Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2008 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 |
Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2007). |
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Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.
"Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)
----> Vedere da pag. 43 a pag. 137 <----
Comma 313:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3,
comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.»:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
(Omissis).
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell' ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
(Omissis).».
Comma 314:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nella nota al comma
300 del presente articolo.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Comma 316:
- Si riporta il testo degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», relativi
alla conferenza di servizi:
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
(Omissis).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferen za Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui
all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
societa' di progetto di cui all'art. 37-quinquies della
medesima legge.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 317:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma epromossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
Comma 318:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 5,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 27 (Programmi di riabilitazione urbana). -
(Omissis).
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo,
e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita'
degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita'
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga
all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corris pondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprieta'
immobiliari site nel comune.».
Comma 320:
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1 - 12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non
piuutili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia
del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione
e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo
comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree
maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei
servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con
le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili
non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2008, nonche¨ altre strutture, per un valore complessivo
pari almeno a 2.000 milioni di euro.
13-ter. 1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili e
le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al
Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter. 1, sono
consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia
tramite la trasformazione e riqualificazione di altri
immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da
realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 15-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la
riallocazione delle predette funzioni e` ist ituito, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in
conto capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge
finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter. 1 e al quale concorrono
anche proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione
e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni
previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a
trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. (Comma abrogato).
13-sexies. (Comma abrogato)».
Comma 323:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 325:
- Per il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al precedente comma 83 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2549 del
codice civile:
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche», a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
presentano all'autorita' amministrativa competente istanza
di riconoscimento della nazionalita' italiana del film
prodotto, corredata della ricevuta del versamento del
contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4.
Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa
produttrice attesta la presenza dei requisiti per il
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e
dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in
maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in
maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per
cento della spesa complessiva del film, con riferimento
alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p),
nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono
equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
presentano le componenti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle
componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h),
almeno due delle componenti di cui al comma 2,
lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al
comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8, con provvedimento del Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al
direttore generale competente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della copia campione,
apposite istanze di riconoscimento definitivo della
nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici
di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore
generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al
presente art. vengono iscritti, all'atto del provvedimento
di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi
informatici istituiti presso la Direzione generale
competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di
programmazione o del conseguimento di benefici da parte
degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento
provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e
sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione
europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione
al pubblico.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2554 del codice
civile:
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.».
Comma 327:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota al
comma 325 al presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i
film devono presentare le componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore
generale competente puo' concedere deroghe per le
componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n)
ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la
possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8».
- I testi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
sono riportati nella nota al comma 325 del presente
articolo.
Comma 328:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Comma 331:
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, contiene norme di
«Revisione dei film e dei lavori teatrali».
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 332:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione)
- 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in
cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e'
attribuita al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori
e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3,
per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in
caso di mancata presentazione del corrispondente progetto
filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
restituito in caso di concessione dei contributi previsti
ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro,
provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui
all'art. 17.».
Comma 334:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 337:
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 338:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato
al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata
superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata
inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita'
esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio
o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed
animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film
che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in
quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica,
presenta significative qualita' culturali o artistiche o
eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato
dalla Commissione di cui all'art. 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica ed alla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla
Commissione di cui all'art. 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private
finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro
sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato
di qualita' ai sensi dell'art. 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di
festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e
internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di
lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto
contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei
minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico
spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica
il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per
un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film
d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di
effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota
di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le
multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno
della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di
programmazione deve essere riservata alla proiezione di
film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione
europea.
10. Per sala della Comunita' ecclesiale o religiosa si
intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il
legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o
religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
La relativa programmazione cinematografica e multimediale
svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione
sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 e
dell'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi»:
«Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di
questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo
del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto
indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonche' i trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a
titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di
allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis».
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). -
(Omissis).
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
(Omissis).».
Comma 339:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 338 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 13 e dell'art. 18, comma 6, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' riportato nella nota al comma 338 del
presente articolo.
Note al comma 342:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
Comma 343:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 344:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle inf ormazioni di cui al successivo art. 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di
cui all'art. 3. Gli enti erogatori possono altresi'
differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'art. 2, comma 3. Entro
la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
sistema informativo di cui all'art. 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le
autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente risultante al Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S ai sensi del presente decreto per la
eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal presente comma:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente). - 1. L'Agenzia delle
entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per
l'alimentazione del Sistema, puo' stipulare apposite
convezioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui
all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto
delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
situazione economica equivalente relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei
dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le
disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai
sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui
e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto sono specificati
dal decreto di cui al medesimo art. 4, comma 12. Gli enti
erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando
stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'art. 4,
commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e
il collegamento con gli archivi delle amministrazioni
collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1
del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica
possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica,
di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
nonche' di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I
dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono
conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri
medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni
che non siano strettamente pertinenti con le suddette
finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all'Agenzia delle entrate, i centri di assistenza fiscale
procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai
comuni che r icevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui
all'art. 5. Ai fini dello svolgimento di controlli di cui
all'art. 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.».
Comma 345:
- Si trascrive il testo vigente dei commi 526 e 536
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(finanziaria 2007):
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
(Omissis).
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalitadi cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato al 31 dicembre 2008».
Comma 346:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 reca: «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 519 e
526 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti.
Contiene norme riguardanti assunzione e stabilizzazione
di personale.
(Omissis).
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il p ossesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 5,
della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato»:
«Art. 5 (Disposizioni finali). - (Omissis).
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzi onari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.
(Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 536, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), e'
riportato nella nota al comma 345 del presente articolo.
Comma 348:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E'
istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali escelto il
Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 349:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno eistituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchealle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
(Omissis)».
Comma 351:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
recante «Revisione della disciplina del contenzioso
tributario»:
«Art. 8 (Commissione tributaria centrale). - La
Commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal
presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per
ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere
variato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la
composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del
presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di
impedimento del presidente di sezione, il collegio e'
presieduto dal membro piu' anziano.
Le Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della
Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle
sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente
della Commissione, le sezioni unite sono presiedute dal
presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di
impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel
caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente
della Commissione, subentra il membro piu' anziano della
rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi,
l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine,
dall'eta'.».
Comma 353:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione» in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413:
«Art. 1 (Le commissioni tributarie). - (Omissis).
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo'
essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente delle tabelle E ed F, del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Tabella E
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
a) Titoli di servizio
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Magistrato ordinario o| |
equiparato .... |di tribunale.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|d'appello.... |1
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione idoneo |
|alle funzioni |
|direttive superiori |2
---------------------------------------------------------------------
|uditore |
|giudiziario.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' |ragioniere e perito |
professionali.... |commerciale .... |0,25
---------------------------------------------------------------------
notaio, avvocato, | |
procuratore, dottore | |
commercialista e | |
revisore contabile....|0,50 |
---------------------------------------------------------------------
Docenze.... |ricercatore.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|professore |
|associato.... |1
---------------------------------------------------------------------
|professore ordinario o|
|straordinario.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|insegnante in istituti|
|di istruzione |
|secondaria di secondo |
|grado.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|insegnante incaricato |
|o con contratto in |
|universita'.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|borsista o assegnista |
|in universita'.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Dipendenti dello Stato| |
o di altre | |
amministrazioni |in qualifica inferiore|
pubbliche.... |a primo dirigente.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|in qualifiche di primo|
|dirigente e dirigente |
|superiore.... |1
---------------------------------------------------------------------
|in qualifica di |
|dirigente generale....|1,50
---------------------------------------------------------------------
|con incarico di |
|ispettore tributario |
|centrale.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
Attivita' alla | |
dipendenza di | |
terzi.... | |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di | |
amministratore, | |
sindaco, dirigente in | |
societa' di | |
capitali.... | |0,50
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
B) Titoli accademici o| |
di studio | |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Dottorato di ricerca o| |
libera docenza.... | |2
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado {in | |
materie giuridiche ed | |
economiche} ed in | |
{ragioneria e | |
tecnica}.... | |1,50
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado.... | |1
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'esercizio della | |
professione di | |
avvocato e procuratore| |
e di dottore | |
commercialista.... | |2
Tabella F
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 1° | |
grado.... |componente.... |1
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 2° | |
grado.... |componente.... |1,25
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3,50
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nella commissione | |
tributaria | |
centrale.... |componente.... |3
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |4
---------------------------------------------------------------------
|presidente della |
|commissione.... |5 }.
Comma 354:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro
delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile
spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso eliquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.».
Comma 357:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 199,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria
2007):
«199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puoavere luogo anche mediante distacco».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro,» di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30:
«Art. 30 (Distacco). - (Omissis).
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
(Omissis)».
Comma 358:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo,» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e
gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa
l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
Comma 359:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti da ll'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitari a e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (soppresso).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
Comma 360:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 71 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
In particolare esso, in conformita' con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
Comma 362:
- Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nella nota
al comma 358 del presente articolo.
Comma 363:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali econsentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
Comma 364:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, recante «Imposta sugli
spettacoli»:
«Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma.
Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla
relativa regolazione contabile.».
Comma 367:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia».
Comma 368:
- Per il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota al
comma 224 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 53 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei sog-getti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto,concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni,
ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli
ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53,
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Soppresso)».
Comma 372:
- Gli articoli 211, 212 e 213 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, abrogati dal
presente comma, riguardano rispettivamente la
quantificazione dell'importo dovuto, l'invito al pagamento
e l'iscrizione a ruolo.
Comma 374:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 119,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dalla presente legge:
«119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o
indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei di
ritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del
regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a
141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 120,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
«120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata
entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione
e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di «Societa' di investimento immobiliare
quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007)
come modificato dalla presente legge:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'art. 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per centosugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo d ei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non
e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individ uali di portafoglio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le societache abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ».
Comma 375:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione
dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento»:
«Art. 1 (Indennita' spettante ai parlamentari). -
L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma
dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero
svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed
e' costituita da quote mensili comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
(Omissis)».
Comma 376:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
«Norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo».
Comma 377:
Per i riferimenti del decreto legislativo n. 300 del
1999, si veda nella nota al comma 376 del presente
articolo.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, reca «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri»:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresialla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
«programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione».
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma esostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
(Omissis).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
(Omissis).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
(Omissis).
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
(Omissis).
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivitaculturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
(Omissis).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
(Omissis).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'era nazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze eautorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello s viluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
(Omissis).
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
(Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e
svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed e sperti di elevata
professionalita'. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti e i componenti della segreteria tecnica possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative ri
sorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della
cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria direzione
ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
(Omissis).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
(Omissis)».
Comma 378:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
Comma 379:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 676,
677, 683 e 686 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(legge finanziaria 2007), come modificati dalla presente
legge:
«676. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a
695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione».
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.».
«683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per
l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate in conto
capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le
spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate
dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi
di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al
trasloco.».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.».
Comma 380:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 663,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad
ordinamento regionale o provinciale».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
(Omissis)».
Comma 385:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 660,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai
commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
(Omissis)».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 656,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 665,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o piu' regioni o province autonome, a ridefinire
legislativamente le regole del patto di stabilita' interno
e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove
regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale».
Comma 386:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 689,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
estato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 141 e
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante, «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, co munica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
Comma 387:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-bis della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui r iduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativa mente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
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... continua dal documento precedente ...
Comma 313:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3,
comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.»:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
(Omissis).
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell' ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
(Omissis).».
Comma 314:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nella nota al comma
300 del presente articolo.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Comma 316:
- Si riporta il testo degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», relativi
alla conferenza di servizi:
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
(Omissis).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferen za Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui
all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
societa' di progetto di cui all'art. 37-quinquies della
medesima legge.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 317:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma epromossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
Comma 318:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 5,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 27 (Programmi di riabilitazione urbana). -
(Omissis).
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo,
e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita'
degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita'
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga
all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corris pondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprieta'
immobiliari site nel comune.».
Comma 320:
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1 - 12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non
piuutili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia
del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione
e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo
comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree
maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei
servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con
le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili
non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2008, nonche¨ altre strutture, per un valore complessivo
pari almeno a 2.000 milioni di euro.
13-ter. 1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili e
le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al
Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter. 1, sono
consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia
tramite la trasformazione e riqualificazione di altri
immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da
realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 15-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la
riallocazione delle predette funzioni e` ist ituito, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in
conto capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge
finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter. 1 e al quale concorrono
anche proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione
e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni
previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a
trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. (Comma abrogato).
13-sexies. (Comma abrogato)».
Comma 323:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 325:
- Per il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al precedente comma 83 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2549 del
codice civile:
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche», a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
presentano all'autorita' amministrativa competente istanza
di riconoscimento della nazionalita' italiana del film
prodotto, corredata della ricevuta del versamento del
contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4.
Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa
produttrice attesta la presenza dei requisiti per il
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e
dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in
maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in
maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per
cento della spesa complessiva del film, con riferimento
alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p),
nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono
equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
presentano le componenti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle
componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h),
almeno due delle componenti di cui al comma 2,
lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al
comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8, con provvedimento del Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al
direttore generale competente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della copia campione,
apposite istanze di riconoscimento definitivo della
nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici
di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore
generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al
presente art. vengono iscritti, all'atto del provvedimento
di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi
informatici istituiti presso la Direzione generale
competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di
programmazione o del conseguimento di benefici da parte
degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento
provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e
sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione
europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione
al pubblico.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2554 del codice
civile:
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.».
Comma 327:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota al
comma 325 al presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i
film devono presentare le componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore
generale competente puo' concedere deroghe per le
componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n)
ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la
possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8».
- I testi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
sono riportati nella nota al comma 325 del presente
articolo.
Comma 328:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Comma 331:
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, contiene norme di
«Revisione dei film e dei lavori teatrali».
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 332:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione)
- 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in
cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e'
attribuita al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori
e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3,
per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in
caso di mancata presentazione del corrispondente progetto
filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
restituito in caso di concessione dei contributi previsti
ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro,
provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui
all'art. 17.».
Comma 334:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 337:
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 338:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato
al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata
superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata
inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita'
esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio
o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed
animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film
che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in
quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica,
presenta significative qualita' culturali o artistiche o
eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato
dalla Commissione di cui all'art. 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica ed alla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla
Commissione di cui all'art. 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private
finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro
sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato
di qualita' ai sensi dell'art. 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di
festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e
internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di
lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto
contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei
minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico
spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica
il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per
un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film
d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di
effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota
di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le
multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno
della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di
programmazione deve essere riservata alla proiezione di
film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione
europea.
10. Per sala della Comunita' ecclesiale o religiosa si
intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il
legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o
religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
La relativa programmazione cinematografica e multimediale
svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione
sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 e
dell'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi»:
«Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di
questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo
del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto
indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonche' i trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a
titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di
allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis».
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). -
(Omissis).
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
(Omissis).».
Comma 339:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 338 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 13 e dell'art. 18, comma 6, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' riportato nella nota al comma 338 del
presente articolo.
Note al comma 342:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
Comma 343:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 344:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle inf ormazioni di cui al successivo art. 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di
cui all'art. 3. Gli enti erogatori possono altresi'
differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'art. 2, comma 3. Entro
la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
sistema informativo di cui all'art. 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le
autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente risultante al Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S ai sensi del presente decreto per la
eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal presente comma:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente). - 1. L'Agenzia delle
entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per
l'alimentazione del Sistema, puo' stipulare apposite
convezioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui
all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto
delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
situazione economica equivalente relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei
dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le
disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai
sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui
e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto sono specificati
dal decreto di cui al medesimo art. 4, comma 12. Gli enti
erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando
stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'art. 4,
commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e
il collegamento con gli archivi delle amministrazioni
collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1
del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica
possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica,
di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
nonche' di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I
dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono
conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri
medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni
che non siano strettamente pertinenti con le suddette
finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all'Agenzia delle entrate, i centri di assistenza fiscale
procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai
comuni che r icevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui
all'art. 5. Ai fini dello svolgimento di controlli di cui
all'art. 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.».
Comma 345:
- Si trascrive il testo vigente dei commi 526 e 536
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(finanziaria 2007):
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
(Omissis).
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalitadi cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato al 31 dicembre 2008».
Comma 346:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 reca: «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 519 e
526 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti.
Contiene norme riguardanti assunzione e stabilizzazione
di personale.
(Omissis).
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il p ossesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 5,
della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato»:
«Art. 5 (Disposizioni finali). - (Omissis).
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzi onari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.
(Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 536, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), e'
riportato nella nota al comma 345 del presente articolo.
Comma 348:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E'
istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali escelto il
Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 349:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno eistituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchealle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
(Omissis)».
Comma 351:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
recante «Revisione della disciplina del contenzioso
tributario»:
«Art. 8 (Commissione tributaria centrale). - La
Commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal
presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per
ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere
variato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la
composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del
presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di
impedimento del presidente di sezione, il collegio e'
presieduto dal membro piu' anziano.
Le Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della
Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle
sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente
della Commissione, le sezioni unite sono presiedute dal
presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di
impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel
caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente
della Commissione, subentra il membro piu' anziano della
rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi,
l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine,
dall'eta'.».
Comma 353:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione» in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413:
«Art. 1 (Le commissioni tributarie). - (Omissis).
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo'
essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente delle tabelle E ed F, del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Tabella E
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
a) Titoli di servizio
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Magistrato ordinario o| |
equiparato .... |di tribunale.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|d'appello.... |1
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione idoneo |
|alle funzioni |
|direttive superiori |2
---------------------------------------------------------------------
|uditore |
|giudiziario.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' |ragioniere e perito |
professionali.... |commerciale .... |0,25
---------------------------------------------------------------------
notaio, avvocato, | |
procuratore, dottore | |
commercialista e | |
revisore contabile....|0,50 |
---------------------------------------------------------------------
Docenze.... |ricercatore.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|professore |
|associato.... |1
---------------------------------------------------------------------
|professore ordinario o|
|straordinario.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|insegnante in istituti|
|di istruzione |
|secondaria di secondo |
|grado.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|insegnante incaricato |
|o con contratto in |
|universita'.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|borsista o assegnista |
|in universita'.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Dipendenti dello Stato| |
o di altre | |
amministrazioni |in qualifica inferiore|
pubbliche.... |a primo dirigente.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|in qualifiche di primo|
|dirigente e dirigente |
|superiore.... |1
---------------------------------------------------------------------
|in qualifica di |
|dirigente generale....|1,50
---------------------------------------------------------------------
|con incarico di |
|ispettore tributario |
|centrale.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
Attivita' alla | |
dipendenza di | |
terzi.... | |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di | |
amministratore, | |
sindaco, dirigente in | |
societa' di | |
capitali.... | |0,50
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
B) Titoli accademici o| |
di studio | |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Dottorato di ricerca o| |
libera docenza.... | |2
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado {in | |
materie giuridiche ed | |
economiche} ed in | |
{ragioneria e | |
tecnica}.... | |1,50
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado.... | |1
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'esercizio della | |
professione di | |
avvocato e procuratore| |
e di dottore | |
commercialista.... | |2
Tabella F
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 1° | |
grado.... |componente.... |1
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 2° | |
grado.... |componente.... |1,25
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3,50
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nella commissione | |
tributaria | |
centrale.... |componente.... |3
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |4
---------------------------------------------------------------------
|presidente della |
|commissione.... |5 }.
Comma 354:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro
delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile
spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso eliquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.».
Comma 357:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 199,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria
2007):
«199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puoavere luogo anche mediante distacco».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro,» di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30:
«Art. 30 (Distacco). - (Omissis).
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
(Omissis)».
Comma 358:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo,» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e
gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa
l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
Comma 359:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti da ll'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitari a e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (soppresso).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
Comma 360:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 71 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
In particolare esso, in conformita' con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
Comma 362:
- Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nella nota
al comma 358 del presente articolo.
Comma 363:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali econsentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
Comma 364:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, recante «Imposta sugli
spettacoli»:
«Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma.
Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla
relativa regolazione contabile.».
Comma 367:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia».
Comma 368:
- Per il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota al
comma 224 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 53 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei sog-getti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto,concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni,
ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli
ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53,
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Soppresso)».
Comma 372:
- Gli articoli 211, 212 e 213 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, abrogati dal
presente comma, riguardano rispettivamente la
quantificazione dell'importo dovuto, l'invito al pagamento
e l'iscrizione a ruolo.
Comma 374:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 119,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dalla presente legge:
«119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o
indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei di
ritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del
regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a
141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 120,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
«120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata
entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione
e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di «Societa' di investimento immobiliare
quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007)
come modificato dalla presente legge:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'art. 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per centosugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo d ei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non
e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individ uali di portafoglio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le societache abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ».
Comma 375:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione
dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento»:
«Art. 1 (Indennita' spettante ai parlamentari). -
L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma
dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero
svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed
e' costituita da quote mensili comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
(Omissis)».
Comma 376:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
«Norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo».
Comma 377:
Per i riferimenti del decreto legislativo n. 300 del
1999, si veda nella nota al comma 376 del presente
articolo.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, reca «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri»:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresialla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
«programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione».
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma esostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
(Omissis).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
(Omissis).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
(Omissis).
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
(Omissis).
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivitaculturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
(Omissis).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
(Omissis).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'era nazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze eautorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello s viluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
(Omissis).
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
(Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e
svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed e sperti di elevata
professionalita'. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti e i componenti della segreteria tecnica possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative ri
sorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della
cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria direzione
ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
(Omissis).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
(Omissis)».
Comma 378:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
Comma 379:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 676,
677, 683 e 686 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(legge finanziaria 2007), come modificati dalla presente
legge:
«676. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a
695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione».
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.».
«683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per
l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate in conto
capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le
spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate
dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi
di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al
trasloco.».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.».
Comma 380:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 663,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad
ordinamento regionale o provinciale».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
(Omissis)».
Comma 385:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 660,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai
commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
(Omissis)».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 656,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 665,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o piu' regioni o province autonome, a ridefinire
legislativamente le regole del patto di stabilita' interno
e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove
regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale».
Comma 386:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 689,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
estato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 141 e
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante, «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, co munica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
Comma 387:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-bis della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui r iduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativa mente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
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Comma 313:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3,
comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.»:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
(Omissis).
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell' ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
(Omissis).».
Comma 314:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nella nota al comma
300 del presente articolo.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Comma 316:
- Si riporta il testo degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», relativi
alla conferenza di servizi:
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
(Omissis).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferen za Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui
all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
societa' di progetto di cui all'art. 37-quinquies della
medesima legge.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 317:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma epromossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
Comma 318:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 5,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 27 (Programmi di riabilitazione urbana). -
(Omissis).
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo,
e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita'
degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita'
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga
all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corris pondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprieta'
immobiliari site nel comune.».
Comma 320:
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1 - 12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non
piuutili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia
del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione
e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo
comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree
maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei
servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con
le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili
non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2008, nonche¨ altre strutture, per un valore complessivo
pari almeno a 2.000 milioni di euro.
13-ter. 1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili e
le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al
Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter. 1, sono
consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia
tramite la trasformazione e riqualificazione di altri
immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da
realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 15-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la
riallocazione delle predette funzioni e` ist ituito, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in
conto capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge
finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter. 1 e al quale concorrono
anche proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione
e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni
previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a
trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. (Comma abrogato).
13-sexies. (Comma abrogato)».
Comma 323:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 325:
- Per il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al precedente comma 83 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2549 del
codice civile:
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche», a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
presentano all'autorita' amministrativa competente istanza
di riconoscimento della nazionalita' italiana del film
prodotto, corredata della ricevuta del versamento del
contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4.
Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa
produttrice attesta la presenza dei requisiti per il
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e
dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in
maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in
maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per
cento della spesa complessiva del film, con riferimento
alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p),
nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono
equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
presentano le componenti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle
componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h),
almeno due delle componenti di cui al comma 2,
lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al
comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8, con provvedimento del Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al
direttore generale competente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della copia campione,
apposite istanze di riconoscimento definitivo della
nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici
di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore
generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al
presente art. vengono iscritti, all'atto del provvedimento
di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi
informatici istituiti presso la Direzione generale
competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di
programmazione o del conseguimento di benefici da parte
degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento
provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e
sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione
europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione
al pubblico.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2554 del codice
civile:
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.».
Comma 327:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota al
comma 325 al presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i
film devono presentare le componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore
generale competente puo' concedere deroghe per le
componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n)
ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la
possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8».
- I testi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
sono riportati nella nota al comma 325 del presente
articolo.
Comma 328:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Comma 331:
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, contiene norme di
«Revisione dei film e dei lavori teatrali».
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 332:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione)
- 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in
cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e'
attribuita al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori
e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3,
per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in
caso di mancata presentazione del corrispondente progetto
filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
restituito in caso di concessione dei contributi previsti
ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro,
provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui
all'art. 17.».
Comma 334:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 337:
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 338:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato
al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata
superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata
inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita'
esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio
o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed
animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film
che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in
quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica,
presenta significative qualita' culturali o artistiche o
eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato
dalla Commissione di cui all'art. 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica ed alla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla
Commissione di cui all'art. 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private
finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro
sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato
di qualita' ai sensi dell'art. 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di
festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e
internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di
lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto
contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei
minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico
spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica
il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per
un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film
d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di
effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota
di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le
multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno
della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di
programmazione deve essere riservata alla proiezione di
film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione
europea.
10. Per sala della Comunita' ecclesiale o religiosa si
intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il
legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o
religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
La relativa programmazione cinematografica e multimediale
svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione
sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 e
dell'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi»:
«Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di
questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo
del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto
indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonche' i trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a
titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di
allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis».
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). -
(Omissis).
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
(Omissis).».
Comma 339:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 338 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 13 e dell'art. 18, comma 6, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' riportato nella nota al comma 338 del
presente articolo.
Note al comma 342:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
Comma 343:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 344:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle inf ormazioni di cui al successivo art. 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di
cui all'art. 3. Gli enti erogatori possono altresi'
differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'art. 2, comma 3. Entro
la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
sistema informativo di cui all'art. 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le
autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente risultante al Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S ai sensi del presente decreto per la
eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal presente comma:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente). - 1. L'Agenzia delle
entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per
l'alimentazione del Sistema, puo' stipulare apposite
convezioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui
all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto
delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
situazione economica equivalente relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei
dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le
disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai
sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui
e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto sono specificati
dal decreto di cui al medesimo art. 4, comma 12. Gli enti
erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando
stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'art. 4,
commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e
il collegamento con gli archivi delle amministrazioni
collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1
del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica
possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica,
di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
nonche' di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I
dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono
conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri
medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni
che non siano strettamente pertinenti con le suddette
finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all'Agenzia delle entrate, i centri di assistenza fiscale
procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai
comuni che r icevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui
all'art. 5. Ai fini dello svolgimento di controlli di cui
all'art. 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.».
Comma 345:
- Si trascrive il testo vigente dei commi 526 e 536
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(finanziaria 2007):
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
(Omissis).
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalitadi cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato al 31 dicembre 2008».
Comma 346:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 reca: «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 519 e
526 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti.
Contiene norme riguardanti assunzione e stabilizzazione
di personale.
(Omissis).
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il p ossesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 5,
della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato»:
«Art. 5 (Disposizioni finali). - (Omissis).
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzi onari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.
(Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 536, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), e'
riportato nella nota al comma 345 del presente articolo.
Comma 348:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E'
istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali escelto il
Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 349:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno eistituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchealle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
(Omissis)».
Comma 351:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
recante «Revisione della disciplina del contenzioso
tributario»:
«Art. 8 (Commissione tributaria centrale). - La
Commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal
presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per
ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere
variato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la
composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del
presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di
impedimento del presidente di sezione, il collegio e'
presieduto dal membro piu' anziano.
Le Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della
Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle
sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente
della Commissione, le sezioni unite sono presiedute dal
presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di
impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel
caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente
della Commissione, subentra il membro piu' anziano della
rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi,
l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine,
dall'eta'.».
Comma 353:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione» in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413:
«Art. 1 (Le commissioni tributarie). - (Omissis).
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo'
essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente delle tabelle E ed F, del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Tabella E
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
a) Titoli di servizio
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Magistrato ordinario o| |
equiparato .... |di tribunale.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|d'appello.... |1
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione idoneo |
|alle funzioni |
|direttive superiori |2
---------------------------------------------------------------------
|uditore |
|giudiziario.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' |ragioniere e perito |
professionali.... |commerciale .... |0,25
---------------------------------------------------------------------
notaio, avvocato, | |
procuratore, dottore | |
commercialista e | |
revisore contabile....|0,50 |
---------------------------------------------------------------------
Docenze.... |ricercatore.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|professore |
|associato.... |1
---------------------------------------------------------------------
|professore ordinario o|
|straordinario.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|insegnante in istituti|
|di istruzione |
|secondaria di secondo |
|grado.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|insegnante incaricato |
|o con contratto in |
|universita'.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|borsista o assegnista |
|in universita'.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Dipendenti dello Stato| |
o di altre | |
amministrazioni |in qualifica inferiore|
pubbliche.... |a primo dirigente.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|in qualifiche di primo|
|dirigente e dirigente |
|superiore.... |1
---------------------------------------------------------------------
|in qualifica di |
|dirigente generale....|1,50
---------------------------------------------------------------------
|con incarico di |
|ispettore tributario |
|centrale.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
Attivita' alla | |
dipendenza di | |
terzi.... | |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di | |
amministratore, | |
sindaco, dirigente in | |
societa' di | |
capitali.... | |0,50
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
B) Titoli accademici o| |
di studio | |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Dottorato di ricerca o| |
libera docenza.... | |2
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado {in | |
materie giuridiche ed | |
economiche} ed in | |
{ragioneria e | |
tecnica}.... | |1,50
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado.... | |1
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'esercizio della | |
professione di | |
avvocato e procuratore| |
e di dottore | |
commercialista.... | |2
Tabella F
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 1° | |
grado.... |componente.... |1
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 2° | |
grado.... |componente.... |1,25
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3,50
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nella commissione | |
tributaria | |
centrale.... |componente.... |3
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |4
---------------------------------------------------------------------
|presidente della |
|commissione.... |5 }.
Comma 354:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro
delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile
spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso eliquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.».
Comma 357:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 199,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria
2007):
«199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puoavere luogo anche mediante distacco».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro,» di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30:
«Art. 30 (Distacco). - (Omissis).
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
(Omissis)».
Comma 358:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo,» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e
gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa
l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
Comma 359:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti da ll'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitari a e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (soppresso).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
Comma 360:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 71 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
In particolare esso, in conformita' con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
Comma 362:
- Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nella nota
al comma 358 del presente articolo.
Comma 363:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali econsentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
Comma 364:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, recante «Imposta sugli
spettacoli»:
«Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma.
Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla
relativa regolazione contabile.».
Comma 367:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia».
Comma 368:
- Per il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota al
comma 224 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 53 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei sog-getti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto,concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni,
ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli
ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53,
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Soppresso)».
Comma 372:
- Gli articoli 211, 212 e 213 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, abrogati dal
presente comma, riguardano rispettivamente la
quantificazione dell'importo dovuto, l'invito al pagamento
e l'iscrizione a ruolo.
Comma 374:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 119,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dalla presente legge:
«119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o
indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei di
ritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del
regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a
141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 120,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
«120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata
entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione
e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di «Societa' di investimento immobiliare
quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007)
come modificato dalla presente legge:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'art. 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per centosugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo d ei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non
e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individ uali di portafoglio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le societache abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ».
Comma 375:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione
dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento»:
«Art. 1 (Indennita' spettante ai parlamentari). -
L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma
dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero
svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed
e' costituita da quote mensili comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
(Omissis)».
Comma 376:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
«Norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo».
Comma 377:
Per i riferimenti del decreto legislativo n. 300 del
1999, si veda nella nota al comma 376 del presente
articolo.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, reca «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri»:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresialla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
«programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione».
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma esostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
(Omissis).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
(Omissis).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
(Omissis).
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
(Omissis).
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivitaculturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
(Omissis).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
(Omissis).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'era nazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze eautorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello s viluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
(Omissis).
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
(Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e
svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed e sperti di elevata
professionalita'. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti e i componenti della segreteria tecnica possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative ri
sorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della
cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria direzione
ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
(Omissis).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
(Omissis)».
Comma 378:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
Comma 379:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 676,
677, 683 e 686 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(legge finanziaria 2007), come modificati dalla presente
legge:
«676. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a
695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione».
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.».
«683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per
l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate in conto
capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le
spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate
dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi
di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al
trasloco.».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.».
Comma 380:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 663,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad
ordinamento regionale o provinciale».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
(Omissis)».
Comma 385:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 660,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai
commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
(Omissis)».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 656,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 665,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o piu' regioni o province autonome, a ridefinire
legislativamente le regole del patto di stabilita' interno
e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove
regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale».
Comma 386:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 689,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
estato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 141 e
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante, «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, co munica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
Comma 387:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-bis della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui r iduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativa mente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
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Comma 313:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3,
comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.»:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
(Omissis).
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell' ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
(Omissis).».
Comma 314:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nella nota al comma
300 del presente articolo.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Comma 316:
- Si riporta il testo degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», relativi
alla conferenza di servizi:
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
(Omissis).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferen za Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui
all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
societa' di progetto di cui all'art. 37-quinquies della
medesima legge.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 317:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma epromossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
Comma 318:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 5,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 27 (Programmi di riabilitazione urbana). -
(Omissis).
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo,
e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita'
degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita'
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga
all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corris pondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprieta'
immobiliari site nel comune.».
Comma 320:
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1 - 12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non
piuutili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia
del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione
e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo
comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree
maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei
servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con
le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili
non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2008, nonche¨ altre strutture, per un valore complessivo
pari almeno a 2.000 milioni di euro.
13-ter. 1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili e
le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al
Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter. 1, sono
consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia
tramite la trasformazione e riqualificazione di altri
immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da
realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 15-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la
riallocazione delle predette funzioni e` ist ituito, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in
conto capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge
finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter. 1 e al quale concorrono
anche proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione
e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni
previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a
trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. (Comma abrogato).
13-sexies. (Comma abrogato)».
Comma 323:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 325:
- Per il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al precedente comma 83 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2549 del
codice civile:
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche», a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
presentano all'autorita' amministrativa competente istanza
di riconoscimento della nazionalita' italiana del film
prodotto, corredata della ricevuta del versamento del
contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4.
Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa
produttrice attesta la presenza dei requisiti per il
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e
dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in
maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in
maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per
cento della spesa complessiva del film, con riferimento
alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p),
nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono
equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
presentano le componenti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle
componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h),
almeno due delle componenti di cui al comma 2,
lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al
comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8, con provvedimento del Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al
direttore generale competente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della copia campione,
apposite istanze di riconoscimento definitivo della
nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici
di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore
generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al
presente art. vengono iscritti, all'atto del provvedimento
di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi
informatici istituiti presso la Direzione generale
competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di
programmazione o del conseguimento di benefici da parte
degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento
provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e
sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione
europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione
al pubblico.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2554 del codice
civile:
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.».
Comma 327:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota al
comma 325 al presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i
film devono presentare le componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore
generale competente puo' concedere deroghe per le
componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n)
ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la
possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8».
- I testi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
sono riportati nella nota al comma 325 del presente
articolo.
Comma 328:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Comma 331:
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, contiene norme di
«Revisione dei film e dei lavori teatrali».
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 332:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione)
- 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in
cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e'
attribuita al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori
e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3,
per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in
caso di mancata presentazione del corrispondente progetto
filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
restituito in caso di concessione dei contributi previsti
ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro,
provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui
all'art. 17.».
Comma 334:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 337:
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 338:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato
al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata
superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata
inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita'
esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio
o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed
animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film
che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in
quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica,
presenta significative qualita' culturali o artistiche o
eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato
dalla Commissione di cui all'art. 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica ed alla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla
Commissione di cui all'art. 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private
finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro
sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato
di qualita' ai sensi dell'art. 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di
festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e
internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di
lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto
contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei
minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico
spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica
il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per
un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film
d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di
effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota
di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le
multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno
della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di
programmazione deve essere riservata alla proiezione di
film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione
europea.
10. Per sala della Comunita' ecclesiale o religiosa si
intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il
legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o
religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
La relativa programmazione cinematografica e multimediale
svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione
sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 e
dell'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi»:
«Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di
questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo
del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto
indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonche' i trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a
titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di
allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis».
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). -
(Omissis).
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
(Omissis).».
Comma 339:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 338 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 13 e dell'art. 18, comma 6, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' riportato nella nota al comma 338 del
presente articolo.
Note al comma 342:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
Comma 343:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 344:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle inf ormazioni di cui al successivo art. 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di
cui all'art. 3. Gli enti erogatori possono altresi'
differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'art. 2, comma 3. Entro
la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
sistema informativo di cui all'art. 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le
autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente risultante al Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S ai sensi del presente decreto per la
eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal presente comma:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente). - 1. L'Agenzia delle
entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per
l'alimentazione del Sistema, puo' stipulare apposite
convezioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui
all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto
delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
situazione economica equivalente relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei
dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le
disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai
sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui
e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto sono specificati
dal decreto di cui al medesimo art. 4, comma 12. Gli enti
erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando
stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'art. 4,
commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e
il collegamento con gli archivi delle amministrazioni
collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1
del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica
possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica,
di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
nonche' di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I
dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono
conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri
medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni
che non siano strettamente pertinenti con le suddette
finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all'Agenzia delle entrate, i centri di assistenza fiscale
procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai
comuni che r icevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui
all'art. 5. Ai fini dello svolgimento di controlli di cui
all'art. 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.».
Comma 345:
- Si trascrive il testo vigente dei commi 526 e 536
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(finanziaria 2007):
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
(Omissis).
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalitadi cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato al 31 dicembre 2008».
Comma 346:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 reca: «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 519 e
526 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti.
Contiene norme riguardanti assunzione e stabilizzazione
di personale.
(Omissis).
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il p ossesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 5,
della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato»:
«Art. 5 (Disposizioni finali). - (Omissis).
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzi onari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.
(Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 536, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), e'
riportato nella nota al comma 345 del presente articolo.
Comma 348:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E'
istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali escelto il
Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 349:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno eistituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchealle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
(Omissis)».
Comma 351:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
recante «Revisione della disciplina del contenzioso
tributario»:
«Art. 8 (Commissione tributaria centrale). - La
Commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal
presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per
ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere
variato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la
composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del
presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di
impedimento del presidente di sezione, il collegio e'
presieduto dal membro piu' anziano.
Le Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della
Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle
sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente
della Commissione, le sezioni unite sono presiedute dal
presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di
impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel
caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente
della Commissione, subentra il membro piu' anziano della
rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi,
l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine,
dall'eta'.».
Comma 353:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione» in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413:
«Art. 1 (Le commissioni tributarie). - (Omissis).
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo'
essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente delle tabelle E ed F, del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Tabella E
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
a) Titoli di servizio
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Magistrato ordinario o| |
equiparato .... |di tribunale.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|d'appello.... |1
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione idoneo |
|alle funzioni |
|direttive superiori |2
---------------------------------------------------------------------
|uditore |
|giudiziario.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' |ragioniere e perito |
professionali.... |commerciale .... |0,25
---------------------------------------------------------------------
notaio, avvocato, | |
procuratore, dottore | |
commercialista e | |
revisore contabile....|0,50 |
---------------------------------------------------------------------
Docenze.... |ricercatore.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|professore |
|associato.... |1
---------------------------------------------------------------------
|professore ordinario o|
|straordinario.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|insegnante in istituti|
|di istruzione |
|secondaria di secondo |
|grado.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|insegnante incaricato |
|o con contratto in |
|universita'.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|borsista o assegnista |
|in universita'.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Dipendenti dello Stato| |
o di altre | |
amministrazioni |in qualifica inferiore|
pubbliche.... |a primo dirigente.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|in qualifiche di primo|
|dirigente e dirigente |
|superiore.... |1
---------------------------------------------------------------------
|in qualifica di |
|dirigente generale....|1,50
---------------------------------------------------------------------
|con incarico di |
|ispettore tributario |
|centrale.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
Attivita' alla | |
dipendenza di | |
terzi.... | |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di | |
amministratore, | |
sindaco, dirigente in | |
societa' di | |
capitali.... | |0,50
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
B) Titoli accademici o| |
di studio | |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Dottorato di ricerca o| |
libera docenza.... | |2
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado {in | |
materie giuridiche ed | |
economiche} ed in | |
{ragioneria e | |
tecnica}.... | |1,50
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado.... | |1
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'esercizio della | |
professione di | |
avvocato e procuratore| |
e di dottore | |
commercialista.... | |2
Tabella F
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 1° | |
grado.... |componente.... |1
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 2° | |
grado.... |componente.... |1,25
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3,50
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nella commissione | |
tributaria | |
centrale.... |componente.... |3
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |4
---------------------------------------------------------------------
|presidente della |
|commissione.... |5 }.
