Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 9 novembre 2007
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 recante disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ed in particolare, regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.
 
Art. 2.

Intervento finanziario per le attivita' musicali

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' musicali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, corali, i festival e le rassegne, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attivita' di promozione, i complessi bandistici, nonche' le attivita' all'estero.
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi musicali, propri di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla contemporaneita';
b) consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura musicale, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;
d) promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico, anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
g) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
i) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri.
4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la musica di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali, dei soggetti, e dei progetti di cui ai seguenti articoli.
 
Art. 3.

Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di
attribuzione del contributo

1. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
3. Sono considerati, ai fini della determinazione della base quantitativa, i seguenti costi:
a) per l'attivita' lirica, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo musicale o soggetti terzi impiegati prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;
b) per le istituzioni concertistico-orchestrali, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma;
c) per l'attivita' concertistica e corale, quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonche' quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella let-tera a) del presente comma. Per le attivita' corali per le quali non sono previsti compensi, quelli di viaggio e soggiorno;
d) per i festival e le rassegne, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma, nonche' quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonche' quelli concernenti la pubblicita'. Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, quelli di viaggio e soggiorno;
e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale, quelli concernenti, rispettivamente, la giuria e i docenti. Per i concorsi che prevedono premi in denaro, il relativo onere sara' valutato sino ad una somma massima di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente, limitatamente ai primi tre classificati;
f) per l'attivita' promozionale della musica e per gli enti di promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali;
g) per i progetti speciali, quelli artistici ed orga-nizzativi;
h) per l'attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi e i trasporti.
4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
5. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali, sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la manifestazione oggetto di coproduzione deve essere realizzata almeno un numero di volte uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'Amministrazione, ai sensi del presente decreto.
6. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per:
a) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto;
b) le manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attivita';
c) le attivita' corali ed i concerti d'organo.
7. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici, ivi compresi quelli relativi alle compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attivita' annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato. I costi artistici devono comunque sempre considerarsi omnicomprensivi.
8. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.
 
Art. 4.

Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilita' e
determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attivita' musicali per il settore musica o servizio attivita' liriche per il settore lirica, a seconda dell'oggetto dell'attivita', utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore musica» o «Domanda di contributo - Settore lirica», a seconda dell'oggetto dell'attivita'. Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attivita' all'estero in piu' Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'Amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni rispetto ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata;
e) dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe;
f) indicazione della regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto.
2. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha svolto almeno tre anni di attivita' nel settore musicale, ad eccezione delle attivita' ordinarie promosse da enti territoriali ed istituzioni ed enti pubblici. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze.
3. Per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.
4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo.
5. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine per la presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori.
6. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.
7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la direzione generale trasmette alle regioni in formato elettronico le domande pervenute, entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse.
8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo.
 
Art. 5.

Valutazione qualitativa

1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione.
2. La Commissione tiene conto:
a) della qualita' artistica dei progetti;
b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia.
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:
a) direzione artistica;
b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
c) committenza di nuove opere;
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;
e) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;
f) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;
g) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali, tenendo in particolare considerazione il ruolo del capofila;
h) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;
l) adeguatezza del numero di prove programmate;
m) l'impiego di giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con particolare riguardo per quelli selezionati ai sensi dell'art. 18 del presente decreto;
n) previsione di corsi di formazione finalizzati alla promozione dell'attivita' di giovani direttori, professori e cantanti lirici.
4. Il parere di cui al comma 2, lettera b), viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo.
5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale e' richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:
a) l'andamento del flusso degli spettatori paganti, nonche' dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;
b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.
6. Per i concorsi di composizione ed esecuzione musicale e per i corsi di perfezionamento professionale, la Commissione tiene particolare conto di quelli che hanno contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti.
7. Per l'attivita' promozionale della musica ed enti di promozione musicale, la Commissione tiene particolarmente conto degli obiettivi divulgativi e promozionali che gli organizzatori concretamente si propongono e che in passato hanno conseguito, avuto riguardo all'effettivo coinvolgimento di un vasto pubblico, non necessariamente gia' dotato di specifica preparazione musicale.
8. Per l'attivita' all'estero, la Commissione, accertata la validita' artistica dell'iniziativa e la sua idoneita' a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto:
a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;
b) della localita', presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante, nonche' dell'istituzione ospitante;
c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.
L'entita' del contributo non puo' superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo.
9. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.
10. Per la promozione professionale di giovani esecutori la Commissione esprime il parere di cui all'art. 18 del presente decreto.
 
