Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 gennaio 2008
Modalita' applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti i commi da 96 a 117 delll'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni in materia di semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi;
Visto, in particolare, il comma 115 dell'art. 1 della medesima legge n. 244 del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Visti i commi da 181 a 189 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernenti l'istituzione dei parametri;
Visti gli articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;
Visti gli articoli 50 e 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e gli studi di settore;
Visto l'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni in favore dell'agriturismo;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e nel presente decreto, si intendono per:
a) contribuenti minimi: i soggetti che si avvalgono del regime di cui ai predetti commi da 96 a 117;
b) regime: il regime dei contribuenti minimi;
c) legge: la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) decreto: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Art. 2.

Requisiti di accesso

1. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti di cui al n. 1 della lettera a) del comma 96 dell'art. 1 della legge, concernente i requisiti di accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' di impresa e di arti e professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attivita'.
2. Agli effetti del n. 2 della lettera a) del medesimo comma 96 dell'art. 1 della legge, costituiscono cessioni all'esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto.
3. Ai fini della verifica della condizione di cui al numero 3) della lettera a) del medesimo comma 96 dell'art. 1 della legge, rilevano altresi' le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 del testo unico, salvo l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo testo unico.
4. Agli effetti della determinazione dell'ammontare degli acquisti di cui alla lettera b) del comma 96 dell'art. 1 della legge, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 6 del decreto.
 
Art. 3.

Soggetti esclusi

1. Non sono considerati contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono delle seguenti disposizioni:
a) articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto;
b) art. 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) art. 25-bis, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
 
Art. 4.

Determinazione del reddito

1. Ai fini dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge, concernente la determinazione del reddito dei contribuenti minimi:
a) i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;
b) il costo di acquisto di beni strumentali e' deducibile dal reddito dell'esercizio in cui e' avvenuto il pagamento; la plusvalenza derivante dalla cessione degli stessi beni e' pari al corrispettivo pattuito e concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui lo stesso e' percepito;
c) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-bis, lettera c), 57 e 58, comma 3, del citato testo unico, concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione.
2. Nel caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello dal quale decorre il regime, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza e' determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del citato testo unico; il costo non ammortizzato e' pari a quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo lo stesso concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui e' percepito, diminuito del costo di acquisto non ammortizzato proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
 
Art. 5.

Contributi previdenziali e assistenziali

1. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge.
2. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge. L'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del testo unico.
 
Art. 6.

Imposta sostitutiva

1. Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
Art. 7.

Adempimenti

1. I contribuenti minimi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, sono soggetti ai seguenti obblighi:
a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
b) certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, se e' emessa fattura, che l'operazione e' effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di franchigia;
c) per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali risultano debitori dell'imposta, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e di versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni anzidette;
d) presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
e) effettuare la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19-bis2 del decreto, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime di franchigia. La rettifica della detrazione e' effettuata pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario, nella dichiarazione annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell'imposta relativa a tale anno;
f) versare l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui alla lettera e), primo periodo, in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo; la prima o unica rata e' versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge; in caso di cessazione del regime di franchigia, per legge o per opzione, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo a tale cessazione, al netto della rettifica di cui al secondo periodo della lettera e).
2. I contribuenti minimi:
a) sono esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19 del citato decreto legislativo;
b) sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
 
Art. 8.

Cessazione del regime

1. In caso di cessazione del regime dei contribuenti minimi a decorrere dall'anno nel corso del quale i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio superano del 50 per cento il limite di 30.000 euro, i contribuenti:
a) agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:
1) devono istituire i registri previsti dal titolo secondo del decreto, entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui e' stato superato il predetto limite;
2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente devono adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;
3) devono presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all'anno in cui e' stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;
4) devono versare l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in cui e' stato superato il predetto limite entro il termine ordinariamente previsto;
5) devono annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Le predette operazioni ed i predetti acquisti sono indicati nella comunicazione e nella dichiarazione di cui al n. 3. L'imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, al netto della detrazione dell'imposta relativa ai predetti acquisti, e' computata ai fini dell'imposta a saldo di cui al n. 4;
b) agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive:
1) devono istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e annotare le operazioni con le modalita' e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui e' stato superato il predetto limite;
2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente devono adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;
3) devono presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all'anno in cui e' stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;
4) devono versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno in cui e' stato superato il predetto limite, risultante dalla dichiarazione annuale e calcolata sul reddito determinato nel rispetto delle norme del testo unico dettate in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa, nonche' sul valore della produzione netta determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
5) devono annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonche' agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
 
Art. 9.

Altre disposizioni

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del testo unico rileva altresi' il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge.
2. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del citato testo unico.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2008

Il vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 4
 
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