Comma 354:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro
delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile
spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso eliquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.».
Comma 357:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 199,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria
2007):
«199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puoavere luogo anche mediante distacco».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro,» di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30:
«Art. 30 (Distacco). - (Omissis).
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
(Omissis)».
Comma 358:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo,» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e
gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa
l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
Comma 359:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti da ll'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitari a e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (soppresso).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
Comma 360:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 71 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
In particolare esso, in conformita' con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
Comma 362:
- Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nella nota
al comma 358 del presente articolo.
Comma 363:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali econsentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
Comma 364:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, recante «Imposta sugli
spettacoli»:
«Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma.
Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla
relativa regolazione contabile.».
Comma 367:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia».
Comma 368:
- Per il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota al
comma 224 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 53 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei sog-getti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto,concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni,
ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli
ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53,
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Soppresso)».
Comma 372:
- Gli articoli 211, 212 e 213 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, abrogati dal
presente comma, riguardano rispettivamente la
quantificazione dell'importo dovuto, l'invito al pagamento
e l'iscrizione a ruolo.
Comma 374:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 119,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dalla presente legge:
«119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o
indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei di
ritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del
regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a
141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 120,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
«120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata
entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione
e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di «Societa' di investimento immobiliare
quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007)
come modificato dalla presente legge:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'art. 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per centosugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo d ei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non
e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individ uali di portafoglio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le societache abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ».
Comma 375:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione
dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento»:
«Art. 1 (Indennita' spettante ai parlamentari). -
L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma
dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero
svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed
e' costituita da quote mensili comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
(Omissis)».
Comma 376:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
«Norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo».
Comma 377:
Per i riferimenti del decreto legislativo n. 300 del
1999, si veda nella nota al comma 376 del presente
articolo.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, reca «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri»:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresialla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
«programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione».
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma esostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
(Omissis).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
(Omissis).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
(Omissis).
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
(Omissis).
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivitaculturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
(Omissis).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
(Omissis).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'era nazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze eautorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello s viluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
(Omissis).
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
(Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e
svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed e sperti di elevata
professionalita'. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti e i componenti della segreteria tecnica possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative ri
sorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della
cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria direzione
ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
(Omissis).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
(Omissis)».
Comma 378:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
Comma 379:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 676,
677, 683 e 686 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(legge finanziaria 2007), come modificati dalla presente
legge:
«676. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a
695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione».
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.».
«683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per
l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate in conto
capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le
spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate
dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi
di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al
trasloco.».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.».
Comma 380:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 663,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad
ordinamento regionale o provinciale».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
(Omissis)».
Comma 385:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 660,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai
commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
(Omissis)».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 656,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 665,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o piu' regioni o province autonome, a ridefinire
legislativamente le regole del patto di stabilita' interno
e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove
regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale».
Comma 386:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 689,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
estato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 141 e
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante, «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, co munica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
Comma 387:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-bis della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui r iduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativa mente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
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... continua dal documento precedente ...
Comma 313:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3,
comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.»:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
(Omissis).
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell' ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
(Omissis).».
Comma 314:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nella nota al comma
300 del presente articolo.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Comma 316:
- Si riporta il testo degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», relativi
alla conferenza di servizi:
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
(Omissis).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferen za Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui
all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
societa' di progetto di cui all'art. 37-quinquies della
medesima legge.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 317:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma epromossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
Comma 318:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 5,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 27 (Programmi di riabilitazione urbana). -
(Omissis).
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo,
e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita'
degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita'
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga
all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corris pondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprieta'
immobiliari site nel comune.».
Comma 320:
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1 - 12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non
piuutili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia
del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione
e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo
comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree
maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei
servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con
le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili
non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2008, nonche¨ altre strutture, per un valore complessivo
pari almeno a 2.000 milioni di euro.
13-ter. 1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili e
le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al
Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter. 1, sono
consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia
tramite la trasformazione e riqualificazione di altri
immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da
realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 15-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la
riallocazione delle predette funzioni e` ist ituito, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in
conto capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge
finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter. 1 e al quale concorrono
anche proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione
e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni
previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a
trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. (Comma abrogato).
13-sexies. (Comma abrogato)».
Comma 323:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 325:
- Per il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al precedente comma 83 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2549 del
codice civile:
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche», a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
presentano all'autorita' amministrativa competente istanza
di riconoscimento della nazionalita' italiana del film
prodotto, corredata della ricevuta del versamento del
contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4.
Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa
produttrice attesta la presenza dei requisiti per il
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e
dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in
maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in
maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per
cento della spesa complessiva del film, con riferimento
alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p),
nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono
equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
presentano le componenti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle
componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h),
almeno due delle componenti di cui al comma 2,
lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al
comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8, con provvedimento del Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al
direttore generale competente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della copia campione,
apposite istanze di riconoscimento definitivo della
nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici
di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore
generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al
presente art. vengono iscritti, all'atto del provvedimento
di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi
informatici istituiti presso la Direzione generale
competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di
programmazione o del conseguimento di benefici da parte
degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento
provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e
sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione
europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione
al pubblico.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2554 del codice
civile:
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.».
Comma 327:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota al
comma 325 al presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i
film devono presentare le componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore
generale competente puo' concedere deroghe per le
componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n)
ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la
possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8».
- I testi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
sono riportati nella nota al comma 325 del presente
articolo.
Comma 328:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Comma 331:
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, contiene norme di
«Revisione dei film e dei lavori teatrali».
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 332:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione)
- 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in
cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e'
attribuita al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori
e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3,
per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in
caso di mancata presentazione del corrispondente progetto
filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
restituito in caso di concessione dei contributi previsti
ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro,
provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui
all'art. 17.».
Comma 334:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 337:
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 338:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato
al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata
superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata
inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita'
esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio
o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed
animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film
che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in
quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica,
presenta significative qualita' culturali o artistiche o
eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato
dalla Commissione di cui all'art. 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica ed alla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla
Commissione di cui all'art. 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private
finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro
sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato
di qualita' ai sensi dell'art. 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di
festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e
internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di
lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto
contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei
minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico
spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica
il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per
un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film
d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di
effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota
di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le
multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno
della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di
programmazione deve essere riservata alla proiezione di
film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione
europea.
10. Per sala della Comunita' ecclesiale o religiosa si
intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il
legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o
religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
La relativa programmazione cinematografica e multimediale
svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione
sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 e
dell'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi»:
«Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di
questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo
del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto
indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonche' i trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a
titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di
allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis».
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). -
(Omissis).
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
(Omissis).».
Comma 339:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 338 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 13 e dell'art. 18, comma 6, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' riportato nella nota al comma 338 del
presente articolo.
Note al comma 342:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
Comma 343:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 344:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle inf ormazioni di cui al successivo art. 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di
cui all'art. 3. Gli enti erogatori possono altresi'
differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'art. 2, comma 3. Entro
la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
sistema informativo di cui all'art. 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le
autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente risultante al Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S ai sensi del presente decreto per la
eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal presente comma:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente). - 1. L'Agenzia delle
entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per
l'alimentazione del Sistema, puo' stipulare apposite
convezioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui
all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto
delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
situazione economica equivalente relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei
dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le
disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai
sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui
e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto sono specificati
dal decreto di cui al medesimo art. 4, comma 12. Gli enti
erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando
stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'art. 4,
commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e
il collegamento con gli archivi delle amministrazioni
collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1
del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica
possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica,
di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
nonche' di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I
dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono
conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri
medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni
che non siano strettamente pertinenti con le suddette
finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all'Agenzia delle entrate, i centri di assistenza fiscale
procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai
comuni che r icevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui
all'art. 5. Ai fini dello svolgimento di controlli di cui
all'art. 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.».
Comma 345:
- Si trascrive il testo vigente dei commi 526 e 536
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(finanziaria 2007):
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
(Omissis).
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalitadi cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato al 31 dicembre 2008».
Comma 346:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 reca: «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 519 e
526 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti.
Contiene norme riguardanti assunzione e stabilizzazione
di personale.
(Omissis).
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il p ossesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 5,
della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato»:
«Art. 5 (Disposizioni finali). - (Omissis).
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzi onari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.
(Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 536, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), e'
riportato nella nota al comma 345 del presente articolo.
Comma 348:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E'
istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali escelto il
Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 349:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno eistituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchealle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
(Omissis)».
Comma 351:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
recante «Revisione della disciplina del contenzioso
tributario»:
«Art. 8 (Commissione tributaria centrale). - La
Commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal
presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per
ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere
variato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la
composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del
presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di
impedimento del presidente di sezione, il collegio e'
presieduto dal membro piu' anziano.
Le Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della
Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle
sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente
della Commissione, le sezioni unite sono presiedute dal
presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di
impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel
caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente
della Commissione, subentra il membro piu' anziano della
rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi,
l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine,
dall'eta'.».
Comma 353:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione» in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413:
«Art. 1 (Le commissioni tributarie). - (Omissis).
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo'
essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente delle tabelle E ed F, del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Tabella E
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
a) Titoli di servizio
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Magistrato ordinario o| |
equiparato .... |di tribunale.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|d'appello.... |1
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione idoneo |
|alle funzioni |
|direttive superiori |2
---------------------------------------------------------------------
|uditore |
|giudiziario.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' |ragioniere e perito |
professionali.... |commerciale .... |0,25
---------------------------------------------------------------------
notaio, avvocato, | |
procuratore, dottore | |
commercialista e | |
revisore contabile....|0,50 |
---------------------------------------------------------------------
Docenze.... |ricercatore.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|professore |
|associato.... |1
---------------------------------------------------------------------
|professore ordinario o|
|straordinario.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|insegnante in istituti|
|di istruzione |
|secondaria di secondo |
|grado.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|insegnante incaricato |
|o con contratto in |
|universita'.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|borsista o assegnista |
|in universita'.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Dipendenti dello Stato| |
o di altre | |
amministrazioni |in qualifica inferiore|
pubbliche.... |a primo dirigente.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|in qualifiche di primo|
|dirigente e dirigente |
|superiore.... |1
---------------------------------------------------------------------
|in qualifica di |
|dirigente generale....|1,50
---------------------------------------------------------------------
|con incarico di |
|ispettore tributario |
|centrale.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
Attivita' alla | |
dipendenza di | |
terzi.... | |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di | |
amministratore, | |
sindaco, dirigente in | |
societa' di | |
capitali.... | |0,50
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
B) Titoli accademici o| |
di studio | |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Dottorato di ricerca o| |
libera docenza.... | |2
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado {in | |
materie giuridiche ed | |
economiche} ed in | |
{ragioneria e | |
tecnica}.... | |1,50
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado.... | |1
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'esercizio della | |
professione di | |
avvocato e procuratore| |
e di dottore | |
commercialista.... | |2
Tabella F
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 1° | |
grado.... |componente.... |1
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 2° | |
grado.... |componente.... |1,25
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3,50
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nella commissione | |
tributaria | |
centrale.... |componente.... |3
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |4
---------------------------------------------------------------------
|presidente della |
|commissione.... |5 }.
Comma 354:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro
delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile
spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso eliquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.».
Comma 357:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 199,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria
2007):
«199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puoavere luogo anche mediante distacco».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro,» di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30:
«Art. 30 (Distacco). - (Omissis).
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
(Omissis)».
Comma 358:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo,» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e
gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa
l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
Comma 359:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti da ll'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitari a e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (soppresso).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
Comma 360:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 71 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
In particolare esso, in conformita' con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
Comma 362:
- Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nella nota
al comma 358 del presente articolo.
Comma 363:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali econsentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
Comma 364:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, recante «Imposta sugli
spettacoli»:
«Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma.
Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla
relativa regolazione contabile.».
Comma 367:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia».
Comma 368:
- Per il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota al
comma 224 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 53 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei sog-getti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto,concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni,
ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli
ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53,
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Soppresso)».
Comma 372:
- Gli articoli 211, 212 e 213 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, abrogati dal
presente comma, riguardano rispettivamente la
quantificazione dell'importo dovuto, l'invito al pagamento
e l'iscrizione a ruolo.
Comma 374:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 119,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dalla presente legge:
«119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o
indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei di
ritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del
regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a
141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 120,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
«120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata
entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione
e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di «Societa' di investimento immobiliare
quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007)
come modificato dalla presente legge:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'art. 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per centosugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo d ei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non
e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individ uali di portafoglio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le societache abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ».
Comma 375:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione
dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento»:
«Art. 1 (Indennita' spettante ai parlamentari). -
L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma
dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero
svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed
e' costituita da quote mensili comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
(Omissis)».
Comma 376:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
«Norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo».
Comma 377:
Per i riferimenti del decreto legislativo n. 300 del
1999, si veda nella nota al comma 376 del presente
articolo.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, reca «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri»:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresialla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
«programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione».
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma esostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
(Omissis).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
(Omissis).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
(Omissis).
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
(Omissis).
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivitaculturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
(Omissis).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
(Omissis).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'era nazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze eautorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello s viluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
(Omissis).
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
(Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e
svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed e sperti di elevata
professionalita'. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti e i componenti della segreteria tecnica possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative ri
sorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della
cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria direzione
ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
(Omissis).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
(Omissis)».
Comma 378:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
Comma 379:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 676,
677, 683 e 686 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(legge finanziaria 2007), come modificati dalla presente
legge:
«676. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a
695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione».
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.».
«683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per
l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate in conto
capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le
spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate
dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi
di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al
trasloco.».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.».
Comma 380:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 663,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad
ordinamento regionale o provinciale».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
(Omissis)».
Comma 385:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 660,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai
commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
(Omissis)».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 656,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 665,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o piu' regioni o province autonome, a ridefinire
legislativamente le regole del patto di stabilita' interno
e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove
regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale».
Comma 386:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 689,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
estato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 141 e
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante, «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, co munica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
Comma 387:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-bis della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui r iduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativa mente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
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... continua dal documento precedente ...
Comma 313:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3,
comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.»:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
(Omissis).
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell' ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
(Omissis).».
Comma 314:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nella nota al comma
300 del presente articolo.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Comma 316:
- Si riporta il testo degli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», relativi
alla conferenza di servizi:
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
(Omissis).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferen za Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui
all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
societa' di progetto di cui all'art. 37-quinquies della
medesima legge.».
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 317:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma epromossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
Comma 318:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 5,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 27 (Programmi di riabilitazione urbana). -
(Omissis).
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo,
e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita'
degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita'
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga
all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corris pondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprieta'
immobiliari site nel comune.».
Comma 320:
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1 - 12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non
piuutili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia
del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione
e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo
comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree
maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei
servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con
le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili
non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2008, nonche¨ altre strutture, per un valore complessivo
pari almeno a 2.000 milioni di euro.
13-ter. 1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili e
le porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al
Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter. 1, sono
consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia
tramite la trasformazione e riqualificazione di altri
immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da
realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 15-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la
riallocazione delle predette funzioni e` ist ituito, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in
conto capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge
finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter. 1 e al quale concorrono
anche proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione
e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni
previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a
trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. (Comma abrogato).
13-sexies. (Comma abrogato)».
Comma 323:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
veda la nota del comma 314 del presente articolo.
Comma 325:
- Per il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al precedente comma 83 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2549 del
codice civile:
«Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche», a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
presentano all'autorita' amministrativa competente istanza
di riconoscimento della nazionalita' italiana del film
prodotto, corredata della ricevuta del versamento del
contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'art. 8, comma 4.
Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa
produttrice attesta la presenza dei requisiti per il
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e
dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in
maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in
maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per
cento della spesa complessiva del film, con riferimento
alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p),
nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono
equiparati ai cittadini italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
presentano le componenti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle
componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h),
almeno due delle componenti di cui al comma 2,
lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al
comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8, con provvedimento del Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al
direttore generale competente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della copia campione,
apposite istanze di riconoscimento definitivo della
nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici
di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore
generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al
presente art. vengono iscritti, all'atto del provvedimento
di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi
informatici istituiti presso la Direzione generale
competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di
programmazione o del conseguimento di benefici da parte
degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento
provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e
sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione
europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione
al pubblico.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2554 del codice
civile:
«Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.».
Comma 327:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota al
comma 325 al presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione
possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i
film devono presentare le componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
ed almeno quattro delle componenti di cui all'art. 5,
comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore
generale competente puo' concedere deroghe per le
componenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f), n)
ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la
possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'art.
8».
- I testi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
sono riportati nella nota al comma 325 del presente
articolo.
Comma 328:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Comma 331:
- La legge 21 aprile 1962, n. 161, contiene norme di
«Revisione dei film e dei lavori teatrali».
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 332:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione)
- 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in
cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e'
attribuita al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori
e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3,
per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in
caso di mancata presentazione del corrispondente progetto
filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
restituito in caso di concessione dei contributi previsti
ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro,
provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui
all'art. 17.».
Comma 334:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 337:
- Per il testo dell'art. 96 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 36 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
veda la nota al comma 33 del presente articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda la nota al comma 74 del
presente articolo.
Comma 338:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato
al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata
superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata
inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita'
esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio
o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed
animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film
che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in
quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica,
presenta significative qualita' culturali o artistiche o
eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di
cui all'art. 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato
dalla Commissione di cui all'art. 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica ed alla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla
Commissione di cui all'art. 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private
finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro
sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato
di qualita' ai sensi dell'art. 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di
festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e
internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di
lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto
contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei
minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico
spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica
il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per
un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film
d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di
effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota
di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le
multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno
della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di
programmazione deve essere riservata alla proiezione di
film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione
europea.
10. Per sala della Comunita' ecclesiale o religiosa si
intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il
legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o
religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
La relativa programmazione cinematografica e multimediale
svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione
sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 e
dell'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi»:
«Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di
questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo
del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto
indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonche' i trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a
titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di
allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis».
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). -
(Omissis).
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
(Omissis).».
Comma 339:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 338 del presente articolo.
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
al comma 325 del presente articolo.
- Il testo dell'art. 13 e dell'art. 18, comma 6, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' riportato nella nota al comma 338 del
presente articolo.
Note al comma 342:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
Comma 343:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, si veda la nota al comma 57 del
presente articolo.
Comma 344:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle inf ormazioni di cui al successivo art. 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di
cui all'art. 3. Gli enti erogatori possono altresi'
differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'art. 2, comma 3. Entro
la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
sistema informativo di cui all'art. 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le
autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente risultante al Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S ai sensi del presente decreto per la
eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
servizi di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal presente comma:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente). - 1. L'Agenzia delle
entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per
l'alimentazione del Sistema, puo' stipulare apposite
convezioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui
all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto
delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
situazione economica equivalente relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei
dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le
disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai
sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui
e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto sono specificati
dal decreto di cui al medesimo art. 4, comma 12. Gli enti
erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni
di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando
stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'art. 4,
commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori,
l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e
il collegamento con gli archivi delle amministrazioni
collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1
del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica
possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica,
di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
nonche' di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I
dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono
conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri
medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni
che non siano strettamente pertinenti con le suddette
finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati
all'Agenzia delle entrate, i centri di assistenza fiscale
procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai
comuni che r icevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto
nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui
all'art. 5. Ai fini dello svolgimento di controlli di cui
all'art. 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.».
Comma 345:
- Si trascrive il testo vigente dei commi 526 e 536
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(finanziaria 2007):
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
(Omissis).
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalitadi cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' prorogato al 31 dicembre 2008».
Comma 346:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 reca: «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 519 e
526 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti.
Contiene norme riguardanti assunzione e stabilizzazione
di personale.
(Omissis).
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il p ossesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 5,
della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato»:
«Art. 5 (Disposizioni finali). - (Omissis).
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzi onari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.
(Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 536, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), e'
riportato nella nota al comma 345 del presente articolo.
Comma 348:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E'
istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito
denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza
funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la
composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell'ambito delle quali escelto il
Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla
documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima
opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni
d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai
Presidenti delle Camere;
e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che
abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all'ufficio del Commissario il servizio e'
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e
alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 349:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno eistituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchealle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
(Omissis)».
Comma 351:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
recante «Revisione della disciplina del contenzioso
tributario»:
«Art. 8 (Commissione tributaria centrale). - La
Commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal
presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per
ogni sezione.
Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere
variato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro di Grazia e Giustizia.
All'inizio di ogni anno il presidente determina la
composizione delle sezioni.
Ciascuna sezione giudica con l'intervento del
presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di
impedimento del presidente di sezione, il collegio e'
presieduto dal membro piu' anziano.
Le Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della
Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle
sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
almeno due terzi dei membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente
della Commissione, le sezioni unite sono presiedute dal
presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di
impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel
caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente
della Commissione, subentra il membro piu' anziano della
rispettiva sezione.
Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi,
l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine,
dall'eta'.».
Comma 353:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione» in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413:
«Art. 1 (Le commissioni tributarie). - (Omissis).
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo'
essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente delle tabelle E ed F, del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Tabella E
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
a) Titoli di servizio
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Magistrato ordinario o| |
equiparato .... |di tribunale.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|d'appello.... |1
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|di cassazione idoneo |
|alle funzioni |
|direttive superiori |2
---------------------------------------------------------------------
|uditore |
|giudiziario.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' |ragioniere e perito |
professionali.... |commerciale .... |0,25
---------------------------------------------------------------------
notaio, avvocato, | |
procuratore, dottore | |
commercialista e | |
revisore contabile....|0,50 |
---------------------------------------------------------------------
Docenze.... |ricercatore.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|professore |
|associato.... |1
---------------------------------------------------------------------
|professore ordinario o|
|straordinario.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|insegnante in istituti|
|di istruzione |
|secondaria di secondo |
|grado.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|insegnante incaricato |
|o con contratto in |
|universita'.... |0,50
---------------------------------------------------------------------
|borsista o assegnista |
|in universita'.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
Dipendenti dello Stato| |
o di altre | |
amministrazioni |in qualifica inferiore|
pubbliche.... |a primo dirigente.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
|in qualifiche di primo|
|dirigente e dirigente |
|superiore.... |1
---------------------------------------------------------------------
|in qualifica di |
|dirigente generale....|1,50
---------------------------------------------------------------------
|con incarico di |
|ispettore tributario |
|centrale.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
Attivita' alla | |
dipendenza di | |
terzi.... | |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di | |
amministratore, | |
sindaco, dirigente in | |
societa' di | |
capitali.... | |0,50
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
B) Titoli accademici o| |
di studio | |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Dottorato di ricerca o| |
libera docenza.... | |2
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado {in | |
materie giuridiche ed | |
economiche} ed in | |
{ragioneria e | |
tecnica}.... | |1,50
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'insegnamento negli| |
istituti secondari di | |
secondo grado.... | |1
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione | |
all'esercizio della | |
professione di | |
avvocato e procuratore| |
e di dottore | |
commercialista.... | |2
Tabella F
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
=====================================================================
| | Punteggio per anno o
| | frazione di anno
| | superiore a sei mesi
=====================================================================
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 1° | |
grado.... |componente.... |1
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |1,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nelle commissioni | |
tributarie di 2° | |
grado.... |componente.... |1,25
---------------------------------------------------------------------
|vice presidente.... |2
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |2,50
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|commissione.... |3,50
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato | |
nella commissione | |
tributaria | |
centrale.... |componente.... |3
---------------------------------------------------------------------
|presidente di |
|sezione.... |4
---------------------------------------------------------------------
|presidente della |
|commissione.... |5 }.
Comma 354:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
«Art. 13 (Trattamento economico). - 1. Il Ministro
delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile
spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso eliquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.».
Comma 357:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 199,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria
2007):
«199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in
ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di
specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
di personale puoavere luogo anche mediante distacco».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30, comma 2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro,» di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30:
«Art. 30 (Distacco). - (Omissis).
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
(Omissis)».
Comma 358:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo,» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e
gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze
finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa
l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
Comma 359:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti da ll'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitari a e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (soppresso).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
Comma 360:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 71 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
In particolare esso, in conformita' con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
Comma 362:
- Il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nella nota
al comma 358 del presente articolo.
Comma 363:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali econsentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
Comma 364:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, recante «Imposta sugli
spettacoli»:
«Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma.
Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla
relativa regolazione contabile.».
Comma 367:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
«Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia».
Comma 368:
- Per il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota al
comma 224 del presente articolo.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 53 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei sog-getti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di
cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
decreto,concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo
art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni,
ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli
ambiti territoriali per i quali sono titolari della
concessione del servizio nazionale di riscossione, ai
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53,
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. (Soppresso)».
Comma 372:
- Gli articoli 211, 212 e 213 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, abrogati dal
presente comma, riguardano rispettivamente la
quantificazione dell'importo dovuto, l'invito al pagamento
e l'iscrizione a ruolo.
Comma 374:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 119,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dalla presente legge:
«119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o
indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei di
ritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del
regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a
141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 120,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
«120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata
entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione
e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione
della qualifica di «Societa' di investimento immobiliare
quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata,
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007)
come modificato dalla presente legge:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'art. 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per centosugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo d ei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non
e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individ uali di portafoglio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le societache abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ».
Comma 375:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, recante «Determinazione
dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento»:
«Art. 1 (Indennita' spettante ai parlamentari). -
L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma
dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero
svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed
e' costituita da quote mensili comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
(Omissis)».
Comma 376:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
«Norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo».
Comma 377:
Per i riferimenti del decreto legislativo n. 300 del
1999, si veda nella nota al comma 376 del presente
articolo.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, reca «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri»:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresialla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
«programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione».
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma esostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
(Omissis).
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
(Omissis).
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
(Omissis).
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
(Omissis).
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivitaculturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
(Omissis).
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
(Omissis).
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive. In attesa
dell'era nazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze eautorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello s viluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.
(Omissis).
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
(Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e
svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed e sperti di elevata
professionalita'. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti e i componenti della segreteria tecnica possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il
funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative ri
sorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della
cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria direzione
ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
(Omissis).
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
(Omissis)».
Comma 378:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
Comma 379:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 676,
677, 683 e 686 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
(legge finanziaria 2007), come modificati dalla presente
legge:
«676. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a
695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione».
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.».
«683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per
l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate in conto
capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le
spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate
dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi
di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al
trasloco.».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.».
Comma 380:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 663,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad
ordinamento regionale o provinciale».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
(Omissis)».
Comma 385:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 660,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai
commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
(Omissis)».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 656,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la predetta Conferenza».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 665,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o piu' regioni o province autonome, a ridefinire
legislativamente le regole del patto di stabilita' interno
e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove
regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale».
Comma 386:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 689,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007):
«689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare
estato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 141 e
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante, «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, co munica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
Comma 387:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-bis della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui r iduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativa mente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
|
| Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).
----> Vedere da pag. 137 a pag. 200 <----
----> Vedere da pag. 201 a pag. 257 <----
Nota all'art. 2, comma 1:
- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 recante «Proroga di
termini», convertito, con modificazioni, dalla legge
1° marzo 2005, n. 26:
«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».
Nota all'art. 2, comma 2:
- Si riporta il testo del comma 696, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in
favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base
alle disposizioni recate dall'art. 1, commi 153 e 154,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
Note all'art. 2, comma 3:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 31, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.».
- Si riporta il testo del comma 697, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«697. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno
2006, dall'art. 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.».
Note all'art. 2, comma 4:
- Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'art. 9,
della legge 30 dicembre 1993, n. 557 recante «Ulteriori
interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994»,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'art. 2135
del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso
chiuso.».
- Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante:
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229.
Nota all'art. 2, comma 5:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale»:
«4. In attuazione dell'art. 3, comma 7, del Protocollo
d'intesa stipulato tra il Governo e la regione
Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che
ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e
la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella
misura prevista dall'art. 49, primo comma, n. 1), della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le
ritenute sui redditi da pensione, di cui all'art. 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima
regione, ancorche' riscosse fuori del territorio
regionale.».
Nota all'art. 2, comma 6:
- Si riporta il testo dell'art. 25, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario), come
modificato dalla presente legge:
« Art. 25 (Finanza decentrata). - 1. (Omissis).
2. All'art. 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 55 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate, con decorrenza
dell'anno 2002, le seguenti modificazioni:
a) le parole: «A decorrere dall'anno 1999» sono
soppresse;
b) le parole «34 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «24 per cento al Ministero dell'interno, del 40
per cento»;
c) le parole da: «del 50 per cento» fino a «e'
destinato» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per
cento»;
d) al terzo periodo, dopo la parola: «programmato»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero al 30 per cento dei
proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi
siano superiori a 103.290.000 euro»;
e) (omissis);
3. - 4. (Omissis).
5. All'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono
sostituite dalle seguenti «30 novembre 2002»;
b) (omissis).
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti gia'
la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi
erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi
previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione e' attribuita una quota delle medesime imposte
sostitutive nella misura dagli statuti per le imposte
sostitutive.
7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia
ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori,
individuate tra gli ambiti territoriali indicati
nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito
presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e
lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono
determinate in 51.645.689, 90 euro per l'anno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, individuata la
tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere
al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina le modalita' per
l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle
risorse: Resta fermo quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. (Abrogato).
11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al
comma 10 sono fissate in 103.291.379, 82 euro.».
Nota all'art. 2, comma 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 reca «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo
A).» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2001, n. 245, supplemento ordinario.
Nota all'art. 2, comma 9:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 6, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000).»:
«3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un
fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite
dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad
IVA di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali
e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli
utenti, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti
esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio
2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e
per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Nota all'art. 2, comma 10:
- Si riporta il testo del comma 703, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a
valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5
milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di
euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per
cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 25 per cento, secondo gli
ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di
natura sociale e socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di
euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per
cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
inferiore a cinque anni e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi
dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di
natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un
importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime
finalita' dei contributi a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti;
d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo
complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in
proporzione alla popolazione residente nelle zone
montane.».
Note all'art. 2, comma 11:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 34, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante
«Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»:
«Art. 34 (Assetto generale della contribuzione
erariale). - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato
concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale».
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 reca «Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.»
ed e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158.
Entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo della
presente direttiva e' stato cosi' sostituito in base alla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n.
L 229.
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 reca
«Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri.» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
2007, n. 72.
Nota all'art. 2, comma 12:
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.»:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».
«Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.».
Nota all'art. 2, comma 13:
- Si riporta il testo dell'art. 187, del succitato
decreto legislativo n. 267/2000, cosi' come modificato
dalla presente legge:
Art. 187. Avanzo di amministrazione.
1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non
vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese
in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'art. 186, puo' essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per
ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia
sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio
un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio
riconoscibili a norma dell'art. 194 e per l'estinzione
anticipata dei prestiti;
c) per i provvedimenti necessari, per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo
in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.».
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione
puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo
di amministrazione presunto derivante dall'esercizio
immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi
l'attivazione delle spese puo' avvenire solo dopo
l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo,
aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti
effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali
possono essere immediatamente attivati.».
Note all'art. 2, comma 14:
- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 reca
«Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle
attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni
(Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40).
- Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 reca
«Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate
nel novembre 1994» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1995, n. 202 e convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e
successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
1995, n. 253).
Note all'art. 2, comma 15:
- Si riportano i commi 223 e 224, dell'art. 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004).»:
«223. Il comma 24 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi
attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi
dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso
della qualifica di profugo ai sensi dell'art. 1 della legge
4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi
assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti
previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle
condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del
prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla
normativa in vigore alla data di presentazione della
domanda di acquisto dell'alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere
utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di
conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non
statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo'
essere modificato.».
- Si riporta il testo del comma 441, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli alloggi di cui all'art. 2 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito e nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento
del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli
stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi
giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di
eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati
in favore dei profughi ai sensi dell'art. 18 della legge
4 marzo 1952, n. 137, nonche' agli alloggi di cui al
comma 442.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 45, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a
profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge
4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche'
di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili
destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo
1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti
immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle
regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera
Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre
Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono
esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.».
Nota all'art. 2, comma 16:
- Per il testo del comma 1, lettera a) dell'art. 34,
del gia' citato decreto legislativo n. 504 del 1992 si
vedano le note all'art. 2, comma 11.
Nota all'art. 2, commi 17 e 18:
- Si riportano i testi degli articoli 27 e 82 del gia'
citato decreto legislativo n. 267/2000:
«Art. 27 (Natura e ruolo). - 1. Le comunita' montane
sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a
province diverse, per la valorizzazione delle zone montane
per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite
e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e
un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o
consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo'
cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
della comunita'. I rappresentanti dei comuni della
comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la
rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi
concertative di cui all'art. 4, gli ambiti o le zone
omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in
modo da consentire gli interventi per la valorizzazione
della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione della comunita' montana avviene
con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane
stabilendo in particolare:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi
annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane
dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione
europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel
territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita'
montana i comuni parzialmente montani nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore
al 15 per cento della popolazione complessiva, restando
sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e
regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per
un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi
svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000
abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
e socio-economico della comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il
cui territorio coincide con quello di una comunita' montana
sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla
stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune
sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la
legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede
allo scioglimento della comunita' montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli
interventi di competenza delle regioni e delle comunita'
montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere
ad individuare nell'ambito territoriale delle singole
comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola
del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi
ambientali e della realta' socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana
vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti
spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti
all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri
stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni .».
«Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
del presente articolo determina una indennita' di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,
il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
presidente della comunita' montana, i presidenti dei
consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di
provincia, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di
provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un terzo
dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono
prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di
indennita' di funzione per i consiglieri prevede
l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di
non giustificata assenza dalle sedute degli organi
collegiali.
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i
gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati
elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa
persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori e dei
consiglieri che hanno optato per tale indennita', in
rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco
e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti
locali e delle comunita' montane sono attribuite le
indennita' di funzione nella misura prevista per un comune
avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di
comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione
montana della comunita' montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al
presidente della provincia e al sindaco dei comuni con
popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
inferiore al trattamento economico fondamentale del
segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con
popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella
determinazione dell'indennita' si tiene conto del
trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza,
determinati ai sensi del comma 8, possono essere
incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di
consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve
superare una quota predeterminata dello stanziamento di
bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla
dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al
comma 8. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli
enti locali in condizioni di dissesto finanziario.».
Nota all'art. 2, comma 23:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 47, del
gia' citato decreto legislativo n. 267/2000, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Composizione delle giunte). - 1. La Giunta
comunale e la Giunta provinciale sono composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della
provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori,
stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei
consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine
il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non
superiore a dodici unita'.».
Note all'art. 2, comma 24:
- Si riporta il testo dell'art. 81, del gia' citato
decreto legislativo n. 267/2000, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 81 (Aspettative). - 1. I sindaci, i presidenti
delle province, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei
comuni di cui all'art. 22, comma 1, i presidenti delle
comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' i
membri delle giunte di comuni e province, che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta
in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di
espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e'
considerato come servizio effettivamente prestato, nonche'
come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
prova. I consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, se a
domanda collocati in aspettativa non retribuita per il
periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio
carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art.
86.».
Nota all'art. 2, comma 25:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del gia' citato
decreto legislativo n. 267/2000, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
del presente articolo determina una indennita' di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco,
il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
presidente della comunita' montana, i presidenti dei
consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di
provincia, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di
provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4. (Abrogato).
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6 (Abrogato).
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al
presidente della provincia e al sindaco dei comuni con
popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
inferiore al trattamento economico fondamentale del
segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con
popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella
determinazione dell'indennita' si tiene conto del
trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. Le indennita' di funzione, determinate ai sensi del
comma 8, possono essere incrementate con delibera di
giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di
provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con
delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee.
Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti
locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla
conclusione dello stesso, nonche¨ gli enti locali che non
rispettano il patto di stabilita' interno fino
all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere
adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di
diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'. Nel caso di incremento la
spesa complessiva risultante non deve superare una quota
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese
correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica
degli enti, dal decreto di cui al comma 8.».
Nota all'art. 2, comma 28:
- Si riportano i testi degli articoli 31, 32 e 33 del
gia' citato decreto legislativo 267/2000:
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.».
«Art. 32 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e
le modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
delle giunte e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia
di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.».
«Art. 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da
parte dei comuni). - 1. Le regioni, nell'emanazione delle
leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della
generalita' dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle
funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le
regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle
stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'art. 4. Nell'ambito della previsione regionale, i
comuni esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla
legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di
cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle
forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni
nelle apposite sedi concertative, un programma di
individuazione degli ambiti per la gestione associata
sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche
attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la
corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni,
tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente
costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle
strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con
proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di
cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio
associato delle funzioni da parte dei comuni, con
l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito
fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e
dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti
principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra
i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in
relazione al livello di unificazione, rilevato mediante
specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o
trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei
contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei
contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto
alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun
vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque
ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che
autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli
comunali interessati, di procedere alla fusione.».
Nota all'art. 2, comma 29:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del gia' citato
decreto legislativo 267/2000, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale). -
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti
articolano il loro territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi
di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal
comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni
sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito
regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000
abitanti possono articolare il territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non
puo' essere inferiore a 30.000 abitanti.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite
dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio
comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la
conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai
sensi della normativa statutaria.».
Note all'art. 2, comma 30:
- Si riportano i testi degli articoli 12, 13 e 14. del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223 recante «Approvazione del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1967, n. 106:
«Art. 12 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12,
commi 1 e 2). - Il Consiglio comunale, nella prima seduta,
successiva alla elezione del sindaco e della Giunta
municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione
elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino
allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione e' composta dal sindaco e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui
consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da
otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri
comuni.».
«Art. 13 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo periodo, e legge
22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5 e 6). - Per
l'elezione dei componenti effettivi della Commissione
elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella
propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non
inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da
un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro
nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50
membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu'
anziano di eta'.
Nella Commissione deve essere rappresentata la
minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia
riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra'
essere chiamato a far parte della Commissione, in
sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e
con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri
assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla
votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalita' si
procede alla elezione dei membri supplenti.».
«Art. 14 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
commi 9, secondo periodo, 10, 11 e 12, e legge 22 gennaio
1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9 e 10). - La Commissione
elettorale comunale e' presieduta dal sindaco. Qualora il
sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le
veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il
sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo,
la Commissione e' presieduta dal commissario prefettizio
incaricato di esercitare dette funzioni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate dal segretario comunale, o [, nei Comuni con
oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui delegato.
Per la validita' delle riunioni della Commissione e'
richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In
seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero
dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e'
composta di [cinque o] sette membri ed a quattro se e'
composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza
di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della
Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e
in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e
gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.».
- Si riportano i testi degli articoli da 3 a 6 della
legge 8 marzo 1989, n. 95 recante «Norme per l'istituzione
dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica
all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570»:
«Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del
comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che
desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita
domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione
elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti
sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della
presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, ed all'art. 23 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li
inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a
svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati
senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti dall'art. 96 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato testo unico
approvato con de creto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il
sindaco notifica per iscritto la decisione della
commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato
ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del
comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino
del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella
segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale
invita gli elettori del comune che intendono proporre
ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la
indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla
commissione elettorale circondariale entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve
dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni
successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso
alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni
dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso
alla stessa commissione elettorale circondariale.».
«Art. 4. - 1. La commissione elettorale circondariale,
scaduti i termini di cui al comma 6 dell'art. 3, decide
inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di
febbraio.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione
elettorale circondariale sono immediatamente comunicate
alla commissione elettorale comunale per i conseguenti
adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito
notificate agli interessati a cura del sindaco.».