Art. 6.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione puo' prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili concedendo la facolta' di ridurre i costi dell'attivita', fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. L'Amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dal-l'Amministrazione, in cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:
a) rendiconto finanziario relativo all'attivita' svolta e dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7;
b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;
c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
d) il personale stabilmente impiegato;
e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per le attivita' liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero, nominativi e somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata.
4. Per le attivita' all'estero devono essere altresi' trasmesse la dichiarazione dell'autorita' diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attivita' e il numero delle manifestazioni effettuate, nonche' le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.
5. L'erogazione del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.
6. L'Amministrazione procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
8. L'importo del contributo e' proporzionalmente diminuito quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.
9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non e' ammissibile l'effettuazione di attivita' all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.
 
Art. 7.

Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, e' disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme gia' eventualmente versate.
 
Art. 8.

Teatri di tradizione

1. Puo' essere concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) esclusivita' della direzione artistica;
b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalita', individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovran-no rappresentare almeno il settanta per cento del programma;
c) impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana, o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali e' consentito un numero minore, nonche' impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione;
d) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto.
 
Art. 9.

Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Puo' essere concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) esclusivita' della direzione artistica;
b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attivita';
c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuita' con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attivita', con l'effettuazione, nel periodo di attivita' dichiarata, di un minimo di cinque concerti per ogni mese di attivita' e con il raggiungimento comunque di una media di nove concerti mensili. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, possono essere ammessi, per non piu' del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti intestatari dei relativi bordero', nonche' all'estero. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivita' puo' essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione;
d) ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita' di produzione;
e) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto.
2. In sede di domanda, le istituzioni devono indicare il periodo dell'anno in cui l'attivita' viene sospesa per consentire la fruizione delle ferie. Tale periodo puo' coincidere con un intero mese o puo' essere suddiviso in piu' mesi. In questo ultimo caso, le frazioni di mese in cui l'attivita' viene svolta devono essere calcolate comunque complessivamente ai fini del raggiungimento della media dei concerti mensili e deve essere effettuato, sempre complessivamente, il minimo di cinque concerti di cui al comma 1, lettera c).
3. Le istituzioni possono svolgere concorsi e corsi di direzione d'orchestra e di formazione professionale orchestrale organizzati in proprio o in collaborazione con altri enti. Tali attivita' sono considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 5.
 
Art. 10.

Attivita' liriche ordinarie

1. Puo' essere concesso un contributo alle manifestazioni liriche di cui all'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) il programma di attivita' preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;
c) impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali e' consentito un numero minore, nonche' impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione;
d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto;
 
Art. 11.

Attivita' concertistiche e corali

1. Puo' essere concesso un contributo alle attivita' concertistiche e corali di cui all'art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) realizzazione di un minimo di tredici concerti l'anno;
b) impiego di un direttore artistico di riconosciuta capacita' ed esperienza professionale nel settore musicale;
c) realizzazione dell'attivita' in Italia con facolta' di svolgere non piu' del dieci per cento di concerti all'estero, non sovvenzionati ad altro titolo dall'Amministrazione e la cui effettuazione sia attestata dalla competente autorita' diplomatica.
 
Art. 12.

