Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007
Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07. (Deliberzone n. 311/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 dicembre 2007
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);
la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 (di seguito: legge n. 125/2007);
il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali a sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, decorrenza 1 luglio 2007, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156 (di seguito: TIV);
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 207, (di seguito: deliberazione n. 207/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 208, (di seguito: deliberazione n. 208/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 236, (di seguito: deliberazione n. 236/2007);
il documento per la consultazione «Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai clienti finali non domestici in bassa tensione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, in relazione all'attivazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia» del 17 ottobre 2007 (di seguito: documento per la consultazione).
Considerato che:
il decreto-legge 18 giugno 2007 ha istituito un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), e un regime di tutela rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di salvaguardia);
ai sensi del medesimo decreto-legge, il servizio di maggior tutela e' erogato dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, mentre il servizio di salvaguardia e' erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali; e che dette procedure saranno adottate sulla base delle disposizioni di cui al decreto 23 novembre 2007; e che fino alla data di operativita' di tale servizio la fornitura e' assicurata dalle imprese di distribuzione o da societa' di vendita ad esse collegate;
al fine di dare urgente applicazione alle disposizioni ai due predetti regimi di tutela, l'Autorita' con deliberazione n. 156/2007 ha approvato il TIV con cui, in particolare:
- con riferimento al servizio di maggior tutela, ha definito condizioni economiche che l'esercente deve offrire agli aventi diritto;
- con riferimento al servizio di salvaguardia, ha definito un sistema tale da assicurare, anche per il periodo transitorio, prezzi liberamente definiti dagli esercenti ma sorvegliati dall'Autorita';
inoltre, il TIV ha regolato le modalita' per identificare, tra i clienti finali non domestici in bassa tensione, le piccole imprese che effettivamente soddisfano i requisiti che danno titolo e beneficiare del servizio di maggior tutela; e che a tal fine ha:
a) imposto, a ciascun esercente la maggior tutela, l'obbligo di richiedere ai clienti finali non domestici in bassa tensione di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso dei predetti requisiti (comma 5.3);
b) definito un ordine di priorita' e cadenze temporali per l'effettuazione delle predette richieste (comma 22.1);
c) previsto, in via provvisoria, che, sino alla completa identificazione dei clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione beneficino di tale servizio (comma 22.2);
la legge n. 125/2007, di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, recependo l'indicazione dell'Autorita' richiamata al precedente sub (a), ha individuato nell'istituto delle dichiarazioni sostitutive lo strumento per identificare i clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto alla maggior tutela ovvero alla salvaguardia, prevedendo inoltre che «il servizio di salvaguardia sia rivolto ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela»;
la deliberazione n. 208/2007 ha avviato un procedimento per la definizione delle disposizioni dell'Autorita' relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in attuazione della legge n. 125/2007, anche al fine di integrare il TIV relativamente alle modalita' di identificazione dei clienti ammessi al servizio di maggior tutela ovvero a quello di salvaguardia; e che pertanto, con deliberazione n. 236/2007 sono stati sospesi i termini di cui al comma 22.1 del TIV;
con il documento per la consultazione l'Autorita' ha illustrato le disposizioni integrative del TIV che intende adottare, prospettando in particolare:
- un modello di dichiarazione sostitutiva che gli esercenti la maggior tutela sono tenuti ad inviare a tutti i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione volto a verificare il possesso dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela o dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di salvaguardia;
-nuove tempistiche per l'invio delle richieste con riferimento ai clienti attualmente serviti nell'ambito della maggior tutela e ai clienti per i quali deve essere attivato il servizio;
- possibili interventi in caso di mancata risposta da parte dei clienti finali, quali solleciti o verifiche dirette mediante le altre amministrazioni o organismi con cui l'Autorita' ha concluso protocolli di collaborazione;
- di considerare valide le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal cliente finale e pervenute all'esercente la maggior tutela in data anteriore alla deliberazione n. 236/2007, purche' contenenti tutte le informazioni atte alla verifica del possesso dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela o dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di salvaguardia;
dalle osservazioni formulate al documento per la consultazione e' emerso quanto segue:
- alcuni operatori hanno contestato il modello di dichiarazione sostituiva, con specifico riferimento alla parte in cui si prevede anche l'attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggiore tutela;
- e' stata evidenziata l'esigenza che i termini per richiedere la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive, da un lato, siano definiti in modo tale da, minimizzare i relativi costi e, dall'altro lato, tali termini siano per quanto possibile coerenti con i tempi di espletamento delle procedure concorsuali definite dal decreto 23 novembre 2007;
- alcuni operatori hanno proposto, al fine di persuadere i clienti finali a trasmettere le dichiarazioni sostitutive, di prevedere che i clienti inadempienti siano, in deroga a quanto previsto dal comma 22.2 del TIV, esclusi dal servizio di maggior tutela e sottoposti al servizio di salvaguardia;
- ai fini di accelerare il processo di identificazione tramite dichiarazioni sostitutive, e' stata rilevata l'opportunita' di considerare valide le dichiarazioni sostitutive ricevute dal cliente finale sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Considerato, inoltre, che:
la dichiarazione sostitutiva prescritta dalla legge n. 125/2007, e prima ancora dal TIV, e' volta a verificare se i clienti finali non domestici in bassa tensione possiedono i requisiti per accedere al servizio di maggior tutela o, in assenza di essi, debbano essere sottoposti al servizio di salvaguardia; e che pertanto, con l'adozione di un unico modello di dichiarazione sostitutiva, l'Autorita' persegue l'esigenza di assicurare uniformita' e chiarezza della dichiarazione medesima;
in forza dell'attuale previsione contenuta nel comma 22.2 del TIV, il mancato invio della dichiarazione sostitutiva da parte del cliente finale permette che il medesimo continui ad usufruire del servizio di maggior tutela, anche nei casi in cui il predetto cliente non e' in possesso dei requisiti a tal fine previsti dalla legge n. 125/2007; e che, pertanto, qualora tale circostanza sia successivamente accertata, anche in esito ai controlli delle autorita' competenti, il cliente che abbia in tal modo beneficiato del predetto servizio senza averne i requisiti sia sottoposto al servizio di salvaguardia.