«Art. 5. - 1. L'albo formato a norma dei precedenti
articoli viene aggiornato periodicamente.
2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel
mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione
dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti
nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere
le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza
giustificato motivo, nonche' di coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.
3. In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo
gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore
in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto,
entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta
alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati
dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti,
la Commissione elettorale comunale provvede, con le
modalita' di cui all'art. 6, alla sostituzione delle
persone cancellate. Della nomina cosi' effettuata e' data
comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per
iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore
entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5,
6 e 7, e dell'art. 4, e' ammesso ricorso, da parte dei
diretti interessati, anche per le cancellazioni
dall'albo.».
«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo
giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la
Commissione elettorale comunale di cui all'art. 4-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due
giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del
comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della
prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione
elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello
occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori
nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli
scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di
eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione
degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata
all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite
sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori,
scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del
comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi
nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli
adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 si procede all'unanimita'. Qualora la nomina non
sia fatta all'unanimita', ciascun membro della Commissione
elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di
voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e
comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le
elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina.
L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve
essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica
della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a
sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi
nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina e' notificata agli interessati non oltre
il terzo giorno precedente le elezioni.».
Note all'art. 2, comma 31 e 32:
- Per il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 34
del gia' citato decreto legislativo n. 504/1992, si vedano
le note all'art. 2, comma 11.
- Per il testo del comma 703, dell'art. 1, della gia'
citata legge n. 296/2006, si veda la nota all'art. 2,
comma 10.
Nota all'art. 2, comma 33:
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma, dell'art. 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
Note all'art. 2, comma 35:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
27 dicembre 1953, n. 959 recante «Norme modificatrici del
testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici»:
«Art. 1. - Il Ministro per i lavori pubblici, sentito
quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio
decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel
territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno.
Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge per quei
bacini ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni
per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni
altro caso.
I comuni che in tutto o in parte sono compresi in
ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in
consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno
di tre quinti di essi.
Se il bacino imbrifero e' compreso in piu' province,
qualora ricorrano le modalita' di cui al precedente comma,
deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi
tra comuni di piu' province stabilira' la ripartizione dei
proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente
articolo.
I comuni gia' rivieraschi agli effetti del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775,
e quei comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a
rivestire i caratteri di comuni rivieraschi ai sensi
dell'art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto del
bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel
perimetro del bacino stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici includera' con suo
decreto nei consorzi quei comuni che, in conseguenza di
nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di comuni
rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.
I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle
disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e
di approvazione delle deliberazioni dei consorzi,
riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle
medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato
regionale per le opere pubbliche.
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui
opere di presa siano situate in tutto o in parte,
nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo
unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al
pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 (2) per ogni
chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto
di concessione.
Il sovracanone decorre:
a) dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale
per gli impianti sui quali a tale data gia' sia dovuto il
canone demaniale;
b) dalla data di entrata in funzione degli impianti,
negli altri casi;
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli
impianti il canone decorrera' in proporzione della potenza
installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il
Ministro per i lavori pubblici comunichera' a quello per le
finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del
canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati
immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione
definitiva.
In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai
precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono
versati su un conto corrente fruttifero della Banca
d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il
quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra
cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato
testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775.
I comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i
concessionari convenzioni, patti e contratti in
applicazione dell'articolo stesso hanno facolta' di
chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso
l'ammontare del sovracanone di cui al presente
articolo sara' decurtato del valore della prestazione. La
valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti,
sara' fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del
sovracanone, con le modalita' di cui al presente articolo,
non e' sospeso dalla pendenza della valutazione della
prestazione.
Quando una derivazione interessa piu' comuni o piu'
consorzi, il riparto del sovracanone e' stabilito di
accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni
delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza
della derivazione.
Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al
presente articolo e' attribuito ad un fondo comune, a
disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel
perimetro interessato, il quale fondo e' impiegato
esclusivamente a favore del progresso economico e sociale
delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana
che non siano di competenza dello Stato.
Il consorzio dei comuni predispone annualmente il
programma degli investimenti e lo sottopone
all'approvazione dell'autorita' competente a norma del
presente articolo.
La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i
perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il
corso dei disciplinari di concessione gia' firmati, che
contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.».
- Il titolo V Capo I del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, e successive modificazioni recante «Nuove
norme per la bonifica integrale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1933, n. 79 reca: Titolo V. I consorzi
di bonifica integrale.
Titolo V
I CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALI
Capo I
I consorzi di bonifica.
- Si riporta il testo del comma 729, dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«729. Il numero complessivo di componenti del consiglio
di amministrazione delle societa' partecipate totalmente
anche in via indiretta da enti locali, non puo' essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con
capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo
che sara' determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nelle societa' miste il numero
massimo di componenti del consiglio di amministrazione
designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero
anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo'
essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri
statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi
dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente
del Con siglio dei Ministri.».
Note all'art. 2, comma 36:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca
«Norme in materia ambientale» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 267/2000:
«Art. 19 (Funzioni). - 1. Spettano alla provincia le
funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione
dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e
riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla
base di programmi da essa proposti, promuove e coordina
attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse
provinciale sia nel settore economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene
attraverso le forme previste dal presente testo unico per
la gestione dei servizi pubblici locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 recante «Nuove norme per la
bonifica integrale»:
«Art. 59. - I consorzi di bonifica sono persone
giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro
i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi
hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta'
consorziate, ai quali si applicano le disposizioni
dell'art. 21.».
Note all'art. 2, comma 38:
- Si riportano i testi degli articoli 147 e 200 del
gia' citato decreto legislativo n. 152/2006:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli
ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo
svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti
principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita' della gestione e, comunque, superamento
della frammentazione verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita
sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme
integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.»-
«Art. 200 (Organizzazione territoriale del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani). - 1. La gestione
dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti
territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199, nel
rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1,
lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni
attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e
ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i
trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita'
nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti
gia' realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni
affinche' i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo
sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicita'.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni
interessati, nell'ambito delle attivita' di programmazione
e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee
guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni
interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro,
delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel
territorio di due o piu' regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma
sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti,
della funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto
dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
5. Le citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni
maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono
essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al
comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate
e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno
specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito
territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in
deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali
laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che
dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi
strategici previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento ai criteri generali e alle linee
guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art.
195».
Gli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo
267/2000 fanno parte del Capo V - Forme associative.
Nota all'art. 2, comma 39:
- Si riporta il testo dell'art. 5 (L) del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
recante «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (L) (Disciplina del conto intrattenuto dal
Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria). - 1. La Banca d'Italia non puo' concedere
anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
il giorno successivo in un apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
trenta giorni in titoli di Stato, per un importo
corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso
annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il
piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti
dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede
all'emissione di titoli da collocare presso la Banca
d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di
lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti
corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un
tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante
dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto
transitorio viene trasferito in un conto istituito presso
la Banca d'Italia, denominato «disponibilita' del Tesoro
per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare
il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
conto vengono giornalmente registrate le operazioni di
introito e di pagamento connesse con il servizio di
tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare
svolgimento del servizio medesimo. (L).
5. Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di
ogni semestre, corrisponde un interesse uguale a tasso
medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre
precedente. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto
di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si
applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto
nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di
cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della
stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con
successivo decreto del Ministro, sulla base dei criteri di
trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le
modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione
delle controparti. Il Ministro e' autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a
procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della
legge 28 marzo 1991, n. 104. (L).
6. Sul predetto conto, nonche' sul conto di tesoreria
denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Gli atti compiuti in
violazione della presente norma sono nulli e la nullita'
deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non
comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle
giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto
collocamento. (L).
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione
della liquidita' si applicano le disposizioni del
comma 6.(L).
7. (Abrogato).
8. Il conto non puo' presentare saldi a debito del
Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della
contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un
saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un
conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto,
ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a
quando il debito non risulti estinto. (L).
9. (Abrogato).».
Nota all'art. 2, comma 40:
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, recante
«Nuove disposizioni per le zone montane»:
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.».
Note all'art. 2, comma 41:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
recante «Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche»:
«Art. 3 (Zone speciali di conservazione). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat
elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui
all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
formulazione alla Commissione europea, da parte dello
stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di
importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della
rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione denominata «Natura 2000».
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa
con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali
«Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo
di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione
europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della
rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche
finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di
assetto del territorio, di cui all'art. 3 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, le direttive per la gestione delle
aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono
primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmette alla Commissione europea,
contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su
indicazione delle regioni e delle provincie autonome di
Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento
comunitario necessario per l'attuazione dei piani di
gestione delle zone speciali di conservazione e delle
misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie, con particolare
attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di
ripristino da attuare.
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione
della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche
in relazione alle modifiche degli allegati previste
dall'art. 19 della direttiva medesima, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle
azioni di monitoraggio di cui all'art. 7, effettuano una
valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla
attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla
quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli
stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della
relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio trasmette tale proposta alla
Commissione europea per la valutazione di cui all'art. 9
della citata direttiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 2, comma 42:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 25, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia
ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori,
individuate tra gli ambiti territoriali indicati
nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito
presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e
lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.».
Nota all'art. 2, comma 44:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 6, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria», convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e
successive modificazioni:
«7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni
di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del
predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento
per gli affari regionali provvede a finanziare, in
applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto
del Presidente del Consiglio e sentite le regioni
interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo
economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con
le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione
dovra' avere particolare importanza la caratteristica
sovracomunale dei progetti.».
Note all'art. 2, comma 45:
- Si riporta il testo del comma 1282, dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in
parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su
apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con
il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle
attivita' del medesimo.».
- Si riporta il testo del comma 507, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e'
accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con
esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572
milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni
di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base
iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento
alle autorizzazioni di spesa predeterminate
legislativamente, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi
intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad
amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle universita' statali, degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli organi
costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie
5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero
aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e
altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni
religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive modificazioni, ad altre uscite correnti
(categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione
civile, di una quota pari al 50 per cento dello
stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei
limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli
accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte
nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e
rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo
complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri
competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio
2007-2009, possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando
diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione,
restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di
conto capitale per disaccantonare risorse di parte
corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per le conseguenze di carattere finanziario.».
Nota all'art. 2, comma 46:
- Si riporta il testo del comma 180, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005).»:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
Nota all'art. 2, comma 49:
- Per il testo del comma 180, dell'art. 1, della gia'
citata legge n. 311/2004 si veda la nota all'art. 2
comma 46.
Nota all'art. 2, comma 50:
- Si riporta il testo della lettera b), del comma 796,
della gia' citata legge n. 296/2006, cosi' come modificata
dalla presente legge:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) (omissis);
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Minis tri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1 999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenu ti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazio ne sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».
Nota all'art. 2, comma 52:
- Si riporta il testo del comma 320, dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266/2005:
«320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'art. 7,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e'
ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, e'
ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le
risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono
ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le
cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine
di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del
presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle
differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e
l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art.
1 del medesimo decreto al netto del gettito
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle
benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto
non puo' essere superiore a quella riscontrata nel 2002,
incrementata per ciascun anno di un importo pari alla
suddetta somma.».
Note all'art. 2, comma 54:
- Il decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223 reca
«Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse
finanziarie tra le regioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2007, n. 279.
Note all'art. 2, comma 55:
- Si riporta il testo della lettera g), del comma 404,
dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296/2006:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
lettere da a) ad f) (omissis);
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Si riporta il testo dell'art. 168, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e
successive modificazioni, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri»:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».
Nota all'art. 2, comma 56:
- Si riporta il testo dell'art. 152, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e
successive modificazioni:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Nota all'art. 2, comma 57:
- Si riporta il testo del comma 39, dell'art. 3, della
gia' citata legge n. 350/2003:
«39. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito, nell'ambito della unita'
previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo
da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi
intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui
dotazione iniziale e' commisurata al 10 per cento degli
stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima
unita' previsionale di base, che vengono
corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo e'
disposta con decreti del Ministro degli affari esteri
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.».
Nota all'art. 2, comma 58:
- Si riporta il testo del comma 568, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno
provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di
cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del
Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di
euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.».
Nota all'art. 2, comma 60:
La legge 3 marzo 1971, n. 153 reca «Iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionali da attuare all'estero a
favore dei lavoratori italiani e loro congiunti» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1971, n. 96.
Nota all'art. 2; comma 63:
- Si riporta il testo del comma 527, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni
2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non
interessate al processo di stabilizzazione previsto dai
commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel
limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun
anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
Nota all'art. 2, comma 66:
- La decisione n. 2007/436/CE/EURATOM del Consiglio del
7 giugno 2007 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 163
del 23 giugno 2007.
Nota all'art. 2, comma 67:
- La legge 10 gennaio 2004, n. 17 reca «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e
il Governo della Repubblica italiana concernente
l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a
Parigi l'8 dicembre 1998» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 2004, n. 23.
Note all'art. 2, comma 71:
- Si riporta la tabella A allegata alla legge
14 novembre 2000, n. 331 recante «Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale»:
Tabella A
Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire)
=====================================================================
Anno | Onere
=====================================================================
2000 |43
2001 |362
2002 |618
2003 |649
2004 |681
2005 |717
2006 |752
2007 |790
2008 |830
2009 |871
2010 |915
2011 |960
2012 |978
2013 |997
2014 |1.013
2015 |1.031
2016 |1.045
2017 |1.060
2018 |1.078
2019 |1.093
2020 |1.096}.
- Si riporta la tabella C allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 226 recante «Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa
in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore»:
Tabella C
Oneri finanziari complessivi
=====================================================================
Anno | Oneri
=====================================================================
2005 |392.999.573,06
2006 |392.996.596,78
2007 |392.890.034,23
2008 |392.845.104,00
2009 |392.877.594,60
2010 |389.102.583,23
2011 |344.176.466,82
2012 |335.143.557,80
2013 |331.324.911,14
2014 |322.232.193,54
2015 |312.789.792,14
2016 |304.788.156,21
2017 |298.898.670,81
2018 |286.098.679,28
2019 |267.427.682,18
2020 |229.046.477,63
2021 |180.973.393,36}.
- Si riporta il testo del comma 570, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/296:
«570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti
del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno
2007.»
Nota all'art. 2, comma 72:
- Si riporta il testo del comma 1238, dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296/2006:
«1238. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa e' istituito un fondo, con la dotazione di 350
milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in
efficienza dello strumento militare, mediante interventi di
sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,
equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle
capacita' operative e dei livelli di efficienza ed
efficacia delle componenti militari, anche in funzione
delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e'
altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo
effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi
compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate
missioni di pace. A tale fine non si applica l'art. 1,
comma 46, della legge 2 3 dicembre 2005, n. 266. Il
Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da
comunicare con evidenze informatiche al Ministero
dell'economia e delle finanze, a disporre le relative
variazioni di bilancio.».
Nota all'art. 2, comma 73:
- Si riporta il testo del comma 899, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«899. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto
capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro,
destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli
arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli
stabilimenti militari. Con uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche
al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede
alla ripartizione del fondo di cui al presente comma».
Nota all'art. 2, comma 77:
- Si riporta il testo del comma 574, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta
all'ecomafia ed alle altre forme di criminalita'
organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di
ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli
interventi di prevenzione e repressione delle violazioni
commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e' autorizzato ad avvalersi di strutture
specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente, che e' a tale fine autorizzato per l'anno
2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un
massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti,
dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da
considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma
dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.».
Note all'art. 2, comma 79:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).».
- La legge 13 agosto 1980, n. 466 reca «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980,
n. 230.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 reca «Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 ottobre 1990, n. 250).
- La legge 23 novembre 1998, n. 407 reca «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
26 novembre 1998, n. 277.
- La legge 3 agosto 2004, n. 206 reca «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 agosto 2004, n. 187).
Nota all'art. 2, comma 80:
- Si riporta il testo del comma 898, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«898. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto
capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro,
destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse
che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro,
nonche' delle unita' navali, effettuate d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno
o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al presente comma.».
Nota all'art. 2, comma 81:
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 reca
«Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della
difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della L.
28 dicembre 1995, n. 549» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
Nota all'art. 2, comma 82:
- Si riporta il testo dell'art. 96, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, recante «Codice delle comunicazioni
elettroniche»:
«Art. 96 (Prestazioni obbligatorie). - 1. Le
prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di
richieste di intercettazioni e di informazioni da parte
delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie
per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le
predette autorita' fino all'approvazione del repertorio di
cui al comma 2.
2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate
in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le
modalita' ed i tempi di effettuazione delle prestazioni
stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro
dei costi sostenuti dagli operatori e le modalita' di
pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di
canone annuo determinato anche in considerazione del numero
e della tipologia delle prestazioni complessivamente
effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei
suddetti costi non potra' in nessun caso comportare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al
comma 4. Il repertorio e' approvato con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
repertorio di cui al comma 2, si applica l'art. 32,
commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, continua ad applicarsi il listino adottato
con decreto ministeriale 26 aprile 2001 del Ministro delle
comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse.
Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria
iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli
operatori, su richiesta di uno di essi.».
Nota all'art. 2, comma 84:
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272 recante «Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni»:
«Art. 10 (Organizzazione delle comunita). - 1. Per
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448, i centri per la giustizia
minorile stipulano convenzioni con comunita' pubbliche e
private, associazioni e cooperative che operano in campo
adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla
regione competente per territorio. Possono altresi'
organizzare proprie comunita', anche in gestione mista con
enti locali.
2. L'organizzazione e la gestione delle comunita' deve
rispondere ai seguenti criteri:
a) organizzazione di tipo familiare, che preveda
anche la presenza di minorenni non sottoposti a
procedimento penale e capienza non superiore alle dieci
unita', tale da garantire, anche attraverso progetti
personalizzati, una conduzione e un clima educativamente
significativi;
b) utilizzazione di operatori professionali delle
diverse discipline;
c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate
e utilizzazione delle risorse del territorio.
3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia possono essere distaccati presso comunita'
e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di
collaborazione interdisciplinare.».
Note all'art. 2, commi 86 e 88:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 18,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura»:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di
fornitura dei relativi servizi.».
Nota all'art. 2, commi 89 e 90:
- Si riporta il testo dell'art. 37(L) 45 (L), 20 (L),
22 (L) e 55 (L) del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, recante
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo
A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n.
189, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37 (L) (Determinazione dell'indennita' nel caso
di esproprio di un'area edificabile). - 1. L'indennita' di
espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella
misura pari al valore venale del bene. Quando
l'espropriazione e' finalizzata ad attuare interventi di
riforma economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del
venticinque per cento. (L)
2. Nei casi in cui e' stato concluso l'accordo di
cessione, o quando esso non e' stato concluso per fatto non
imputabile all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata
offerta un'indennita' provvisoria che, attualizzata,
risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in
via definitiva, l'indennita' e' aumentata del dieci per
cento. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilita' delle disposizioni
della presente sezione, si considerano le possibilita'
legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento
dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di
cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni
realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, non
sussistono le possibilita' legali di edificazione quando
l'area e' sottoposta ad un vincolo di inedificabilita'
assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle
previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ivi compresi il piano
paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il
piano regolatore generale, il programma di fabbricazione,
il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche
per una parte limitata del territorio comunale per
finalita' di edilizia residenziale o di investimenti
produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o
provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti,
comunque denominati, abilitativi della realizzazione di
edifici o manufatti di natura privata. (L).
5. I criteri e i requisiti per valutare
l'edificabilita' di fatto dell'area sono definiti con
regolamento da emanare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5, si verifica se sussistano le
possibilita' effettive di edificazione, valutando le
caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore
indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili prima della determinazione formale dell'indennita'
nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, dall'art. 22,
comma 1, e dall'art. 22-bis qualora il valore dichiarato
risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore
all'indennita' di espropriazione come determinata in base
ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni e' stata
pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in
misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita', la
differenza e' corrisposta dall'espropriante
all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche
una indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente
al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa
indennita' spetta al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura, sia
costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro
proprio e di quello dei familiari. (L)».
«Art. 45 (L) (Disposizioni generali). - 1. Fin da
quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino
alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il
proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto
beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del
bene o della sua quota di proprieta'. (L).
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai
sensi dell'art. 37, con l'aumento del dieci per cento di
cui al comma 2 dell'art. 37;
b) se riguarda una costruzione legittimamente
edificata, e' calcolato nella misura venale del bene ai
sensi dell'art. 38;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai
sensi dell'art. 40, comma 3;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata
direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando
per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. In
tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di cui
all'art. 40, comma 4. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non
corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del capo X. (L)».
«Art. 20 (L) (La determinazione provvisoria
dell'indennita' di espropriazione). - 1. Divenuto efficace
l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i
successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione
compila l'elenco dei beni da espropriare, con una
descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica
le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va
notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo
riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli
interessati nei successivi trenta giorni possono presentare
osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati
acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento, l'autorita' espropriante invita il
proprietario e, se del caso, il beneficiario
dell'espropriazione a precisare, entro un termine non
superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad
una relazione esplicativa, quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione della
indennita' di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati,
l'autorita' espropriante, anche avvalendosi degli uffici
degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della
commissione provinciale prevista dall'art. 41, che intenda
consultare, prima di emanare il decreto di esproprio
accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria
la misura della indennita' di espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura
della indennita' di espropriazione e' notificato al
proprietario con le forme degli atti processuali civili e
al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorita'
procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il
proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che
condivide la determinazione della indennita' di
espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile.
(L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione
dell'indennita' di espropriazione, il proprietario e'
tenuto a consentire all'autorita' espropriante che ne
faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il
proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per
cento dell'indennita', previa autocertificazione,
attestante la piena e libera proprieta' del bene. Dalla
data dell'immissione in possesso il proprietario ha
altresi' diritto agli interessi nella misura del tasso
legale sulla indennita', sino al momento del pagamento
dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione
all'immissione in possesso l'autorita' espropriante puo'
procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)
7. Il proprietario puo' limitarsi a designare un
tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione
dell'art. 21, comma 2. (L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della
indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza
di diritti di terzi sul bene il proprietario e' tenuto a
depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
comunicazione di cui al comma 5, la documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena
e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera
indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a
titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del
tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in
possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario
stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata
condivisa la determinazione della indennita' di
espropriazione e sia stata depositata la documentazione
attestante la piena e libera proprieta' del bene. Nel caso
in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di
stipulare l'atto di cessione del bene, puo' essere emesso
senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da'
atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in
possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la
trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei
registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato,
l'autorita' espropriante, in alternativa alla cessione
volontaria, puo' procedere, anche su richiesta del
promotore dell'espropriazione, alla emissione e
all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)
12. L'autorita' espropriante, anche su richiesta del
promotore dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed
eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il
deposito dell'indennita' condivisa presso la Cassa depositi
e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la
indennita' senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi
sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della
documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto
ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.
(L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita'
offerta spetta l'importo di cui all'art. 45, comma 2, anche
nel caso in cui l'autorita' espropriante abbia emesso il
decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata
la determinazione dell'indennita' di espropriazione.
L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., della
somma senza le maggiorazioni di cui all'art. 45. Effettuato
il deposito, l'autorita' espropriante puo' emettere ed
eseguire il decreto d'esproprio. (L)
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilita' derivi
dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini
per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente
articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili
da espropriare nel programma di attuazione dei piani
stessi. (L)».
«Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione
delle disposizioni dell'art. 20, il decreto di esproprio
puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennita' di espropriazione, senza
particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto
della determinazione urgente dell'indennita' e si invita il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione
in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato
ed eseguito in base alla determinazione urgente della
indennita' di espropriazione senza particolari indagini o
formalita', nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della
procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al
comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone
il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine
di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario
sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
(L)
4. Se non condivide la determinazione della misura
della indennita' di espropriazione, entro il termine
previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina
dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la
relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima.
(L)
5. In assenza della istanza del proprietario,
l'autorita' espropriante chiede la determinazione
dell'indennita' alla commissione provinciale prevista
dall'art. 41, che provvede entro il termine di trenta
giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione
al proprietario, con avviso notificato con le forme degli
atti processuali civili. (L)».
«Art. 55 (L) (Occupazioni senza titolo, anteriori al
30 settembre 1996). - 1. Nel caso di utilizzazione di un
suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in
assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio
alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno
e' liquidato in misura pari al valore venale del bene (L).
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla
data del 1° gennaio 1997. (L)».
Note all'art. 2, comma 91:
- Si riporta il testo del comma 6-septies, dell'art. 1
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse», convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17:
«6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili al personale appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, presso gli uffici di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 57 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al
medesimo personale, e fino alla predetta data, non si
applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo
del comma 1 dell'art. 133 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al
comma 3 del medesimo art. 133.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, della gia' citata
legge n. 400/1988:
«Art. 33 (Personale dei corpi di polizia assegnato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene
fissato il contingente del personale appartenente ai corpi
di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli
d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi
vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri prevista dal comma 1 sono
considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente
articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario,
anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.»
- Si riporta il testo del comma 63, dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi
correttivi di finanza pubblica»:
«63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di
fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono
cumulare indennita', compensi o emolumenti, comunque
denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi
trattamenti economici accessori previsti da specifiche
disposizioni di legge a favore del personale
dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici
dipendenti prestano servizio.».
Nota all'art. 2, comma 92:
- Si riportano i testi dei commi 430 e 433, dell'art.
1, della gia' citata legge n. 296/2006:
«430. Al fine di conseguire economie, garantendo
comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre
2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture
centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al
supporto tecnico-logistico.»
«433. Con successivi provvedimenti si provvede alla
revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari
che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'applicazione ad esaurimento
dell'art. 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, nonche' il loro successivo
impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi
provvedimenti, si provvede altresi' ad adeguare l'organico
dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonche' la
disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di
prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque,
l'invarianza della spesa.».
Nota all'art. 2, comma 93:
- Si riporta il testo dell'art. 42, della legge
1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante
«Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza»:
«Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a
prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui
alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di
prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento
riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B sono nominati tra i dirigenti generali di
pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti
generali di Pubblica sicurezza di livello B sono inquadrati
nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine
non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica,
conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche
nella qualifica di dirigente generale di pubblica
sicurezza.
3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a
riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta'
prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono
corrisposti, se piu' favorevoli, il trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di
buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita' di
servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3
puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al
30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da
riassorbirsi con le successive vacanze che si
determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1.
Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono
effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di
pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di
cui all'art. 11, alla direzione degli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri
di professionalita', che tengono conto anche delle
esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai
provvedimenti da adottarsi a norma dell'art. 20 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di
prefetto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto n. 139 del
2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello
dirigenziale B.».
Nota all'art. 2, comma 94:
- Si riporta la tabella A, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»:
«Tabella A
=====================================================================
| | Posti di |
Livello di | | qualifica e di |
funzione | Qualifica | funzione | FUNZIONE
=====================================================================
| | |Direttore
| | |dell'ufficio
| | |centrale
| | |ispettivo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
|Dirigente | |direttore di
|generale di | |ufficio
|pubblica | |interregionale
|sicurezza di | |della Polizia di
B |livello B |9 |Stato.
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |direzione
| | |centrale;
| | |ispettore
| | |generale capo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |questore di sede
| | |di particolare
| | |rilevanza;
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |polizia;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |direttore della
|Dirigente | |scuola di
|generale di | |perfezionamento
|pubblica | |per le forze di
C |sicurezza |18 |polizia.
---------------------------------------------------------------------
| | |Questore;
| | |ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto;
| | |dirigente di
| | |servizio
| | |nell'ambito del
| | |dipartimento
| | |della pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello regionale
| | |o interregionale
| | |per le esigenze
| | |di polizia
| | |stradale o
| | |ferroviaria o di
| | |frontiera;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilievo; vice
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |polizia e della
| | |Scuola di
| | |perfezionamento
| | |per le forze di
| | |polizia;
| | |direttore di
| | |sezione
| | |dell'Istituto
|Dirigente | |superiore di
D |superiore |195 |polizia.
---------------------------------------------------------------------
| | |Vicario del
| | |questore;
| | |direttore di
| | |divisione; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |dirigente di
| | |commissariato di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello almeno
| | |provinciale per
| | |le esigenze di
| | |polizia stradale
| | |o ferroviaria o
| | |di frontiera o
| | |postale -
| | |dirigente di
| | |reparto mobile;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione; vice
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |gabinetto di
| | |polizia
| | |scientifica a
| | |livello
| | |regionale;
| | |dirigente di
| | |reparto di volo;
| | |dirigente di
| | |centro di
| | |coordinamento
E |Primo dirigente |709 |operativo.
Ruolo dei commissari: n. 1.980*
Commissario, limitatamente alla frequenza del corso
di formazione iniziale
Commissario capo
Vice questore aggiunto
Ruolo direttivo speciale: n. 1.300**
Vice commissario del ruolo direttivo speciale
limitatamente alla frequenza del corso di formazione n. 850
Commissario del ruolo direttivo
Commissario capo del ruolo direttivo speciale n. 450
Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale
* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari e'
cosi' rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale e' cosi'
determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.
Ruolo degli ispettori:
Vice ispettore
Ispettore n. 17.664*
Ispettore capo
Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. n. 6.000
* La dotazione organica del ruolo degli ispettori e' ridotta di
336 unita', per le finalita' dell'art. 14, comma 2.
Ruolo dei sovrintendenti:
Vice presidente n. 20.000
Sovrintendente
Sovrintendente capo
Ruolo degli agenti e assistenti:
Agente n. 57.336
Agente scelto
Assistente
Assistente capo}.
|
|
... continua dal documento precedente ...
Nota all'art. 2, comma 95:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 1, 2, 11, 13,
58, 59, 62 e 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334 e successive modificazioni, recante «Riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato,
a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n.
78», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Il percorso di
carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio
per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente e al concorso per titoli ed
esami previsti dall'art. 7, comma 1, nonche' per
l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore, e' definito con decreto
del Ministro dell'interno su proposta della commissione di
cui all'art. 59, secondo criteri di funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo
decreto determina altresi' i requisiti minimi di servizio
in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.
3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla
qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo
conto anche dell'esperienza professionale maturata nei
ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di
compiti afferenti all'area d'impiego cui si rapporta
l'incarico da assegnare.».
«Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari di
Polizia). - 01. La carriera dei funzionari di Polizia si
articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.
1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso
di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.
2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.
3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di
cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille
unita' ai fini della costituzione del ruolo previsto
dall'art. 14, secondo le modalita' e la graduazione
previste dall'art. 24. La predetta dotazione e quella del
ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata
al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.».
«Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei
commissari e dei dirigenti). - 1. I funzionari di Polizia
di cui all'art. 1 esercitano, in relazione alla specifica
qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai
compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e
rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite
dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta, nonche', nei casi previsti dalla
legge, le funzioni di autorita' di Pubblica sicurezza.
2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le
qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale
di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori
aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti
non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di
indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche
nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto
del Ministro dell'interno, con piena responsabilita' per le
direttive impartite e per i risultati conseguiti;
esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando
all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e
sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o
impedimento.
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede,
altresi', all'addestramento del personale dipendente e
svolge, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di istruzione e formazione del personale della
Polizia di Stato.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono
ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di
pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi
dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a
svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli
altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre
a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al
comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare
rilevanza determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono
le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5.
Nell'ambito della relativa dotazione organica,
l'individuazione delle questure di sedi di particolare
rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno.
8. (Abrogato).
9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche
funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o
reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la
responsabilita' dell'istruzione, della formazione e
dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti
preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa
esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni
previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di
ciascun programma.
9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'art. 1
dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi
informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza
agli appartenenti alla Polizia di Stato.
10. Nulla e' innovato per quanto attiene
all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle
direzioni centrali del Dipartimento della pubblica
sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il
personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o
livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza,
preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della
sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o
impedimento.».
«Art. 11 (Nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza). - 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza
sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita
la commissione consultiva per la nomina a dirigente
generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale
medico, composta dal capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai
prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di stato in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. La commissione consultiva individua, nella misura
non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili,
i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore
idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle
esperienze professionali maturate e dell'intero servizio
prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia
di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu'
elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
la direzione centrale del personale trasmette alla
commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in
suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari
indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per le nomine da conferire a partire dal
1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti.».
«Art. 13 (Limiti di eta' per il collocamento a riposo
d'ufficio). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei
commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e'
collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti
limiti di eta', in relazione alla qualifica rivestita:
dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono
collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo
anno di eta'.
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita
dalla tabella 2 allegata al presente decreto.»
«Art. 58 (Conferimento dei posti di funzione di livello
dirigenziale). - 1. Tutti gli incarichi di funzione sono
conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto
della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei
programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle
capacita' professionali dei funzionari.
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere
individuate, in rapporto alla medesima qualifica
dirigenziale, piu' posizioni graduate secondo la diversa
rilevanza degli incarichi.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito
delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono
conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
5. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento in disponibilita', il comando e il
collocamento fuori ruolo.».
«Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituita la commissione per la progressione in
carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi
e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
e composta dal vice direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza. Il capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo'
delegare le funzioni di presidente al vice direttore
generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento
determina le norme di organizzazione e funzionamento della
commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale
direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali
dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita'
tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al
comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e
da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in
servizio presso la direzione centrale del personale del
dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita'
di relatore e senza voto, il direttore centrale del
personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il
direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai
commi precedenti la direzione centrale del personale
trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di
amministrazione la proposta di graduatoria di merito
relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la
promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice
questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche
equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche
equiparate, sulla base dei criteri di valutazione,
determinati dal consiglio di amministrazione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la
graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita'
alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle nomine e alle promozioni successive al
31 dicembre 2001.».
«Art. 62 (Valutazione annuale dei dirigenti). - 1.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base
anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le
prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti
della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi
allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i
primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto
da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia
di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla
base della relazione presentata da ciascun dirigente, una
scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, entro il successivo 30 giugno.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio
valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro
trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo
finale.
6. La scheda di valutazione per il personale con
qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto
informativo di cui all'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini
degli scrutini di promozione.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le
modalita' della relativa compilazione e presentazione, i
parametri della procedura di valutazione e i criteri per la
formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio
di amministrazione, su proposta del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la
revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in
considerazione ai fini della progressione in carriera e
dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2003.».
«Art. 64 (Collocamento in disponibilita). - 1. I
dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati
in posizione di disponibilita', entro il limite non
eccedente il cinque per cento della dotazione organica e
per particolari esigenze di servizio, anche per lo
svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli
altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato
sono collocati in posizione di disponibilita', previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono
collocati in posizione di disponibilita' con decreto del
Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di
disponibilita' per un periodo non superiore al triennio.
Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga
per un periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita'
non occupano posto nella qualifica del ruolo cui
appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli
direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun
dirigente collocato in disponibilita'.».
Nota all'art. 2, comma 98:
- Si riporta il testo del comma 1331, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006:
«1331. Nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e' istituito un Fondo di parte corrente, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da
ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del
Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'ufficio centrale del bilancio.».
Nota all'art. 2, comma 100:
- La legge 9 marzo 1971, n. 98 reca «Provvidenze per il
personale dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica»
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n.
77.
Nota all'art. 2, comma 102:
- La legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni, reca «Disposizioni contro la mafia» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
Note all'art. 2, comma 105 e 106:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata»:
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo
dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del
suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva,
ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si
era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
- Si riportano i testi dei commi 563 e 564, della gia'
citata legge n. 266/2005:
«563. Per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o
che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita'
di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto
per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5, della
gia' citata legge n. 206/2004, cosi' come modificato dalla
presente legge al comma 106:
«3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di
ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni,
e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, oltre all'elargizione di cui al
comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile,
di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione
automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per
le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132
euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e
di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli
maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la
vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi'
attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno
vitalizio non reversibile di cui all'articolo2 della legge
23 novembre 1998 , n. 407, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 5 della
gia' citata legge n. 206/2004:
«4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive
della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento
pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli
minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e
alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di
12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 9, comma 1, 15,
comma 2 e 16, comma 1 della gia' citata legge n. 206/2004,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. Coloro che hanno subito un'invalidita'
permanente pari o superiore all'80 per cento della
capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di
legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di
128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere
dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita'
permanente pari o superiore all'80 per cento della
capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, e' riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima
retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e
rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2,
comma 2. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di
156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito
l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia
avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, inclusi i casi di revisione o prima
valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta
non risulti inferiore ad un quarto della capacita'
lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con
percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e
morale come indicato all'art. 6, comma 1, al raggiungimento
del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso
degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 1,
la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata,
rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2,
comma 1.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la
determinazione della misura della pensione di
reversibilita' o indiretta in favore dei superstiti in caso
di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi
di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni
effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3
si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, commi 5
e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di
esenzione dall'IRPEF.».
«Art. 9. - 1. Gli invalidi vittime di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari,
inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge
e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono
esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti
e' esteso il beneficio di cui all'art. 1 della legge
19 luglio 2000, n. 203.».
«Art. 15. - 1. (Omissis).
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani
verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente
legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I
benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli
eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio
1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani
residenti in Italia al momento dell'evento.».
«Art. 16. - 1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 15,
comma 2, secondo periodo, valutato complessivamente in
64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per
l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno
2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2
dell'art. 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in
610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere
dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'art. 9,
valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a
4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno
2004, a 506 .000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro
per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004,
a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a
7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per
l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a
682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro
per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000
euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.».
Note all'art. 2, comma 107:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 3 e del
comma 14, dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6 recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle
zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre
zone colpite da eventi calamitosi», convertito con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«7. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'O.M.
28 settembre 1997, [n. 2668] e' prorogato fino al
31 dicembre 2012 e i benefici sono concessi, per il periodo
necessario, anche ai nuclei familiari residenti in
abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo richieda di
liberare temporaneamente l'immobile.».
«14. Per le attivita' previste dal presente decreto le
regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per
ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad
avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di
societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle
regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo
predisposto. Alla cessazione dello stato di emergenza, per
il quinquenni o 2008-2012, le spese necessarie per le
attivita' previste dal presente comma, quantificate in 17
milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa
sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi
progressivamente ridotti nella misura di un quinto per
ciascun anno del suddetto quinquennio.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 12 e 15 del
citato decreto legge n. 6 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Compiti delle regioni e intese istituzionali
di programma). - 1. Per la programmazione degli interventi
di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla
crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa
istituzionale di programma ai sensi dell'art. 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa
istituzionale di programma riguardera' in particolare la
connessione tra interventi straordinari, strettamente
finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con
specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle
infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti
responsabili.
2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo
fabbisogno, nonche', su deliberazione dei rispettivi
consigli, il programma finanziario di ripartizione nei
limiti delle risorse assegnate di cui all'art. 15. Nel
programma vengono individuate, a partire dal recupero del
patrimonio edilizio esistente, le priorita' degli
interventi con particolare riferimento agli obiettivi di
assicurare il rientro nelle abitazioni principali,
privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli
abitativi mobili, la ripresa delle attivita' produttive, il
recupero della funzionalita' delle strutture pubbliche e
del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti
abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la
riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali,
con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti
Sibillini ed alle aree protette regionali.
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi
sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici
di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri
omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) a definire linee di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli
edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili
gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con
la tutela degli aspetti architettonici, storici e
ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio
energetico, e stabilire i parametri necessari per la
valutazione del costo degli interventi, incorporando,
altresi', eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli
studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti
per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla
lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di
ricostruzione o di ripristino e a definire le relative
procedure e modalita' di attuazione, stabilendo anche i
parametri da adottare per la determinazione del costo degli
interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni
perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o
parte di essi, di particolare interesse maggiormente
colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente
danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio
edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso
programmi di recupero ai sensi dell'art. 3;
d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento
dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche
e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di
microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo
di valutare la possibilita' che il rischio sismico sia
aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro
positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per
la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui
dissesti idrogeologici, con priorita' per quelli che
costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture,
sentite le competenti autorita' di bacino, sulle
infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati
di proprieta' delle Regioni e degli enti locali, nonche'
degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati
a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere
prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici
strategici e a particolare rischio che si siano mostrati
particolarmente vulnerabili, abbiano importanza
fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano
surrogabili o spostabili in edifici piu' sicuri; i piani
dovranno altresi' prevedere la predisposizione di aree
attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni
classificati sismici dalle regioni. Gli interventi sugli
edifici pubblici delle regioni e degli enti locali
comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli
edifici, nonche' quelle strettamente necessarie per
l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle
barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.