Festival e rassegne

1. Puo' essere concesso, ai festival di cui all'art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e alle rassegne di rilevanza nazionale od internazionale che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area, un contributo, che riveste carattere integrativo rispetto ad altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) programmazione di almeno dieci spettacoli con prevalenza di soggetti italiani e per la restante parte anche di qualificati soggetti stranieri;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale specifica, in esclusiva rispetto ad altri festival;
c) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici.
 
Art. 13.

Concorsi di composizione ed esecuzione musicale

1. Puo' essere concesso un contributo ai soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', concorsi di composizione ed esecuzione musicale nazionali o internazionali, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica almeno trenta giorni prima della data di effettuazione e non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione;
b) le commissioni devono essere composte da un numero di componenti con diritto di voto non inferiore a cinque, incluso il presidente. Per i concorsi internazionali, i componenti, incluso il presidente, devono essere per la maggioranza di cittadinanza straniera e non piu' di due aventi la cittadinanza dello stesso Stato;
c) non possono far parte delle commissioni componenti che abbiano rapporti di parentela o di affinita' con uno o piu' concorrenti. Non possono, altresi', farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o piu' concorrenti. I componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o piu' concorrenti devono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale. All'atto dell'insediamento della Commissione, ciascun componente rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto stabilito dal presente comma;
d) per i concorsi annuali, le commissioni devono essere rinnovate per un terzo. Per tutti gli altri concorsi, il rinnovo e' limitato ad un quarto dei componenti;
e) non puo' essere scelto lo stesso presidente prima dell'effettuazione di successive due edizioni del concorso;
f) le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso devono prevedere la presenza del pubblico;
g) i risultati sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova;
h) nel regolamento deve essere chiaramente indicata la tipologia dei premi da assegnare.
2. I nominativi dei vincitori dovranno essere comunicati all'Amministrazione, previa autorizzazione degli interessati, con l'indicazione, per ognuno, del curriculum artistico e dei recapiti.
 
Art. 14.

Corsi di perfezionamento professionale

1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che realizzano istituzionalmente e con carattere di continuita' corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici e tecnici in qualunque genere musicale, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) i corsi, da tenersi nell'arco dell'anno solare, devono essere rivolti a diplomati di conservatori italiani o di istituti musicali italiani o esteri equiparati;
b) la durata dei corsi deve prevedere un arco di tempo definito e adeguato all'insegnamento previsto;
c) in via eccezionale possono partecipare ai corsi, solo in qualita' di uditori e previa autorizzazione della direzione artistica, studenti non ancora diplomati, nella misura non superiore al 10% dei partecipanti effettivi a ciascun corso;
d) deve essere cura degli organizzatori dei corsi segnalare ai maggiori organismi concertistici italiani i partecipanti che, a giudizio della direzione artistica e dei docenti, si siano particolarmente distinti e che si ritengano adatti all'avviamento nella professione;
e) non sono ammessi rimborsi spesa di alcun genere a meno che il preventivo finanziario non indichi in entrata contributi da parte di altri enti pubblici e/o privati che ne consentano l'erogazione.
2. I nominativi dei corsisti piu' meritevoli dovranno essere comunicati all'Amministrazione, previa autorizzazione degli interessati, con l'indicazione, per ognuno, del curriculum artistico e dei recapiti.
 
Art. 15.

Attivita' promozionale della musica ed enti di promozione musicale

1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita', progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione, all'informazione ed alla formazione del pubblico non necessariamente specializzato nel campo musicale nonche' alla valorizzazione della cultura musicale con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea e di nuove metodologie, anche con riferimento alle interazioni con altri linguaggi dello spettacolo. Tali attivita' possono consistere nell'organizzazione di seminari, convegni, pubblicazioni, conferenze-concerto, lezioni-concerto, mostre ed altre forme di divulgazione anche multidisciplinari con l'esclusione delle attivita' contemplate dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
2. Agli organismi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, puo' essere annualmente riconosciuto, per l'effettuazione di attivita' di promozione musicale, un contributo non cumulabile con altri concessi dalla direzione generale a qualsiasi titolo.
 
Art. 16.

