Nel quadro delle iniziative avviate dalla Banca d'Italia al fine di pervenire ad una generale semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza, con il presente aggiornamento vengono apportate alcune semplificazioni a procedimenti amministrativi relativi agli IMEL. In particolare: con riferimento alla disciplina del patrimonio di vigilanza (cap. VI), viene eliminato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla computabilita' di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate; relativamente alla disciplina prudenziale (cap. VII), viene eliminato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni diverse da quelle di controllo; con riguardo all'operativita' transfrontaliera (cap. IX), viene disposto che le comunicazioni effettuate dagli IMEL per operare in altri Stati dell'Unione europea mediante insediamento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi non danno luogo a procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990. Nel caso in cui la Banca d'Italia, ricorrendone i presupposti, intenda vietare l'operativita' all'estero di una succursale, avviera' un procedimento d'ufficio di divieto. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data. Il fascicolo delle «Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica (IMEL)» e' disponibile per la consultazione sul sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it). |