24 aprile 2007, atto n. 97; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3806/2007 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007; Vista la comunicazione n. 3-18209/UCL del 14 novembre 2007 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le misure minime di capitale interamente versato richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il triennio 2007-2009, sono determinate rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro ed in duemilionicinquecentottantatremila euro per ciascuna delle due categorie previste dall'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. |
| Art. 2. 1. I soggetti iscritti nell'albo in argomento dovranno adeguare il capitale sociale agli importi di cui all'art. 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Roma, 20 dicembre 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa |
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