Considerato, infine, che:
l'eventuale presenza di clienti finali che, per effetto dell'omissione sopra descritta, beneficino del servizio di maggior tutela senza averne i requisiti, potrebbe determinare maggiori costi a carico del sistema, in danno ai clienti finali che invece ne hanno pieno diritto; e che in particolare tali costi si possono sostanziare in maggiori costi relativi all'attivita' di commercializzazione dell'esercente e le maggiori tutele potrebbero anche riguardare un incremento dei costi di approvvigionamento, a seconda del tipo di clienti;
quanto sopra evidenzia l'esigenza di assicurare parita' di trattamento tra i clienti finali, rimuovendo eventuali vantaggi indebitamente conseguiti da coloro che, pur dovendo beneficiare del servizio di salvaguardia, hanno avuto impropriamente accesso al servizio di maggior tutela omettendo di inviare la prescritta dichiarazione sostitutiva.
Ritenuto opportuno:
adottare un modello di dichiarazione sostitutiva che gli esercenti la maggior tutela sono tenuti ad inviare a tutti i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione al fine di verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o dei requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia;
prevedere, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi e di rendere per quanto possibile coerenti le tempistiche con quelle previste per l'espletamento delle procedure di cui al decreto 23 novembre 2007, che gli esercenti la maggior tutela provvedano a richiedere la dichiarazione sostitutiva con la prima fattura utile successiva alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
definire le modalita' per la richiesta della dichiarazione sostitutiva ai clienti finali per i quali deve essere attivato ex novo il servizio, compresi anche i futuri rientri dal mercato libero;
prevedere che, in caso di perdurata omissione al successivo sollecito da parte dell'esercente, il cliente finale inadempiente sia informato delle conseguenze che incorrera' qualora, anche in esito a controlli condotti dalle autorita' competenti, verra' accertato il mancato possesso da parte sua dei requisiti che la legge n. 125/2007 prevede per beneficiare del servizio di maggior tutela;
prevedere inoltre che qualora, in esito ai predetti controlli, il cliente finale risulti aver impropriamente beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne i requisiti, ad esso vengano applicate, anche al fine di compensare i maggiori costi determinati al sistema dalla sua condotta negligente, le condizioni economiche per il servizio di salvaguardia, tendenzialmente piu' onerose di quelle effettivamente applicate per il servizio di maggior tutela; e che sia, peraltro, opportuno rinviare a successivo provvedimento dell'Autorita' la disciplina delle relative modalita' applicative;
prevedere che le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal cliente finale e pervenute all'esercente la maggior tutela in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano utilizzate dal medesimo esercente a fini dell'ammissione dei clienti al servizio di maggior tutela o al trasferimento dei medesimi al servizio di salvaguardia, purche' idonee a verificare se i clienti finali non domestici in bassa tensione possiedano tutti i requisiti per accedere al servizio di maggior tutela o, in assenza di essi, debbano essere sottoposti al servizio di salvaguardia;
Delibera: 1. di modificare il TIV nei termini di seguito indicati:
i) all'art. 1, dopo la definizione di «corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)» e' inserita la seguente definizione:
«dichiarazione sostitutiva e' l'attestazione resa in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni con cui il cliente finale appartenente alle tipologie di cui al comma 2.3, lettere b) e c), dichiara di soddisfare i requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o i requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia;»;
ii) dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione
aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di
salvaguardia
4-bis. 1. Per i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), l'esercente la maggior tutela e' tenuto a richiedere al cliente la dichiarazione sostitutiva, resa attraverso la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione contestualmente:
a) alla comunicazione di cui al comma 4.6, nel caso il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.3;
b) alla richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente finale, nel caso in cui il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.4.