4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel
rispetto della vigente normativa per le costruzioni
sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone
attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino,
con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici
danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o
eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano
sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in
muratura si devono assicurare i collegamenti fra
orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonche'
la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle
coperture. Negli edifici in cemento armato si deve
intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il
comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli
interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari che comprendono interi edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2,
comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e
successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione,
dal vice-commissario per i beni culturali di cui
all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo
rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre
esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa
tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione
tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con
particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base
delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare,
nonche' per i programmi comunali di recupero di cui
all'art. 3 e per i piani di cui all'art. 8, comma 3.
6. Ai fini della determinazione del costo degli
interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli
articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed
economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il
Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della
protezione civile.
7. I presidenti delle regioni, nominati commissari
delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale
28 settembre 1997, [n. 2668], completano gli interventi
urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e
delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'art. 1
e, comunque, nel termine della durata dello stato di
emergenza.
7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le
regioni completano gli interventi di ricostruzione e
sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni
del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la
vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'interno e dai
commissari delegati.».
«Art. 12 (Misure a favore dei comuni). - 1. Ai comuni
interessati dalla crisi sismica e' concessa dal Ministero
dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali
per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei
versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle
ordinanze di cui all'art. 1, relativi all'imposta comunale
sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla
imposta sulla pubblicita'. L'anticipazione e' calcolata
sulla base delle minori entrate rispetto al 1996,
certificate dai comuni interessati. Al recupero
dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in
sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari
spettanti dopo la scadenza delle proroghe.
2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli
anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti,
rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma,
strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono
assegnati sulla base di analitiche certificazioni
verificate dal Ministero dell'interno.
3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al
comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o
parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano
oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono
concessi contributi per l'adeguamento alla media delle
risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e
consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale
sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli
stessi comuni e' concesso, per il biennio 1997-1998, un
ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in
godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media
delle risorse della fascia demografica di appartenenza.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
complessivamente in lire 37 miliardi, si provvede, quanto a
lire 33 miliardi, mediante riduzione dell' autorizzazione
di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella
C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare
il Fondo della protezione civile e, quanto a lire 4
miliardi, con le disponibilita' di cui all'art. 15,
comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio
dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al
presente articolo hanno carattere straordinario e non
costituiscono base di calcolo per la determinazione dei
contributi degli anni successivi.
5. Per i comuni di cui al comma 1 nonche' per le
comunita' montane e per le province dell'Umbria e delle
Marche il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 1998 e' prorogato al 30 aprile 1998.
E' altresi' differito a tale data il termine per deliberare
le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali
relativamente all'anno 1998. Per gli stessi enti locali e'
altresi' prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui
all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le
variazioni del bilancio dell'anno 1997.
5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i
contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5
milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche
del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono
assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli
importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto
per ciascun anno del suddetto quinquennio.».
«Art. 15 (Norma di copertura). - 1. Per l'attuazione
degli interventi di cui al presente decreto, le regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per
gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri
enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di
indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100
miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a
decorrere dal 2000 fino al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100
miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede
mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi'
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre
1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del
Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione
le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali
nel limite del predetto contributo pluriennale,
rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e
di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base
dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi
dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla
ripartizione de finitiva delle rimanenti disponibilita' di
cui al comma 1.
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente
decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei
fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997,
nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina
comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal
cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con
i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1;
b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non
connesse ad interventi di emergenza relativi alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con
delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dai presidenti delle regioni.
4. (Omissis).
5. Le risorse del presente articolo, nonche' le
eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di
intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2,
comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata
dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita'
speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano
quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei
programmi della predetta intesa istituzionale di programma.
I fondi che affluiscono alle contabilita' speciali di cui
al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla
realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si
riferiscono.
5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le
risorse giacenti nelle contabilita' speciali istituite ai
sensi del comma 3 dell'art. 17 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono
versate nelle contabilita' speciali di cui al comma 5 ed
utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la
prosecuzione e per il completamento del programma di
interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto,
le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a concorrere con contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010.
6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei
fondi comuni-contabilita' speciali sono utilizzate dai
presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle
risorse necessarie ai soggetti attuatori.
6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria
e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i
presidenti delle regioni che operano in qualita' di
funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse
i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai
soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti
nella contabilita' speciale di cui al comma 5. Le somme
anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta
erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle
correlate risorse provenienti dal cofinanziamento
nazionale.
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi
entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono
a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad
alcune frazioni ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3,
dell'ordinanza 13 ottobre 1997 [n. 2694], del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del
15 ottobre 1997, e ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza
20 novembre 1997 [n. 2717], e' autorizzata a ridurre le
quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica saranno stabilite percentuali
differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo
1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza
successiva. La percentuale di riduzione prevista per il
quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore
al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con
scadenza nel medesimo periodo.
8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per
ulteriori interventi a carico o con il contributo dello
Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui
all'art. 2, potranno essere finanziati mediante appositi
accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.».
Note all'art. 2, comma 109:
- Si riportano i commi 1, 2 e 3, dell'art. 14,
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro
dell'interno, recante «Interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica
iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il
territorio delle regioni Marche e Umbria»:
«1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in
qualita' di sostituti d'imposta che alla data del
26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei
comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della
presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal
26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura
tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di
imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi
i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed
assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad
enti pubblici anche locali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di
sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi
sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati
e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente
ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o
sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che
afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei
predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente
domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono
operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.
La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi,
effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica
soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai
sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che
svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all'art.
2195, commi 1 e 4, del codice civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti
gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede
nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente
ordinanza.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 2,
dell'ordinanza 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro
dell'interno recante «Ulteriori disposizioni per
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla
crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha
colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria»:
«1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del
Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni e' prorogato al
31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la
residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al
31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede
operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 della
stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede
di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 2,
dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro
dell'interno recante «Ulteriori disposizioni per i danni
conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre
disposizioni di protezione civile»:
«2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2
dell'ordinanza n. 2728/1997 e' prorogato fino al 30 giugno
1999.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
ordinanza n. 2668/1997:
«Art. 13. - 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei
comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti
gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art.
1, comma 1, della presente ordinanza sono sospesi, a
decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997,
i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei
dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il
versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
della predetta sospensione avviene senza aggravio di
sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti
effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente
ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri derivanti
dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300
milioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente
alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che
afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei
comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n.
2694 del 13 ottobre 1997.».
Nota all'art. 2, comma 110:
- Si riporta il testo del comma 255, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 311/2004:
«255. Agli enti non commerciali di cui all'art. 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei
territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
all'art. 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al
31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a
questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'art.
3, comma 2, e l'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n.
3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
14 maggio 2004.».
Nota all'art. 2, comma 111:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 11-ter e
dell'art. 7, della gia' citata legge n. 468/1978, e
successive modificazioni.
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzio ni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
Note all'art. 2, comma 113:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante «Interventi
urgenti in materia di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226:
«1. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
28 settembre 1998, n. 449, adottato ai sensi del comma 3
del medesimo art. 12 ed i cui termini sono aggiornati con
ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, si applicano fino al
31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita'
finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla
stessa data. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e
2 della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al
31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita'
finanziarie, anche per i territori di cui all'art. 1.».
- Si riporta il testo del comma 510, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in
attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti
dall'art. 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.».
Nota all'art. 2, comma 114:
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 ottobre 2007, n. 3621 reca «Interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito parte del territorio della regione Veneto, nel
giorno 26 settembre 2007» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007.
Note all'art. 2, comma 115:
- Si riporta il testo del comma 1013, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006:
«1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per
la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei
territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli
eventi sismici del 1980-1981, di cui alla legge 23 gennaio
1992, n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un
contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere
da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle
medesime regioni, secondo modalita' e criteri di
ripartizione, determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.».
- La legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive
modificazioni reca «Disposizioni in ordine alla
ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle le
leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.» ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n.
23.
Note all'art. 2, comma 116:
- Si riporta il testo dei commi 1008 e 1011, dell'art.
1 della gia' citata legge n. 296/2006:
«1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli
interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e
nel territorio della provincia di Foggia, e, in
particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San
Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle
risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle
risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il
restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai
comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da
garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel
limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine integrata di
80 milioni d i euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse
finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi gia'
previsti da altri interventi infrastrutturali statali.».
«1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n.
3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di
emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno
2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione
della propria posizione entro il 30 giugno 2007,
relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo
l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a
titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a
titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento,
ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione. Per
il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al
presente comma si applica l'istituto del ravvedimento
operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
ancorche' siano stat e notificate le cartelle
esattoriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 recante
«Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
amministrazioni»:
«Art. 2 (Eccezioni alla insequestrabilita' e
all'impignorabilita). - Gli stipendi, i salari e le
retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le
indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono
soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al
netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli
altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo
concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono
colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e,
quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non
possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e
delegazioni.».
Nota all'art. 2, comma 117:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 novembre 2002, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Nei confronti delle persone fisiche,
anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data
del 31 ottobre 2002, avevano la residenza o la sede
operativa nei territori dei comuni di Castellino del
Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa
Croce di Magliano sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al
31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.».
Nota all'art. 2, comma 120:
- Si riporta il testo del comma 1068, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006:
«1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e
lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed
agroalimentare, e' istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,
avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di euro
all'anno per il quinquennio 2007-2011.».
Note all'art. 2, comma 121:
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 13 (Misure di sostegno creditizio e
assicurativo). - 1. Le regioni possono promuovere,
nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato,
innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito,
ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere
destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4, dell'art. 17,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38»:
«3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale.».
Nota all'art. 2, comma 122:
- Si riporta il testo del comma 1063, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006:
«1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.».
Nota all'art. 2, comma 123;
- Si riporta il testo del comma 1072, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006:
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali
nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e
14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Nota all'art. 2, comma 124:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1112, della
citata legge 296/2006 come modificato dalla presente legge:
«1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate
prioritariamente le misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione
diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione
di elettricita' e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con
potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali
dell'energia nei settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di
azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o
ad emissioni zero.
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile
attuate attraverso interventi diretti a ridurre il
depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali
e nelle foreste.».
Note all'art. 2, comma 125:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge
24 dicembre 2004, n. 313 recante «Disciplina
dell'apicoltura»:
«Art. 5 (Documento programmatico per il settore
apistico). - 1. Per la difesa dell'ambiente e delle
produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del
regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del
Consiglio, e successive modificazioni, e della legge
23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni
professionali agricole rappresentative a livello nazionale,
con le unioni nazionali di associazioni di produttori
apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con
le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le
organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a
livello nazionale e con le associazioni a tutela dei
consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate
dalla presente legge nei limiti dell' autorizzazione di
spesa di cui all'art. 11, un documento programmatico
contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita'
per il settore apistico, con particolare riferimento alle
seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani
e promozione dei processi di tracciabilita' ai sensi
dell'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla
direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio;
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di
origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e del regolamento
(CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e
successive modificazioni, nonche' del miele prodotto
secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del
Consiglio, e successive modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello
nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di
accordi professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di
sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni
apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui
possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con
prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle
colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e
spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di
colture di interesse mellifero derivanti da organismi
geneticamente modificati;
i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a
mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell'allevamento
apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze
nettarifere, in funzione della biodiversita';
n) determinazione degli interventi economici di
risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi
e le altre patologie dell'alveare;
o) potenziamento e attuazione dei controlli sui
prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria
e nazionale;
p) incentivazione dell'insediamento e della
permanenza dei giovani nel settore apistico;
q) previsione di indennita' compensative per gli
apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape
italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis
mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di
api regine italiane con provenienza da centri di selezione
genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare contestualmente all'adozione del
documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
ripartite le risorse statali tra le materie indicate al
comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e
puo' essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure
di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa
concertazione con le organizzazioni dei produttori
apistici, con le organizzazioni professionali agricole e
con le associazioni degli apicoltori e del movimento
cooperativo operanti nel settore apistico a livello
regionale, da ogni singola regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni
riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma
cofinanziata.».
- Si riporta il testo del comma 1084, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006:
«1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore,
compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».
Note all'art. 2, comma 126:
- La legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 della
regione Sardegna, reca: «Costituzione del fondo regionale
di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per
l'agricoltura» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 29 luglio 1989.
- La decisione 97/612/CE della Commissione del
16 aprile 1997 reca «Decisione della Commissione relativa
ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel
settore agricolo» ed e' pubblicata nella G.U.C.E.
11 settembre 1997, n. L 248.
Nota all'art. 2, comma 127:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 127, della
gia' citata legge n. 388/2000:
«3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da adottare entro il
31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di
sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la
riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e'
istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione
dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo.».
Nota all'art. 2, comma 129:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 2, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante «Interventi
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari.», convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231:
«1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei
livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore,
della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa
del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,
sulla base delle direttive impartite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati
ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del
Ministero delle politiche agricole e forestali e del
Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli
mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto,
andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali svolge
programmi di controllo finalizzati al contrasto della
irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari
provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale
fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il
Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia
delle dogane.».
Nota all'art. 2, comma 132:
- Si riporta il testo del comma 3-ter, dell'art. 5, del
decreto-legge n. 202 del 1° ottobre 2005 recante «Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244:
«3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.».
Note all'art. 2, comma 133:
- Si riporta il testo dei commi 1058 e 1060 dell'art.
1, della gia' citata legge n. 296/2006:
«1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione
delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui
alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per
l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100 milioni di
euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e' stanziata
la somma di 150 milioni di euro annui.».
«1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal
comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le
seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del
contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'art. 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della
quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del
secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
- Si riporta il testo del comma 31, dell'art. 4, della
gia' citata legge n. 350/2003:
«31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi
infrastrut-turali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti
di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal
2006.».
- Si riporta il testo della lettera b), comma 78,
dell'art. 1, della gia' citata legge n. 266/2005:
«78. E' autorizzato un contributo annuale di 200
milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale
stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) (omissis);
b) interventi di realizzazione del programma
nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente
alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nella misura del 25 per cento delle risorse
disponibili;».
Nota all'art. 2, comma 134:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante «Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 8 (Esercizio di attivita' selvicolturali). - 1.
Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via
principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel
settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni
idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori
agricoli.».
Nota all'art. 2, comma 135:
- La legge 1° luglio 1997, n. 206 reca «Norme in favore
delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi»
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1997, n.
156.
Note all'art. 2, comma 136:
- La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001 reca «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita» ed e'
pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2001.
- Si riporta il testo del comma 1117, dell'art. 1,
della gia' citata L. 296/2006:
«1117. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono
concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi'
come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e
gli incentivi concessi, ai sensi della previgente
normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia
stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le
convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al
sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1118.».
Nota all'art. 2, comma 137:
- Si riporta il testo del comma 1118, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006:
«1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con propri decreti ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede a definire i criteri e le modalita' di erogazione
dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza
statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'art.
2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello
sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
a definire le condizioni e le modalita' per l'eventuale
riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a
specifici impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore
della presente legge e non ancora in esercizio, non
rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente,
nonche' a ridefinire l'entita' e la durata dei sostegni
alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle
fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti
giarealizzati ed oper ativi alla data di entrata in vigore
della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui
prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi
economici che non risultino specificamente motivati e
coerenti con le direttive europee in materia di energia
elettrica.».
Nota all'art. 2, comma 138:
- Si riporta il testo della lettera f) del comma 10,
dell'art. 8, della gia' citata legge n. 448/1998, e
successive modificazioni:
«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - e) (omissis);
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.».
Nota all'art. 2, comma 139:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 2-quater,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante «Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge
27 dicembre 2006, n. 296:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi
soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche
acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i
relativi diritti da altri soggetti.».
Note all'art. 2, comma 141:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 3, della
legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita»:
«7. I provvedimenti gia' adottati dal Comitato
interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in materia di energia
elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia,
salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche
nell'atto di concessione, o dalla Autorita' competente. Il
provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come
integrato e modificato dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del
contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata
in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle
convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 6 ottobre 1992, nonche' alle proposte di
cessione dell'ene rgia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.A.
entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di
energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di
cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in
tali ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria
dell'azienda. Conservano altresi' efficacia le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad
applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato
provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti
previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1
della presente legge.».
- Si riporta il testo del punto 7, del titolo II, del
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
29 aprile 1992, n. 6 recante «Prezzi dell'energia elettrica
relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto
dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni
tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile»:
«7. Le componenti del prezzo di cessione vengono
aggiornate dalla C.C.S.E. entro il mese di aprile di
ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso
anno sulla base dei criteri sottoindicati:
a) il costo evitato di impianto, il costo evitato di
esercizio, manutenzione e spese generali connesse nonche' i
valori di cui alle lettere da a) a g) dei precedenti punti
3 e 4 vengono aggiornati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' nazionale registrata nell'anno solare
precedente;
b) il costo evitato di combustibile di cui al
precedente punto 2 si aggiorna in base alla variazione
percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del
metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue per
centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo
superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello
dell'anno 1991.
Il valore risultante da tale aggiornamento sara'
utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come
valore di acconto per il 1993. I successivi aggiornamenti e
conguagli si effettueranno con lo stesso criterio.
I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi
di lira con il criterio commerciale.».
Nota all'art. 2, comma 142:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 11-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Sanzioni irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas). - 1. Alle sanzioni previste
dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle
sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e
gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre
istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.».
Note all'art. 2, commi 144 e 145:
- Si riporta il testo del comma 382, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006:
«382. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi
i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di
filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70
chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre
energia elettrica, autorizzata in data successiva al
31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai
successivi commi. Con le medesime modalita' e' incentivata
la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile
alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti
che impiegano anche altre fonti energetiche non
rinnovabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica»:
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche
nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
importano o producono energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema
elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota
prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi
agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le
fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente,
puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti
rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita',
con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da
impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia
combustibile primaria, queste ultime per una quota massima
annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione
di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli
incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
al rispetto delle norme volte al contenimento delle
emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento
agli impegni internazionali previsti dal protocollo di
Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
e le province autonome delle risorse da destinare
all'incentivazione. Le regioni e le province autonome,
anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento
delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono,
attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle
fonti rinnovabili .».
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita»:
«Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - 1. Fermo restando l'obbligo di
utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 11,
comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico con le
modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati
da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della
rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai
sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89,
14 novembre 1990, n. 34/1990, 29 aprile 1992, n. 6/1992,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico
secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole
di dispacciamento definite dal Gestore della rete in
attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip12 luglio 1989, n.
15/1989, 14 novembre 1990, n. 34/1990, 29 aprile 1992, n.
6/1992, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma fa cendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali
convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.».
Note all'art. 2, comma 146:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 4, del
gia' citato decreto legislativo n. 387/2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota
minima di elettricita' prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere
immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'art.
11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e successive modificazioni, e' incrementata
annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle
tutele di cui all'art. 9 della Costituzione. Per il periodo
2007-2012 la medesima quota e' incrementata annualmente di
0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli
ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni
successivi al 2012.».
Nota all'art. 2, commi 147, 148 e 149:
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n.
79/1999, e per il testo del comma 3, dell'art. 13, del
decreto legislativo n. 387/2003 si vedano in note all'art.
2, commi 144 e 145.
Note all'art. 2, comma 150:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca
«Norme in materia ambientale» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento
ordinario.
- Per il testo del comma 5, dell'art. 11, del gia'
citato decreto legislativo n. 79/1999, si vedano le note
all'art. 2 commi 144 e 145.
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 20, del
gia' citato decreto legislativo n. 387/2003:
«8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono
aggiornate le direttive di cui all'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
Nota all'art. 2, comma 151:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 267, del
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme
in materia ambientale»:
«4. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire
comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta
del presente decreto intende determinare l'attuazione di
tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della
direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive e per lo sviluppo e
la coesione territoriale misure atte a favorire la
produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili
ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie
pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, sono
determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di
cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel
limite delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia
prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per
assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei
certificati verdi, all'art. 20, comma 5, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni»
sono sostituite dalle parole «dodici anni».».
Note all'art. 2, comma 154:
- Si riporta il testo dell'art. 20, del gia' citato
decreto legislativo n. 387/2003, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni transitorie, finanziarie e
finali). - 1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di
entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore
che cede l'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 3,
e' riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica
all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai
clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il
Ministro delle attivita' produttive fissa, ai soli fini del
presente decreto legislativo, la data di entrata a regime
del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'art. 8, comma 7,
l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche
operanti in co-combustione, che impiegano farine animali
oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal
2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100%
della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati
membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
possono richiedere al Gestore della rete, relativamente
alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti
rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta
e' corredata almeno da copia conforme della garanzia di
origine rilasciata, ai sensi dell'art. 5 della direttiva
2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto di
produzione. In caso di importazione di elettricita' da
Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo,
relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta
da fonti rinnovabili, e' subordinata alla stipula di un
accordo tra il Ministero delle attivita' produttive e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i
competenti Ministeri dello Stato estero da cui
l'elettricita' viene importata, che prevede che
l'elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili e'
garantita come tale con le medesime mo dalita' di cui
all'art. 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali
di cui alle relazioni richiamate all'art. 3, comma 1, i
certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente
alla produzione di elettricita' da impianti ubicati sul
territorio nazionale, ovvero alle importazioni di
elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente
provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione
ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli
vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad
impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di
accordi stipulati tra il Ministero delle attivita'
produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui
l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi
e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata
degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali
dalle autorita' competenti.
6. (Abrogato).
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di
energia elettrica in un dato anno possono essere usati per
ottemperare all'obbligo, di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai
successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono
aggiornate le direttive di cui all'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui
all'art. 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ovvero minori entrate.».
- Il comma 383 dell'art. 1 della citata legge n.
296/2006, recava: «Inapplicabilita' ai certificati verdi di
cui al comma 382 della disciplina sul valore dettata dalla
legge n. 239/2004.».
- Si riporta il testo del comma 1118, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede
con propri decreti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le
modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del
diritto agli incentivi a specifici impianti gia'
autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e
non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di
cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e
la durata dei sostegni alle fonti energetiche non
rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili
utilizzate da impianti gia' realizzati ed operativi alla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo
conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre
gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e
eliminare vantaggi economici che non risultino
specificamente motivati e coerenti con le direttive europee
in materia di energia elettrica.».
Nota all'art. 2, comma 155:
- Per il testo dell'art. 11, del gia' citato decreto
legislativo n. 79/1999, si vedano le note all'art. 2
commi 144 e 145.
Nota all'art. 2, comma 157:
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante «Attuazione
della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE»:
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. I diritti
acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in
fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al
31 dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi
impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008,
purche' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.
2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il
trattamento derivante dall'applicazione dell'art. 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente
al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza
del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza
elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni
dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del
sito secondo il regolamento EMAS e con le modalita' e nel
rispetto dei commi 3 e 4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti
acquisiti di cui al comma 1, l'art. 267, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia
prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun
soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'art. 11,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di
propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare
l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo
funzionamento del meccanismo di incentivazione agli
impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei
diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di
monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli
impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua
periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti
che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti
richiamati al comma 1.».
Nota all'art. 2, comma 158:
- Si riporta il testo dell'art. 12, del gia' citato
decreto legislativo n. 387/2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero
dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrat ive, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per
gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita' marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purche'
non sia quello espresso da una amministrazione statale
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la
decisione, ove non diversamente e specificamente
disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta
regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Il rilascio dell' autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto approvato e deve contenere
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo
alla esecuzione di misure di reinserimen to e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non puo' comunque
essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8. (Abrogato).
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al
comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
Note all'art. 2, comma 159:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 15, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica»:
«1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i
provvedimenti di cui all'art. 3, comma 7, della legge
14 novembre 1995, n. 481, e' improrogabilmente stabilita
nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.A. prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti,
diversi da quelli di cui al terzo periodo, che non
rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto
indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi
previsto, sono considerati rinunciatari. I soggetti
destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di
impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che
non rispettino la data di entrata in esercizio
dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative
modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari
qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato
la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione
della disponibilita' delle aree destinate ad ospitare
l'impianto, nonche' l 'accettazione del preventivo di
allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore
competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la
stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari
o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero
la stipulazione di contratti di finanziamento
dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di
incentivazione previste da altre leggi a carico del
bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano
adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono
considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste
incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo
accumulato. In caso di motivato ritardo rispetto alla data
predetta il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle
incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore a
due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.».
- Si riporta il testo del comma 75, dell'art. 1, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia»:
«75. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono
inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi
relativi alla realizzazione di impianti alimentati
esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la
data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella
convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono
considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea
prova all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di
avere concretamente avviato la realizzazione
dell'iniziativa mediante l'acquisizione della
disponibilita' delle aree destinate ad ospitare l'impianto,
nonche' l'accettazione del preventivo di allacciamento alla
rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero
l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di
contratti per l'acquisizione di macchinari o per la
costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la
stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa
o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.
I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui
al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e
perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti
corrispondenti al ritardo accumulato».
Note all'art. 2, comma 160:
- Per il testo dell'art. 12, del decreto legislativo n.
387/2003, si veda la nota all'art. 2 comma 158.
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»:
«25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.».
Nota all'art. 2, comma 161:
- Il citato decreto legislativo n. 387 del 2003 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
supplemento ordinario.
Note all'art. 2, comma 165:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 387 del 2003 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Questioni attinenti il collegamento degli
impianti alla rete elettrica). - 1. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per
l'erogazione del servizio di connessione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con
tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno
obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori
di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli
impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi, a carico del produttore, per
l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per
l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei
costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore
di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli
impianti di rete per la connessione possono essere
realizzati interamente dal produttore, individuando
altresi' i provvedimenti che il Gestore della rete deve
adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti
impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda
avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le
iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di
ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori
di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie
per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi
impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi
fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali
opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette
modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori
gia' connessi e quelli collegatisi successivamente e gli
stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.
f-bis) sottopongono a termini perentori le attivita'
poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'art.
23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'art. 2, comma 24,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure
di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e
gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione
prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia
tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma
possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori
di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater)
includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per
il funzionamento della rete e tutte le installazioni di
connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con
parziale cessione alla rete dell'energia elettrica
prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla
connessione siano ripartiti con le modalita' di cui alla
lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete
siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche
per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della
generazione distribuita e della piccola cogenerazione
mediante impianti eserciti tramite societa' terze, operanti
nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese
artigiane e le loro forme consortili.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al
produttore che richiede il collegamento alla rete di un
impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte
a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei
costi e della relativa ripartizione, in conformita' alla
disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta
i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che
la tariffazione dei costi di trasmissione e di
distribuzione non penalizzi l'elettricita' prodotta da
fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in
zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a
bassa densita' di popolazione.».
Nota all'art. 2, comma 170:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni o alla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Nota all'art. 2, comma 173:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 6 e della
lettera b3), del comma 1, dell'art. 2, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante
«Criteri e modalita' per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»:
«Art. 12 (Obiettivo di potenza nominale da installare).
- 1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica
cumulata da installare e' stabilito in 3000 MW entro il
2016.».
«Art. 6 (Tariffe incentivanti e periodo di diritto). -
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in
esercizio nel periodo intercorrente tra la data di
emanazione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e
il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante
che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia
dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella
(valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico).
La tariffa individuata sulla base della medesima tabella e'
riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla
data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante
in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.
----> Vedere a pag. 437 <----
2. L'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, realizzati in conformita' al presente decreto
ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010,
ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di cui
al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il
periodo di venti anni. Il valore della tariffa e' costante
in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a
decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti
per gli impianti che entrano in esercizio negli anni
successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi
dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti
fotovoltaici, nonche' dei risultati delle attivita' di cui
agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti
continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010,
le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti
che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate
del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra
decimale nei seguenti casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B)
e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui
soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta
dall'impianto con modalita' che consentano ai medesimi
soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto
fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e'
una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado
o una struttura sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione
agricola, in sostituzione di coperture in eternit o
comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono
enti locali con popolazione residente inferiore a 5000
abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una delle
lettere a), b), c) e d) del comma 4 non e' cumulabile con
gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla
normativa fiscale in materia di produzione di energia
elettrica.».
«1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) - b2) (omissis);
b3) impianto fotovoltaico con integrazione
architettonica e' l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono
integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione;».
Note all'art. 2, comma 174:
Per il testo dell'art. 12, del decreto legislativo n.
387/2003, si veda la nota all'art. 2, comma 173.
Nota all'art. 2, comma 175:
- Si riporta il testo dell'art. 46-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46-bis (Disposizioni in materia di concorrenza e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas). - 1. Al fine di garantire al
settore della distribuzione di gas naturale maggiore
concorrenza e livelli minimi di qualita' dei servizi
essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto i criteri di gara e di valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas previsto dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto
in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche
offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del
servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle
reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza
unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per
lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari,
secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in
base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e
determinano misure per l'incentivazione delle relative
operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione
di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio
di distribuzione di gas e' bandita per ciascun bacino
ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del
relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni
interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono
incrementare il canone delle concessioni di distribuzione,
solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per
cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001,
e successive modificazioni, destinando prioritariamente le
risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela
relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce
deboli di utenti.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di
cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre
alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 10, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni
di cui all'art. 113, comma 15-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese
a tutti i servizi pubblici locali a rete.».
Note all'art. 2, comma 179:
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321 recante «Disposizioni urgenti per le
attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421:
«Art. 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel
settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui all'art.
3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985,
n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 2,
comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644, ed altresi' onde consentire una prima
attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai
programmi per la Difesa da definire mediante apposite
convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'art. 2-ter
del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli
ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi
per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di
lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per
l'anno 1998 .
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi
per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire
450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30
miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire
250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per
l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.».
- Si riporta il testo del comma 16-bis, dell'art. 5,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio
dello Stato in relazione a specifiche disposizioni
legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui
all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge
24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono
utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate
dall'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni.».
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... continua dal documento precedente ...
Nota all'art. 2, comma 180:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 4, della
gia' citata legge n. 266/1997:
«3. Per garantire un qualificato livello della presenza
italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto
tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea
nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e'
autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100
miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in
relazione al predetto limite di impegno nonche' per
corrispondere le quote di competenza italiana del programma
EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle
indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero della
difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.».
Note all'art. 2, comma 181:
- Si riporta il testo del comma 95, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 266/2005:
«95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai
sensi dell'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a
decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal
2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008
per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e
di acquisizione delle unita' navali della classe FREMM
(fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di
massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero delle attivita' produttive.».
- Per il testo del comma 16-bis, dell'art. 5, del
decreto-legge n. 5/2005 si vedano le note all'art. 2
comma 179.
Nota all'art. 2, comma 182:
- Si riporta il testo del comma 847, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«847. In attesa della riforma delle misure a favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la
finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del
Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
del Fondo di cui all'art. 4, comma 106, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche' le
risorse destinate all'attuazione dell'art. 106 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
dell'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni
di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno
2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo
opera con interventi mirati a facilitare operazioni di
concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla
vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a
operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di
attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove
imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili.».
Nota all'art. 2, comma 183:
- La legge 25 febbraio 1992, n. 215 reca «Azioni
positive per l'imprenditoria femminile» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56.
Nota all'art. 2, comma 184:
- Si riporta il testo del comma 842, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui
al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con
il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della
mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita,
delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
turistiche.».
Nota all'art. 2, comma 185:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 4-bis, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante «Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
«8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e
581221, per consentire lo sviluppo del programma di
microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di
microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato
nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del
Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
anni e possono essere rinnovati una sola volta.».
Note all'art. 2, commi 188 e 189:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 reca
«Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n.
306.
- Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 recante
«Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita'
imprenditoriali», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 1995, n. 25.
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante
«Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio
1993, n. 116.
- Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 recante
«Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
1997, n. 71.
- La citata legge n. 448 del 1998 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento
ordinario.
- Il titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185 recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144» reca: Titolo I - Incentivi in
favore dell'autoimprenditorialita'.».
Nota all'art. 2, comma 191:
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 8-bis, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo
economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli
interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali
e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di
rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e
di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la
copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei
patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono
utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla
corresponsione del contributo globale al responsabile unico
del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto
territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai
commi 203 e seguenti dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura
degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del
presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla
corresponsione alle societa' convenzionate dei compensi per
l'attivita' di istruttoria e di assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non
ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti
d'area. Per i patti ed i contratti in essere alla data del
31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione
possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008.».
Nota all'art. 2, comma 192:
- Si riporta il testo dell'art. 23, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159 recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Polo ricerca Erzelli ed interventi
infrastrutturali nella regione Liguria). - 1. Per le opere
di insediamento di una sede universitaria permanente per
gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e
di attivita' industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi
nell'area di Erzelli nel comune di Genova, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'art. 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono
soppresse;
b) le parole da: «e della successiva riassegnazione»
fino al termine del periodo sono soppresse.».
Nota all'art. 2, comma 193:
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge
29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione
nazionale del turismo»:
«Art. 10 (Fondo di rotazione per il prestito e il
risparmio turistico). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo
di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di
seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati
e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei
singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni
tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di
valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente
finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al
territorio nazionale e preferibilmente localizzati in
periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare
strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno
inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le
istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati
nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un
sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle
associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese
turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie,
previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge provvede con decreto a
stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di
gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi
erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle
agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili
derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a
favore dei soggetti piu' bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del
Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento
entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-
2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio
2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
Nota all'art. 2, comma 194:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
Nota all'art. 2, comma 198:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 2, comma 204:
- Si riporta il testo degli artt. 2 e 4 della legge
28 dicembre 1999, n. 522 (Misure di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel
settore navale):
«Art. 2 (Contributi per le costruzioni e trasformazioni
navali). - 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore
dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore
navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui
al comma 3 del presente articolo, ai contratti di
costruzione e trasformazione navale stipulati dal
1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita'
navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi
autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti,
delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso
art. 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non
superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per
cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
recepisce le modifiche della misura delle aliquote di
contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli
stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al
presente art. e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999».
«Art. 4 (Contributi per investimenti volti al
miglioramento della produttivita' dei cantieri). - 1. Il
Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di
cui all'art. 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui
al comma 9 del presente articolo, puo' concedere alle
imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui
all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un
contributo agli investimenti inteso ad accrescere la
produttivita' dei cantieri esistenti mediante
l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle
strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi,
l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di
servizi destinati direttamente alla produzione, nonche' la
razionalizzazione delle attivita' di officina, sempreche'
gli investimenti non comportino aumenti della capacita'
produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture
quali scali di varo, banchine e bacini.
2. Il contributo e' accordato in misura non superiore
al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati
nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al
12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che
soddisfano i criteri di cui all'art. 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato medesimo.
3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1,
le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei
trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, pena
l'irricevibilita' della stessa, allegando la scheda
analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti
ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e
della navigazione previo parere del Comitato consultivo per
l'industria cantieristica di cui all'art. 23 della legge
14 giugno 1989, n. 234.
4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le
imprese che siano state ammesse ai benefici di cui alla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefici
dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno
degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di
applicazione del Regolamento.
5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo
devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta
mesi dalla approvazione del piano. Il termine di
ultimazione puo' essere prorogato per non piu' di sei mesi,
ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza,
sempreche' la mancata ultimazione sia dovuta a cause non
imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di
ordine tecnico.
6. La verifica della realizzazione dei programmi di
investimento e dell'ammontare delle relative spese e'
effettuata dalla commissione di cui all'art. 15, comma 3,
del regolamento adottato con decreto del Ministro della
marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per
la concessione del contributo di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III
del regolamento adottato con decreto del Ministro della
marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
8. I benefici di cui al presente art. non sono
cumulabili con quelli previsti dall'art. 3.
9. Per le finalita' di cui al presente art. e'
autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire
7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999».
Nota all'art. 2, comma 205:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo
2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti
nelle imprese marittime):
«Art. 3 (Modalita' d'intervento sui finanziamenti). -
1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'art. 143 del codice della navigazione che effettuano
gli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il
Ministero dei trasporti e della navigazione puo' altresi'
concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il
limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso
d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione
ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni
calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di
costruzione o trasformazione dell'unita'.
2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o
assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per
la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal
1° settembre di ciascun anno.
3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti
in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di
garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
4. Per le finalita' di cui al presente art. e'
autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001».
Note all'art. 2, comma 206:
- Si riporta il testo del comma 153, dell'art. 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
«153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali secondo le finalita' di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonche' per le
finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e all'art. 1, commi 1 e 2, della
legge 18 giugno 1998, n. 194 e' concesso un contributo in
conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per
permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002
del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo al meccanismo di
difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping
dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le
modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte
della Commissione e uropea».
Il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del
27 giugno 2002 relativo ad un meccanismo difensivo
temporaneo per la costruzione navale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale L 172 del 2 luglio 2002.
Nota all'art. 2, comma 207:
- Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art.
93 del trattato CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L
83 del 27 marzo 1999.
Nota all'art. 2, comma 208:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio
2006, n. 13, e successive modificazioni (Disposizioni per
la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi
a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta):
«Art. 4. (Fondo per favorire il potenziamento, la
sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali
destinate al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al
fine di favorire la demolizione delle unita' navali
destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto
pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in
materia di sicurezza della navigazione e di tutela
dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e
che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei
registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata
la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina
con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria e
internazionale vig ente in materia di sicurezza e di tutela
ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di
demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano
di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre
2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei
benefici di cui al presente comma».
Nota all'art. 2, comma 209:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3, della
gia' citata legge n. 13 del 2006:
«2. La dotazione del Fondo puo' essere integrata
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria.
Nota all'art. 2, comma 214:
- Il testo dell'art. 88 della legge 14 ottobre 1957, n.
1203, «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a)
Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia
atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea ed Atti allegati; c)
Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunita' europee (stralcio: Trattato CEE).», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, S.O., e'
il seguente:
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in
deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di
cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale».
Nota all'art. 2, comma 216:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 155, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 155. (Ambito soggettivo ed oggettivo). - 1. Il
reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161. L'opzione e' irrevocabile
per dieci esercizi sociali e puo' essere rinnovata.
L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati
nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di
imprese alla cui composizione concorrono la societa'
controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile».
Nota all'art. 2, comma 217:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 56, del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, cosi' come modificato dalla presente legge:
Art. 56. (Determinazione del reddito d'impresa). - 1.
Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto
stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta
sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle
societa' e agli enti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice.».
Note all'art. 2, comma 218:
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 7, dell'art.
102 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
«Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione
per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
misura stessa puo' essere elevata fino a due volte per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di
beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi.
4. - 6. (Omissis).
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso
l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa
la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni
ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto
beni immobili. Per i beni di cui all'art. 164, comma 1,
lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficie nte stabilito a norma del
comma 2. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta
durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 115 del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
«4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
Nota all'art. 2, comma 220:
- Per il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea si veda la nota all'art. 2
comma 214.
Nota all'art. 2, comma 221:
- Si riporta il testo dell'art. 34-sexies, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80:
«Art. 34-sexies. (Sgravi contributivi per le imprese di
cabotaggio marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i
benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio
2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle
imprese armatoriali per le navi di cui all'art. 21,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente art. al fine di assicurare il rispetto del limite
di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'art. 9,
comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.».
Note all'art. 2, comma 222:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 65, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 65 (Disposizioni in favore delle imprese
armatrici delle unita' da pesca e tutela dell'occupazione
del personale marittimo). - 1. Alle imprese armatrici di
unita' da pesca che ottemperino a quanto stabilito
dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio,
12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse
l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata
all'attivita' cui il peschereccio e' funzionalmente
orientato, nonche' alle imprese armatrici di unita' da
pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari
superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle
previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298, e' concesso un contributo in conto capitale sulle
spese di investimento per gli interventi strutturali di
adeguamento necessari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.».
Per il riferimento al comma 1, dell'art. 4, della legge
n. 13 del 2006 si veda la nota all'art. 2, comma 208.
Nota all'art. 2, comma 223:
- Si riporta il testo del comma 998, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«998. Ai fini di completare il processo di
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di
privatizzare le societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza
in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione
vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.».
Nota all'art. 2, comma 224:
- La decisione n. 884/2004/CE del parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 (che modifica la decisione
n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti) e' pubblicata nella
GU L 167 del 30 aprile 2004.
