Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 dicembre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Lesnikova Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Lesnikova Elena, nata a Ussr il 3 giugno 1969, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingegnere metallurgico con la specializzazione di fonderia dei metalli ferrosi e non ferrosi» conseguito presso l'«Universita' tecnica statale di Lipetsk» in data 4 giugno 1991;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 giugno 2007 e del 13 settembre 2007;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica - professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative nelle seguenti materie: (scritte e orali):
1) impianti tecnici;
2) costruzioni di macchine e solo orale ordinamento e deontologia professionale;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lesnikova Elena, nata a Ussr il 3 giugno 1969, cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia:
1) impianti elettrici
2) costruzione di macchine, oltre che su ordinamento e deontologia professionale (solo orale).
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 24 dicembre 2007

p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata.
d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
 
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