Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 12 novembre 2007 |
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Efficacia
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. |
| Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' teatrali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di teatro, commedia musicale ed operetta, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' teatrali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia musicale sono riconosciuti a condizione che il testo e le musiche siano originali e di autori italiani contemporanei. Sono altresi' considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attivita' di produzione e di ospitalita' e di novemila euro per l'attivita' degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico. 3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti: a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi teatrali, propri di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla contemporaneita'; b) consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura teatrale, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata; d) promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze; e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico; g) ampliare le potenzialita' del mercato teatrale, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attivita' di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale; h) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico ed organizzativo; i) promuovere l'interdisciplinarieta' e la multimedialita'; l) sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri. 4. Il Ministro, con proprio decreto, determina gli elenchi degli organismi e delle iniziative teatrali di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11, sentito il parere della Commissione consultiva per il teatro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali i provvedimenti possono comunque essere adottati. 5. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori teatrali, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli. |
| Art. 3.
Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5. Il contributo e' assegnato sulla base della validita' organizzativa ed imprenditoriale, nonche' della qualita' culturale delle iniziative, della natura professionale delle attivita' realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventu', il numero minimo degli elementi e' ridotto a quattro; il teatro di figura non e' soggetto a limitazioni. 2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario. 3. Sono considerati, ai fini della determinazione della base quantitativa, i seguenti costi: a) per i teatri stabili, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo teatrale prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale artistico e tecnico. Per l'attivita' di ospitalita' si considerano i compensi corrisposti agli organismi teatrali ospitati, operanti esclusivamente nei settori di cui al presente decreto, nel limite massimo dei costi concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali; b) per le imprese di produzione, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma; c) per il teatro di figura, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma; d) per gli organismi di promozione e formazione del pubblico, quelli concernenti gli organismi teatrali ospitati operanti nel settore della prosa con riferimento ai compensi corrisposti, nonche' quelli concernenti la promozione, la pubblicita' e la gestione delle sale, con esclusione di quelli del personale dipendente; e) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione della sala per attivita' continuativa e per attivita' stagionale; si considerano, inoltre, i costi di promozione del pubblico e pubblicita'; f) per la promozione teatrale e perfezionamento professionale, nonche' per gli artisti di strada, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali; g) per le rassegne e i festival, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma, quelli concernenti l'ospitalita', nonche' quelli concernenti la pubblicita' e promozione; h) per i progetti speciali, quelli artistici ed orga-nizzativi; i) per l'attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti. 4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. 5. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La Commissione esprime prioritariamente il parere sulla sussistenza dei presupposti artistici e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Possono essere riconosciute, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le coproduzioni effettuate fra non piu' di tre organismi. 6. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13. 7. L'attivita' recitativa svolta in Paesi UE e' riconosciuta entro il limite del trenta per cento dell'attivita' svolta in Italia. 8. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificate, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto. 9. Almeno la meta' degli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati nell'anno per un minimo di venti giornate recitative. Per il teatro di innovazione, le giornate recitative sono ridotte a quindici. |
| Art. 4.
Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilita' e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attivita' teatrali, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore teatro». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attivita' all'estero in piu' Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'Amministrazione; b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione; d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata; e) indicazione della regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto. 2. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha svolto attivita' per almeno tre anni nel settore teatrale. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze. 3. Per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda. 4. Per gli enti pubblici la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo. 5. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine per la presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori. 6. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione. 7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la direzione generale trasmette alle regioni in formato elettronico le domande pervenute, entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse. 8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo. |
| Art. 5.
Valutazione qualitativa
1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione. 2. La Commissione tiene conto: a) della qualita' artistica dei progetti; b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia. 3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti: a) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo; b) direzione artistica o organizzativa; c) identita' e continuita' del nucleo artistico ed organizzativo; d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi UE ed alla committenza di testi originali; e) periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere; f) carattere di stanzialita' per le attivita' stabili e tipologia del decentramento territoriale per le attivita' di giro; g) integrazione delle arti sceniche e processi innovativi nell'ambito della produzione; h) creazione di rapporti con le scuole e le universita', ivi compresi momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale; i) integrazione con il patrimonio storico ed architettonico; l) obiettivo del progetto, con riferimento alle sue finalita' sociali; m) rapporto consolidato con enti locali e istituzioni culturali; n) formazione e sostegno alle nuove istanze artistiche; o) impiego di giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni; p) qualificata attivita' di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attivita' teatrale; q) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale. 4. Il parere di cui al comma 2, lettera b) viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo. 5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale e' richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi: a) progetti artistici realizzati e l'andamento del flusso degli spettatori paganti registrati; b) capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 6. Per l'attivita' degli organismi di promozione e formazione del pubblico, la Commissione tiene particolare conto dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attivita' teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda teatrale. 7. Per l'attivita' all'estero, la Commissione, accertata la validita' artistica dell'iniziativa e la sua idoneita' a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto: a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante; b) della localita' e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante; c) della previsione di opere e lavori di autore italiano. L'entita' del contributo non puo' superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite. 8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. |
| Art. 6.
