Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2007
Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione durante la fase di erogazione. (Deliberazione n. 303/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 dicembre 2007
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
la direttiva 2004/67/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001;
il decreto del Ministro delle Attivita' Produttive del 26 settembre 2001;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2005;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/2005, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/2006;
il codice di stoccaggio predisposto dalla societa' Stogit S.p.A., approvato con delibera dell'Autorita' 16 ottobre 2006, n. 220/2006, come successivamente modificato ed aggiornato;
il codice di stoccaggio predisposto dalla societa' Edison Stoccaggio S.p.A., approvato con delibera dell'Autorita' 15 maggio 2007, n. 116/2007;
i chiarimenti 18 settembre 2006 in merito all'applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 119/2005 pubblicati sul sito internet dell'Autorita';
il documento di consultazione dell'Autorita' 14 novembre 2007, atto n. 43/2007, Procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacita' di stoccaggio del gas naturale in fase di erogazione (di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2007);
lo studio predisposto dal CESI recante metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera pubblicato sul sito internet dell'Autorita' in allegato al documento per la consultazione 12 dicembre 2005 in materia di determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorita' di conferimento della capacita' di stoccaggio (di seguito: studio CESI 2005).
Considerato che:
con la deliberazione n. 119/2005 l'Autorita' ha regolato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, le modalita' di accesso ai, e di erogazione dei, servizi di stoccaggio definendo, tra l'altro, all'art. 9, le procedure volte a conferire le capacita' strumentali alla loro erogazione;
al riguardo, anche in ragione dell'insufficienza della capacita' disponibile rispetto alle domande, il comma 9.2 ha definito un ordine di priorita' tra le diverse richieste, in ragione delle seguenti finalita' di utilizzo:
- finalita' di approvvigionamento delle riserve strategiche;
- finalita' di modulazione oraria e bilanciamento operativo delle imprese di trasporto;
- finalita' di modulazione mineraria dei titolari delle concessioni di coltivazione (lettera (a) del comma 9.2);
- finalita' di modulazione dei clienti finali con consumi fino a 200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (lettera (b) del comma 9.2);
- finalita' di modulazione dei clienti finali con consumi fino a 200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale (lettera c) del comma 9.2);
- finalita' sottese ai restanti servizi di stoccaggio offerti dall'esercente (lettera d) del comma 9.2);
con il conferimento, pertanto, l'utente acquisisce il diritto ad immettere e prelevare gas in stoccaggio entro i limiti e nella misura funzionali a soddisfare le finalita' per le quali e' stata riconosciuta la relativa priorita';
con riferimento alle priorita' di cui al comma 9.2, lettera b) e c), della deliberazione n. 119/2005, esse sono state individuate in ragione dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che impone alle imprese di vendita del gas naturale l'obbligo di assicurare le esigenze di modulazione nei termini sopra specificati;
tuttavia, poiche' lo stoccaggio e' solo uno degli strumenti cui e' possibile ricorre per assicurare tali esigenze, i commi 9.3 e 9.6 della deliberazione n. 119/2005, anche in ragione dell'attuale scarsita' della risorsa, prevedono limiti massimi di capacita' conferibile per tale finalita' di utilizzo, irrilevanti sul piano della responsabilita' dell'utente rispetto all'obbligo di cui al citato art. 18;
inoltre, poiche' la capacita' complessiva di erogazione dagli stoccaggi decresce con il progressivo prelievo del gas, il vincolo di destinazione posto dalle priorita' in parola puo' comportare che un utente, anche se per soddisfare eventuali specifiche esigenze dei propri clienti finali, determini prelievi da stoccaggio tali da compromettere i livelli prestazionali in fase di erogazione a discapito della generalita' degli utenti;
l'uso efficiente e razionale dei sistemi di stoccaggio, anche ai fini della continuita' dei servizi e della conseguente gestione in sicurezza del sistema nazionale del gas, richiede che l'utilizzo delle capacita' conferite per le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui sino a 200'000 Smc, sia possibile per l'intera fase di erogazione (periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo); e che cio' puo' avvenire qualora, nel corso di tale fase, la giacenza di gas dell'utente sia sufficiente a garantire il soddisfacimento delle esigenze di modulazione dei suoi clienti finali nel restante periodo;
con il documento di consultazione 14 novembre 2007, limitatamente alle capacita' di stoccaggio conferite in forza delle priorita' di cui al citato comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/2005, l'Autorita' ha manifestato l'intenzione di:
a) prevedere in capo agli utenti del servizio, titolari di dette capacita', un obbligo di mantenere in stoccaggio, nel corso dell'intera fase di erogazione, una giacenza minima di gas (di seguito: obbligo di giacenza minima) definita, tenuto conto dell'esistenza di strumenti alternativi di flessibilita' del sistema:
- in ragione dell'attuale scarsita' di stoccaggio, sulla base dei prelievi riconducibili alle esigenze di modulazione dei clienti finali, determinate in base alle temperature rilevate;
- sulla base delle temperature che possono essere attese per il proseguimento della fase di erogazione, anche in considerazione delle esigenze di sicurezza del sistema in caso di condizioni particolarmente rigide;
b) prevedere in capo alle imprese di stoccaggio e di trasporto del gas naturale obblighi informativi volti:
- da un lato, ad assicurare agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre degli elementi necessari per adempiere all'obbligo di giacenza minima;
- dall'altro lato, ad attivare flussi informativi che consentano all'Autorita' di verificare il predetto adempimento;
con le osservazioni formulate al documento di consultazione 14 novembre 2007 alcuni operatori hanno sostanzialmente condiviso le scelte rappresentate, mentre altri hanno rilevato che:
- le misure descritte nel documento di consultazione introdurrebbero criteri inidonei ad accertare l'effettivo rispetto da parte degli utenti del vincolo di destinazione posto dalle priorita' di cui alla deliberazione n. 119/05, in quanto fondati su parametri medi ed assunzioni di natura presuntiva;
- l'arco temporale mensile considerato per la determinazione della giacenza risulta inadeguato in quanto il prelievo mensile e' calcolato sulla base delle medie stagionali, senza considerando la variabilita' del gradiente termico del consumo per riscaldamento nel corso della stagione;
- il predetto vincolo di destinazione risulterebbe eccessivamente penalizzante per l'utente che necessiterebbe di maggiore «liberta» nell'utilizzare la propria capacita';
- in forza dei vincoli tecnico-operativi del sistema nazionale del gas l'utente non avrebbe il controllo dell'andamento degli stoccaggi ne' l'immediata disponibilita' dei dati sulla consistenza dei prelievi; cio' che non gli consentirebbe di adempiere all'obbligo di giacenza minima;
- l'intervento dell'Autorita', poiche' effettuato in corso d'anno di stoccaggio durante la fase di erogazione gia' avviata, esporrebbe gli utenti ad un rischio rispetto al quale non e' stato loro possibile cautelarsi durante la fase di immissione (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre), con particolare riferimento alla distribuzione geografica dei propri clienti ed alle connesse esigenze di consumo;
quanto alla natura dell'intervento prospettato dall'Autorita', non si tratta della previsione di nuovi criteri per accertare eventuali violazioni dei vincoli di utilizzo della capacita' di stoccaggio posti dalle priorita' di cui al comma 9.2 della deliberazione n. 119/2005; ma di un provvedimento di regolazione generale che introduce e specifica obblighi comportamentali per gli utenti nell'utilizzo delle proprie capacita', volti a tutelare anche un'esigenza diversa (gestione efficiente del sistema di stoccaggio per la continuita' e la sicurezza dei servizi);
la previsione dell'obbligo di giacenza minima consente di soddisfare l'esigenza di maggiore «liberta» di utilizzo delle capacita' conferite espressa da alcuni operatori, nella misura in cui l'utente disponga (ad una certa data) di gas in stoccaggio per quantitativi superiori a quelli che lo stesso utente deve mantenere in forza del predetto obbligo di giacenza minima;
l'impresa di vendita che accede al servizio di stoccaggio, essendo tenuta ad attenersi ai vincoli di utilizzo della capacita' conferitale imposti dalle disposizioni dell'Autorita', e' onerata del controllo sull'entita' dei prelievi da stoccaggio e dei consumi finali.
Ritenuto che sia necessario:
al fine di assicurare una gestione efficiente e razionale della complessiva capacita' di erogazione da stoccaggio, disciplinare le modalita' di utilizzo delle capacita' conferite per le finalita' di cui al comma 9.2, lettere b) e c) della deliberazione n. 119/2005, introducendo in capo agli utenti, titolari di tale capacita', l'obbligo di disporre, al termine di ciascun mese della fase di erogazione, di una giacenza minima, individuata nel minor valore fra:
- giacenza risultante dalla differenza fra capacita' conferita e i prelievi di gas da stoccaggio riconducibili alle esigenze di modulazione dei consumi dei clienti finali con consumo annuo inferiore o pari a 200'000 Smc, determinati in funzione delle effettive condizioni climatiche, tenuto conto della quota di consumi dei medesimi clienti che puo' essere soddisfatta senza il ricorso allo stoccaggio e della variabilita' del gradiente termico del consumo per riscaldamento nel corso della fase di erogazione;
- giacenza necessaria a garantire la copertura dei consumi qualora si presentassero condizioni rigide con frequenza quarantennale per il proseguimento dell'inverno;
prevedere che qualora l'utente disponga di gas per quantitativi superiori a quelli sopra indicati, sia consentito al medesimo, in deroga a quanto previsto dal comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/2005, di prelevare il gas in eccesso e di utilizzare la relativa capacita' per finalita' diverse da quelle per le quali gli e' stata riconosciuta la relativa priorita';
prevedere che l'impresa maggiore di trasporto:
- pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet le informazioni necessarie agli utenti per adempiere all'obbligo di disporre della giacenza minima;
- trasmetta all'Autorita' le informazioni necessarie a verificare il rispetto degli obblighi di utilizzo della capacita' conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui sino a 200'000 Smc;
al fine di considerare le esigenze degli utenti connesse alla previsione di obblighi di utilizzo efficaci gia' nell'attuale fase di erogazione, prevedere una disciplina transitoria per l'anno di stoccaggio 2007/2008 in forza della quale:
- siano introdotti adeguati parametri per la determinazione del predetto obbligo di giacenza minima;
- siano considerate, ai fini delle verifiche sul rispetto del predetto obbligo, specifiche esigenze degli utenti comunque connesse ad eventuali anomali prelievi dei propri clienti ovvero alla loro peculiare distribuzione geografica;
Delibera:
1. Di modificare la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/2005, come segue:
a) al comma 1.1, dopo la lettera o, e' inserita la seguente:
«p) studio CESI e' lo studio predisposto dal CESI e pubblicato sul sito dell'Autorita' in allegato al documento di consultazione 12 dicembre 2005, recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorita' di conferimento della capacita' di stoccaggio.»
b) il comma 7.3 e' sostituito dal seguente:
«7.3 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorita' su supporto informatico, entro il mese successivo al termine di ogni mese, i dati giornalieri riguardanti, per ciascun utente e per ciascun servizio, le capacita' conferite e utilizzate, la giacenza di gas in stoccaggio, le cessioni e gli scambi di gas e di capacita' di stoccaggio, i nuovi conferimenti. L'impresa di stoccaggio provvede alla comunicazione dei dati aggiornati a seguito delle allocazioni di conguaglio.»;
c) il comma 14.4, e' sostituito dal seguente:
«14.4 L'utente titolare di capacita' conferita ai sensi dell'art. 9.2, lettere b) e c), e' tenuto al termine di ciascun mese n della fase di erogazione, a disporre di una giacenza di gas in stoccaggio, in relazione all'utilizzo della medesima capacita', pari o superiore al minore fra i seguenti termini:

----> Vedere formula a pag. 20 <----

d) dopo il comma 14.4, sono inseriti i seguenti commi:
«14.5 Il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrato in un giorno della fase di erogazione e' pari al maggiore fra zero e il risultato della seguente espressione:

----> Vedere formula a pag. 20 <----

14.6 Il valore dei termini GGM, GGR n, b i e a ^«\atop i» «k», relativamente alla fase di erogazione di ciascun anno termico sono determinati dall'Autorita' in base alla metodologia descritta nello studio CESI e pubblicati sul sito internet dell'Autorita' entro il 31 luglio dell'anno termico precedente.
14.7 L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati in ciascun giorno della fase di erogazione e ne cura ogni giorno l'aggiornamento con l'aggiunta del dato relativo al giorno precedente.
14.8 In deroga alle disposizioni di cui all'art. 9.2 lettere b) e c) i quantitativi di gas in stoccaggio in eccesso rispetto alla giacenza minima di cui al comma 14.4 possono essere prelevati dall'utente per finalita' diverse da quelle per le quali sono state riconosciute le relative priorita' nel conferimento.»;
e) il comma 15.8 e' abrogato.
2. Di prevedere che per la fase di erogazione dell'anno termico 2007/2008:
a) l'obbligo di disporre di una giacenza minima di cui al comma 14.4 della deliberazione n. 119/2005 come modificata dal presente provvedimento, ha effetto dal termine del mese di dicembre 2007;
b) il valore dei termini GGM, GGR i, b i e di cui al precedente punto 1 sia pari a quello individuato nelle tabelle riportata all'allegato A;
c) il termine Gp e' pari al risultato dell'espressione di cui al medesimo art. 14.4 dedotto il termine DG, ove risulti maggiore di zero, determinato con la seguente espressione:

----> Vedere formula a pag. 21 <----

d) gli utenti che non siano stati in grado di rispettare l'obbligo di cui al comma 14.4 per cause connesse a situazioni di anomali prelievi dei propri clienti con consumi sino a 200'000 Smc, ovvero alla loro peculiare distribuzione territoriale, trasmettono all'Autorita', entro e non oltre il 31 luglio del 2008, evidenze idonee a comprovare la propria specifica posizione.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dal presente provvedimento.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 4 dicembre 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 21 <----
 
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