Note all'art. 2, comma 225:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (Disposizioni
urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico
locale e dell'autotrasporto), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40:
«3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente art. tenendo
conto dei criteri definiti con precedenti interventi
legislativi in materia.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 45, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000):
«Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). -
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.».
Nota all'art. 2, comma 226:
- Si riporta il testo del comma 108, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge
1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
denominato «Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».
Nota all'art. 2, comma 228:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita):
«Art. 10 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per le
finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla
base del piano di cui all'art. 1, ai soggetti di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali
contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e
interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie
attivate dai soggetti stessi con separata evidenza
contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai
sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono
disciplinate le modalita' di istruttoria delle domande di
ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei
benefici stessi, nonche' per la rendicontazione da parte
delle imprese beneficiarie.
2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
presente legge, puo' essere effettuata, oltre che dai
soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa
stipula di apposita convenzione con il Ministero dei
trasporti e della navigazione.
3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di
cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno 1997
anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999,
con pagamento delle relative annualita' a decorrere
dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite
di impegno.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi
per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si
provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e
lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
Comitato di cui all'art. 8, puo' essere mutata la
destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1,
nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge,
in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per
gli obiettivi di spesa originariamente previsti.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione della presente legge.».
Nota all'art. 2, comma 229:
- Per il testo dell'art. 10, della legge 23 dicembre
1997, n. 454, si veda la nota al comma 228.
Nota all'art. 2, comma 230:
- Si riporta il testo della Tabella E, allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore):
«Tabella E (v. art. 28, comma 1
Oneri finanziari relativi al corpo delle capitanerie di porto
=====================================================================
Anno | Oneri
=====================================================================
2004 | 169.119,36
2005 |48.287.301,26
2006 |76.476.030,64
2007 |76.437.689,08
2008 |76.404.162,91
2009 |75.993.137,67
2010 |75.188.592,32
2011 |75.106.850,08
2012 |75.022.475,62
2013 |74.943.322,41
2014 |74.867.621,25
2015 |74.787.401,19
2016 (regime) |74.703.881,29}.
Nota all'art. 2, comma 231:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 marzo
2001, n. 51 (Disposizioni per la prevenzione
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo):
«Art. 6 (Sistema di comunicazione per la sicurezza in
mare). 1. E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni
annue, da parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del
sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la
sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and
Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9
del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del
1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'allegato alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il
1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 23 maggio 1980, n. 313.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all'art. 2, comma 232:
- Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265 reca: «Disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 2002, n. 225.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile
2006, n. 205 reca: Regolamento recante modalita' di
ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione
del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle
catene logistiche e del potenziamento delle intermodalita»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2006, n.
130.
Nota all'art. 2, comma 233:
- Il testo dell'art. 3, comma 2-ter, del decreto legge
24 settembre 2002, n. 209 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 settembre 2002, n. 225, e' il seguente:
«2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle
iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
il completamento delle iniziative comprese in contratti
d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali
protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.».
Note all'art. 2, comma 236:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, reca:
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.) ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1997, n. 177.
Note all'art. 2, comma 237:
- Si riporta il testo dell'art. 38, della legge
1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):
«Art. 38 (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci). - 1. Per l'anno 2001, l'ammontare
delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia
previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'art. 5 della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e
commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula
del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle singole
scadenze, le somme spettanti.
2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto
ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di
cui al comma 5 del presente articolo, nonche' la materia
relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia
e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa
contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per
un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un
quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto
combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un
contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a
consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per
almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il
contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato
si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
ferroviario di merci pericolose, anche in carri
tradizionali, si intende il trasporto delle merci
classificate dal regolamento internazionale per il
trasporto di merci pericolose (RID). La misura del
contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione del limite
massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del
comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti
per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade
viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i
soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per
cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli
importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al
rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma
con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di
merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci,
caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su
strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare
incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di
settore a supporto della definizione degli interventi dello
Stato disciplinati dal presente art. e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'art. 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie
per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e
con le modalita' di cui all'art. 8, comma 6-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, previa integrazione degli accordi di
programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000, sono trasferite alle regioni territorialmente
competenti, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla
realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara
e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo
delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
ed internaz ionale, si provvedera' attraverso una intesa
generale quadro, con la quale saranno individuate le
risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per
l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 315 (Disposizioni urgenti per
garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi
internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al
trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la
sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2005, n. 21:
«Art. 9. - 1. La gestione del fondo di cui all'art. 38,
comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' affidata
alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui
limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato,
all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei
relativi interventi sulla base di modalita' definite con
apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi
e prestiti.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
2004, n. 340 reca: Regolamento recante disciplina delle
agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di
trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione
del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di
merci pericolose, a norma dell'art. 38 della legge
1° agosto 2002, n. 166 ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2005, n. 60.
Nota all'art. 2, comma 238:
- Si riporta il testo dell'art. 13, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2004:
«Art. 13 (Contributi alle imprese per investimenti). -
1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'art. 8,
comma 1, sono individuate le categorie dei beni di
investimento per lo sviluppo del trasporto merci per
ferrovia per i quali e' possibile accedere ai contributi,
nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'art. 7. Lo
stesso decreto individua altresi' la percentuale massima
contribuibile del prezzo del bene di investimento,
l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per
ciascuna categoria di beni, nonche' un limite per soggetto
richiedente e per categoria di beni.
2. Ai contributi di cui al presente articolo possono
accedere le imprese e gli utenti del trasporto come
definiti nell'art. 2, le imprese ferroviarie, le imprese di
autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal
ferroviari intermodali, nonche' le imprese proprietarie di
materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da
destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei
servizi di trasporto ferroviario di merci. E' ammesso
l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti
transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in
Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi
sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea.
Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i
locomotori e i carri ferroviari, in ragione della
particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di
beni per gli operatori del settore, il contributo e'
riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese,
come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n.
70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, ed alle
condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 4 del
predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i
contributi di cui al presente art. non potranno essere
superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del
bene.
3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi
di cui al presente art. non possono essere sottratti
all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di
merci su ferrovia e non possono essere alienati per il
numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto,
indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di
leasing finanziario:
a) la durata del leasing dovra' estendersi per
l'intero periodo di non alienabilita' del bene, indicato
nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potra' prevedersi
anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del
contributo si impegni al rinnovo dell'operazione
finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero
al riscatto del bene;
b) l'entita' dei canoni anticipati, al netto della
quota interessi, non potra' essere inferiore all'importo
del contributo.
5. Non e' ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei
contributi concessi ai sensi del presente articolo con i
contributi previsti da altre disposizioni vigenti in
Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo
generale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, i soggetti che
intendono accedere ai contributi di cui al presente art.
presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, redatta in lingua italiana ed a firma del legale
rappresentante del soggetto imprenditoriale. L'istanza e'
corredata di:
a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la
Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero
presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' idonea documentazione da cui risulti
l'espletamento di una delle attivita' di cui al comma 2;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri
Paesi dell'Unione europea, si applica l'art. 11, comma 3,
dello stesso decreto;
c) piano pluriennale di attivita', contenente
altresi' l'indicazione dettagliata degli investimenti
programmati per i quali e' richiesta la contribuzione ai
sensi del presente articolo, nonche' le previsioni di
utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini
del riequilibrio modale;
d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per
i quali e' richiesta la contribuzione, corredata da
opportune indagini di mercato.
7. I contributi di cui al presente art. sono assegnati
a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle
condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se
le richieste di contributi, per una categoria di beni,
risultano superiori alla disponibilita' di risorse, i
contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese
proporzionalmente alle quantita' che sarebbero state
assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima
del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle
categorie di beni per le quali le richieste non saturano le
disponibilita' verranno distribuite alle categorie di beni
di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La ripartizione delle somme recuperate e' effettuata
incrementando, per le singole categorie per le quali si sia
verificata mancata capienza, il limite massimo per
categoria di bene, di quantita' proporzionali all'ammontare
d egli stessi limiti definiti con il decreto di cui al
comma 1.
8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano
risorse per i contributi per investimenti ai sensi del
presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura
dei termini per la presentazione delle istanze di accesso
ai contributi.
9. L'attribuzione dei contributi e' disciplinata
mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La
convenzione regola le modalita' di erogazione ed eventuale
revoca dei contributi, in relazione allo stato di
realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla
percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai
vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie,
specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di
totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero
di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto
previsto dal comma 3.».
Nota all'art. 2, comma 240:
- Per il testo dell'art. 38, della legge n. 166 del
2002, si vedano le note all'art. 2, comma 237.
Nota all'art. 2, comma 241:
- Per il testo dell'art. 38, della legge n. 166 del
2002 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 315 del 2004, si
vedano le note all'art. 2, comma 237.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del
2004:
«Art. 14 (Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi
del comma 7 dell'art. 38 della legge). - 1. Le risorse di
cui al comma 7 dell'art. 38 della legge sono destinate alla
copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il
triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per
la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e, per la parte privata, da
imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di
settore.
2. Gli accordi di programma di cui al presente art.
hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto
combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a
ridurre la congestione stradale, a migliorare le
prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a
potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un
sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
3. Puo' essere ammesso alla stipulazione di un accordo
di programma un progetto che risponda a una delle seguenti
tipologie:
a) azione di trasferimento modale, finalizzata al
trasferimento di merci dal trasporto interamente su gomma
al trasporto combinato mediante l'attivazione di nuovi
servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi gia'
esistenti;
b) azione innovativa mirante a superare le barriere
strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto
combinato e ad aumentare l'efficienza della catena del
medesimo trasporto, in riferimento ad uno o piu' dei
seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi,
attrezzature, prodotti o servizi forniti;
c) azione innovativa volta a migliorare la
cooperazione al fine di ottimizzare in modo strutturale i
metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto
combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.
4. I progetti di cui al presente art. possono accedere
alla stipulazione dell'accordo di programma purche':
a) non comportino distorsioni di concorrenza fra
servizi di trasporto alternativi al solo trasporto su
strada, in misura contraria all'interesse generale sia
nazionale sia comunitario. A tale fine, l'intensita'
dell'aiuto deve essere proporzionale all'obiettivo da
conseguire mediante il progetto;
b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi
reale, misurabile, sostenibile;
c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni
realistiche, risultino economicamente valide
successivamente al periodo di validita' dell'accordo di
programma.
5. La selezione dei progetti e' effettuata, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana di un invito a presentare offerte ai fini di
quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, da una Commissione nominata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituita da
rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del
comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di
esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti
dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni
di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del
procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene
conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei
progetti proposti, nonche' del contributo dei progetti
stessi alla riduzione della congestione stradale e allo
sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di
selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente
comma puo' avvalersi dell'assistenza di uno o piu' soggetti
esterni alle Amministrazio ni procedenti. L'avvenuta
selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizia
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presentera'
un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno
le seguenti informazioni:
a) obiettivo del progetto e individuazione delle
imprese coinvolte;
b) descrizione dell'attivita' nella quale il progetto
consiste, con l'indicazione, anche, delle caratteristiche
qualitative del servizio;
c) descrizione del segmento di mercato di
riferimento; indicazione dell'utenza potenziale del
servizio e dei prezzi che saranno applicati;
d) previsioni economico-finanziarie del progetto:
introiti, costi, redditivita';
e) dimostrazione della necessita' di co-finanziamento
pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di
finanziamento;
f) descrizione degli effetti previsti dal punto di
vista:
1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti
in termini di sviluppo del trasporto combinato anche in
rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di
quanto previsto dal comma 4, lettera a);
2) ambientale, con particolare riferimento alla
riduzione della congestione stradale in conseguenza della
realizzazione del progetto;
3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare
dalla realizzazione del progetto.
7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai
sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei
treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale
dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di
riferimento. Il contributo finanziario complessivo
nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti
accordi non puo' comunque essere superiore al trenta per
cento per il primo anno, al venticinque per cento per il
secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto
all'importo totale delle spese necessarie alla
realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra
l'altro:
a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle
unita' di trasporto combinato;
b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e
dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in
riferimento al materiale rotabile;
c) le spese di investimento e i costi di locazione,
leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il
trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;
d) i costi di utilizzo delle infrastrutture
ferroviarie;
e) le spese relative all'applicazione commerciale di
tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e
approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione
dei trasporti;
f) i costi relativi alla formazione del personale e
alla diffusione dei risultati del progetto, nonche' i costi
delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per
rendere noti all'industria dei trasporti interessata i
nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.
8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo
di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a
tenere evidenza contabile separata in relazione alle
attivita' oggetto dell'accordo. Le medesime imprese
provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi
oggetto dell'accordo abbiano necessita' di avvalersi di
servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i
fornitori dei predetti servizi mediante procedura di
selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.».
«Art. 15. (Progetto di autostrada ferroviaria alpina
sulla direttrice Aiton-Orbassano). - 1. A valere sulle
risorse di cui al comma 7 dell'art. 38 della legge e'
finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma
attuativo del progetto sperimentale di autostrada
ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in
adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese
di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e
secondo le modalita' ivi previste.».
Nota all'art. 2, comma 242:
- Per il testo dell'art. 38 della legge n. 166 del 2002
si vedano le note all'art. 2, comma 237.
Nota all'art. 2, comma 243:
- Per il testo dell'art. 38 della legge n. 166 del 2002
si vedano le note all'art. 2, comma 237.
Nota all'art. 2, comma 245:
- Si riporta il testo del comma 1044, dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1044. Al fine del completamento della rete nazionale
degli interporti, con particolare riferimento al
Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto
definisce gli interventi immediatamente cantierabili,
tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema
logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni
stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E'
autorizzato altresi' un contributo di 5 milioni di euro per
il 2008 per il completamento della rete immateriale degli
interporti al fine di potenziare il livello di servizio
sulla rete logistica nazionale.».
Nota all'art. 2, comma 246:
- Per il testo del comma 1044, dell'art. 1, della legge
n. 296 del 2006, si vedano le note al comma 245.
Nota all'art. 2, comma 248:
- Si riporta il testo del comma 1038, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1038. Per la realizzazione di interventi volti
all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza,
sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo
dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un
maggior livello della sicurezza della circolazione, per le
gestioni commissariali governative e per le ferrovie di
proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009».
Nota all'art. 2, comma 250:
- La direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004 reca: «Modifica della
direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti
da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 146 del
30 aprile 2004.
Note all'art. 2, comma 252:
- Si riporta il testo dell'art. 23, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative) convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:
«Art. 23. (Finanziamento del rinnovo contrattuale per
il settore del trasporto pubblico locale, proroga di
termine in materia di servizi di trasporto pubblico
regionale e locale e differimento del nuovo regime di
ricorsi in materia di invalidita' civile. - 1. Al fine di
assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al
settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata la
spesa di Euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di Euro
214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i
trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le
procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a Euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a Euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58:
«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al
comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 1230, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono
attribuite con riferimento alla consistenza del personale
in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilita' interno».
Nota all'art. 2, comma 255:
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni reca: Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001,
n. 299, S.O.
Nota all'art. 2, comma 256:
- Per il riferimento alla legge 21 dicembre 2001, n.
443 si veda la nota all'art. 2, comma 255.
Note all'art. 2, comma 257:
- Per il riferimento alla legge 21 dicembre 2001, n.
443 si veda la nota all'art. 2, comma 255.
- Si riporta il testo del comma 1008, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli
interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e
nel territorio della provincia di Foggia, e, in
particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San
Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle
risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle
risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il
restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai
comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da
garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel
limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine integrata di
80 milioni d i euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse
finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi gia'
previsti da altri interventi infrastrutturali statali.».
Gli articoli 163 e segg. del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. sono
compresi nel Capo IV Lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi.
- Si riporta il testo del comma 981, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«981. Per assicurare il concorso dello Stato al
completamento della realizzazione delle opere
infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla
delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle
risorse di cui all'art. 2, comma 92, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono
corrispondentemente ridotte, e' autorizzato un contributo
quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A
tal fine, il completamento della progettazione e della
relativa attivita' esecutiva, relativamente alla
realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso
affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto
pubblico, costituito in forma societaria e partecipato
dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto
convenzionale e' disciplinato il subentro nei rapporti
attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette
opere infrastrutturali.».
Note all'art. 2, comma 258:
- Si riporta il testo del comma 1010, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1010. Per le finalita' di cui all'art. 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno
2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere
utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita' di
cui al primo comma dell'art. 18 della legge 7 marzo 1981,
n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le
opere pubbliche ed i comuni interessati saranno
disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge non sono piu' ammesse
domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post
terremoto.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, della legge 7 marzo
1981, n. 64 (Ulteriori finanziamenti per l'opera di
ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto
del gennaio 1968):
«Art. 18. - La progettazione, la direzione dei lavori e
l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza
dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti
del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni
interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta
giorni dalla richiesta.
L'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n.
464, e' abrogato.
Il compenso ai comuni concessionari per spese generali
di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' e
collaudo dei lavori sara' determinato nella misura massima
del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1
miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare
iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento Per opere di
importo superiore.
Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara'
nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai
terremoti del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari
dello Stato.».
Nota all'art. 2, comma 259:
- Si riporta il testo dell'art. 161 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 161 (Oggetto e disciplina comune applicabile). -
1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione
dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 179 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi',
individuate, con intese generali quadro tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le
quali l'interesse regionale e' concorrente con il
preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o
province autonome partecipano, con le modalita' indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo
scopo emanate. R imangono salve le competenze delle
province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la
loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono
studi di fattibilita' delle infrastrutture strategiche da
realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE,
e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unita'
tecnica-Finanza di progetto, di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le
infrastrutture che presentano un potenziale ritorno
economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le
forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti
per la concreta attuabilita'. Per le infrastrutture
strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il
CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce,
comunque, le valutazioni della predetta Unita'.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono
da ritenere prioritarie le infrastrutture gia' avviate, i
progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i
quali ricorre la possibilita' di finanziamento con capitale
privato, sia di rischio che di debito, nella misura
maggiore possibile.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro
concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del
presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in
vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel
rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni,
delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni
in materia di progettazione, approvazione e realizzazione
delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da
quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui
all'art. 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate
dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e
contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione,
direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di
lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali
e transitorie).
6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle
opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE
(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure
previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.».
Nota all'art. 2, comma 260:
- Per il riferimento alla legge 21 dicembre 2001, n.
443 si veda la nota all'art. 2, comma 255.
Nota all'art. 2, comma 261:
- Si riporta il testo del comma 92, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«92. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle
risorse previste ai sensi del comma 78.».
Nota all'art. 2, comma 262:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 13, della
gia' citata legge n. 166 del 2002:
«Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per
quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di
160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono
essere destinate, per almeno il 30 per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili. Co n decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno
assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle
somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai
soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.».
Nota all'art. 2, comma 263:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1 luglio 2003« sono
sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005«
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari est eri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio 2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al dec
reto previsto dall'art. 161».
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota all'art. 2, comma 265:
- Per il testo dell'art. 71 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 si veda la nota all'art. 2, comma 270.
Note all'art. 2, comma 266:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 5, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 53, del
gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture). 1. Fatti salvi i contratti di
sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori
pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione, come definiti
all'art. 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 173, del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 173. (Modalita' di realizzazione). - 1. In deroga
alle previsioni di cui all'art. 53, la realizzazione delle
infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.».
Nota all'art. 2, comma 268:
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 5, del
gia' citato decreto-legge n. 269 del 2003:
«9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al
comma 8. E' confermata, per la gestione separata, la
Commissione di vigilanza prevista dall'art. 3 del regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2, comma 270:
- Si riporta il testo dell'art. 71, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 71 (Fondo rotativo per le opere pubbliche). -
1.-5. [Abrogati].
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo
stato di attuazione degli interventi di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con
l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare
l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione
della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione
strategica di preminente interesse nazionale.».
Nota all'art. 2, comma 271:
- Per il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 si veda la nota
all'art. 2 comma 263.
Nota all'art. 2, comma 273:
- Si riporta il testo del comma 203, dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 (277);
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti p artecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti
di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n.
389.».
Nota all'art. 2, comma 275:
- La legge 3 giugno 1999, n. 157 reca: «Nuove norme in
materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 giugno 1999, n. 129.
Nota all'art. 2, comma 276:
- Si riporta il testo dell'art. 32-bis del gia' citato
decreto-legge n. 269 del 2003:
«Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla
riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di Euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di Euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a Euro
73.487.000 per l'anno 2003 e Euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Note all'art. 2, comma 277:
- Per il testo dell'art. 32-bis del decreto-legge n.
269 del 2003, si veda la nota all'art. 2, comma 276.
Nota all'art. 2, commi 279-280:
- Si riporta il testo del comma 796, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu». All'art. 1, comma 278, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente
all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Minis tri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel
procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il
mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di
riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la
regione interessata puo' proporre misure equivalenti che
devono essere approvate dai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi
intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta
dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino
all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La
maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e
non e' suscettibile di differenziazioni per settori di
attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora
invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi
intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti
quantitativamente migliori, la regione interessata puo'
ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai
programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dell o stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (139);
c) all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 1997 per cento delle somme dovute alle
regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della
quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
1997 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo
di finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005
della copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del
21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del
27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il
30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007,
20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute rispettivam ente entro il 22 febbraio 2007,
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il
1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13
per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del
28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del
3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio carico,
l'avvenuta presentazione, da parte della regione
interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di
un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa
23 marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammoderna mento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidan ti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoragg io della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica d i laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'art. 1, comma 170, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei di savanzi, i provvedimenti di
cui all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio s anitario nazionale.
I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e serviz i, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il
28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
Nota all'art. 2, comma 282:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni reca: «Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 settembre 2005, n. 222, S.O.
Note all'art. 2, comma 283:
- Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e
successive modificazioni reca: «Riordino della medicina
penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre
1998, n. 419», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 1999, n. 165, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 6 e 6-bis, dell'art.
96, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni (testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza):
«6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere
per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della
persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale
misura sia eseguita presso una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'art. 116 e convenzionata con il
Ministero della giustizia.».
«6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili,
anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di
sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non
detentive, alla sospensione del processo e messa alla
prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure
alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive,
eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in
comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per
il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a
carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli
accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena
attuazione del trasferimento di dette competenze, del
Servizio sanitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni):
«Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della
liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e
le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con
le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti
di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il
diciottesimo ma non il ventunesimo anno di eta'.
L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi
minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta'.».
Nota all'art. 2, comma 285:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61:
«Art. 1. - 1. L'esecuzione delle sentenze di condanna
al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e
pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del
contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle
ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui
all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di
rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile
per finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa
sino al 30 aprile 1989:
a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia,
nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;
b) negli altri comuni capoluogo di provincia;
c) nei comuni, considerati ad alta tensione
abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno
1985, non compresi nelle lettere precedenti;
d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile
1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c).
2. Nei comuni terremotati della Campania e della
Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d)
del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre
1989.
2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di
cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro
trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato,
devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto
risultante dalla copia del provvedimento di rilascio
allegato alla richiesta di locazione.
2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis
gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali
sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente.».
Note all'art. 2, comma 286:
- Si riporta il testo del paragrafo 2, dell'art. 86,
del gia' citato Trattato Istitutivo della Comunita'
europea:
«Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque,
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli
altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge
8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali):
«Art. 5 (Definizione di alloggio sociale). - 1. Al fine
di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di
Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione
2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre
2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la
famiglia, per le politiche giovanili e le attivita'
sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi
sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di
Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.».
Nota all'art. 2, comma 288:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 2, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui
al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.».
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... continua dal documento precedente ...
Nota all'art. 2, comma 291:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni reca: «Interventi per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42.
Nota all'art. 2, comma 293:
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) (abrogata);
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) (abrogata).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che
non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del
comma 2 del presente articolo. Alle emittenti
radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi
sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in
misura, comu nque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente art. per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e
le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle
stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno
per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
spettante alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, tra le
emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in
attuazione dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, mentre e' suddivisa tra le emittenti
televisive stesse ai sensi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 p er cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell 'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. (abrogato).
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
Note all'art. 2, comma 294:
- Si riporta il testo del comma 1246, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1246. Con riferimento ai contributi di cui agli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, nonche' all'art. 23, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,
mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli
aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono
erogate anche oltre il termine indicato dall'art. 1,
comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
- Per il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 si veda la nota all'art. 2 comma 293.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della gia' citata
legge n. 250, del 1990:
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 23, della
legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 7,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13, dell'art. 7, della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Note all'art. 2, comma 295:
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge
25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria):
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione). - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora
che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28,
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della
Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse
modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche'
alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e
al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, saranno
disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza.».
- Per il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, si veda la nota all'art. 2, comma 294.
- Si riporta il testo dell'art. 8, della gia' citata
legge n. 250 del 1990:
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
Nota all'art. 2, comma 296:
- Si riporta il testo del comma 18, dell'art. 52, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
Note all'art. 2, comma 297:
- Si riporta il testo del comma 19, dell'art. 145,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di ritardi
procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla
graduatoria formata dai comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonche'
alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla
graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni, e'
erogato, entro il predetto termine del 31 luglio, un
acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di
competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso
previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, del
Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle
emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.
45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la
lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento
adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999, del
Ministro delle comunicazioni.».
Nota all'art. 2, comma 298:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 10, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni concernenti
l'editoria). - 1. Per i contributi relativi agli anni 2007
e 2008, previsti dall'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater, 8, 10 e 11, e dall'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del
contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente
diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti
all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, tale contributo non puo' comunque superare
il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno
precedente relativamente alla produzione, alla
distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti
professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.».
Note all'art. 2, comma 299:
- Si riporta il testo dell'art. 61, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003)):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11.-12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del la
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80:
«Art. 7 (Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali). - 1. Gli interventi per la realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda di cui al programma
approvato con delibera CIPE n. 83/2003 del 13 novembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le
aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al
finanziamento del citato programma attuato dal Ministero
delle comunicazioni per il tramite della Societa'
infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.
(Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.A. e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie per il tramite della societa'
Innovazione Italia S.p.A.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo
Bordoni previsto dall'art. 41, comma 5, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e' rinnovato, per il triennio
2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La
fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione al Governo e alle competenti Commissioni
parlamentari nella quale da' conto delle attivita' svolte
nell'anno precedente.
3. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i
requisiti tecnici dei sistemi elettronici di
identificazione e controllo degli apparecchi da
intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco,
intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e
software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il
rilascio dei nulla osta di cui all'art. 38, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne
la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si
frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati e
l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire
l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad
ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un sistema
elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documen ti o sistemi sono a carico
dei richiedenti".
3-bis. All'art. 4, comma 2, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e' aggiunto il seguente periodo: «La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da
pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero».
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di
acquisto di personal computer di nuova fabbricazione
acquistati nello stesso esercizio della cessione,
eventualmente con annessi relativi programmi di
funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', in favore di
lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte
sul reddito, a presupposto di imponibilita' per reddito in
natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei
rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a
ricevere, nonche' inviare se richiesto, anche in via
telematica, nel rispetto della normativa vigente, la
corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad
ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le
risorse finanziarie gia' disponibili per le esigenze
informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre,
per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data
stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
Nota all'art. 2, comma 300:
- Si riporta il testo dei commi 927, 928 e 929,
dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«927. Al fine di diffondere la tecnologia della
televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito
presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il
passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di
particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da
parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio
universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa
in onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi
su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di
famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione
alla tecnologia del digitale.
928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio
decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le
concrete modalita' di realizzazione dei medesimi, i
requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le
categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni,
nonche' le modalita' di monitoraggio e di verifica degli
interventi.
929. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 927 e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».
Nota all'art. 2, comma 301:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della
radiotelevisione), cosi' come modificato dalla presente
legge:
Art. 44 (Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee). - 1. La percentuale di opere
europee che i fornitori di contenuti televisivi e le
emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma
dell'art. 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di
opere europee. Le quote di riserva di cui al presente
comma sono quelle definite dall'Autorita' in conformita'
alla normativa dell'Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo
comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori,
nonche' adatte ai minori ovvero idonee alla visione da
parte dei minori e degli adulti di cui all'art. 34,
comma 7. I criteri per l'assegnazione della nazionalita'
italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di
coproduzione e di partecipazione in associazione, sono
quelli stabiliti dal decreto ministeriale 13 settembre
1999, n. 457 del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. I criteri per la qualificazione delle opere di
espressione originale italiana, ai fini del presente
articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle
comunicazioni e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore
ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di
cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le
reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee
degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento
del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle
opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di
contenuti televisivi e i fornitori di programmi in
pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano una q uota non inferiore al 10 per cento dei
propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto
economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile,
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e
all'acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono
quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e
convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze
pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi
di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita'
editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso
piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.
All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti
introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano
almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte, e le
emittenti e i fornitori d i contenuti e di programmi a
pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte
appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del
soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo destina alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque
anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi
all'offerta radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari
connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel
contratto di servizio e' stabilita una riserva non
inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da
destinare a opere di animazione appositamen te prodotte per
la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi
prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di
comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle
condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno
finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una
quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti
audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo
criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita' con apposito
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con
particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a
prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli
obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni
caso commisurati all'effettiva disponibilita' di opere
rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi
precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro
successo nelle sale cinematogr afiche italiane, secondo
criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita' con apposito
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In merito
all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per
cento di opere cinematografiche di cui al presente comma,
e' previsto un periodo transitorio di dodici mesi per
consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di
programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al
suddetto obbligo.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di
diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei
diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli
operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti
dall'Autorita'.
5. L'Autorita' adotta entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione un
regolamento che definisce le modalita' di comunicazione
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo
nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e le sanzioni in caso di inadempienza.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono
verificati su base annua, sia in riferimento alla
programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di
maggiore ascolto, cosi' come definita dall'Autorita'.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul
territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di
promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
dell'Unione europea, secondo le modalita' stabilite con
regolamento dell'Autorita'.
8. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via
satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente art. non si applicano
alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito
locale.».
Nota all'art. 2, comma 302:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 51, del
gia' citato decreto legislativo n. 177 del 2005, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. L'Autorita', applicando le norme contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o centri media.».
Note all'art. 2, comma 303:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del
servizio universale, nella misura necessaria al
mantenimento dello stesso, possono essere riservati la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera,
anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di
peso e di prezzo:
a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal
1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e'
pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per
l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del
primo porto di peso;
b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal
1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e'
pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica
per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida
del primo porto di peso.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
in se' considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
fanno parte della riserva da inviare all'estero o da
ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi
tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche, ad
esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica
ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione
generale.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso,
sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii
raccomandati attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le
procedure riguardanti l'attivita' della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.
5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo
del mercato postale, migliorando la qualita' dei servizi
offerti e preservando il livello occupazionale delle
imprese del settore, il fornitore del servizio universale
puo' prorogare gli accordi in essere con operatori privati
gia' titolari di concessione del Ministero delle
comunicazioni ai sensi dell'art. 29, primo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.».
Note all'art. 2, comma 304:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
31 marzo 2005, n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino
degli enti operanti nel medesimo settore):
«Art. 1 (Costituzione degli sportelli unici
all'estero). - 1. Al fine di rendere piu' efficace e
sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero
per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per
la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto
riguardo anche alle iniziative in ambito culturale,
turistico e di valorizzazione delle comunita' di affari di
origine italiana, il Ministro delle attivita' produttive e
il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la
costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi
sono notificate alle autorita' locali ai fini formali
esterni conformemente alle convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici
e' realizzata individuando prioritariamente i Paesi di
maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale
per l'Italia , anche al fine di razionalizzare gli
strumenti gia' esistenti, e quelli dove non esistono
strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le
attivita' di promozione commerciale e di sostegno alle
imprese italiane. Ai fini della costituzione degli
sportelli va altresi' tenuto conto, in via prioritaria,
delle aree di libero scambio e di integrazione economica,
nonche' delle macroaree di interesse economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita'
promozionale definite dal Ministro delle attivita'
produttive e sulla base delle indicazioni formulate di
intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli
di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento,
assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani
ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di attrazione
degli investimenti esteri in Italia, nonche' di
coordinamento di attivita' promozionali realizzate in loco
da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalita' di
assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali,
nonche' per la creazione di reti transnazionali nel campo
della piccola e media impresa per la promozione
dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli
unici all'estero cooperano con il Punto di contatto
nazionale OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, secondo le modalita' previste dall'art. 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 mar zo 2001, n. 175. Gli sportelli
svolgono altresi' funzioni di assistenza legale alle
imprese e di tutela dei diritti di proprieta' industriale e
intellettuale nonche' di lotta alla contraffazione, in
stretto collegamento con le strutture del Ministero delle
attivita' produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'art. 4,
commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All'attivita' degli sportelli di cui al presente
articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in
coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali
per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio
italiane all'estero con sede nelle localita' dello
sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale societa' per
l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di
impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono
altresi' aderirvi altri soggetti che operano nel campo
dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali,
ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di
garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici
operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti
del sistema Italia all'estero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere
individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli
sportelli, secondo criteri e modalita' da stabilire con il
regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle attivita' produttive e dal Ministro
degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le
associazioni di categoria, sono definite le modalita'
operative di costituzione e organizzazione, alla luce della
composizione delle strutture statali e regionali gia'
presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove
tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente
articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di
comprovata professionalita', sono inseriti nell'organico
della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
in qualita' di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche
sulla base delle proposte provenienti dai soggetti
partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attivita'
produttive tra i funzionari pubblici con specifica
professionalita' in campo economico-commerciale ed esperti
esterni alla pubblica amministrazione con professionalita'
equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici
appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed
organizzativo tra le strutture gia' esistenti, attuare una
corretta economia di gestione e valorizzare le
professionalita' pubbliche del Ministero delle attivita'
produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE,
tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per
la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e
6, nonche' per favorire all'interno degli sportelli unici
la compresenza di professionalita' diversificate, anche
attraverso significativi apporti di comprovate competenze
provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali
delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono
apportate le seguenti modificazioni all'art. 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della
quota di personale proveniente dal settore privato, la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) l'ottavo comma, recante la determinazione della
quota globale di personale estraneo all'Amministrazione
degli affari esteri, e' sostituito dal seguente:
"Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68".
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui
all'ottavo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal
comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono
individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a
decorrere dall'anno 2005.».
«Art. 3 (Strutture per la formazione del personale
operante nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese). - 1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di
programma con le regioni conclusi dal Ministero delle
attivita' produttive, specifici investimenti, anche a
carattere pluriennale, per la creazione di strutture
statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di
Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attivita' di
formazione per l'attrazione degli investimenti, da
destinare alla formazione di personale per gli sportelli
unici all'estero di cui all'art. 1 della presente legge,
per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni
operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri,
che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli
unici per il tramite dell'I CE, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e
dell'Istituto diplomatico, previsto dall'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a
strutture con la funzione di sportelli unici regionali per
l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche
utilizzando a livello locale enti camerali e organismi
associativi pubblici e privati, e anche al fine di
assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli
unici all'estero di cui all'art. 1, con successivi
provvedimenti sono stabiliti le modalita' e i criteri per
il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. L'ICE contribuisce alle attivita' di formazione
connesse alle finalita' della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.».
- Si riporta il testo del comma 61, dell'art. 4, della
gia' citata legge n. 350 del 2003:
«61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del «made in Italy», anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
ai sensi della normativa europea in materia di origine,
nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto
formativo e scientifico particolarmente rivolte alla
diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche esistenti, con particolare attenzione alla
naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del
territori o nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento
delle relative dotazioni organiche, e' destinato
all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e
scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e'
svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle
finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della
progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e'
dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,
possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate a gli anni successivi. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
Note all'art. 2, comma 305:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da
un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio
con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua
delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di
pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo
delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo
nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
1976, n. 71. Le tipologie e le modalita' delle garanzie a
copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi
e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono
determinate dal comitato di cui alla convenzione del
16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero
e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'art. 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse
con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative
alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai
consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle
societa' a prevalente capitale pubblico che operano p er la
commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio
1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge
28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale):
«Art. 3. Il secondo comma dell'art. 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, convertito nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti
commi:
e' istituito presso lo istituto centrale per il
credito a medio termine (mediocredito centrale) un fondo
per la concessione,in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d) e) ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse,di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al mediocredito stesso.
a partire dall'anno 1971 e' attribuito allo stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
mediocredito centrale gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente
comma, i residui due decimi del dividendo saranno
utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dello
istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche
attinenti alle finalita' istituzionali del mediocredito
centrale.
i limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.».
Note all'art. 2, comma 306:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, si vedano le note all'art. 2, comma 305.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 15, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 14
sono:
a) gli operatori nazionali che ottengano
finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche
nazionali;
b) le banche, nazionali o estere, che concedano
finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte
estera;
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali,
nonche' i committenti esteri di studi, progettazioni e
lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».
Note all'art. 2, comma 307:
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge
1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi
e di trapianti di organi e di tessuti):
«Art. 10 (Centri regionali e interregionali). - 1. Le
regioni, qualora non abbiano gia' provveduto ai sensi della
legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro
regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse,
un centro interregionale per i trapianti, di seguito
denominati, rispettivamente, «centro regionale» e «centro
interregionale».
2. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in
corrispondenza del quale le regioni provvedono
all'istituzione di centri interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri
interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le
regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso
una struttura pubblica e si avvale di uno o piu' laboratori
di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle
attivita' di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso
la costituzione dei centri regionali o interregionali il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanita', previo invito alle regioni inadempienti a
provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri
sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le
seguenti funzioni:
a) coordina le attivita' di raccolta e di
trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di
trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro
nazionale;
b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra
i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le
strutture per i trapianti, in collaborazione con i
coordinatori locali di cui all'art. 12;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test
immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno
o piu' laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo
di assicurare l'idoneita' del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in
applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in
base alle priorita' risultanti dalle liste delle persone in
attesa di trapianto di cui all'art. 8, comma 6, lettera a);
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di
compatibilita' immunologica nei programmi di trapianto nel
territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici,
delle equipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel
territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita'
sanitarie del territorio di competenza e con le
associazioni di volontariato.
7. Le regioni esercitano il controllo sulle attivita'
dei centri regionali e interregionali sulla base di
apposite linee guida emanate dal Ministro della sanita'.
8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri
regionali e interregionali e' autorizzata la spesa di lire
4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, (Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004, n. 138:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di
pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del
medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
Note all'art. 2, comma 308:
- La legge 1° aprile 1999, n. 91 reca: «Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999,
n. 87.
- La legge 21 ottobre 2005, n. 219 reca: «Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251.
- Si riporta il testo dell'art. 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
«Art. 15-septies (Contratti a tempo
determinato). - 1. I direttori generali possono conferire
incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare
rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di
contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro
esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della dirigenza, a laureati di
particolare e comprovata qualificazione professionale che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con
facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore al cinque per cento della dotazione organica
della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza
medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico,
ed esperti di provata competenza che non godano del
trattamento di quiescenza e che siano in possesso del
diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base
dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al
comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
organico della dirigenza per i corrispondenti oneri
finanziari.
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse
all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve
essere utilizzato il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilita' di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e
degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non
dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo
di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a
tempo determinato anche con societa' cooperative di
servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare
l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
con contratti di diritto privato a tempo determinato o a
rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di
cui al presente comma sono a totale carico della gestione
di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena
di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al
momento della loro stipulazione. Il direttore generale
provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di
evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale e' assoggettato al rapporto
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda.».
Note all'art. 2, comma 310:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 5, della
legge 9 gennaio 2006, n. 13 (Disposizioni per la sicurezza
della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio
scafo e per l'ammodernamento della flotta):
«1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche
dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della
ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza
e della competitivita' della flotta, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere,
nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel
limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al
Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
Genova i contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge
31 luglio 1997, n. 261, nonche' quelli di cui all'art. 5
della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi
programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio
2005-31 dicembre 2007.».
- Si riporta il testo del comma 1042, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1042. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei
trasporti e' autorizzato concedere 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) di Roma.».
Nota all'art. 2, comma 312:
- La legge 14 febbraio 1991, n. 46 reca: «Contributo
dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale
di ricerche aerospaziali (PRORA)» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1991, n. 42.
Nota all'art. 2, comma 313:
- Si riporta il testo del comma 870, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.».
Note all'art. 2, comma 314:
- Si riporta il testo del comma 873, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definisce i
criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed
omogeneita' degli interventi. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento trovano applicazione le
disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle
risorse di cui al comma 870. Al fine di potenziare e
rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di
ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per
il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.».