Erogazione del contributo. Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione puo' prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili, concedendo la facolta' di ridurre i costi dell'attivita', fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta, ai sensi del comma 3 del presente articolo. 2. A seguito dell'assegnazione del contributo, l'Amministrazione eroga l'acconto nella misura dell'ottanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti. 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dal-l'Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati: a) rendiconto finanziario relativo all'attivita' svolta; b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta; c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle giornate lavorative, nonche' degli scritturati, con la quantificazione dei costi e degli oneri sociali sostenuti; d) incassi delle recite effettuate; e) numero delle regioni e piazze visitate. 4. Per le attivita' all'estero devono essere altresi' trasmesse la dichiarazione dell'autorita' diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attivita' e il numero delle manifestazioni effettuate, nonche' le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto. 5. L'erogazione del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 5, determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite, e conseguentemente dei contributi assegnati. 6. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti riguardanti l'attivita' teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. 8. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. 9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, solo per tale aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non e' ammissibile l'effettuazione di attivita' all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi. |
| Art. 7.
Decadenza dal contributo
1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, e' disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme gia' eventualmente versate. |
| Art. 8.
Attivita' teatrale stabile
1. L'attivita' teatrale stabile e' svolta dai teatri stabili ad iniziativa pubblica, ad iniziativa privata, di innovazione rivolta alla ricerca e sperimentazione, nonche' di innovazione rivolta all'infanzia ed alla gioventu'. 2. L'attivita' teatrale stabile e' connotata dal prevalente rapporto con il territorio entro il quale e' ubicato ed opera il soggetto che la svolge, dalla stabilita' del nucleo artistico-tecnico-organizzativo, nonche' da una progettualita' con particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, ed e' caratterizzata da: a) sostegno e diffusione dei valori del teatro nazionale d'arte, di tradizione e della commedia musicale, con adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione e ospitalita' e presenza in contesti sociali rilevanti; b) rinnovo del linguaggio teatrale e sostegno alla drammaturgia contemporanea; c) sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le universita', le accademie e l'alta formazione professionale; d) diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni fascia di eta' e ceto sociale; e) valorizzazione di nuovi talenti; f) esclusiva disponibilita' di una o piu' sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli; g) autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del teatro; h) rappresentazione in sedi direttamente gestite di almeno: 1) il 30 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in citta' con non oltre 250.000 abitanti; 2) il 40 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in citta' con piu' di 250.000 abitanti e fino a 700.000 abitanti; 3) il 50 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in citta' con piu' di 700.000 abitanti; i) rappresentazione delle recite di produzione nel territorio della regione di appartenenza per almeno il 10 per cento, in aggiunta al requisito di cui alla lettera h); l) ospitalita' coerente con le finalita' perseguite; m) stabilita' del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico; n) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate alla realizzazione del progetto. |
| Art. 9.
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa pubblica e' subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al possesso dei seguenti requisiti: a) costituzione da parte della regione, della provincia e del comune nel cui territorio e' situata la sede, con l'impegno dei soci a contribuire alle spese dell'ente in misura almeno pari al contributo annualmente versato dallo Stato, nonche' a garantire la disponibilita' di una o piu' sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura di tutte le spese di esercizio; b) presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; c) presenza di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso di presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali necessari; d) presenza di tre componenti del Collegio dei revisori, dei quali due sono scelti da iscritti all'albo dei revisori dei conti ed un terzo e' designato dal Ministero con funzioni di presidente; e) stabilita' del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il quaranta per cento degli interpreti e stabilita' dell'organico amministrativo e tecnico per almeno il sessanta per cento dell'organico; f) effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti, ridotte a quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative per i teatri stabili di minoranze linguistiche o di confine; g) committenza ed allestimento ogni due anni di almeno un'opera di autore italiano vivente; h) allestimento od ospitalita' di almeno uno spettacolo d'innovazione o ricerca; i) valorizzazione, qualificazione ed impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico stabile. |
| Art. 10.