4-bis. 2. Qualora trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 4-bis.1, l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a re-inviare il modulo di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione.
4-bis. 3. Qualora trascorsi 30 giorni dall'invio di cui al comma 4-bis.2 l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata risposta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:
a) continuera' ad essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela;
b) sara' soggetto a controlli da parte delle autorita' competenti, anche su segnalazione dell'Autorita', ai fini di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione in tale servizio;
c) qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, oltre alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sara' trasferito al servizio di salvaguardia e sara' tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo successivo al termine di cui al comma 4-bis. 2, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui e' situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.
Articolo 4-ter. Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato
del servizio di maggior tutela senza averne diritto
4-ter.1. Il presente articolo si applica al cliente finale che abbia omesso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 4-bis e che, in seguito ai controlli svolti dalle autorita' competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio di maggior tutela.
4-ter.2. L'esercente la maggior tutela applica al cliente finale di cui al comma 4-ter.1, per il periodo compreso tra la data di re-invio del modulo di cui al comma 4-bis.2 e la data di uscita del cliente dal servizio di maggior tutela, le condizioni economiche relative previste nell'ambito territoriale cui sono ubicati i punti di prelievo relativi al cliente finale, qualora piu' onerose rispetto alle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela che gli sono state effettivamente praticate.
4-ter.3. L'Autorita' definisce con successivo provvedimento le modalita' applicative della previsione di cui al comma 4-ter.2, con particolare riferimento all'effettuazione dei conseguenti conguagli, nonche' alla destinazione delle somme in tal modo recuperate a ristoro degli eventuali oneri sopportati dai clienti finali cui e' erogato il servizio di maggior tutela.»;
iii) all'art. 5, il comma 5.3 e' abrogato;
iv) l'art. 22 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 22.
Identificazione delle piccole imprese
22.1 L'esercente la maggior tutela richiede, con la prima fattura utile, ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) cui e' erogato il servizio di maggior tutela e che non hanno esercitato il diritto di recesso, la dichiarazione sostitutiva inviando il modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione.
22.2. Qualora entro 30 giorni dall'invio della richiesta di cui al comma 22.1 l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-bis.2 e 4-bis.3.».
2. di prevedere che le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal cliente finale e pervenute all'esercente la maggior tutela in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano utilizzate dal medesimo esercente ai fini dell'ammissione dei clienti al servizio di maggior tutela o al trasferimento dei medesimi al servizio di salvaguardia, purche' idonee a verificare se i clienti finali non domestici in bassa tensione possiedano tutti i requisiti per accedere al servizio di maggior tutela o, in assenza di essi, debbano essere sottoposti al servizio di salvaguardia.
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' il TIV, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.
4. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima applicazione.
Milano, 11 dicembre 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
ai sensi degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000,
e successive modificazioni ed integrazioni
Il/La sottoscritto/a .... con sede in .... via/piazza .... n. .......... codice fiscale .... p. IVA .... nella persona del suo legale rappresentante .... nato/a a .... il ................ residente a .... in .... n. ..........
* ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
* consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
* preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonche' dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/2007 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purche' abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
* preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni mediamente piu' onerose;
Dichiara:
di avere piu' di 50 dipendenti;
di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarita' connessi in media 1 o alta o altissima tensione;
Oppure:
di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identita' del sottoscrittore, sig. .....
Luogo e data ....
Firma del legale rappresentante ....
1 Sono puniti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.
NOTA ILLUSTRATIVA
Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta il 1° luglio 2007, i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, solo se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all'esercente la maggior tutela il presente modulo. L'esercente la maggior tutela che, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, sollecitera' una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi trenta giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente la maggior tutela continuera' ad essere servito nell'ambito della maggior tutela, ma sara' oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorita' competenti su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, il medesimo:
sara' trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate dall'esercente il servizio medesimo e che pertanto puo' risultare potenzialmente piu' oneroso;
sara' tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l'invio del citato sollecito e la data di uscita dal servizio di maggior tutela la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui e' situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.
Sono altresi' fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.
Il cliente finale puo' comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.
Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed e' l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
Il totale di bilancio e' pari al totale dell'attivo patrimoniale.
I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli oc cupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilita', la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
4. In conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, la sottoscrizione del presente modulo e' da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'art. 5, comma 3, dell'Allegato A alla delibera n. 156/2007 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.
Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo: .... ....1
1 Compilazione a cura dell'esercente la maggior tutela.
 
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