Nota all'art. 2, comma 315:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 7 marzo
1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati):
«Art. 5. - Ai fini dell'applicazione dell'imposta di
consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono
stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del
prezzo di vendita al pubblico:
%
-
a) sigarette..... 57
b) sigari e sigaretti naturali.... 24
c) sigari e sigaretti altri..... 48
d) tabacco da fumo.... 56
e) tabacco da masticare..... 27
f) tabacco da fiuto.... 27}.
Nota all'art. 2, comma 316:
- Si riporta il testo del comma 814, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art.
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,
una quota non inferiore al 5 per cento relativamente al
2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 e' destinata ai
progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui
all'art. 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n.
502 del 1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore
ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica
di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e'
composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o
straniera, di eta' inferiore ai quaranta anni, operanti,
almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di ricerca
non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla
base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il
citation index. L'attuazione del presente comma e'
demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro
della salute ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».
Nota all'art. 2, comma 317:
- Si riporta il testo del comma 815, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«815. L'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento del comitato di cui al comma 814 e'
quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.».
Note all'art. 2, comma 321:
- Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 reca:
«Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania.» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134.
- La legge 18 maggio 1989, n. 183 reca: «Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
1989, n. 120, S.O.
- Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
reca: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti
a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia.» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234.
- La Tabella F della citata legge n. 296 del 2006 reca:
Importi da scrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.
Note all'art. 2, comma 327:
- Si riporta il testo dell'art. 27, della legge
31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia
ambientale):
«Art. 27 (Piano straordinario di telerilevamento). - 1.
Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad
elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e' autorizzato alla stipula di
un accordo di programma con il Ministero della difesa e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento
ad alta precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come
rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge
23 dicembre 2000, n. 388».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58:
«1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla
riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera
nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede
alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.».
Nota all'art. 2, comma 329:
- Si riporta il testo del comma 247, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del
rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie,
il Centro di geomorfologia integrata per l'area del
Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie
scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio
delle diverse aree del territorio. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007.».
Nota all'art. 2, comma 330:
- Si riporta il testo dell'art. 63, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1. In
ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito
Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che opera
in conformita' agli obiettivi della presente sezione ed
uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza,
efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la
Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di
servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza
permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali,
definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
3. Le autorita' di bacino previste dalla legge
18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal
30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle
Autorita' di bacino distrettuale di cui alla parte terza
del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2
disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il
periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino vengono adottati
in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
convocata, anche su proposta delle amministrazioni
partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio su richiesta del Segretario generale, che vi
partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, per la funzione
pubblica, per i beni e le attivita' culturali o i
Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i Presidenti
delle regioni e delle province autonome il cui territorio
e' interessato dal distretto idrografico o gli Assessori
dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento
della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del
distretto idrografico della Sicilia parte cipano, oltre ai
Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni,
nominati dai Presidenti regionali. La conferenza
istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti
di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al
comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del
Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'art. 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del
Piano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in
piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in
via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi e' composta dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle
regioni e delle province autonome interessate, nonche' da
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e' convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e
provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
sensi del comma 5, nonche' al compimento degli atti
gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a
maggioranza.
7. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale
di cui all'art. 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla
difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla
tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche
che figurano negli allegati alla parte terza del presente
decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo stato
delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'art. 62, le Autorita' di bacino coordinano e
sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino
- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del
consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo
all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere
idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche
al fine della loro utilizzazione irrigua, alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla
fitodepurazione.».
Nota all'art. 2, comma 333:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 2, comma 336:
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 reca: «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
- La delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 reca:
«Revisione delle linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge
n. 120 del 2002)» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 marzo 2003, n. 68.
Note all'art. 2, comma 337:
- Si riporta il testo del comma 93, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure
di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione d el personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione de l proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3,
commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilita' che
l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Ai fini del concorso delle a utonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da
definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 98.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 32, della
gia' citata legge n. 448 del 2001:
«2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette):
«Art. 16 (Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni
fiscali). - 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da
destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici
progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali
in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n.
512, e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i
proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre
entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e
promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da
inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione
all'attivita' dell'Ente parco.
2. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo,
educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonche'
le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente
parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina
del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono
soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
La registrazione dei corrispettivi si effettua in base
all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n.
24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del
bilancio.».
Nota all'art. 2, comma 339:
- Si riporta il testo del terzo comma, dell'art. 28,
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive
modificazioni (Disposizioni per la difesa del mare):
«Presso ogni Capitaneria competente e' istituita una
commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro
della marina mercantile e cosi' composta:
a) il comandante di porto che la presiede;
b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi
designati dai comuni medesimi;
c) un rappresentante delle regioni territorialmente
interessate;
d) un rappresentante delle categorie
economico-produttive interessate designato dalla camera di
commercio per ciascuna delle province nei cui confini e'
stata istituita la riserva;
e) due esperti designati dal Ministro della marina
mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui
e' stata istituita la riserva;
f) un rappresentante delle associazioni
naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal
Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi
designati dalle associazioni medesime;
g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni
culturali e ambientali;
i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.».
Nota all'art. 2, comma 340:
- Si riporta il testo del comma 12, dell'art. 32, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di
50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa
stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai
comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art.
27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di
cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche
disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese
giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo
stesso in un pe riodo massimo di cinque anni, secondo
modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al
reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.».
Nota all'art. 2, comma 341:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 27, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente
comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini,
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui
al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio,
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei
lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica
il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza
del sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere.».
Nota all'art. 2, comma 346:
- Si riporta il testo dell'art. 13, della legge
8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale):
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.».
Note all'art. 2, comma 348:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti
in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico
e altre misure in materia sanitaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94:
«2. In singoli casi il medico puo', sotto la sua
diretta responsabilita' e previa informazione del paziente
e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o
una via di somministrazione o una modalita' di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a
dati documentabili, che il paziente non possa essere
utilmente trattato con medicinali per i quali sia gia'
approvata quella indicazione terapeutica o quella via o
modalita' di somministrazione e purche' tale impiego sia
noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 1, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il
contenimento della spesa far-maceutica e la
rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996),
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648:
«4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica,
sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in
altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali
non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione
clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in
apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato
dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle
procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere
derivante dal presente comma, quantificato in lire 30
miliardi per anno, resta a carico del Servizio sanitario
nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per
l'assistenza farmaceutica.».
Nota all'art. 2, comma 349:
- Per il testo del comma 4, dell'art. 1, del
decreto-legge n. 536 del 1996 si vedano le note all'art. 2,
comma 348.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 2, del
gia' citato decreto-legge n. 23 del 1998:
«1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi
dell'art. 1 non costituisce riconoscimento della utilita'
di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre l996, n. 648. Resta
ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del
farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla
stessa adottati, se ricorrano i presupposti per
l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata
disposizione di legge. In nessun caso, comunque, possono
essere inseriti nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4,
del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i
quali non siano gia' disponibili risultati di studi clinici
di fase seconda.».
Note all'art. 2, comma 353:
- Si riporta il testo del comma 181, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«181. Con riferimento agli importi indicati al
comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006
e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo
riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che
agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da
parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a
loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
- Si riporta il testo del comma 796, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu». All'art. 1, comma 278, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente
all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e dellefinanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Minist ri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel
procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il
mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di
riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la
regione interessata puo' proporre misure equivalenti che
devono essere approvate dai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi
intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta
dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino
all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La
maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e
non e' suscettibile di differenziazioni per settori di
attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora
invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi
intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti
quantitativamente migliori, la regione interessata puo'
ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai
programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economiae delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 1997 per cento delle somme dovute alle
regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della
quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
1997 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo
di finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005
della copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del
21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del
27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle d i equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il
30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007,
20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute rispettiv amente entro il 22 febbraio 2007,
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il
1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla
lettera g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote
di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i
farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima
disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la
riduzione delle predette quote e il corrispondente
incremento della percentuale di sconto a favore del
Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso
Servizio di entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui
178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a
carico dei grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del
13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del
28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entr o il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa
23 marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla
riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di
radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico
con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed
insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure
palliative con prioritario riferimento alle regioni che
abbiano completato il programma realizzativo di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento
dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed
ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi
informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di
euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente
lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei
bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita'
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica d i laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'art. 1, comma 170, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei di savanzi, i provvedimenti di
cui all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio s anitario nazionale.
I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e serviz i, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il
28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
- Si riporta il testo del comma 180, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate
ai commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento
per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del
supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed
elabora un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
Nota all'art. 2, comma 355:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 2, comma 357:
- Per il testo dell'art. 16-ter del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e dell'art. 5 del decreto legislativo n.
266 del 1993 si vedano le note all'art. 2, comma 360.
Note all'art. 2, comma 358:
- Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo del comma 308, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«308. Per consentire all'ASSR di far fronte,
tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai
commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in
particolare per l'attivita' di supporto al Ministero della
salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonche' ai
compiti fissati dall'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute
puo' disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della
stessa, il distacco fino a 10 unita' di personale di ruolo
del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attivita'
dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno
specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti
di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 92, della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
«5. I soggetti pubblici e privati e le societa'
scientifiche che chiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di
attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di
specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli
stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono
tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui al
citato art. 16-ter, nella misura da un minimo di lire
500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri
oggettivi determinati con decreto del Ministro della
sanita' su proposta della Commissione stessa. Il contributo
per l'accreditamento dei soggetti e delle societa' e'
annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della sanita' per essere utilizzate per il
funzionament o della Commissione, ivi compresi i compensi
ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli
stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione,
nonche' per far fronte alle spese per l'acquisto di
apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche
attraverso l'utilizzazione di esperti esterni,
dell'attivita' di verifica della sussistenza dei requisiti
da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e
monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di
formazione.».
Nota all'art. 2, comma 359:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
266 del 1993 si vedano le note all'art. 2 comma 360.
- Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17 (Interventi
per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la
funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 2001, n. 42 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 marzo 2001, n.
129 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.».
Note all'art. 2, comma 360:
- L'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, abrogato dalla presente legge, recava: «Art.
16-ter. - Commissione nazionale per la formazione
continua.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del gia' citato
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266:
«Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). -
1. E' istituita una agenzia dotata di personalita'
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei
servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni
e sprechi nella gestione delle risorse personali e
materiali e nelle forniture, di trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia
sanitaria.
2. (Abrogato).
3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione.
Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
durata quinquennale non rinnovabile.
4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
di dieci unita'.
5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'
autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001).
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.».
Note all'art. 2, comma 362:
- Il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002
reca: «Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e
francese, pubblicati nel supplemento 4.1 della Farmacopea
europea 4a edizione. (Risoluzioni AP-CSP (01) 3 e AP-CSP
(01) 4)» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
2002, n. 74.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni (Definizioni di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.
59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
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Nota all'art. 2, comma 363:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie):
«Art. 1. - 1. Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' riconosciuto, in
relazione alla categoria gia' loro assegnata dalla
competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'art.
165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore
indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un
assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la
somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla
prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte
per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le
categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto per la
meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai
congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il
danneggiato e' minore di eta' o incapace di intendere e di
volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti
conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il
diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1,
l'indennizzo e' erogato al danneggiato e, se minore o
incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi
che prestano assistenza in maniera prevalente e
continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del
danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia
derivato il decesso in data successiva a quella di entrata
in vigore della presente legge, l'avente diritto puo'
optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un
assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in
cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della
presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine
i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i
genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi
del presente articolo, e' rivalutato annualmente in base
alla variazione degli indici ISTAT.».
Note all'art. 2 comma 364:
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge
13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni (Regime
di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di
Stato):
«Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita.».
- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 76 del 1985
si veda la nota all'art. 2, comma 315.
- Si riporta il testo del comma 485, dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«485. Con provvedimento direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota
di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui
all'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito
complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005, a
1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2007.».
Nota all'art. 2, comma 365:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Nota all'art. 2, comma 368:
- Si riporta il testo del comma 527, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni
2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non
interessate al processo di stabilizzazione previsto dai
commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel
limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun
anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al
fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego, gli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali
situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano,
sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a
2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente
articolo.».
Nota all'art. 2, comma 369:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
13 agosto 1980, n. 454 (Indennita' speciale di seconda
lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato
compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento
autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi
organizzati militarmente in servizio nella provincia di
Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi
competenza regionale, e concessione di un assegno speciale
di studio):
«Art. 1. - Dalla entrata in vigore della presente legge
l'indennita' speciale mensile di seconda lingua, prevista
dall'art. I della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e'
corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato
l'esame previsto dall'art. 2 della predetta legge, ovvero
l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 732, nella seguente
misura:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali: L. 120.000;
b) per il personale delle carriere di concetto ed
equiparate: L. 100.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente,
personale militare non di leva: L. 72.000.
Tale indennita' e' estesa al personale che,
precedentemente all'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di
Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua gia'
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 1960, n. 671.
Al personale statale in servizio nella provincia di
Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove
superi l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica predetto per la carriera
immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e'
corrisposta l'indennita' nella misura prevista per la
carriera inferiore medesima.
Al personale di cui al comma precedente che abbia
conseguito il passaggio alla carriera immediatamente
superiore perdendo il diritto all'indennita' di seconda
lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, e'
corrisposta l'indennita' gia' in godimento rivalutata ai
sensi del presente articolo.».
Nota all'art. 2, commi 370 e 371:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 4, della
legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni
(Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. I comuni, singoli o associati, e le comunita'
montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di
controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A
tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per
cento delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni
provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali
esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto
dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi
delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni, singoli
o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i
canili e gattili sanitari direttamente o tramite
convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con
soggetti privati che garantiscano la presenza nella
struttura di volontari delle associazioni animaliste e
zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli
affidamenti dei cani e dei gatti.».
Nota all'art. 2, comma 374:
- Si riporta il testo del comma 806, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805
e' stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per
iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute
e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro
della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il
cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case
della salute, per 10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative
a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato,
per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unita' spinali
unipolari, per 10,5 milioni di euro.».
Note all'art. 2, comma 375:
- Si riporta il testo del comma 566, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di
sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione
di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti
zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei
limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e
del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal
CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al
terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di
assunzione si provvede prioritariamente alla
stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio
da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che
sia stato in servizio per almeno tre anni anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, ed accertati i
requisiti specifici professionali e generali di idoneita'.
Lo stanziamento di cui al decreto-l egge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato, a decorrere
dall'anno 2008, in Euro 35.300.000. Il Ministero della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
definisce con apposito programma annuale le attivita' da
svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione
agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.».
Nota all'art. 2, comma 376:
Per il riferimento al comma 796 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 296 del 2006, si veda la nota all'art. 2,
commi 279 e 280.
Note all'art. 2, comma 378:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Note all'art. 2, comma 380:
- Si riporta il testo dell'elenco 1, allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita'
27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e
tariffe):
----> Vedere a pag. 477 <----
Requisiti per le prestazioni sanitarie protesiche
incluse nell'elenco n. 1 secondo le norme tecniche ISO e
CEN.
La terminologia relativa alle protesi, agli arti ed
alle ortesi esterne fanno riferimento a:
ISO 8549 - 1 - Protesi e ortesi
Termini anatomici
Personale e metodi
ISO 8549 - 2 - Livello di amputazione degli arti e
delle amputazioni acquisite
Anomalie congenite degli arti
Iso 8549 - 3 - Ortesi - definizioni e abbreviazioni
I materiali, i componenti ortopedici prefabbricati, i
prodotti ortopedici di serie che costituiscono un AUSILIO
ORTOPEDICO trovano riferimento nel pr EN 12182 «Ausili
tecnici per disabili-Requisiti generali e metodi di prova».
Resta inteso che il prodotto finito realizzato su
misura dal tecnico ortopedico trova riferimento nelle
sopracitate norme.
Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai
requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della
Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, muniti
della dichiarazione di conformita' CE e relativa
fascicolazione tecnica prevista dall'allegato VII di tale
direttiva.
Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e
deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.
Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure
previste dall'allegato VIII della direttiva citata.
L'imballaggio deve garantire che il trasporto e la
manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti
requisiti essenziali.
In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto
degli standard determina la presunzione di rispetto dei
requisiti essenziali.
A decorrere dal 15 giugno 1998 possono essere immessi
in commercio e in servizio dispositivi medici conformi alla
Direttiva 93/42 CEE.
Metodologia per la costruzione e applicazione delle
prestazioni sanitarie protesiche ortopediche riportate
nell'elenco n. 1
Il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665
individua la figura professionale del tecnico Ortopedico
con il seguente profilo: il tecnico ortopedico e'
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante, su prescrizione medica e
successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento,
applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili
sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato
locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo
meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia
mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul
paziente di misure e modelli.
I dispositivi ortopedici riportati nell'elenco n. 1
sono applicati e forniti alla persona disabile dal tecnico
ortopedico.
Con riferimento alla direttiva 93/42 CEE i dispositivi
sono classificati in:
Dispositivi su misura:
ovvero quelli costruiti singolarmente sulla base della
prescrizione medica per essere applicati ed utilizzati solo
da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono
sempre la rilevazione di grafici, misure e/o calchi anche
quando nella lavorazione sono utilizzate parti o componenti
di serie;
Dispositivi in serie predisposti:
ovvero quelli con caratteristiche polifunzionali
costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie,
che comunque necessitano di essere individuati e
personalizzati tramite modifiche, successivamente adattati
secondo la prescrizione del medico, per soddisfare una
esigenza specifica del paziente cui sono destinati.
Con riferimento alla norma ISO 8549-1, la costruzione
di un dispositivo su misura o in serie predisposto avviene
attraverso le seguenti fasi di lavorazione:
Fase 1
Valutazione esigenze funzionali dell'ausilio prescritto
dallo specialista
Definizione delle condizioni generali di salute,
professionali e sociali del paziente, da parte di coloro
che saranno preposti alla cura e da parte del tecnico
ortopedico in merito alla scelta dei componenti. Procedure
in merito alla scelta dei componenti e loro applicazioni
che si conformino al meglio alle condizioni reali del
paziente.
Analisi di rischio di utilizzo.
Sulla base delle esigenze funzionali e facendo
riferimento alle caratteristiche tecniche dei materiali e
dei componenti che andranno a costituire l'ausilio, il
tecnico opera le scelte sulla base delle indicazioni della
normativa 93/42 CEE (a decorrere dal 15.6.1998, e della UNI
EN 1441 «Dispositivi medici-Analisi dei rischi»).
Fase 2
Progettazione.
Definizione delle caratteristiche costruttive di ogni
singola parte dell'ausilio, stesura della scheda progetto,
individuazione dei codici di riferimento al nomenclatore
tariffario e compilazione del preventivo.
Rilevamento misure e calco negativo.
Acquisizione e registrazione di tutte le informazioni
necessarie alla realizzazione di protesi ed ortesi, quali
la preparazione di diagrammi, grafici, misurazioni e calchi
negativi delle parti del corpo interessate. In particolare
per una migliore realizzazione delle ortesi dell'arto
inferiore si procede con la valutazione strumentale delle
forze meccaniche di carico agli appoggi in fase statica e
dinamica.
L'acquisizione delle misure puo' avvenire con sistema
computerizzato, sistema «CAD» (Computer aided design).
Fase 3
Stilizzazione e correzione del calco positivo.
Procedura di modifica di un positivo ottenuto per colata di
gesso in un negativo, per ottenere la forma che determina
completamente o parzialmente l'aspetto finale dell'ausilio.
Il calco positivo puo' essere realizzato mediante
l'elaborazione tridimensionale dei dati inseriti nel
computer e la successiva realizzazione tramite fresatrice a
controllo numerico sistema «CAM» (Computer aided
manifacture).
Correzione del grafico. Modifica del grafico per
ottenere un profilo che determini completamente o
parzialmente la forma finale della protesi o dell'ortesi.
Fase 4
Costruzione dei componenti prodotti individualmente su
calco o in base alle misure.
Assemblaggio e allineamento provvisorio. Assemblaggio
ed allineamento a banco dei componenti di una protesi o di
una ortesi conformemente alle caratteristiche definite in
base ai dati acquisiti sul paziente.
Nota: allineamento. Definizione della posizione nello
spazio dei diversi componenti di una protesi o di una
ortesi, gli uni rispetto agli altri e rispetto al paziente.
Fase 5
Prove allineamento statico. Procedura attraverso la
quale l'allineamento a banco provvisorio e' corretto dal
tecnico ortopedico sul paziente immobile.
Fase 6
Prove allineamento dinamico. Procedura con la quale
l'allineamento della protesi e dell'ortesi e' ottimizzato
tenendo conto delle osservazioni relative a tutti i
movimenti dei paziente.
Fase 7
Finitura. Operazione di produzione realizzata dopo
l'allineamento dinamico per conferire all'ausilio la sua
conformazione definitiva.
Fase 8
Redazione della fascicolazione tecnica in riferimento
alla qualita' del prodotto. In conformita' con la direttiva
93/42 CEE per i prodotti su misura vanno espletate le
procedure dell'allegato VIII (a decorrere dal 1516/98).
Fase 9
Verifica e consegna dell'ausilio. Procedura di verifica
che conferma che l'ortesi o la protesi finita (inclusa la
personalizzazione, funzionalita' ed estetica) e'
soddisfacente. In particolare, per protesi e ortesi
dell'arto inferiore la verifica funzionale puo' essere
integrata da strumenti di rilevazione elettronica che
consentono di valutare meglio la funzionalita'
dell'ausilio.
Addestramento e spiegazione corretto utilizzo.
Autonomamente o in collaborazione con altre figure
professionali unite in «equipe multidisciplinare», il
tecnico ortopedico addestra il disabile all'uso delle
protesi, delle ortesi e altri ausili per quanto riguarda:
1. La tecnica per calzare l'ausilio.
2. Le cautele nell'uso.
3. La durata e l'alternanza dei periodi di uso nella
fase iniziale per non incorrere in arrossamenti, piaghe,
ecc.
4. Le procedure per la pulizia.
5. La periodicita' degli interventi di regolazione o
manutenzione ordinaria.
Nota: L'addestramento per quanto riguarda gli obiettivi
terapeutici e riabilitativi non sono a carico del tecnico
ortopedico.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del
Ministro della salute 12 settembre 2006 (Ricognizione e
primo aggiornamento delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie):
«Art. 4 (Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni
di assistenza protesica). - 1. Le tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica
sono quelle individuate dal decreto del Ministro della
sanita' del 27 agosto 1999, n. 332: «Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di
erogazione e tariffe».
2. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli importi tariffari stabiliti con
provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di
cui al comma precedente, restano a carico dei bilanci
regionali per la parte eccedente le tariffe di cui al
medesimo comma. Le regioni devono dare comunicazione al
Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle
finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo,
delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e
destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri
provvedimenti e superiori alle tariffe massime di cui al
presente articolo.».
Nota all'art. 2, comma 381:
- Si riporta il testo del comma 409, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da
parte del Servizio sanitario nazionale: a) la
classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1
dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
approvata con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Con
la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalita' di
alimentazione e aggiornamento della banca dati del
Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla
gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e
alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare misure cautelative in caso di segnalazione di
incidenti; 2) le modalita' con le quali le aziende
sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il
monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici,
le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 57 della
citata legge n. 289 d el 2002. Le regioni, in caso di
omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni
di cui al periodo precedente, adottano i medesimi
provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio
della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto
dal comma 292, lettera b), del presente art. per lo
specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili,
con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita,
con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi
medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti
nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i
dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su
misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione
diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni
anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell'anno precedente per le attivita' di promozione rivolte
ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i
dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonche'
la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto
applicabili, contenute nell'allegato al decreto
ministeriale 23 aprile 2004 del Ministro della salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere
dalle aziende farmaceutiche; d) entro il 30 aprile di ogni
anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5
per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto
delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto e'
maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro
l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a
45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I
proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati
dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici
per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del
settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo
alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche
attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della
classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione
del repertorio generale di cui alla lettera a), alla
attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei
riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla
effettuazione di studi in materia di valutazione
tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, n onche'
per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di
ricerca o con esperti del settore; e) i produttori e i
commercianti di dispositivi medici che omettono di
comunicare al Ministero della salute i dati e le
documentazioni previste dal comma 3-bis dell'art. 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, applicabile anche ai dispositivi
impiantabili attivi, e dall'art. 10 del decreto legislativo
8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano
previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
dell'art. 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al
comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 332 del
2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio
dei dispositivi medici, i produttori e i distributori
tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a
favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro
100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico
dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i
dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo
criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi
medici e approvati con decreto del Ministro della salute.
La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di
informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia'
inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle
tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici per la
manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a).».
Note all'art. 2, comma 385:
- Si riporta il testo del comma 29, dell'art. 17, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita
una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di
ossidi di azoto (NOx). La tassa e' dovuta nella misura di
euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si
applica ai grandi impianti di combustione. Per grande
impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti
di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE
del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un
medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo
esercente purche' almeno uno di detti impianti abbia una
potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.».
Nota all'art. 2, comma 386:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione
degli interventi di restauro, di recupero e di
valorizzazione dei beni culturali, e' autorizzata
l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali nonche' ai funzionari delegati
dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione della Regione siciliana, per la
gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani
di spesa approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle
contabilita' si provvede anche nel caso in cui i fondi da
accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa,
in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del
medesimo art. 10. L'apertura delle contabilita' e' disposta
con decreto del Minis tro del tesoro, su proposta
dell'amministrazione interessata. Gli interventi relativi a
programmi approvati dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali per i quali non risultino avviate le procedure di
gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il
termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali nell'ambito
dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi
di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le
risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati
possono essere trasferite, con le modalita' di cui alla
legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad
un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi
individuati con la riprogrammazione, ove possibile,
nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il
31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istitu ti centrali
e periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, titolari delle predette contabilita' speciali,
sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale
competente gli interventi per i quali non siano state
avviate le procedure di gara ovvero definiti gli
affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli
stessi.».
Nota all'art. 2, comma 387:
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 7 marzo
2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale):
«Art. 11 (Norme di spesa e finali). - 1. Per
l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di
lire un miliardo.
3. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un
limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo
annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001,
con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di
cui al comma 3. Si applica l'art. 8, comma 2. Con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono
determinati criteri e modalita' per l'attuazione del
presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei
soggetti beneficiari e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono
esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente
articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
le risorse disponibili al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate
prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali ai progetti relativi alle zone di guerra piu'
direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917
sugli altopiani vicentini.».
Nota all'art. 2, comma 389:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 12 e
dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta.».
«Art. 21 (Amministrazione straordinaria). - 1.
L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,
anche su proposta del Ministro del tesoro, puo' disporre lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che
regolano l'attivita' della fondazione;
b) (abrogato);
1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni
caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio
disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita'.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione
della fondazione; ad accertare e rimuovere le
irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i
presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai
diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli
enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio
dell'azione di responsabilita' contro i componenti del
disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.».
Nota all'art. 2, comma 392:
- Si riporta il testo del comma 595, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni
lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine
il personale a tempo determinato non puo' superare il 20
per cento dell'organico funzionale approvato.».
Nota all'art. 2, comma 393:
- Per il testo dell'art. 21, del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, si veda la nota all'art. 2,
comma 389.
Nota all'art. 2, comma 395:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 24, del
gia' citato decreto legislativo n. 367 del 1996, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono
determinati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Tali criteri sono determinati sulla
base degli elementi quantitativi e qualitativi della
produzione offerta e tengono conto degli interventi di
riduzione delle spese. Gli interventi di riduzione delle
spese sono individuati nel rapporto tra entita' della
attivita' consuntivata e costi della produzione nell'anno
precedente la ripartizione, nonche' nell'andamento positivo
dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della
produzione consuntivati negli ultimi due esercizi
precedenti la ripartizione.».
Note all'art. 2, comma 396:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 7 e 8 della
legge 17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme per l'erogazione
di contributi statali alle istituzioni culturali):
«Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le
istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario
annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita
tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato
«Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia e del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e'
sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima
procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un
prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati
preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed
all'attivita' delle istituzioni culturali di cui al
medesimo comma 1.».
«Art. 7. - 1. Il Ministro, sentito il competente
comitato di settore, puo' concedere contributi straordinari
alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui
all'art. 1, che ne facciano richiesta entro il primo
trimestre di ogni anno, per singole iniziative di
particolare interesse artistico e culturale o per
l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.».
«Art. 8. - 1. Il Ministro puo' erogare contributi
annuali alle istituzioni culturali non inserite nella
tabella di cui all'art. 1, le quali:
a) svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di
organizzazione culturale e di produzione editoriale a
carattere scientifico;
d) svolgano la propria attivita' sulla base di un
programma almeno triennale e dispongano di attrezzature
idonee per la sua realizzazione.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 32,
della gia' citata legge n. 448 del 2001:
«2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.».
Nota all'art. 2, comma 397:
- Per il testo degli articoli 7 e 8, della legge
17 ottobre 1996, n. 534, si vedano le note all'art. 2,
comma 396.
Nota all'art. 2, comma 398:
- Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296
(Regolamento concernente i criteri e le modalita' di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili
appartenenti allo Stato):
«Art. 9 (Immobili oggetto di concessioni o locazioni a
titolo gratuito o a canone agevolato). - 1. Possono essere
oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei
soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a
titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalita' di
interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli
immobili di cui all'art. 1, gestiti dall'Agenzia del
demanio nonche' gli edifici scolastici e gli immobili
costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere.
Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato
l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi,
in attesa della verifica, il regime cautelare previsto
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del
2004, il provvedimento di concessione o di locazione e'
rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali.».
Nota all'art. 2, comma 401:
- Si riporta il testo del comma 1142, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1142. Per consentire al Ministero per i beni e le
attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di
procedere alla realizzazione di progetti di gestione di
modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e'
autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007
e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i
progetti cui destinare le somme.».
Nota all'art. 2, comma 404:
- La legge 20 febbraio 2006, n. 77, reca: «Misure
speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la
tutela dell'UNESCO», ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58.
Nota all'art. 2, comma 407:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. All'art. 3, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la
maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.
2. All'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle
entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti
della riscossione con esclusivo riferimento alla
riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso
maggiorato del 25 per cento rispetto a quello
ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette
entrate, in attuazione dell'art. 17».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 17:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del
debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui
allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per
cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e'
a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene
entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a
carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della
stessa cartella di pagamento»;
b) nell'art. 20, comma 3, le parole: «comma 6»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di
cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a
favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale».
5. All'art. 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi 118
e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, l'art. 72-bis e' sostituito dal
seguente:
«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). -
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando
quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e
sesto, del codice di procedura civile, l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo'
contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543,
secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente
al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui
si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2».
7. All'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
«25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi
da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa
autorizzazione del direttore generale ed al fine di
acquisire copia di tutta la documentazione utile
all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i
debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti
terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti
dagli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
8. L'art. 75-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50,
comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai
sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e
degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura
civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni
esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo'
chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e'
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per
iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le
somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e'
fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della
relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione
dell'agente della riscossione procedente e con le modalita'
previste dall'art. 16, commi da 2 a 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la
richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
articolo senza rendere l'informativa prevista dall'art. 13
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 48
e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».
10. All'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere
effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con
l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia
coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai
soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di
procedimento ad evidenza pubblica».
11. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella della
tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152».
12. All'art. 3, comma 28, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma
7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate
agenti della riscossione,».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-bis e' inserito
il seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di
erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a
ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha
in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
del Direttore generale del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n.
567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli
oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti
la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
art. e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di
rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5».
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
dopo l'art. 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'art. 28-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato mediante la
compensazione volontaria di cui all'art. 28-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo
dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al
comma 1 dello stesso art. 28-ter, formula la proposta di
compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a
ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali
possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle
entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di
quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art.
28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di
un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei
predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata
anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei
rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione».
15. Il comma 2 dell'art. 41 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«2. L'agente della riscossione puo' essere
rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1,
che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non
debba procedersi all'istruzione della causa, nei
procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui
all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'art. 499 del codice di
procedura civile;
c) alla citazione di cui all'art. 543, secondo comma,
numero 4, del codice di procedura civile».
16. L'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello
stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti
nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e
premi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle entrate
il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio
di riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi
informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi alle
operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione
stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti
interessati.
18. All'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali
e' assunto al netto del costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il
costo da attribuire alle predette aree, ove non
autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in
misura pari al maggior valore tra quello esposto in
bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al
20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per
cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati
industriali si intendono quelli destinati alla produzione o
trasformazione di beni»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con
riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai
fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la
determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34
non si tiene conto della disposizione del periodo
precedente»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai
precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i
canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o
acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal
caso, ai fini della individuazione del maggior valore
indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree
esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata
in vigore della presente disposizione e del valore
risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al
costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo
bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi
capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun
fabbricato il residuo valore ammortizzabile e' pari alla
quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote
di a mmortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti
calcolate sul costo complessivo».
19. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il
cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui
dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche
su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono
sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario
a pronti si applica il regime previsto dall'art. 89,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato
applicabile al mutuante o al cedente a pronti».
20. La disposizione del comma 19 si applica ai
contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
21. All'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «20 per cento».
22. Il comma 13 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si
applicano alle perdite relative ai primi tre periodi
d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta
formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta
ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
23. Il comma 11 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno
effetto con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi
a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600».
24. Per l'anno 2006, l'art. 3, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel
testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'art. 188 e' inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri
nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9, comma 2,
ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente art. assolvono il loro
debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».
26. Le disposizioni dell'art. 188-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto
dal comma 25 del presente articolo, si applicano a
decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le
disposizioni dell'art. 188 del medesimo testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
28. (abrogato).
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis
dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'art. 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla
lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'art. 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di
certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'art.
12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della
fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i
soggetti indicati all'art. 1, commi da 429 a 430-bis, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311».
31. Il comma 6 dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
«6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i
committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi
la relativa imposta, determinata applicando le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'art. 25. Le disposizioni del
presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni».
32. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei
soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario
di cui all'art. 32 del predetto testo unico, esclusi quelli
con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i
quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del
quarto periodo del citato comma 6 dell'art. 34».
33. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita'
territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le
dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato
(OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per
consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al
catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle comunicazioni
finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima
Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui
viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'art. 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento
delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso
i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul
proprio sito internet, i risultati delle relative
operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la
variazione dei redditi possono essere proposti entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
interessati non forni scano le informazioni previste ai
sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni
provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle
comunicazioni effettuate dall'AGEA.
34. In sede di prima applicazione del comma 33,
l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla
base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al
comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno
2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in
atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all'art. 74,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia
del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti;
entro il 30 novembre 2007 i nuovi redditi cosi' attribuiti
producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso
non sono dovute le sanzioni previste dall'art. 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita'
tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione
operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di
interscambio dati e cooperazione applicativa resi
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la
disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
per i titolari dei diritt i reali, di presentazione degli
atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano
alla richiesta entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla
iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle
relative dichiarazioni redatte in conformita' al
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo
periodo. Con provvedimento del Direttore dell 'Agenzia del
territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione
del presente comma. Si applicano le sanzioni per le
violazioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
37. All'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole:
«l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «,
sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di
imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese
di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del
comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
non oltre il 30 novembre 2007. In tale caso non si
applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si
applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati
ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero
ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio
stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della
qualificazione e quindi della rendita devono essere
dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la
sanzione prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28
dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella
misura aggiornata dal comma 338 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro
delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al
comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite
ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi
previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'art.
1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5
dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle
rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo
catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
47. E' istituita l'imposta sulle successioni e
donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di
morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai
commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di
morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le
seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in
linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al
quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli
affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per
cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a
titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di
vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata
dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale
dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e'
gravato il beneficiario diversi da quelli indicati
dall'art. 58, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la
donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti
o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di
disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle
quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul
valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado
e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in
linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai
commi 48 e 49 e' una persona portatrice di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del
valore della quota o del legato che supera l'ammontare di
1.500.000 euro.
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da
51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo
vigente alla data del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento
degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice
del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e
successive modificazioni;
b) art. 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) art. 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni;
d) art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto
per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo
gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per
le scritture private non autenticate presentate per la
registrazione dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' per le
successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse
decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale
concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle
successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50
milioni di euro per l'anno 2009, e' destinata ad un fondo
per finanziare interventi volti ad elevare il livello di
sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo,
da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
55. (abrogato).
56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti
(GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e'
ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e'
aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla disposizione di cui al
comma 57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare
l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0»
o «euro 1» di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'art.
2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto
salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, lettera a),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono
esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a
benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per
il primo periodo fisso di cui all'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998,
n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per le
medesime categorie di veicoli, dotate di doppia
alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte
da precedenti provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della
tassa automobilistica regionale per cinque annualita'
successive i veicoli immatricolati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, conformi alla
direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema
di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono
dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale
avviene il collaudo dell'installazione del sistema di
alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia'
corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo,
ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo
dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo
del pagamento della tassa automobilistica e' stato
precedentemente interrotto ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio
2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli e'
rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1
allegata al presente decreto. Gli incrementi percentuali
approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto vengono
ricalcolati sugli importi della citata tabella 1.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e'
sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le note sono sostituite
dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il
servizio sara' fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla
riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per
richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione
staccata»;
c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti
presenti nelle formalita' di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto
anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente
su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla
riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del
servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti
continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta
di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro
4,00 per ogni soggetto».
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal
comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito fondo per finanziare le attivita' connesse al
conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo
di cui al presente comma e' comunque incrementato, per
l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come
da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui
alla tabella 2 allegata al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio.
69. All'art. 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
70. Nell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole:
«30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre».
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 51, comma 4, lettera a), le parole: «30
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'art. 164, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti
criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle
successive lettere a), b) e b-bis)»;
2) alla lettera a), numero 2), le parole: «o dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del
50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza
di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle predette lettere dell'art. 54 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori
e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di
agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da
quello indicato alla lettera a), numero 1)»; nella stessa
lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25
per cento»;
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di
lavoro».
72. Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno
effetto a partire dal periodo di imposta successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre
disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all'art. 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno
effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai
soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
relative a detto periodo ed a quelli successivi, il
contribuente puo' continuare ad applicare le previgenti
disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le Commissioni parlamentari competenti si
provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del
presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari
derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Co
nsiglio dell'Unione europea dell' autorizzazione, ai sensi
dell'art. 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della
percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto
assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La modifica e' effettuata, prioritariamente con
riferimento alle disposizioni in materia di reddito di
lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71, in
particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti
da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del
presente articolo.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo
periodo della nota (1) all'art. 26, comma 1, dopo le
parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas metano» sono aggiunte le seguenti: «nel
settore della distribuzione commerciale,».
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si
applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di
incentivi per attivita' produttive, di cui all'art. 2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma gia'
approvate dal CIPE ai sensi dell'art. 8 del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del
decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle
modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal
comma 2 del medesimo art. 8, sono revocate e riesaminate
dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale
concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di
cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al
comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le
risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'art.
60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il
finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74
con vincolo di utilizzazione per la concessione delle
agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero
dello sviluppo economico per la copertura degli oneri
derivanti dalla concessione di incentivi gia' disposti ai
sensi dell'art. 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di
assegnazione operata con la tabella E allegata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche
parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali
risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77,
possono ess ere utilizzate dal Ministero dello sviluppo
economico per la concessione di agevolazioni relative agli
interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensita' massime degli
aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo
di cui al comma 354 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al
comma 361 dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004,
sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008,
rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti
risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato
comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95
milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a
135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno
2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle
imprese per le finalita' di cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di
cui all'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il
Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente,
l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da
esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo
completamento delle iniziative imprenditoriali gia' avviate
e che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto
almeno il 55 per cento dell'investimento mediante
agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali
sia stata necessaria la notifica alla Comunita' europea ai
sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3
dell'art. 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere
dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per
l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'
autorizzazione della Comunita' europea.
80. All'art. 1, comma 276, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del
demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento
del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del
demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento
del tesoro»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito
conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite
le risorse corrispondenti».
81. All'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprieta'
di Ferrovie dello Stato spa» sono inserite le seguenti: «o
delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
revisione della convenzione medesima, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in
occasione degli aggiornamenti periodici del piano
finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche
della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore,
nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla
revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente
valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione
unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si
creano i pres upposti per la revisione della convenzione.