Teatri stabili ad iniziativa privata
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa privata e' subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al possesso dei seguenti requisiti: a) progetto artistico integrato di produzione, promozione ed ospitalita'; b) disponibilita' esclusiva di una sala teatrale di almeno cinquecento posti; c) stabilita' del nucleo artistico; d) effettuazione di almeno quattromilacinquecento giornate lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti; e) valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo, con particolare riguardo ad autori viventi, ed allestimento od ospitalita' di almeno uno spettacolo d'innovazione o ricerca; f) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti. 2. Possono essere, altresi', riconosciuti teatri stabili ad iniziativa privata organismi che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, abbiano la disponibilita' esclusiva di una sala teatrale di almeno milletrecento posti e programmino commedie musicali di autori italiani contemporanei per almeno il settanta per cento dell'attivita' effettuata. |
| Art. 11.
Teatri stabili di innovazione
1. Sono teatri stabili di innovazione quelli che svolgono attivita' di ricerca e sperimentazione teatrale o attivita' teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventu'. 2. L'attivita' della ricerca e sperimentazione teatrale e' caratterizzata da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla multimedialita' ed alla integrazione delle arti sceniche, e da iniziative di studio e laboratorio, anche in collaborazione con le universita' per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca. 3. L'attivita' teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventu' e' caratterizzata da una particolare attenzione all'evoluzione del linguaggio artistico e pedagogico, allo sviluppo e diffusione della cultura teatrale presso il pubblico in eta' prescolare e scolare, alle iniziative di studio e laboratorio, in collaborazione con le strutture scolastiche, mirate a finalita' educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti. 4. Il riconoscimento di teatro stabile di innovazione e' subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al possesso dei seguenti requisiti: a) valorizzazione di nuovi talenti; b) disponibilita' esclusiva di una o piu' sale teatrali, di cui almeno una di duecento posti; c) effettuazione di almeno quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti all'anno; d) stabilita' del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico; e) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al quaranta per cento dei costi sostenuti, tra i quali almeno un ente locale. |
| Art. 12.
Imprese di produzione teatrale
1. Puo' essere concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta, di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu', che si caratterizzano per la capacita' organizzativa, per la validita' artistica del progetto in relazione alla tradizione teatrale, alla drammaturgia contemporanea, alla piu' ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio nazionale, alla valorizzazione di nuovi talenti, alla ricerca di nuovi linguaggi artistici e per la diffusione del teatro presso nuove fasce di pubblico, anche in eta' scolare e prescolare. 2. Dette imprese possono essere ammesse al contributo, se effettuano un minimo di novanta giornate recitative e di mille giornate lavorative, in presenza di: a) direzione artistica di comprovata qualificazione professionale e nucleo artistico stabile; b) autonomia creativa e organizzativa; c) significativa progettualita' culturale e di rilevante impatto sul pubblico. 3. Possono altresi' essere ammesse al contributo statale le imprese di teatro di innovazione che, oltre alla direzione artistica di comprovata qualificazione professionale ed alla autonomia creativa e organizzativa, si caratterizzano per la continuita' e identita' del nucleo artistico, per la disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attivita' laboratoriale e per la presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali e l'integrazione tra le arti sceniche; ai fini del raggiungimento dei minimi recitativi, tali imprese possono computare fino a venticinque giornate di attivita' di laboratorio. 4. Le imprese di produzione teatrale, ammesse al contributo e che hanno la disponibilita' pluriennale di un teatro, possono altresi' essere ammesse al contributo per l'attivita' di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 15, in presenza di un'adeguata ospitalita' per almeno il cinquanta per cento a compagnie organizzate da imprese diverse. 5. Le imprese di produzione teatrale possono, al termine di tre anni consecutivi di attivita' destinataria di contributo, effettuare a domanda, solo per l'anno appena successivo, il dieci per cento dei minimi recitativi e lavorativi previsti dal presente decreto, sostituendo la restante parte con attivita' di laboratorio, scientifica, seminariale e di studio. Il progetto di tale attivita' deve essere presentato attraverso una specifica relazione da sottoporsi al preventivo parere della commissione. Al termine delle attivita', l'impresa dovra', a consuntivo, illustrare all'Amministrazione il progetto realizzato, da cui dovra' emergere con chiarezza la nuova progettualita' da porre alla base delle future attivita'. Il contributo relativo all'anno di studio e' individuato nella misura massima del cinquanta per cento del contributo assegnato all'impresa il precedente anno. Puo' applicarsi l'art. 6, comma 2, sull'importo di cui al precedente periodo. Le imprese che effettuano domanda di contributo ai sensi del presente comma, possono comunque presentare domanda anche ai sensi del comma 3. Tale domanda sara' considerata decaduta nel caso in cui venga autorizzata dalla Commissione l'attivita' di cui al presente comma. |
| Art. 13.