Complessi bandistici

1. Fino al trasferimento delle competenze in materia di complessi bandistici agli enti territoriali continuano ad applicarsi a detti organismi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005, tranne quello relativo alla composizione dell'organico, che dovra' essere composto da almeno venticinque strumentisti.
 
Art. 17.

Progetti speciali

1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione, articolate in progetto organico, che abbiano la finalita' di sperimentare forme originali di divulgazione della musica, nonche' iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi.
 
Art. 18.

Formazioni strumentali giovanili

1. Puo' essere concesso un contributo a piccole formazioni musicali composte da giovani che intendano avviarsi alla professione di esecutore. A tal fine, sono annualmente individuati dieci progetti artistici, di cui due riferiti alla musica contemporanea, presentati da giovani, compresi nella fascia di eta' tra i 18 e i 35 anni, di nazionalita' italiana o appartenenti a Paesi UE, diplomati presso i conservatori italiani o istituti italiani o esteri equiparati, iscritti all'ENPALS o ad altri istituti stranieri equivalenti, che si siano costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, in formazioni dal duo al sestetto.
2. La Commissione esprime parere sulla base dei seguenti elementi procedendo, ove lo ritenga utile, anche ad audizioni:
a) repertorio progettualmente e culturalmente organico, consono al tipo di formazione strumentale acquisita dagli interessati;
b) curriculum di ciascun esecutore, formulato in forma di autocertificazione, che indichi, fra l'altro, il conservatorio o istituto equiparato frequentato e che riporti i giudizi conseguiti in sede di diploma, gli eventuali corsi di perfezionamento conclusi con profitto e l'eventuale partecipazione a concorsi nazionali o internazionali con l'indicazione del relativo piazzamento nella graduatoria finale. Nel curriculum devono essere riportate le esperienze professionali precedenti, come solista e/o come gruppo strumentale, nonche' ogni altro elemento utile alla valutazione;
c) repertorio e curricula devono essere presentati contestualmente alla domanda di contributo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione.
3. Il direttore generale, sentita la Commissione, assegna alle dieci formazioni selezionate un contributo commisurato anche al numero degli elementi che compongono i singoli complessi.
4. Il contributo assegnato deve essere esclusivamente utilizzato per sostenere i costi di partecipazione a corsi di perfezionamento, per tutta la durata prevista, di riconosciuta valenza, a concorsi, nazionali ed internazionali di esecuzione musicale, a festival, rassegne e stagioni concertistiche che si tengano sul territorio nazionale. Di tale partecipazione deve essere fornita dettagliata relazione artistica e finanziaria, avvalendosi dell'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione, che puo' disporre l'erogazione dell'intero contributo assegnato ovvero di quota parte dello stesso sulla base dei dati di utilizzo del contributo. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito Internet l'elenco delle formazioni strumentali annualmente selezionate, con l'indicazione, previa autorizzazione degli interessati, di ulteriori dati.
 
Art. 19.

Attivita' all'estero

1. Puo' essere concesso un contributo per le attivita' musicali da svolgersi all'estero a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell'attivita' da parte del Paese ospitante.
 
Art. 20.

Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
2. Al fine di conseguire il coordinamento delle attivita', un piu' incisivo raggiungimento delle finalita' istituzionali, un allargamento delle fasce di pubblico in un piu' ampio contesto territoriale ed il contenimento dei costi, a decorrere dall'anno 2010, puo' essere annualmente concesso un contributo per attivita' di promozione musicale a non piu' di un organismo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589.
3. Per il solo anno 2008:
a) il termine perentorio per la presentazione delle domande e' fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato;
c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, e' di quindici giorni;
d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in formato elettronico entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera c).
4. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validita' per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualita' e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.
 
Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' musicali, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano», relativamente alle disposizioni riguardanti le attivita' musicali.
3. I requisiti di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera a), del presente decreto entrano in vigore dall'anno 2009. Fino a tale termine continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. Resta, altresi', fermo quanto previsto all'art. 16 del presente decreto.
Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 70
 
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