83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del
rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione
al perseguimento degli interessi generali connessi
all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del
servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di
efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e
di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e
delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della
convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo
delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione
periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del
traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di
efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita'
generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari
relativi a impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari
dovuti per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo
dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche
telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende
analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture
per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.;
l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione
dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per
quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o
collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile
al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
di tali sanzioni in funzione della gravita'
dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti
all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le
convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non
si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le
parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni
di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta
giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga
di non accettare la proposta, si applica quanto previsto
dai commi 87 e 88.
85. All'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal
3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con
poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto
degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e
all'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche'
dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei
servizi da parte dei concessionari, definendo in
particolare i livelli generali di qualita' riferiti al
complesso delle prestazioni e i livelli specifici di
qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire
all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
di concessione e di cui all'art. 11, comma 5, della legge
23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del
presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti o in
caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari
alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo
a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150
milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso
di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di proporre
al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di
quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione
dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della
revisione della convenzione di cui al comma 82, non
convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi
quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo. ANAS
S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle
attivita' del concessionario per il tempo necessario a
consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
devono essere previste speciali garanzie di stabilita'
presso il concessionario subentrante per il personale del
concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno
un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i termini e le modalita' per l'esercizio delle
eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non
accettare la proposta alternativa che il concessionario
formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della
proposta di convenzione, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.
89. All'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al concedente, entro
il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza
delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,
nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel
primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il
31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie
comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica
della correttezza d elle integrazioni tariffarie, trasmette
la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i
quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento
motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
91. All'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «ad una societa' per
azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o
indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale
con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«ad una societa' per azioni al cui capitale sociale
partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria,
nonche' altre societa' controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni
e' altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale
impresa di diritto comune ed anche attraverso societa'
partecipate, attivita' di individuazione, progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture
trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma e' abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni
assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di
Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed
il continente, una volta trasferite ad altra societa'
controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina
S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo
versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa
del Ministero delle infrastrutture e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione
di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» e
«Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in
Sicilia e in Calabria».
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del
principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per
cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il
10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della
difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per
il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per
la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le
modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa
agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni
Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli
interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli
incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
le attivita' culturali, l'art. 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali
e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici,
coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro.
Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di
livello generale presso il collegio di direzione del
Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4».
95. L'articolazione di cui all'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo
regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in
quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 2, le parole: «dal Capo del
dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del
Ministero»;
b) all'art. 7, comma 2, le parole: «del dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle
seguenti: «del Ministero»;
c) all'art. 7, comma 3, le parole: «sentito il capo
del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono
sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale
del Ministero».
97. All'art. 6, comma 4, del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sei anni».
98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello
generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di
riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo che e' conseguentemente soppressa»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive»;
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo».
99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98
devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza
della spesa da assicurare anche mediante compensazione e
conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale
generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
funzionamento del sistema museale statale ed al fine di
assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
istituzionali, con particolare riferimento al personale con
qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto
dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il
reclutamento di un contingente di quaranta unita' nella
qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso
pubblico, per titoli ed esami.
101. Per le finalita' di cui al comma 100 e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e
di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus
S.p.a., nonche' il controllo e la vigilanza sulla
realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di
concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e
le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite
con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a.
la prosecuzione delle opere di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale
stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo,
e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
allo scopo parzialme nte utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
104. All'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e, al
secondo periodo, la parola: «2008» e' sostituita dalla
seguente: «2010»;
b) il comma 6 e' abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle
attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro
Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la
proprieta' dell'intero immobile sede del predetto Teatro,
ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze,
libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari
determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi
della vigente normativa in materia di espropriazioni,
dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli
enti territoriali per la ricostruzione del Teatro
Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi',
l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso
dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta'
comunale ai sensi del comma 105.
107. E' assegnato al Ministero per i beni e le
attivita' culturali un contributo di 8 milioni di euro per
l'anno 2007 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli
altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai
componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti
parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'art. 35,
spetta un'indennita' di carica articolata in un compenso
annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione
alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta
esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la
procedura indicata nella circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei
controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi
attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento
tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle
regionali e delle province autonome, l'assetto
organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9,
38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
modificato come segue:
a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad
ordinamento autonomo, dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza
dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra
persone aventi comprovata esperienza e professionalita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da
quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata
esperienza e professionalita', nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su
proposta del presidente, il direttore generale. Gli
emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di
amministrazione sono fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura
dell'Agenzia ed e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto
tra persone di comprovata competenza ed esperienza
professionale e resta in carica sino alla scadenza del
mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal
consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con il regolamento previsto
dall'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e' emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto
delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla
data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le
norme statutarie del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in
quanto compatibili con le presenti disposizioni;
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
110. All'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici
rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni
anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di
monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza
effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e
priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi' al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di
assicurare la maggiore efficacia dell'attivita' di
vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione
si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate
dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali
attive di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale
della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a
partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori
generali delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo',
su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato
il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica
sicurezza».
111. All'art. 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale
della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal
comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale
dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.
112. All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante
provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le
seguenti: «il Comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere
generale attinenti alla problematica del lavoro illegale,
essere invitato il Questore».
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione
delle normative di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i
relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli
enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili».
114. All'art. 11, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale»
fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia
e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il
Ministero della salute».
115. All'art. 1, comma 105, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120
milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della
somma di pari importo gia' affluita all'I.N.P.S. ai sensi
dell'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che viene versata all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis
dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all'interesse di
differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di
interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al
riordino ed alla semplificazione delle disposizioni
normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le
imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e
televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme
necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e
delle provvidenze, anche tenuto conto dell'art. 20, commi 1
e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in
coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure,
dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi
ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e
delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione,
nonche' dei controlli da effettuare, anche attraverso il
ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte
delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza,
occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, effettiva
diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con
particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di
diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri
delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si
esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il
predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono
essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'art.
2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e'
inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei
contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250, ove ricorra tale fattispecie.
120. All'art. 11, comma 1, alinea, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal
1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole:
«al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
121. All'art. 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto
1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio
2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60
per cento».
122. Il secondo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di
stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a
titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione
utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del
contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti
professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed
esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla
settimana».
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007,
le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i
canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni
tariffarie, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a),
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo
abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione via satellite, riferito
esclusivamente al costo del segmento di contribuzione,
fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti
servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006,
all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media
dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi»
sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal
bilancio»;
b) al comma 9, le parole: «della media» sono
soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media
dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi»
sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal
bilancio».
125. All'art. 3, comma 2, lettera c), della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
parole: «precedente a quello» sono soppresse.
126. All'art. 3, comma 3, primo periodo, della legge
7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di
tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a
30.000 copie di tiratura media».
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi
all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza
dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il
recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si
procede all'ulteriore recupero e si provvede alla
restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'art. 1,
comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende
riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
129. All'art. 1, comma 455, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente
ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri
costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
130. Il comma 458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione
prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle
provvidenze di cui all'art. 3, commi 2 e 2-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno
2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19
e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni
aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa
legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento
dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla
prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.
Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'art.
24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa
stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il
supporto tecnico necessario alla conservazione e alla
conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute
del Parlament o.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la
remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e'
autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006,
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per
il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra
gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per
l'attivita' di ripartizione spetta alla SIAE una
provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del
Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di
quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da
istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati
dalla remunerazione dei prestiti. All'art. 69, comma 1,
alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «, al quale non e' dovuta alcuna
remunerazione» sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro
per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a
3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si
provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2
milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere
dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1
milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa
determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
una rateizzazione di dieci anni.
136. All'art. 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da Euro 1.500,00 ad Euro
250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da Euro
15.000,00 ad Euro 2.500.000,00» e le parole: «di Euro
5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro
50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono
sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da Euro 3.000,00 ad Euro
58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
30.000,00 ad Euro 580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono
inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono
violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione
generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 30.000,00 ad Euro 600.000,00;» e le
parole: «da Euro 1.500,00 ad Euro 115.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da Euro 15.000,00 ad Euro
1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro
250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro
58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
58.000,00 ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni».
137. Al comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato
generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale,
nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19,
comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni». Al comma 8-bis del medesimo art.
1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: «,
il Ministero dell'universita' e della ricerca» sono
soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla
effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), istituito dall'art. 5 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il
Comitato di valutazione di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di
valutazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,
si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti
il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota
rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'
autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143. - 145. (abrogati);
146. Il comma 2-ter dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal
seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base
degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a
decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo'
essere articolato sulla durata di un anno».
147. All'art. 22, comma 13, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e'
riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere
riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio
regolamento didattico le conoscenze e le abilita'
professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate
in attivita' formative di livello post-secondario da
riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il
numero di tali crediti non puo' essere superiore a
sessanta.
148. Per le finalita' di cui all'art. 26, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con
regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi
restando i principi e i criteri enunciati nella medesima
disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi di
valutazione da parte del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU)
sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e
delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli
accademici alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata
l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al
rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di
razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli
enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad
evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione
comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per
l'individuazione di societa' alle quali affidare servizi di
verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati
all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto
dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del
servizio e' dato esclusivamente dalla vendita di eventuali
titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza
dell'attivita' svolta.
151. Nell'ambito delle autorita' nazionali competenti,
ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno
2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento
del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i
dati tecnici e statistici, nonche' le relative
informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione
delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette
di falsita', in applicazione dell'art. 8, comma 2, del
citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i
dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione
dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite
nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca
d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al
comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e
delle monete metalliche in euro sospette di falsita'
provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei
mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo
le modalita' di cui alle vigenti disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste
dalla applicazione dell'art. 8 della legge 17 agosto 2005,
n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la
gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di
prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di
pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al
consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno
2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per
l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e'
sostituito dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso
la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
156. Al comma 22-bis dell'art. 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo
periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.».
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di
invarianza e contenimento degli oneri connessi
all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere
sulle disponibilita' per l'anno 2006 previste dall'art. 1,
comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla
costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del
programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di
elevata qualificazione professionale, giuridica,
economico-finanziaria e amministrativa, di non piu' di
dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno
funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai
predetti provvedimenti normativi. L'attivita' della
struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni
svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente
con tali prioritarie funzioni.
158. All'art. 16, secondo comma, della legge
27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dai Ministri dell'universita' e della
ricerca e della pubblica istruzione».
159. All'art. 19, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui al comma 3» sono inserite le
seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,».
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... continua dal documento precedente ...
160. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai
direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'art. 19,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del
presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti
prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti
a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli
effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni
contenute nel presente comma si applicano anche ai
corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa
derivante dal presente comma e' compensata riducendo
automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'art.
24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di
incarichi dirigenziali corrispondente sul piano
finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una
riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per
cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento
per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli
incarichi precedentemente in essere.
162. Il comma 309 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' abrogato. In via transitoria, le nomine
degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.
11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone,
entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento
della qualita' dei servizi resi dalla pubblica
amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano
reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle
amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione
delle strutture, di sistemi di misurazione della qualita'
dei servizi resi all'utenza.
164. Al comma 2 dell'art. 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi, il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o
giuridica, che omette, senza giustificato e documentato
motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000».
165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'art.
126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione,
e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui
dipendenze opera l'agente accertatore, che ne da'
comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati
motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei
trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli
effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono
efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso
articolo, adottati a seguito di perdita totale del
punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti
da riattribuire a norma del presente comma.
166. All'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di
circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando
previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede
alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta'
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale
che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessor ia del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI».
167. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e'
sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se
commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla
sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di
un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata
commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo e' disposto per novanta giorni».
168. All'art. 171 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista
dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo
per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un
ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno
due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il
fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello
stesso.».
169. All'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies
e' sostituito dal seguente:
«2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo
in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato
sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che
sia stato commesso da un conducente minorenne».
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai
sensi dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al
Registro italiano dighe, ai sensi del citato art. 91,
comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche'
dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono
esercitati dalle articolazioni amministrative individuate
con il regolamento di organizzazione del Ministero,
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del
citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei
servizi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla
legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico
dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di
base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente
iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture per le attivita' del
Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia'
facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al
Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei
commi 170, 171, 172 e 173, e' nominato un Commissario
straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili
ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli
interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il
Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed
economico in godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i
compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle
esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture
organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale
fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi
del comma 9 del citato art. 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
177. All'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
178. Agli oneri derivanti dall'art. 1, comma 14, e dai
commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151,
152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni
di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno
2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3
milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di
euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione.».
Nota all'art. 2, comma 410:
Per il testo del comma 1142, dell'art. 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota all'art. 2
comma 401.
Nota all'art. 2, comma 411:
Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
26 giugno 2000, n. 234, reca:«Regolamento, recante norme in
materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2000, n.
198.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, cosi' come modificato dalla presente legge:
Art. 3 (Formazione delle classi). - 1. Le variazioni
del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla
situazione di fatto, non comportano modifiche al numero
delle classi autorizzate in organico dal dirigente
territorialmente competente. Incrementi del numero delle
classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente
direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.
2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli
incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il
numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche
costituiti tra piu' scuole, cosi' come determinate
nell'organico di ciascun anno.
3. La formazione di classi di cui al comma 1 e'
comunicata dal dirigente scolastico al dirigente
territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun
anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei
posti e degli spezzoni di orario che non sia stato
possibile coprire con personale a disposizione all'interno
della stessa istituzione scolastica.».
- Si riporta il testo del comma 609, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«609. Il Ministro della pubblica istruzione
predispone uno specifico piano di riconversione
professionale del personale docente in soprannumero
sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del
medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i
docenti interessati, e' finalizzata alla copertura dei
posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l'esperienza professionale
maturata, nonche' all'acquisizione del titolo di
specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.
L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova
completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
Nota all'art. 2, comma 412:
- Si riporta il testo del comma 605, come modificato
dalla presente legge e dei commi da 606 a 621, dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazi one
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del ti tolo di abilitazione, per i docenti
che frequentano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai
sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo
livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di
didattica della musica presso i Conservatori di musica e il
corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La
predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento
del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata
la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrog ata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima
classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto
dirigen ziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine
di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella g
raduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera a) del comma 605 e' adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605
e' adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il
decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del
comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e
successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il
decreto e' adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al
biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in
particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e
successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal
precedente periodo, con il decreto di cui al presente
comma sono definiti criteri e requisiti per
l'accreditamento delle strutture formative e de i corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall'art. 35, comma 5,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione predispone, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, un piano organico di mobilita',
relativamente al personale docente permanentemente inidoneo
ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale
piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le
amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio
utilizzate le professionalita' del predetto personale. In
connessione con la realizzazione del piano, il termine
fissato dalle disposizioni di cui al citato art. 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone
uno specifico piano di riconversione professionale del
personale docente in soprannumero sull'organico
provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo
personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di
insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio
compatibili con l'esperienza professionale maturata,
nonche' all'acquisizione del titolo di specializzazione per
l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del
personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle
istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione
europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne
l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il
Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a
Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei
allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in
raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza
pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione
pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali
nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di
sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e
di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione
centrale e periferica, e' definita con regolamento adottato
ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e
nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di
ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
(INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di
assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in
attesa della costituzione degli organi previsti dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu'
commissari straordinari. Con il regolamento di cui al
presente comma e' individuata la dotazione organica del
personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei
contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per
gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed
economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina,
altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove
selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo
precario, purche' costituite mediante procedure selettive
di natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la qualificazione
scientifica nonche' l'autonomia amministrativa
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto
sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal
Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore
triennio»;
d) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente
e da otto membri, nel rispetto del principio di pari
opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti
dal Ministro tra esperti nei settori di competenza
dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati
effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato
all'acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre
membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie
competenze amministrative e scientifiche».
613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto
dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area V della dirigenza per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume
i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la
valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del
personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla
indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione
con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato
direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa
della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del
presente comma resta a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate.
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
della pubblica istruzione, gia' nominati dal competente
ufficio scolastico regionale, sono confermati fino
all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi
Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le
«Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di
cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione
1° febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
le modalita' delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti
principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti
vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di
dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di
almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante
prove oggettive di carattere culturale e professionale, in
sostituzione dell'attuale preselezione per titoli;
svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi
tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di
una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,
di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei po
sti messi a concorso, con conseguente soppressione
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti
con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al
regolamento medesimo.
619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato
entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione
si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di
concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso,
compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti
requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase
della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell'esame fin ale previsto dal bando medesimo. Si procede,
altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso
ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente
collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono
partecipare con esito positivo ad un apposito corso
intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con
le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude
nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al
presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono
conseguire economie di spesa per un importo complessivo non
inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro
1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni
a decorrere dall'anno 2009.
621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.».
Nota all'art. 2, comma 413:
- Per il testo dell'art. 1, comma 605 della legge n.
296 del 2006, si veda la nota all'art. 2, comma 412.
Nota all'art. 2, comma 414:
- Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'art. 39,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il
pieno adempimento dei compiti istituzionali.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 40, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Personale della scuola). - 1. Il numero dei
dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la
dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la
richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero
costituisce il limite massimo del personale in servizio.
Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini
della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i
supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le
supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze
dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro t
renta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
determinazione della consistenza numerica del personale
alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati
i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle
finalita' predette mediante disposizioni sugli organici
funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e
delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee
di breve durata assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di
montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei
principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
handicappati con interventi adeguati al tipo e alla
gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi
prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo
1997, n. 59, fermo restando il vincolo di cui al primo
periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72,
315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
Anche in vista dell'attribuzione della personalita'
giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita,
altresi', alle istituzioni scolastiche la stipulazione di
contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non
sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzion i
scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Nota all'art. 2, comma 415:
- Per il testo dell'art. 1, comma 605, della legge n.
296 del 2006, si veda la nota all'art. 2, comma 412.
Note all'art. 2, comma 416:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 605, della legge n.
296 del 2006 si veda la nota all'art. 2, comma 412.
- L'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale),
abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 5 (Formazione degli insegnanti).».
Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227,
abrogato dalla presente legge, recava: «Definizione delle
norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai
fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'art. 5
della L. 28 marzo 2003, n. 53».
Nota all'art. 2, comma 417:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 2, comma 418:
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 luglio 1998, reca: «Disposizioni concernenti la
riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle
classi e la determinazione degli organici del personale
della scuola» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1998, n. 264, S.O.).
Nota all'art. 2, comma 421:
- Per il testo dell'art. 1, comma 620, della legge n.
296 del 2006 si veda la nota all'art. 2, comma 412.
Nota all'art. 2, comma 424:
- Per il testo dell'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997
si veda la nota all'art. 2, comma 417.
Note all'art. 2, comma 425:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili):
«Art. 8. (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). -
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi
di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, accordi fra amministrazioni dello
Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
possono essere disposte, per l'attuazione di quanto
stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito,
anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni
ancorche' non dipendente statale, responsabile
dell'attuazione del programma o degli interventi.
Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo
funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
rispettivi ordinamenti.
2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono
essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla
legge e dal regolamento di contabilita' generale dello
Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica
l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 . Gli ordini di accreditamento relativi a spese in
conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in
cui sono stati emessi, possono essere trasportati
all'esercizio successivo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il
funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata tassativa
dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di
controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del
programma e dei risultati della gestione. Il servizio di
controllo interno redige una relazione da allegare al
rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno
luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
delegato presenta il rendiconto annuale alle
amministrazioni, enti ed organismi partecipanti
all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di
gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Ove all'accordo partecipino piu' amministrazioni
dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e
contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso
apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 .
6. Le procedure previste dal presente art. possono
essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle
amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti
dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge
quadro in materia di lavori pubblici».
Nota all'art. 2, comma 427:
- Si riporta il testo del comma 634, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007).
«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a
633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le
variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse
agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
Note all'art. 2, comma 431:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 56, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001:
«5. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze
finanziarie rappresentate nei programmi triennali
presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale,
determina annualmente, con proprio decreto, sentito il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola
sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per
l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.
In sede di prima applicazione del presente comma, il
finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo
non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da
destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale,
ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di
costituzione, viene assicurato nell'ambito degli
stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario
delle universita' in ragione di lire 7 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per
l'anno 2003.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 18 novembre 2005, reca:
«Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati,
tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione
universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ed approvazione del relativo statuto» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2005, n.
279».
Nota all'art. 2, comma 432:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 5, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
Nota all'art. 2, comma 433:
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca:
«Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE» ed e' pubblicato nella Gazz. Uff.
23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
Nota all'art. 2, comma 435:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati» ed e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio
2000, n. 2.
Nota all'art. 2, comma 437:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 20, della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
Note all'art. 2, comma 438:
- Si riporta il testo del comma 160, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«160. E' costituita la Fondazione per la diffusione
della responsabilita' sociale delle imprese. Alla
Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri
soggetti pubblici e privati che ne condividano le
finalita'. La Fondazione e' soggetta alle disposizioni del
codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che
verra' redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali e' assegnato alla Fondazione un
contributo di un milione di euro per l'anno 2005.».
- Si riporta il testo del comma 1269, dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«1269. All'art. 1, comma 429, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di
750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a
2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono
nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328.».
Note all'art. 2, comma 441:
- Il decreto del Ministro della sanita' 14 maggio 1996,
reca: «Normative e metodologie tecniche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della
L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto»» ed e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 178, S.O.
- Il decreto del Ministro della sanita' 20 agosto 1999,
reca: «Ampliamento delle normative e delle metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5,
comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto.» ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre
1999, n. 249.
Nota all'art. 2, comma 444:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 21-bis,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-bis. (Rifinanziamento dei programmi innovativi
in ambito urbano «Contratti di quartiere II»). - 1. Alla
scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art.
4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, ed all'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le
risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi
di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non assegnate a seguito di mancata ratifica
degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento
delle proposte gia' ritenute idonee e non ammesse al
precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Ga
zzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il
programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti
di quartiere II». Nell'ambito delle predette risorse una
quota fino a 60 milioni di euro e' altresi' destinata alla
prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1,
comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli
interventi in base alle esigenze accertate.».
Nota all'art. 2, comma 448:
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis, del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione collegiale.
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio
l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia
altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione
coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche'
nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro
gli organi amministrativi e di controllo, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari e i liquidatori delle societa', delle
mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle
associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di
riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
117;
7-bis) nelle cause di cui all'art. 140-bis del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
Il tribunale giudica altresi' in composizione
collegiale nei procedimenti in camera di consiglio
disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia
altrimenti disposto.».
Nota all'art. 2, comma 449:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L.
29 luglio 2003, n. 229» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Note all'art. 2, comma 450:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 7,
dell'art. 8 e dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari
divieto di clausole penali). - 1. E' nullo qualunque patto,
anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi
incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale
di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'
economica o professionale da parte di persone fisiche, sia
tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto
mutuante.».
«Art. 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e
finanziari, la non esigibilita' del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non
preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui
all'art. 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1,
il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto. Resta salva la
possibilita' del creditore originario e del debitore di
pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata
anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle
condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
adempimenti e dei costi connessi.
4. La surrogazione per volonta' del debitore e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarieta' sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova
disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di
atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i
licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di
cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo
n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono
soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e i l
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo
annuale da def inire ai sensi dell'art. 1, comma 605,
lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la
conseguente riorganizzazione delle discipline di
insegnamento al fine di potenziare le attivita'
laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli
studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente,
all'art. 27, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico
e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e
d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici
superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I «poli» sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
«poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regola mento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi
da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'art. 147, comma 1, le parole: «e i-quater)»
sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole:
«costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti:
«dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente
le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma,
le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono
sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico»
fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo
tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno
riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1,
comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il
beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre
anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,»
sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e'
ubicata la sede di lavoro,».
8-sexies. Ai fini di cui all'art. 2878 del codice
civile, ed in deroga all'art. 2847 del codice civile, se il
creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o
finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni
derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su
titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di
avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al
debitore quietanza attestante la data di estinzione
dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa
data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza
alcun onere per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con proprio
provvedimento determina le modalita' di trasmissione della
comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via
telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa
dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a
qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore,
ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica
all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il
medesimo termine di trenta giorni successivi all'estinzione
dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice
civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca
permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale
momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies
il conservatore, accertata la presenza della comunicazione
di cui al medesimo comma secondo modalita' conformi alle
previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della
comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo
e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque
conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies
non e' necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai
commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti
a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
legge di conversione e sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le
clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai
commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano
la nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e la cui
ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies del presente art. e di cui agli
articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle
condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi
da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite
affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in
merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV
S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata
al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa'
TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti
convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da
TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre
1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive
modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A.
provvede direttamente o tramite societa' del gruppo
all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla
normativa vigente, secondo la disciplina di cui al
comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita'
progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto
di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente
sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo
ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico».
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro
il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti
economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a
8-duodevicies, con particolare riferimento alla
realizzazione delle opere del Sistema alta velocita'.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
Nota all'art. 2, comma 451:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 118, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), cosi come
modificato dalla presente legge:
«4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in
previsione o in conseguenza di decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da
non recare pregiudizio al cliente.».
Nota all'art. 2, comma 453:
- L'art. 27 del citato decreto legislativo n. 151 del
2001, abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.».
Nota all'art. 2, comma 456:
- L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 151 del
2001, abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 37.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.».
Nota all'art. 2, comma 457:
- Si riporta il testo del comma 1259, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell'attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarieta' sociale e per i diritti e le pari
opportunita', promuove, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il
riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno
2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di
euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla
base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri
e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, al quale
concorrono gli asili nido, i servizi integrativi,
diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei
luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati,
al fine di favorire il conseguimento entro il 2010,
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33
per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra
le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100
milioni di euro per l'anno 2009.».
Nota all'art. 2, comma 459:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103, reca: «Regolamento recante riordino
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L.
4 agosto 2006, n. 248» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 2007, n. 169.
Note all'art. 2, comma 460:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1259, della legge n.
296 del 2006, si veda la nota all'art. 2, comma 457.
Nota all'art. 2, comma 462:
- Si riporta il testo del comma 1251, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si
avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia
al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con
le altre amministrazioni statali competenti e con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale
per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo,
promozionale e orientativo degli interventi relativi
all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche'
acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e
verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la
promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una
Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute,
una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
avente ad oggetto criteri e modalita' per la
riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a
potenziarne gli interventi sociali in favore delle
famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica
istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella
comunita` familiare di persone parzialmente o totalmente
non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture
residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle
politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
solidarieta` sociale e della salute, promuove, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita` sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono ed attuano un programma sperimentale di
interventi al quale concorrono i sistemi regionali
integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo
ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso
sessuale nei confronti di minori, promosse
dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269.».
Nota all'art. 2, comma 465:
- Si riporta il testo del comma 1264, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».
Nota all'art. 2, comma 466:
- Il comma 318, dell'art. 1, della legge n. 266 del
2005, abrogato dalla presente legge, recava: Art. 1,
comma 318 «Contributo annuo Unione Italiana Ciechi».
Nota all'art. 2, comma 467:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, della
legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti):
«Art. 3 (Istituzione, misura e periodicita' di una
speciale indennita' in favore dei ciechi parziali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti
ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa
una speciale indennita' non reversibile al solo titolo
della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.».
Nota all'art. 2, comma 468:
- Si riporta il testo dell'art. 130, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti
concessori antecedenti al termine di cui al medesimo
comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
Nota all'art. 2, comma 469:
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge
21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili
ed ai sordomuti):
«Art. 3 (Istituzione, misura e periodicita' di una
speciale indennita' in favore dei ciechi parziali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti
ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa
una speciale indennita' non reversibile al solo titolo
della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli
attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui
all'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza
dal primo mese successivo alla data di presentazione della
domanda stessa.
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si
applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n.
656.».
Nota all'art. 2, comma 470:
- Si riporta il testo del comma 1258, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata,
limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al
comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente
dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'art.
11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Le somme impegnate ma non
liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in
attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 28 agosto
1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono
conservate nella dotazione dello stato di previsione del
Ministero della solidarieta' sociale per cinque anni.».
Note all'art. 2, comma 471:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda la nota all'art. 2,
comma 417.
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 20, della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
Note all'art. 2, comma 473:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 20, della
gia' citata legge n. 328 del 2000:
«7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3,
lettera n). In sede di prima applicazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La
ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.».
Nota all'art. 2, comma 489:
- Si riporta il testo dell'art. 130, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni):
«Art. 130 (Processo verbale di consegna). - 1. Il
processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera
concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al
processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle
cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo
calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono
eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni
caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato
attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o
per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in
piu' luoghi e in piu' tempi ai relativi accertamenti,
questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art.
129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula
del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare
firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla
data di esso decorre il termine utile per il compimento dei
lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei
lavori possa farsi in piu' volte con successivi verbali di
consegna parziale quando la natura o l'importanza dei
lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili. In
caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le
sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli
effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto
a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause
di indisponibilita' si applica la disciplina dell'art.
133.».
Note all'art. 2, comma 490:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di
investimenti degli stessi in campo immobiliare):
«Art. 11 (Nuovi investimenti). - 1. In relazione
all'impiego di fondi disponibili in attuazione delle
disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore
immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e
gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, vengono
realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio
di cui all'art. 10 anche in merito alle prospettive di
rendimento, esclusivamente in via indiretta, in particolare
tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e
partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari, nel
rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in
materia di impiego di parte dei fondi disponibili per
finalita' di pubblico interesse.
2. Gli investimenti devono essere diversificati, in
modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la
partecipazione puo' riguardare il capitale delle societa'
indipendenti di gestione di cui all'art. 3 e delle societa'
di intermediazione di cui all'art. 7 del presente decreto.
3. L'individuazione dei fondi di investimento
immobiliare e delle societa' immobiliari e' motivata con le
specifiche caratteristiche di solidita' finanziaria,
specializzazione e professionalita' dei contraenti
prescelti.
4. Gli enti possono destinare una percentuale non
superiore al 15 per cento dei fondi disponibili
all'acquisto di immobili, tramite le societa' di
intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalita'
di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori
sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica
da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10, della
redditivita' prevedibile e comunque assicurando una
equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
nazionale. Nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei
fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela
della famiglia. Resta in ogni caso fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relaziona ai sensi dell'art. 12, comma 2, alle competenti
commissioni parlamentari sull'andamento dei nuovi
investimenti immobiliari degli enti.».
- Si riporta il testo del primo e dell'ottavo comma,
dell'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981):
«Art. 40. Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e
31 della L. 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui
alla tabella allegata alla stessa L. 5 agosto 1978, n. 468,
e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, n. 76 del
17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche' tutti
gli altri enti ed organismi anche di natura economica a
carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, che gestiscono fondi direttamente o
indirettamente interessanti la finanza pubblica e che
abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di
lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a
qualunque titolo presso le aziende di credito di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni, per un importo superiore al 3 per
cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di
competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle
per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed
ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di
capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si
applica agli enti per i quali gia' vigono al riguardo
apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro
del tesoro, il deposito delle loro disponibilita' presso le
aziende di credito, nonche' per i comuni con popolazione
inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo
censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai
rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite
del 3 per cento. Ove venga accertato che le disponibilita'
degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di
credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per
cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, e'
posto a carico delle aziende di credito, sulle
disponibilita' eccedenti, un interesse pari al tasso
ufficia le di sconto aumentato di quattro punti, da versare
al bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del tesoro.
(omissis).
Con decreto del Ministro del tesoro puo', altresi',
essere variata la percentuale o il livello massimo delle
disponibilita' degli enti e che le aziende di credito
possono tenere presso di se', e possono essere modificate,
in relazione a particolari situazioni delle aziende di
credito, le modalita' di riafflusso delle disponibilita' di
cui al sesto comma.».
Note all'art. 2, comma 493:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 37, della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro):
«3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.».
- Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 59, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall'ann o 1998, in attuazione dell'art. 3,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il
procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'art. 37, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in
ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni
I.N.P.S. sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di
tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza
degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
conto dell'I.N.P.S. e che le stesse sono da intendersi
senza oneri di interessi.».
Nota all'art. 2, comma 495:
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Nota all'art. 2, comma 496:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
7 marzo 2007, n. 45, reca: «Regolamento di attuazione
dell'art. unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2005, n.
266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2007, n. 83.
Nota all'art. 2, comma 498:
- Si riporta il testo dell'art. 23, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui
dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei
rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del periodo precedente. La ripartizione del fondo e'
disposta con decreti del Ministro competente, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella
Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate
nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del
2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga
riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio
destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da
quelli indicati nella Tabella C, intendendosi
conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di
spesa.
3. (Abrogato).
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni
di cui all'art. 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
procura della Corte dei conti.».
Nota all'art. 2, comma 499:
- Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 69, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
«14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto,
per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza
economico-patrimoniale nell'ambito della gestione
complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla
stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di
vigilanza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 35 (Anticipazioni all'I.N.P.S. e all'INPDAP). -
1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato
all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle
prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti
dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al
31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a
titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di
cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo,
nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a
favore della gestione di cui all'art. 29 della legge
9 marzo 1989, n. 88 . Per le anticipazioni concesse nel
corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della
determinazione dei relativi importi, si provvede con la
procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi
consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, provvede
alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile
derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il
complesso degli effetti contabili sulle gestioni
dell'I.N.P.S. interessate e' definito con la procedura di
cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, anche per gli anni successivi
rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono
autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'I.N.P.S.
e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo
di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali nel loro complesso.
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria
usufruite dall'I.N.P.S. per gli esercizi 1997 e 1998, per
il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della
societa' Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i
fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono
autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse
sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come
modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione
del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo
anticipato, sono effettuati in favore dell'I.N.P.S. con il
vincolo di destinazione alla societa' Poste italiane Spa al
fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle
anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria
usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di
fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni
previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle
anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del
relativo rendiconto.
6. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
istituita presso l'I.N.P.S. e presso l'INPDAP un'apposita
contabilita' nella quale sono evidenziati i rapporti
debitori verso lo Stato da parte delle gestioni
previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'I.N.P.S. e
dell'INPDAP quanto disposto dall'art. 59, comma 34, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
8. E' confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in
attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad
espletare in regime convenzionale le attivita' connesse
alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei
dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate
alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
secondaria della spesa relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresi'
attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e'
stabilita, a carico delle Amministrazioni statali,
un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva
rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi
criteri e modalita' di versamento.».
Note all'art. 2, comma 500:
- Per il testo dell'art. 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 si veda la nota all'art. 2 comma 468.
- Si riporta il testo dell'art. 37, della legge 9 marzo
1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
- Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'I.N.P.S. la «Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente art. si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
Nota all'art. 2, commi 501 e 502:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 74, della
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«Art. 74 (Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici). - 1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma 18,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
Nota all'art. 2, comma 503:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 11, della
legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della
normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale
di volo dipendente da aziende di navigazione aerea):
2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge non si applica
l'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859.».
Nota all'art. 2, comma 504:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 35 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 25 (Trattamento previdenziale). (decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4,
6). - 1. Per i periodi di congedo di maternita', non e'
richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna
anzianita' contributiva pregressa ai fini
dell'accreditamento dei contributi figurativi per il
diritto alla pensione e per la determinazione della misura
stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di
fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai
fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far
valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La
contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione
pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita'
e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico
dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio
lavorativo richiesto nel medesimo comma.».
«Art. 35 (Trattamento previdenziale). (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a)
e b), decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
articoli 2, commi 2, 3 e 5). - 1. I periodi di congedo
parentale che danno diritto al trattamento economico e
normativo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, sono coperti da
contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al
comma 1 dell'art. 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 34,
comma 3, compresi quelli che non danno diritto al
trattamento economico, sono coperti da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno
sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la
facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi
secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione
volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per
i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una
retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna
retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il
diritto, per la parte differenziale mancante alla misura
intera o per l'intera retribuzione mancante, alla
contribuzione figurativa da accreditare secondo le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della
contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti
iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico
della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi non
coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che
danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente
al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere
riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le
modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e successive modificazioni, a condizione che i
richiedenti possano far valere, all'atto della domanda,
complessivamente almeno cinque anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.».
Nota all'art. 2, comma 505:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 6, della
legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione
di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale):
«3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e'
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.».
Nota all'art. 2, comma 506:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 44, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel
senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo
art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i
benefici di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge
1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al
comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni..
Note all'art. 2, commi 510, 511 e 512:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda la nota all'art. 2, comma
417.
- Si riporta il testo dell'art. 25, della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'art. precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente
comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del
1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
del 20 dicembre 1977».
- La legge 14 febbraio 1987, n. 40, reca: «Norme per la
copertura delle spese generali di amministrazione degli
enti privati gestori di attivita' formative» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n.
45.
Nota all'art. 2, comma 513:
- Si riporta il testo del comma 298 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, nonche' al personale docente presso le
universita' statali ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e
fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste
a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000
euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di
fabbrica.
A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la
chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo
periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori
coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a
progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca, di cui al comma 6 dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
per le spese documentate relative all'acquisto di un
computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre
2008.».
Note all'art. 2, comma 514:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) (abrogata);
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2
dell'art. 49;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo
comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all'art. 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) (abrogata);
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lettera c),
quinto e sesto periodo.».
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di
fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre
indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se piu' favorevoli,
le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al
31 dicembre 2006.».
Nota all'art. 2, comma 515:
- Si riporta il testo dell'art. 23, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Entrata in vigore e norme transitorie). - 1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il
1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni
di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22,
comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto legislativo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
contratti di assicurazione di carattere previdenziale
stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad
essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all'art. 8, comma 7, relative alle
modalita' tacite di conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari, non si applicano ai
lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei
requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'art.
10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale
situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle
medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo
le modalita' esplicite di cui all'art. 8, comma 7, e in
questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste
al predetto art. 10, con esclusione dell'accesso al
predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente
decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte
le forme pensionistiche, sullabase dei contenuti del
presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni,
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del TFR:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi,
sulla base delle citate direttive, alle norme del presente
decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme
pensionistiche individuali attuate prima della predetta
data mediante contratti di assicurazione sulla vita,
provvedono:
1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del
patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3,
con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei
relativi impegni secondo criteri di proporzionalita' dei
valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui
all'art. 13, comma 3.
3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui
agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli
articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma
pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2007.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme
pensionistiche complementari che hanno provveduto agli
adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del
comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le
istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le
forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno
2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite
procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'art. 19,
comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in
ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi'
provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori
adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono,
a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei
contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno
2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'art. 8,
comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si
applica relativamente al versamento del residuo TFR.
Qualora la forma pensionistica complementare non abbia
ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione
o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo
minimo di partecipazione di due anni di cui all'art. 14,
comma 6.
4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a
far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del
conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita'
delle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 20,
comma 2, del presente decreto legislativo, entro il
31 maggio 2007.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo le disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi e contributi versati
e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi
soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni
accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1,
secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate
anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici
finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione
a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'art.
20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non
si da' luogo all'attivita' di riliquidazione prevista dal
medesimo secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 del
medesimo testo unico.
6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di
attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p), della legge
23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica
esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al
29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a
forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata
in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8;
b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre
2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta
data;
c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
ferma restando la possibilita' di richiedere la
liquidazione della intera prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale con
applicazione del regime tributario vigente alla data del
31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' concessa
la facolta' al singolo iscritto di optare per
l'applicazione del regime di cui all'art. 11.
7-bis. Nel caso di conferimento alla forma
pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro
il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione
dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle
disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate
concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione
individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del
TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' per
lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e
i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di
TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i
conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si applicano, per
quanto riguarda le modalita' di conferimento del TFR, le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, e il termine di
sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.».
Nota all'art. 2, comma 516:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si vedano le
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... continua dal documento precedente ...
note all'art. 2, comma 514.
Nota all'art. 2, comma 517:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
Nota all'art. 2, comma 518:
- Si riporta il testo del comma 16, dell'art. 118,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80
milioni di euro per l'anno 2008, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge
24 giugno 1997, n. 196».
Note all'art. 2, comma 519:
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
«Art. 22 (Finanziamento delle attivita' formative). -
Le attivita' professionali promosse dalle regioni sono
finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono
conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel
bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di
formazione professionale trasferite o da trasferire alla
regione, nonche' l'importo corrispondente alla
disponibilita' del Fondo addestramento professionale
lavoratori per l'anno 1979.