Teatro di figura
1. Puo' essere concesso un contributo alle imprese che svolgono in un determinato ambito territoriale, con un organico progetto e stabilita' del nucleo artistico, un'attivita' continuativa di produzione del teatro di figura di significativo rilievo, anche in convenzione con gli enti locali interessati, ed integrata da attivita' di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, aggiornamento delle tecniche e rinnovamento espressivo, rassegne e festival. 2. Sono ammesse al contributo le imprese di produzione del teatro di figura che effettuano almeno ottanta giornate recitative di spettacoli del repertorio tradizionale italiano ed innovativo, quaranta delle quali possono essere attestate, per la specificita' dell'attivita' svolta, anche con documentazione diversa dal bordero', e settecento giornate lavorative. 3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto dell'effettuazione dell'attivita' di produzione teatrale all'estero, anche attraverso coproduzioni internazionali, e della gestione, con la partecipazione di almeno un ente locale, di spazi adeguati all'attivita' di ospitalita' di rassegne e festival, per almeno cinquanta recite, cui gli spettatori possono accedere gratuitamente, nonche' l'apertura al pubblico di collezioni storiche e musei e la realizzazione di iniziative di studio, formazione ed editoriali. |
| Art. 14.
Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico
1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi, beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio della predetta regione e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita', in aggiunta a quella effettuata nella regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia priva di un analogo organismo. Puo' essere riconosciuto un solo organismo per regione finanziato ai sensi del presente articolo. 2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti: a) programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative effettuate da organismi, per almeno il novanta per cento di nazionalita' italiana rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica, operanti nei settori di cui al presente decreto. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; c) autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro; d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio; e) progetto di informazione, promozione e formazione del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza del teatro, con la promozione di incontri con gli artisti, attivita' editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed universitario; f) disponibilita' di entrate finanziarie da parte di soggetti diversi dallo Stato, ad esclusione degli incassi, non inferiori al trenta per cento dei costi totali sostenuti; g) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell'anno precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi. |
| Art. 15.
Esercizio teatrale
1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della pubblicita' e della promozione del pubblico in presenza dei seguenti requisiti: a) possesso delle prescritte autorizzazioni; b) programmazione di almeno centotrenta giornate recitative annuali integralmente riservate alle attivita' di cui al presente decreto per iniziative ad attivita' continuativa; c) programmazione di almeno ottanta giornate recitative annuali integralmente riservate alle attivita' di cui al presente decreto per iniziative ad attivita' stagionale. 2. E' riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala teatrale con una capienza non superiore a duecentocinquanta posti ed in presenza dei prescritti requisiti connessi all'agibilita', un'ulteriore valutazione per un progetto di produzione realizzato nella stessa, purche' non superiore al trenta per cento del totale delle giornate recitative programmate e secondo i criteri stabiliti per gli organismi di cui all'art. 12. |
| Art. 16.
Promozione teatrale, perfezionamento professionale, ed artisti di strada
1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati che, non svolgendo attivita' produttiva, realizzano progetti di: a) promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonche' di valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo; b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale, con carattere istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e teatrale; c) coordinamento e sostegno dell'attivita' di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti; d) produzione e promozione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca all'interno delle strutture universitarie statali, anche in collaborazione con i soggetti della stabilita' teatrale. 2. Puo' essere concesso un contributo, nella misura massima del trenta per cento dei costi sostenuti, a soggetti che svolgono attivita' di promozione del teatro di strada o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettivita', di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale. |
| Art. 17.
Rassegne e festival
1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con siti storici ed archeologici e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzati in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi. 2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, e non puo' superare il trenta per cento dei costi sostenuti, ed e' concesso sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; b) direzione artistica di riconosciuta capacita' e prestigio professionale in esclusiva; c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa; d) programmazione di almeno sei spettacoli, sia di ospitalita' che in coproduzione, di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri, dei quali almeno uno presentato in prima nazionale; e) programmazione di spettacoli, sia di ospitalita' che in coproduzione, di soggetti italiani con prevalenza di quelli gia' sovvenzionati e di formazioni straniere di elevata qualita' artistica; f) previsione di attivita' collaterali di promozione del pubblico anche attraverso convegni, seminari, mostre, attivita' editoriali. |
| Art. 18.
Ente teatrale italiano
1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, puo' ricevere un contributo su presentazione di un programma di valorizzazione e diffusione della cultura e delle attivita' teatrali di prosa, di danza e musicali, soprattutto attraverso interventi per la pubblicita', la comunicazione, la promozione e la formazione del pubblico, anche a sostegno di progetti elaborati in accordo con le regioni e gli enti locali, deliberato dai competenti organi statutari. 2. Le modalita' ed i criteri di intervento finanziario dell'ETI sono disciplinati con apposito regolamento interno. 3. All'ETI possono essere, altresi', concessi contributi finalizzati a particolari progetti di attivita', anche individuati dall'Amministrazione, volti a favorire iniziative, con particolare riguardo a quelle di giovani compresi tra i diciotto e i trentacinque anni di eta', di diffusione all'estero dell'espressione artistica nazionale, la realizzazione di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di rilevanza internazionale, la diffusione della cultura teatrale nelle zone meno servite, l'integrazione dello spettacolo con i piu' moderni strumenti della comunicazione e con la televisione, la promozione di sinergie operative con i beni culturali ed il turismo. 4. L'ETI puo' stipulare con le compagnie teatrali, di danza e musicali, per l'attivita' ordinaria e per specifici progetti, solo contratti a percentuale sugli incassi, con l'eccezione delle compagnie programmate all'estero e di quelle straniere di grande rilevanza internazionale. |
| Art. 19.
Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico» e societa' italiana autori drammatici
1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» puo' ricevere un contributo su presentazione del programma di attivita' deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo puo' essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive e di ricerca realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia o assunte in collaborazione con altri enti teatrali anche a sostegno della drammaturgia contemporanea. 2. Al fine di armonizzare l'attivita' dell'Accademia con le disposizioni attuative della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'Amministrazione procede a periodiche consultazioni con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica ai fini di una concertata azione a sostegno e sviluppo delle sue finalita' istituzionali. 3. La Societa' italiana autori drammatici puo' ricevere un contributo per la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, su presentazione di un progetto che puo' articolarsi in seminari, convegni, premi ed attivita' editoriali. |
| Art. 20.
Progetti speciali
1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione articolate in progetto organico che abbiano finalita' di sperimentare forme originali di divulgazione del teatro, nonche' iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi. |
| Art. 21.
Attivita' all'estero
1. Puo' essere concesso un contributo per le attivita' teatrali da svolgersi all'estero, a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell'attivita' da parte del Paese ospitante. |
| Art. 22.
Disposizioni finali
1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del direttore generale, possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma. 2. Per il solo anno 2008: a) il termine perentorio per la presentazione delle domande e' fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato; c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, e' di quindici giorni; d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in formato elettronico entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera c). 3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validita' per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualita' e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi. |
| Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' teatrali, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo; b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano» relativamente alle disposizione riguardanti la prosa. 3. I requisiti di cui all'art. 8, comma 2, lettera h), entrano in vigore nell'anno 2009 e quelli di cui alla lettera i) del medesimo comma nell'anno 2010. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005, nonche' la specifica possibilita' di derogare le disposizioni in merito al requisito degli elementi impiegati di cui all'art. 3, comma 1, gia' prevista nel predetto decreto. 4. Il massimale economico di cui all'art. 2, comma 2, previsto per gli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, si applica a decorrere dall'anno 2009. I requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), all'art. 10, comma 1, lettera e) e comma 2, entrano in vigore nell'anno 2009. Il requisito di cui all'art. 14, comma 1, ultimo periodo, entra in vigore nell'anno 2010. Fino a tali termini continuano ad applicarsi, rispettivamente, il massimale economico e i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. Roma, 12 novembre 2007
Il Ministro: Rutelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 72 |
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