Le attivita' di formazione professionale rientranti
nelle competenze dello Stato di cui all'art. 18 della
presente legge, trovano copertura in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e'
fissato annualmente con la legge finanziaria e che
confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n.
675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede altresi' al finanziamento:
a) delle attivita' di formazione professionale
residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al
trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478».
- Si riporta il testo del comma 519, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento
del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del
29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, e prioritariamente del personale di
cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al
31 dice mbre 2006, nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al
personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni».
- Si riporta il testo del comma 1209, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
Nota all'art. 2, comma 520:
- Si riporta il testo del comma 517, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva, il
Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e'
incrementato di sessanta unita' di personale, di cui tre
tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque
ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero
rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto
dalle norme vigenti».
Note all'art. 2, comma 521:
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
n. 148 del 1993 si vedano le note all'art. 2, comma 519.
- Si riporta il testo del comma 1190, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
15 giugno 2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in
sede istituzionale territoriale ed inviate al Minister o
del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio
2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1,
comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti
in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il
31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al
secondo periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga
e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
All'art. 1, comma 155, primo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Nota all'art. 2, comma 523:
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
n. 148 del 1993 si vedano le note all'art. 2, comma 519.
Note all'art. 2, comma 524:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni:
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bil ancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
n. 148 del 1993 si vedano le note all'art. 2, comma 519.
Nota all'art. 2, comma 525:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 e di 45
milioni d i euro per il 2008 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi
oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), previa rendicontazione».
Nota all'art. 2, comma 526:
- Si riporta il testo del comma 26, dell'art. 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita».
Nota all'art. 2, comma 531:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del
gia' citato decreto-legge n. 4 del 1998, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2008. Alle finalita' del presente
comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire».
Note all'art. 2, commi 532 e 533:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, in conformita' all'art. 117 della Costituzione e
agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni
vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a
tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle
peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia'
indicati nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
rispetto delle competenze in materia di sicurezza
antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con
la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate
categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche
tipologie di lavoro o settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle
attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente
formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
con particolare riguardo alle piccole, medie e micro
imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine,
impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e
dispositivi di protezione individuale, al fine di operare
il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema
pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione
delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione
della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con
riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto,
nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del
rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) determinazione delle sanzioni penali
dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a
euro ventimila per le infrazioni formali, della pena
dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre
anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
casi;
3) previsione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad
euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in
dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni
violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti
e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) previsione della destinazione degli introiti
delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla
prevenzione, a campagne di informazione e alle attivita'
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attivita' e delle politiche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'art. 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle
buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni,
delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire
la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti
sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri,
regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo
sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la
definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
progetti formativi, con particolare riferimento alle
piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e
micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL,
nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno
dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture
centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei
principi di cui all'art. 19 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli
interventi di pianificazione, programmazione, promozione
della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati
verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il
lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
essi equiparati in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e
delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti
prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita'
solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento
degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli
appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire
che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano
essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della
sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti
modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonche' ai criteri ed alle
linee guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a
quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono
disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati
nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del
comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche
europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri
competenti per materia, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal
presente articolo, con esclusione di quelli di cui al
comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui
al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50
milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008».
Nota all'art. 2, comma 534:
- Si riporta il testo del comma 1187, dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi».
Nota all'art. 2, comma 535:
- Si riporta il testo del comma 151, dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione».
Nota all'art. 2, comma 536:
- Si riporta il testo del comma 1267, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei
migranti e dei loro familiari, e' istituito presso il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato
«Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale
e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo e' altresi'
finalizzato alla realizzazione di un piano per
l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il
rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non
didattici di apposite figure professionali madrelingua
quali mediatori culturali».
Nota all'art. 2, comma 537:
- Si riporta il testo dei commi 863 e 866, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«863. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle
Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico
nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate
con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
e' incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100
milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008,
4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno
2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per
l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni
per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015, per la
realizzazione degli interventi di politica regionale
nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013.
Non meno de l 30 per cento delle risorse di cui al periodo
precedente e' destinato al finanziamento di infrastrutture
e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni
meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il
periodo finanziario di riferimento, di cui al presente
comma, non possono essere variati, salvo approvazione da
parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
«866. Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed
immediatamente impegnabili. Le somme non impegnate
nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in
bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio
2013.».
Note all'art. 2, comma 539:
- Si riporta il testo del paragrafo 3, dell'art. 87,
del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita'
europea:
«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione».
- Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione,
del 5 dicembre 2002 (Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 337 del 13 dicembre
2007.
- Si riporta il testo dell'art. 74, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane,
le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali».
Nota all'art. 2, comma 541:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati».
Note all'art. 2, comma 542:
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca:
«Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174.
- Si riporta il testo dell'art. 61 e del comma 5
dell'art. 109 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi non computati nella determinazione del reddito non
danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15».
«5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
3 dell'art. 96. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non
rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente».
Note all'art. 2, comma 543:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 2204/2002,
si vedano le note all'art. 2, comma 539.
Nota all'art. 2, comma 545:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
«Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale). -
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,
su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore
del luogo ove e' posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina
al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione
di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice
del lavoro che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413
e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di
cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel
giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'art. 650
del codice penale.
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36
del codice penale».
Nota all'art. 2, comma 547:
- Si riporta il testo dell'art. 61, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11.-12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del la
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
Nota all'art. 2, comma 548:
- Si riporta il testo del paragrafo 3, dell'art. 88,
del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita'
europea:
«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale».
Nota all'art. 2, comma 549:
- Si riporta il testo del comma 1156, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede aiseguenti interventi, nei limiti
degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via
definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente
articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei
piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo
per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad
assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente
utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle
misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto egislativo
28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di
23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto
importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in
favore della regione Calabria e della regione Campania e'
concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di
60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
nelle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria
sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,
del de creto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008,
e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di
50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse
alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni
che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente
comma».
Note all'art. 2, comma 550:
- Si riporta il testo del comma 1166, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione
interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le
convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite
complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un
triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in
vigenza dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e
prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione
occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette
convenzioni, il termine di cui all'art. 78, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 3 88, e' prorogato al
31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il
Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 10, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196):
«3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale,
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da
lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in
progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri
enti e nella misura non superiore al 30 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o
di partecipanti al consorzio».
Note all'art. 2, comma 551:
- Si riporta il testo del comma 557, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di
cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di
stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture
burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della
propria autonomia, possono fare riferimento ai principi
desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a
543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto
organizzativo; b) art. 1,commi 189, 191 e 194, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa al
fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi
con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di
personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1,
commi da 198 a 206, della le gge 23 dicembre 2005, n. 266,
fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime
per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di
cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
Nota all'art. 2, comma 552:
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
Note all'art. 2, comma 553:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 20, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«Art. 20 (Disposizioni particolari in materia di
assunzioni di personale nella regione Sicilia). - 1. La
regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima
provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dell'O.M. del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n.
2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito
dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 2414/FPC dell'18 settembre 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e
degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni,
dalla regione medesima e dagli enti locali delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici
del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selett
ive, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni
organiche.
Alla relativa spesa si provvede a valere sulla
disponibilita' dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai
sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive modificazioni».
- La legge regionale della Regione siciliana
1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per
l'occupazione produttiva in Sicilia) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 15 gennaio 1994.
- La legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre
1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul
dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti
locali della Sicilia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 17 dicembre 1994.
- La legge regionale della Regione siciliana
10 dicembre 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti e
variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario
2001), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
27 aprile 2002.
Note all'art. 2, comma 554:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della
legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo».
- La disciplina 30 dicembre 2006, reca: «Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione» ed e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. C 323.
- Il regolamento (CE) dell'11 luglio 2006, n.
1083/2006, reca: «Regolamento del consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999» ed
e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210.
- La direttiva 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, reca:
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio» ed e' pubblicata nella
G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, reca:
«Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in
materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 21, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 21 (Disposizioni varie in materia fiscale). - 1.
Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito
di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria,
di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare
lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
Nota all'art. 2, comma 557:
- Si riporta il testo del comma 278, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«278. Per il potenziamento delle attivita' di ricerca,
formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo
per la formazione europea Jean Monnet, costituita in
facolta', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005».
Nota all'art. 2, comma 558:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 11 (Attivita' di stoccaggio). - 1. L'attivita' di
stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di
durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai
richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica,
economica ed organizzativa e che dimostrino di poter
svolgere, nel pubblico interesse, un programma di
stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente
decreto. La concessione e' accordata, sentito il comitato
tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le
condizioni del giacimento o delle unita' geologiche lo
consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile
1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il
disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel
quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle
attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i
poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.
2. Nel caso in cui un titolare di concessione di
coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il
conferimento di quest'ultima comprende la concessione di
coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che
pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente
all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione
contabile, gestionale e societaria delle attivita' di
stoccaggio di cui all'art. 21, il titolare di concessione
di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di
stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei
requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione
di stoccaggio.
3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario
di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'art.
21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non
adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono
dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625.
4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla
disciplina del presente decreto, si intendono confermate
per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le
relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi
diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare
alla stessa data.
5. All'art. 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n.
170, le parole: "ai titolari di concessioni di
coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai
richiedenti"».
Nota all'art. 2, comma 560:
- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 4, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai
sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di
un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a
0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con
aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente
con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sulla base delle stime di
inventario radiometrico dei siti determinato annualmente
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, su proposta dell'APAT, valutata la
pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun
territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che
ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del
combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio
del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, e
proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi,
il contributo e' assegnato in misura del 20 per cento in
favore del comune nel cui territorio e' ubicato il
Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni
con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione
residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in
favore della regione e della provincia nonche' dei comuni
confinanti, qualora situati in province diverse e nel
raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».
Nota all'art. 2, comma 565:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda la nota all'art. 2,
comma 417.
Nota all'art. 2, commi 566 e 567:
- Si riporta il testo del comma 1291, dell'art. 1,
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1291. Al fine del potenziamento degli impianti
sportivi e per la promozione e la realizzazione di
interventi per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai
Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato
"Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale", al quale e' assegnata la somma di
33 milioni di euro per l'anno 2007».
Nota all'art. 2, comma 568:
- Si riporta il testo del comma 580, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica».
Nota all'art. 2, comma 569:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca:
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
Nota all'art. 2, comma 570:
- Si riporta il testo del comma 454, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il supporto della
CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un
programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle
amministrazioni dello Stato a supporto della definizione
dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di
indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le
categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel
processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Nota all'art. 2, comma 571:
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si
intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita'
dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e
controllo».
Nota all'art. 2, comma 572:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 26, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 si vedano le note all'art. 2,
commi 573 e 574.
Note all'art. 2, commi 573 e 574:
- Si riporta il testo dell'art. 58, della gia' citata
legge n. 388 del 2000:
«Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono
quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato
art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al
presente comma, e devono indicare, anche al fine di
tutelare il principio della libera concorrenza e
dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei
servizi espressi in termini di quantita'. Le predette
convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia.
2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" sono
inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla locazione
finanziaria".
3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e
l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e
telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
dei fabbisogni.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei
corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi
nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed
informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di
conto capitale destinati a tale scopo possono essere
trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza
dell'onere finanziario complessivo».
- Si riporta il testo del comma 449, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento».
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti».
- Si riporta il testo dell'art. 26, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2000):
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti».
- Si riporta il testo del comma 450, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».
Nota all'art. 2 comma 575:
- Si riporta il testo del comma 601, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione di
retta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al
presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti
dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio».
Nota all'art. 2, comma 577:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 86, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida
realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due
anni a decorrere dalla data di approvazione dei
contratti-quadro di cui all'art. 83, comma 1, sostiene i
costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato».
Nota all'art. 2, commi 580 e 581:
- Si riporta il testo dell'art. 80, del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 80 (Composizione della Commissione di
coordinamento del sistema pubblico di connettivita). - 1.
La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso
il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di
comprovata professionalita' ed esperienza nel settore,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza
delle amministrazioni statali previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su
proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti
otto sono nominati su designazione della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti
dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato
in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete
internazionale della pubblica amministrazione la
Commissione e' integrata da un rapp resentante del
Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia'
parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' componente di diritto e
presiede la Commissione. Gli altri componenti della
Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico
e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si
riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della
Commissione e la partecipazione alle riunioni della
Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna
indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le
amministrazioni interessate provvedono agli oneri di
missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si
avvale del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e
sulla base di specifiche convenzioni, di organismi
interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, della consulenza di uno o piu' organismi
di consultazione e cooperazione istituiti con appositi
accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici
del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie
dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo'
avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama
ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le
modalita' definite nei regolamenti di cui all'art. 87».
Note all'art. 2, comma 582:
- Si riporta il testo dell'art. 51, del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 51 (Sicurezza dei dati). - 1. Le norme di
sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'art. 71
garantiscono l'esattezza, la disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 1. - 1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione
dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici non economici nazionali, denominate
amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti
finalita':
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le
decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di
cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi
medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia
con le normative comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le
amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i
concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti
di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti
dall'art. 7».
Note all'art. 2, comma 584:
- Si riporta il testo dell'art. 107, della gia' citata
legge n. 388 del 2000:
«Art. 107 (Informatizzazione della normativa vigente).
- 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative
volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche'
di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
A favore del fondo e' autorizzata la spesa di lire 25
miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il
programma, le forme organizzative e le modalita' di
funzionamento del fondo sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il
Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente
della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
con le modalita' stabilite dallo stesso decreto».
- Si riporta il testo dell'art. 12, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002
(Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 12 (Fondo di riserva). - 1. Il fondo di riserva
e' destinato, nel corso dell'esercizio finanziario,
all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa
nonche' allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova
istituzione.
2. I prelevamenti dal fondo sono disposti con decreto
del Presidente, su proposta del Segretario generale.
3. L'ammontare del fondo di riserva non puo' superare
il cinque per cento del totale delle spese correnti.
4. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati
pagamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge
28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e'
applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in
vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente
essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR,
compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo
1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'art.
107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'art. 107 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti
approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le
disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente
al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti
successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione
codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi,
emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno
2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali
della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di
obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi
di cui al comma 14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e previo parere della
Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con
uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
19. E' istituita una Commissione parlamentare composta
da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 14;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il
Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in
parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo,
con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo,
da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine
previsto per il parere della Commissione scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al
comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della
legislatura successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59».
Nota all'art. 2, comma 589:
- Si riporta il testo dell'art. 47, del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1.
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo
della posta elettronica; esse sono valide ai fini del
procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata
la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo
di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali
provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti,
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali e previa informativa agli interessati in merito
al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
Nota all'art. 2, comma 591:
- Si riporta il testo dell'art. 78, del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel
Sistema pubblico di connettivita). - 1. Le pubbliche
amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale
e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti
organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art.
71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del
presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a
partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi
«Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal
Sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio
finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».
Nota all'art. 2, comma 594:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
Note all'art. 2, comma 598:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni, individuano, nell'ambito
della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalita' di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di
propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto
della loro autonomia normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita' di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento».
Nota all'art. 2, comma 601:
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. - 1. E' istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di
alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di
indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli altri due membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
dei due membri dell'Autorita' sono comprovate dal relativo
curriculum di cui e' disposta la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato
ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i due membri durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Per l'intera durata dell'incarico essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresi' operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i
docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico,
sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori
ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere
confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
determinate le indennita' da corrispondere al Presidente,
ai due membri ed al direttore generale».
Nota all'art. 2, comma 602:
- Per il testo dell'art. 4, del decreto legislativo n.
39 del 1993 si veda le note all'art. 2, comma 601.
Nota all'art. 2, comma 604:
- Per il testo dell'art. 1, della legge 30 dicembre
1988, n. 561, si veda la nota all'art. 2, comma 609.
Nota all'art. 2, comma 605:
- Si riporta il testo degli articoli 623, 633 e 634 del
codice di procedura penale:
«Art. 623 (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei
casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla
sentenza di annullamento;
b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi
previsti dall'art. 604 comma 1, la corte di cassazione
dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo
grado;
c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise
di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di
assise o di un tribunale in composizione collegiale, il
giudizio e' rinviato rispettivamente a un'altra sezione
della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza,
alla corte o al tribunale piu' vicini;
d) se e' annullata la sentenza di un tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la
corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata».
«Art. 633 (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di
revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione
specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e
deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e
documenti, nella cancelleria della Corte di appello
individuata secondo i criteri di cui all'art. 11.
2. Nei casi previsti dall'art. 630, comma 1, lettere a)
e b), alla richiesta devono essere unite le copie
autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna
ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'art. 630, comma 1,
lettera d), alla richiesta deve essere unita copia
autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il
reato ivi indicato».
«Art. 634 (Declaratoria d'inammissibilita). - 1. Quando
la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi previste dagli
articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta
manifestamente infondata, la corte di appello anche di
ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e puo'
condannare il privato che ha proposto la richiesta al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma
da euro 258 a euro 2.065.
2. L'ordinanza e' notificata al condannato e a colui
che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per
cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte
di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra
corte di appello individuata secondo i criteri di cui
all'art. 11».
Nota all'art. 2, comma 607:
- Si riporta il testo dell'art. 194, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni
(Ordinamento giudiziario):
«Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere
trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni
prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».
Note all'art. 2, comma 608:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 7 maggio
1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario
militare di pace), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Uffici del pubblico ministero). - L'ufficio
autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di
cassazione e' composto dal procuratore generale militare
della Repubblica e da due sostituti procuratori generali
militari. Il procuratore generale militare e' scelto tra i
magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni,
funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di
secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.
Presso la corte militare di appello, l'ufficio del
pubblico ministero e' composto da un procuratore generale
militare della Repubblica, magistrato militare di
cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da
sostituti procuratori generali militari, magistrati
militari di cassazione o di appello.
Presso le sezioni distaccate della corte militare di
appello, l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un
avvocato generale militare, magistrato militare di
cassazione, e da uno o piu' sostituti procuratori generali
militari di cassazione o di appello.
Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico
ministero e' composto da un procuratore militare della
Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti
procuratori militari della Repubblica, magistrati militari
di tribunale».
- L'art. 11 della citata legge n. 180 del 1981,
abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 11. Ruolo
organico dei magistrati e dei cancellieri militari».
Nota all'art. 2, comma 609:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
magistratura militare), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. E' istituito, con sede in Roma, il
Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:
a) il primo presidente della Corte di cassazione, che
lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte
di cassazione;
c) cinque componenti eletti dai magistrati militari,
di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;
d) due componenti estranei alla magistratura
militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere
fra professori ordinari di universita' in materie
giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
professionale; i due componenti estranei alla magistratura
militare non possono esercitare attivita' professionale
suscettibile di interferire con le funzioni della
magistratura militare ne' possono esercitare attivita'
professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro
l'amministrazione militare.
2. Presso il Consiglio della magistratura militare e'
costituito un comitato di presidenza composto dal primo
presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal
componente di cui alla lettera d) del comma 1 vice
presidente e dal procuratore generale militare presso la
Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attivita' e
l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le
stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore
della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i
procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia
e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di
cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il
procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei
magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i
magistrati ordinari. Il procuratore generale militare
presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di
pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a
maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la
presenza di almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.
A parita' di voti prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei
componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo
1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento
economico di tali componenti e' stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di
lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio
superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
7. E' abrogato l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n.
180 . L'azione disciplinare nei confronti dei giudici
militari e' esercitata dal Ministro della difesa o dal
procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni
del comma 3.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del
Consiglio della magistratura militare, nonche' le
disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio
stesso e per la sua prima formazione e quelle di
adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per
il Consiglio superiore della magistratura».
Nota all'art. 2, comma 610:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 5, della
legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme
sull'ordinamento giudiziario):
«3. Le disposizioni in materia di temporaneita' degli
incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45
e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
modificati dall'art. 2 della presente legge, si applicano a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino
al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono
i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso
tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo
per il conferimento delle funzioni senza che abbiano
ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre
funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con
funzioni non direttive ne' semidirettive nello stesso
ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire
con le successive vacanze, senza variazione dell'organico
complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato.
Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione
della durata degli incarichi direttivi e semi direttivi si
applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge».
Nota all'art. 2, comma 612:
- Si riporta il testo dell'art. 262 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 262 (Durata del sequestro e restituzione delle
cose sequestrate). - 1. Quando non e' necessario mantenere
il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della
sentenza. Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di
presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine
puo' imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non
e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e'
mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a
norma dell'art. 321.
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza
non piu' soggetta ad impugnazione, le somme di denaro
sequestrate, se non ne e' stata disposta la confisca e
nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne
diritto, sono devolute allo Stato.
4. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le
cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,
salvo che sia disposta la confisca».
Note all'art. 2, comma 613:
- Si riporta il testo dell'art. 676, del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 676 (Altre competenze). - 1. Il giudice
dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione
della pena quando la stessa non consegue alla liberazione
condizionale o all'affidamento in prova al servizio
sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o
alla restituzione delle cose sequestrate o alla devoluzione
allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
comma 3-bis dell'art. 262. In questi casi il giudice
dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle
cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263
comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena,
il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio
adottando i provvedimenti conseguenti.».
Nota all'art. 2, comma 622:
- Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410:
«Art. 9 (Disposizioni di coordinamento). - 1. L'art. 7
della tabella allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve
intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento
immobiliare disciplinati dall'art. 37 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello
Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti
locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come
parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di
lire per ciascuna imposta.
3. Nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, la lettera d) e' abrogata.
4. Nell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
«nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi
d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86» sono soppresse.
5. Nell'art. 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio
1994, n. 86, il terzo periodo e' soppresso.
6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'art. 15 e'
abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del
presente decreto.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli
effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti
all'attuazione del presente capo».
Nota all'art. 2, comma 623:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica».
Nota all'art. 2, comma 625:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Riduzione delle spese di funzionamento per
enti ed organismi pubblici non territoriali). - 1. Gli
stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria,
individuati ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di
sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e
degli organismi gestori delle aree naturali protette e
delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura
del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita'
non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano
una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'art. 2425, primo comma, lettera
B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei
rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e
servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del
10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui
al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il
mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. (abrogato)».
Nota all'art. 2, comma 626:
- Il comma 7, dell'art. 1, della legge n. 266 del 2005,
abrogato dalla presente legge, regolava i limiti
all'assunzione di impegni di spesa.
Note all'art. 2, comma 627:
- Si riporta il testo del primo comma, dell'art. 5,
della legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa
per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni):
«Art. 5. - Tutti i fabbricati realizzati, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale
servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge,
infrastrutture militari.».
Note all'art. 2, comma 628:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro
della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il
piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di vedove
non legalmente separate ne' divorziate, possono mantenerne
la conduzione, purche' non siano proprietari di altro
alloggio di certificata abitabilita'. I proventi derivanti
dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di
servizio e per la manute nzione di quelli esistenti.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni reca: «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170 reca: «Regolamento concernente disciplina
delle attivita' del Genio militare, a norma dell'art. 3,
comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2005, n. 201,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 13-ter, dell'art. 27,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo
comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il
31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel primo
periodo e per le medesime finalita', nell'anno 2008 sono
individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio,
beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000
milioni di euro.».
Nota all'art. 2 comma 629:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota all'art. 2,
comma 416.
Nota all'art. 2, comma 631:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni per la valorizzazione e
privatizzazione di beni pubblici). - 1.-2-bis. (Omissis).
3. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo
le parole: «ad uso residenziale», sono inserite le
seguenti: «, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni».
4. (Omissis).
5. Al comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia».
6. All'art. 3, comma 13, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono
soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'».
7. Al primo periodo del comma 14 dell'art. 3, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo
la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso
residenziale non di pregio ai sensi del comma 13».
8. (Omissis).
9. Al comma 20 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le
parole: «Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate
di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in
base alla normativa vigente alla data della predetta
manifestazione di volonta' di acquisto.».
9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni
immobili statali suscettibili di uso turistico e
nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica in funzione del patto di stabilita' e crescita,
l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A.
Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto
periodo del comma 1 dell'art. 29 del presente decreto.
10.-11. (Omissis).
11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla
regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di
interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale,
da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di
ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. (abrogato)
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai
commi 3 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001,
spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennita' per l'occupazione dell'alloggio.
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate
rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al
comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, e'
riassegnata allo stato di previsione del Ministero della
difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i
canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e'
determinato con la legge di bilancio.
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
Nota all'art. 2, comma 632:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
Nota all'art. 2, comma 633:
- Per il riferimento al comma 4, dell'art. 4, del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda la nota
all'art. 2, comma 632.
Note all'art. 2, comma 634:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
gia' citata legge n. 400 del 1988:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni reca: «Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi
forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325.
- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 9, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
(Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
«1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali
sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad
una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la soci eta' puo' compiere qualsiasi atto
di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9
della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.».
Nota all'art. 2, comma 635:
- Si riporta il testo dei commi 19 e 23, dell'art. 14,
della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005):
«19. E' istituita una Commissione parlamentare composta
da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».
«23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.».
Nota all'art. 2, comma 636:
- Per il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge
n. 400 del 1988 si vedano le note all'art. 2, comma 634.
Nota all'art. 2, comma 640:
- Si riporta il testo dell'art. 28, della citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici). - 1.-6. (abrogati).
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. (abrogato).
9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti
sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
agli atti connessi alle operazioni di trasformazione
effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico
primario per uso plurimo e per la gestione delle relative
infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli
enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa
idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari
tecnici.».
Note all'art. 2, comma 641:
- Si riporta il testo del comma 483, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un
miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205
milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo
da' conto dei provvedimenti adottati in apposito documento
allegato alla relazione di cui al comma 480.».
- Per il testo dell'art. 28, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si veda la nota all'art. 2, comma 640.
- Si riporta il testo del comma 621, dell'art. 1, della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.».
Note all'art. 2, comma 642:
- Il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, reca:
«Riordinamento degli istituti pubblici di educazione
femminile» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1930, n. 46.
- Il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e
successive modificazioni reca: «Approvazione delle norme
modificative, integrative ed interpretative del regio
decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il
riordinamento degli istituti pubblici di educazione
femminile» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 novembre 1931, n. 255.
|
| Art. 3. (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali).
----> Vedere da pag. 257 a pag. 286 <----
Nota all'art. 3, comma 1: - Si riporta il testo dei commi 207 e 208 dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificati dalla presente legge: «207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.». «208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche' i contenuti e le modalita' di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al comma 204, definisce annualmente le relative modalita' attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.». Nota all'art. 3, comma 3: - Si riporta il testo del secondo comma, dell'art. 47, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi): «A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.». Nota all'art. 3, comma 4: - Si riporta il testo del comma 1237, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2008.». Note all'art. 3, comma 5: - Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): «Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita' sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato a i sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.». - Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale): «Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.». Nota all'art. 3, comma 9: - Per il testo del comma 1235, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006 si veda la nota all'art. 3, comma 10. Nota all'art. 3, comma 10: - Si riporta il testo del comma 1235, dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente art. e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007.». Note all'art. 3, comma 12: - Si riporta il testo dei commi da 459 a 463, dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006: «459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Societa' di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 461. 460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale. 461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse. 462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali». 463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse; b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento»; c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa»; d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere».». - Si riporta il testo del primo comma, dell'art. 2359, del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.». Nota all'art. 3, comma 16: - Per il testo dei commi 459 e 461, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano in note all'art. 3, comma 12. Nota all'art. 3, comma 17: - Si riporta il testo del comma 729, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo' essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Con siglio dei Ministri.». Nota all'art. 3, comma 18: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». Nota all'art. 3, comma 19: - Per il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda la nota all'art. 3, comma 18. Nota all'art. 3, comma 24: - Il comma 28, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, abrogato dalla presente legge, regolava i contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali. - Il comma 29, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, abrogato dalla presente legge regolava gli interventi ed enti destinatari dei contributi. Nota all'art. 3, comma 26: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, e del comma 1-bis, dell'art. 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»): «Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'art. 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con partico lare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.». «1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.». Nota all'art. 3, commi 27 e 29: - Per il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda la nota all'art. 3, comma 18. Nota all'art. 3, comma 33: - Si riporta il testo dell'art. 46, della gia' citata legge n. 448 del 2001: «Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo. 5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo.». Note all'art. 3, comma 34: - Si riporta il testo dei commi 15 e 16, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.». «16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita' previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.». - Si riporta il testo dell'elenco 3, della gia' citata legge n. 266 del 2005: «Elenco 3 ». Nota all'art. 3, comma 36: - Si riporta il testo del terzo comma, dell'art. 36, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come modificato dalla presente legge: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.». Note all'art. 3, comma 37: - Si riporta il testo del secondo comma, dell'art. 275, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): «Tale dimostrazione deve indicare distintamente: a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati; b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti; c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali; d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non e' consentito il trasporto nonche' quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non e' stato disposto il relativo pagamento; e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonche' ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra; f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge.». - Si riporta il testo del terzo comma, dell'art. 20, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.». Nota all'art. 3, comma 38: - Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94): «Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - 1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti, secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio puo' preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalita' della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facolta' dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'uf ficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita' economica di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresi', alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unita' previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e' costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge 5 ag osto 1978, n. 468.». Note all'art. 3, comma 40: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.». - Si riporta il testo dell'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali). - 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. 2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.». - Si riporta il testo dell'art. 576, del gia' citato regio decreto n. 827 del 1924: «Art. 576. - 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonche' delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a cio' autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.». - Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 93, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): «8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». Nota all'art. 3, comma 43: - Il comma 593, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, abrogato alla presente legge, regolava il contenimento e la pubblicita' delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici. Nota all'art. 3, comma 44: - Per il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda la nota all'art. 3, comma 18. Nota all'art. 3, comma 51: - Si riporta il testo del comma 466, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «466. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'.». Nota all'art. 3, comma 53: - Per il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si veda la nota all'art. 3, commi 64 e 65. Nota all'art. 3, comma 54: - Si riporta il testo del comma 127, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge: «127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». Nota all'art. 3, comma 55: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 42, del gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000: «2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.». Nota all'art. 3, comma 56: - Si riporta il testo dell'art. 89, del gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000: «Art. 89 (Fonti). - 1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. 2. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: a) responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici; d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva; f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca; g) disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. 3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari. 6. Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.». Nota all'art. 3, comma 58: - Il citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. Nota all'art. 3, commi 60 e 61: - Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), cosi' come modificato dalla presente legge: Art. 7 (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative). - 1. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuendo a province, citta' metropolitane, regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneita' territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, regioni, citta' metropolitane, province, comuni e comunita' montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, sing oli o associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le comunita' montane e le unioni dei comuni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'art. 119 della Costituzione. 3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entr o trenta giorni dall'assegnazione. 4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni. 5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2. 6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. «7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con mo dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potesta' delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalita'. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno. 8. Le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane. 9. (Abrogato).». Note all'art. 3, comma 62: - Per il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si veda la nota all'art. 3, commi 64 e 65. - Si riporta il testo dell'art. 4, della gia' citata legge n. 20 del 1994: «Art. 4 (Autonomia finanziaria). - 1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese. 2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 3 (Disposizioni sui controlli esterni di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. E' abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 4, e del comma 5, dell'art. 15, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.». «5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.». Note all'art. 3, comma 63: - Il testo dell'art. 100 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente: «Art. 100 (Il Consiglio di Stato e' organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione). - La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.». Nota all'art. 3, commi 64 e 65: - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) (abrogata); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». Nota all'art. 3, comma 66: - Si riporta il testo del comma 576, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'art. 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per l'anno 2007 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2008 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.». Nota all'art. 3, comma 67: - Si riporta il testo del comma 480, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296/2006: «480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta' emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni ch e possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da' conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.». Nota all'art. 3, comma 68: - Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 8 (Direttiva annuale del Ministro). - 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. 2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.». Nota all'art. 3, comma 70: - Per il testo del comma 4, dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si veda la nota all'art. 3, commi 64 e 65. Note all'art. 3, comma 71: - Si riporta il secondo comma dell'art. 117, ed il primo comma, dell'art. 118, della Costituzione della Repubblica italiana: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.». «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.». - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda la nota all'art. 2, comma 198. - Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». Nota all'art. 3, comma 72: - Si riporta il testo dell'art. 13, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Programma statistico nazionale). - 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale. 2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato. 3. Il programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. 4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3. 4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita' percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.». Note all'art. 3, comma 73: - Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»: «Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3. 2. Il comitato e' composto: a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede; b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT; c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) da un rappresentante dell'UPI; e) da un rappresentante dell'Union-camere; f) da tre rappresentati dell'ANCI; g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione; h) dal direttore generale dell'ISTAT; i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. 4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte. 6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. 7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. 8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.». - Si riporta il testo dell'art. 36, della legge 24 aprile 1980, n. 146 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)»: «Art. 36. - L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche di lavoro italiano all'estero, e' autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.». - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge: «5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il territorio nazionale dell'attivita' di rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire una societa' di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La societa' di rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla societa' puo' transitare in questa per trasferimento di attivita' ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della societa'. I contratti di collaborazio ne attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della societa' di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.». Nota all'art. 3, comma 74: - Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'art. 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto.». Nota all'art. 3, comma 75: - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». Nota all'art. 3, commi 76 e 77: - Si riporta il testo dell'art. 7, del gia' citato decreto legislativo n. 165, del 2001, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144.». Nota all'art. 3, comma 78: - Si riporta il testo dei commi 529 e 560, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.». «560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.». Nota all'art. 3, comma 80: - Si riporta il testo del comma 187, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 266 del 2005: «187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.». Nota all'art. 3, comma 85: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87 supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu' rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione. 2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro; b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di assicurare la continuita' del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attivita' dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; 2) del personale portuale o aeroportuale; 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; 4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricita', di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento; 5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere interrotto per ragioni tecniche; 6) di attivita' di ricerca e sviluppo; 7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 14), 2 periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita', e in particolare: 1) nell'agricoltura; 2) nel turismo; 3) nei servizi postali; e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 1) per le attivita' discontinue; 2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarita' del traffico ferroviario; f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata; g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente. 3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo' derogare alla disciplina di cui all'art. 7: a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attivita' di pulizie. 4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. 5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita' esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo' essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunita' religiose; d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro. 6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. 6-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.». Note all'art. 3, comma 86: - Si riporta il testo del comma 96, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 311 del 2004: «96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dice mbre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo del commi 518, 520 e 528, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». «528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.». Nota all'art. 3, comma 87: - Si riporta il testo dell'art. 35, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art. 36. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». Nota all'art. 3, comma 88: - Si riporta il testo del comma 527, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unita' di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno inizi ale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». Nota all'art. 3, comma 89: - Si riporta il testo del comma 3-ter, dell'art. 39, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni: «3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzi oni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.». Note all'art. 3, comma 90: - Si riporta il testo del comma 519, dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006: «519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dice mbre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo degli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.». «Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle dogane e' competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. 2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul mercato le relative prestazioni. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.». «Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio. 2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato. 4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». - Si riporta il comma 4, dell'art. 70, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con i l Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.». - Si riporta il testo dei commi 526 e 558 dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.». «558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.». Nota all'art. 3, comma 91: - Per il testo del comma 519, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano le note all'art. 3, comma 90. Nota all'art. 3, comma 93: - Per il testo dei commi 519 e 526, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano le note all'art. 3, comma 90. Note all'art. 3, comma 94: - Per il testo dei commi 519 e 558, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano le note all'art. 3, comma 90. - Si riporta il testo del comma 560, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Si riporta il testo del comma 529, dell'art. 1, della gia' citata n. 296 del 2006: «529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.». Nota all'art. 3, comma 95: - Per il testo dei commi 529 e 560 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano le note all'art. 3, comma 94. Nota all'art. 3, comma 96: - Si riporta il testo del comma 418, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.». Nota all'art. 3, comma 97: - Si riporta il testo del comma 417, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.». Note all'art. 3, comma 98: - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 reca: Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1997, n. 231. - Si riporta il comma 4, dell'art. 16, della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore): «4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.». Nota all'art. 3, comma 100: - Per il testo del comma 528, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano le note all'art. 3, comma 86. Nota all'art. 3, comma 102: - Si riporta il testo del comma 523, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categor ie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.». Nota all'art. 3, comma 103: - Si riporta il testo del comma 536, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2008.». Nota all'art. 3, comma 104: - Si riporta il testo del comma 3-ter, dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzi oni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.». Nota all'art. 3, comma 105: - Si riporta il testo del comma 103, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 311 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «103. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilita', effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.». Nota all'art. 3, comma 106: - Si riporta il testo del comma 519, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dice mbre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». Nota all'art. 3, comma 109: - Si riporta il testo del comma 404, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.». Nota all'art. 3, comma 110: - Si riporta il testo del comma 1142, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.». Note all'art. 3, comma 111: - Si riporta il testo del comma 1072, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La legge 5 aprile 1985, n. 124 reca: «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87. - Si riporta il testo dei commi da 247 a 251, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 266 del 2005: «247. Al fine di assicurare con carattere di continuita' la prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa ri chiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati. 249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalita' previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253. 250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.». Note all'art. 3, comma 112: - Si riporta il testo del comma 534, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane S.p.a.». - Si riporta il testo del comma 6-quater, dell'art. 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17: «6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». - Si riporta il testo degli articoli 30, 33 e 34-bis del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione». «Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. 3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni». «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il co ncorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente art. sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273». Note all'art. 3, comma 113: - Si riporta il testo dei commi 557 e 519 dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi da 198 a 206, della l egge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge». «519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dice mbre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». - Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge». Nota all'art. 3, comma 114: - Si riporta il testo dell'art. 168, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente art. sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente art. non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente art. non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea». Nota all'art. 3, comma 115: - Si riporta il testo del comma 565, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), e' verificata la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attu azione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483». Nota all'art. 3, comma 120: - Si riporta il testo del comma 557, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi da 198 a 206, della l egge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilita' per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita' nell'ultimo triennio; b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto». Nota all'art. 3, comma 121: - Si riporta il testo del comma 562, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento». Nota all'art. 3, comma 122: - Si riporta il testo del comma 94, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «94. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio e' consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293». Nota all'art. 3, comma 123: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): «2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico». Nota all'art. 3, comma 124: - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 70, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con i l Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47». Nota all'art. 3, comma 126: - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 reca: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. Nota all'art. 3, comma 128: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 30, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza». Nota all'art. 3, comma 129: - Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80: «Art. 9 (Agevolazione della mobilita' volontaria). - 1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilita' e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita». Nota all'art. 3, comma 130: - Si riporta il testo dell'art. 60, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente art. si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3». Nota all'art. 3, comma 131: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 48, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma 3». - Si riporta il testo del comma 546, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «546. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 15, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: «2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007». Note all'art. 3, comma 133: - Si riporta il testo del comma 549, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenz e della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale». - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si veda la nota all'art. 3, comma 126. Nota all'art. 3, comma 134: - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si veda la nota all'art. 3, comma 126. Note all'art. 3 comma 138: - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 reca: «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3. Nota all'art. 3, comma 140: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 48, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1». Note all'art. 3, comma 141: - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della gia' citata legge n. 468 del 1978: «3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7». Nota all'art. 3, comma 142: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 47, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale». Nota all'art. 3, comma 143: - Per il testo del comma 1, dell'art. 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda la nota all'art. 3, comma 131. Nota all'art. 3, comma 144: - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si veda la nota all'art. 3, comma 126. Nota all'art. 3, comma 145: - Per il riferimenti al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e per il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 si vedano le note all'art. 3, comma 141. Note all'art. 3, comma 146: - Per il testo del comma 2, dell'art. 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda la nota all'art. 3, comma 140. - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421». - Per il testo del comma 1, dell'art. 47, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda la nota all'art. 3, comma 142. Nota all'art. 3, comma 147: - La legge 3 maggio 1999, n. 124 reca: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. Nota all'art. 3, comma 150: - Si riporta il testo del comma 151, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione». Nota all'art. 3, comma 152: - Per il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 si vedano le note all'art. 3, comma 141. Nota all'art. 3, comma 153: - Per il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note all'art. 3, comma 141. Nota all'art. 3, comma 156: - Per il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 si vedano le note all'art. 3, comma 141. Nota all'art. 3, comma 157: - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1». Nota all'art. 3, comma 158: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 61, della gia' citata legge n. 289 del 2002: «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005». Nota all'art. 3, comma 159: - Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748». Nota all'art. 3, comma 160: - La legge 8 febbraio 1973, n. 17 reca: «Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1973, n. 51. Nota all'art. 3, comma 161: - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 11, della gia' citata legge n. 468 del 1978: «5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente».
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| Allegato
----> Vedere da pag. 287 a pag. 295 <---- |
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