Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 novembre 2007
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.
 
Art. 2.

Intervento finanziario per le attivita' di danza

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di danza ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' di danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di danza considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival.
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, sostenendo vari linguaggi coreutici, propri di ambiti e culture diverse, con particolare riferimento alla contemporaneita';
b) consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura coreutica, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;
d) promuovere nella produzione coreutica la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze;
e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
f) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;
g) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
h) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
i) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri.
4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.
 
Art. 3.

Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di
attribuzione del contributo

1. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
3. Sono considerati ai fini della determinazione della base quantitativa i seguenti costi:
a) per l'attivita' di produzione, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo della danza o soggetti terzi impiegati prevedono di versare, presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;
b) per i soggetti della distribuzione, quelli concernenti le compagnie di danza ospitate, con riferimento ai compensi corrisposti, nonche' quelli concernenti la promozione, la pubblicita', la gestione delle sale e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti;
c) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione della sala, la promozione del pubblico e la pubblicita';
d) per l'attivita' di promozione e per gli enti di promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali;
e) per i corsi di perfezionamento professionale, quelli concernenti i compensi per i docenti e quelli concernenti le spese organizzative, con esclusione delle spese generali;
f) per le rassegne ed i festival, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali come specificato nella lettera a) del presente comma, nonche' quelli concernenti l'ospitalita' con riferimento ai compensi corrisposti alle compagnie, la promozione, la pubblicita' e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti;
g) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi;
h) per le attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti.
4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
5. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.
6. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per le rappresentazioni svolte in edifici scolastici o presso luoghi di interesse storico-artistico entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita', con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gia' considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.
7. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.
 
Art. 4.

Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilita' e
determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attivita' di danza e per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore danza». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attivita' all'estero in piu' Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata;
e) indicazione della regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto.
2. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha svolto attivita' per almeno tre anni nel settore della danza. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze.
3. Per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.
4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo.
5. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine per la presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori.
6. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.
7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la direzione generale trasmette alle regioni in formato elettronico le domande pervenute, entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse.
8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo.
 
Art. 5.

Valutazione qualitativa

1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione.
2. La Commissione tiene conto:
a) della qualita' artistica dei progetti;
b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia.
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:
a) direzione artistica;
b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
c) qualificazione professionale e rilievo artistico dei coreografi impiegati;
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;
e) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;
f) rappresentazione di opere di autori viventi;
g) esecuzione dal vivo della parte musicale;
h) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione;
i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza;
l) adeguatezza del numero di prove programmate;
m) impiego di giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trenta anni;
n) partecipazione a festival e a rassegne di rilevanza nazionale o internazionale;
o) realizzazione di iniziative di promozione del turismo culturale;
p) partecipazione a progetti interdisciplinari realizzati anche con soggetti operanti in altri settori dell'arte e della cultura.
4. Il parere di cui al comma 2, lettera b), viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attivita' prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo.
5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale e' richiesto il contributo, esegnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:
a) l'andamento del numero degli spettatori paganti, nonche' dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;
b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.
6. Per l'attivita' degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, la Commissione tiene in particolare conto dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attivita' di danza con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda di spettacoli di danza.
7. Per l'attivita' all'estero, la Commissione, accertata la validita' artistica dell'iniziativa e la sua idoneita' a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto:
a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;
b) della localita' e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante nonche' dell'istituzione ospitante;
c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.
L'entita' del contributo non puo' superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.
8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.
 
Art. 6.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione puo' prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili, concedendo la facolta' di ridurre i costi dell'attivita', fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. L'Amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dal-l'Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:
a) rendiconto finanziario relativo all'attivita' svolta;
b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta;
c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle giornate lavorative e degli scritturati;
d) incassi delle recite effettuate;
e) numero delle prove per ciascuno spettacolo;
f) numero delle regioni e piazze visitate;
g) personale stabilmente impiegato;
h) versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attivita' sovvenzionata.
4. Per le attivita' all'estero, devono essere altresi' trasmesse la dichiarazione dell'autorita' diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attivita' e il numero delle manifestazioni effettuate, nonche' le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.
5. L'erogazione del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui al all'art. 2, comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.
6. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
8. L'importo del contributo e' proporzionalmente diminuito quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.
9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non e' ammissibile l'effettuazione di attivita' all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.
 
Art. 7.

Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, e' disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme gia' eventualmente versate.
 
Art. 8.

Compagnie di danza

1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi di produzione della danza, che svolgono un'attivita' di interesse pubblico, garantendo la diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovendo la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica e che effettuano, per almeno sei mesi l'anno, un minimo di trenta rappresentazioni e di quattrocento giornate lavorative. Almeno il trenta per cento dei minimi di attivita' deve essere effettuato in una regione diversa da quella in cui ha sede la compagnia. Sono prese in considerazione anche piu' recite effettuate nella stessa giornata.
2. L'attivita' recitativa svolta dalle compagnie in Paesi dell'Unione europea e' riconosciuta entro il limite del trenta per cento dell'attivita' svolta.
 
Art. 9.

Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico

1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio della predetta regione e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita', in aggiunta a quella effettuata nella regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia priva di un analogo organismo. Puo' essere riconosciuto un solo organismo per regione finanziato ai sensi del presente articolo.
2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di almeno trenta giornate recitative effettuate da organismi, per almeno il novanta per cento di nazionalita' italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica. Le giornate recitative devono essere distribuite in modo da garantire la presenza in almeno due province, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;
d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione della danza sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea;
e) progetto di informazione, promozione e formazione del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza della danza, con la promozione di incontri con gli artisti, attivita' editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed universitario;
f) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell'anno precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria, ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi stessi.
 
Art. 10.

Esercizio teatrale

1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della pubblicita' e della promozione del pubblico in presenza dei seguenti requisiti:
a) possesso delle prescritte autorizzazioni;
b) programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza nei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e/o il 1° ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 11.

Accademia nazionale di danza

1. L'Accademia nazionale di danza puo' ricevere un contributo sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.
2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, puo' essere concesso un contributo per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.
 
Art. 12.

Promozione della danza e perfezionamento professionale

1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati che realizzano progetti di:
a) promozione, divulgazione e informazione nel campo della danza nonche' di valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;
b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, con carattere istituzionale e continuativo, con esclusione di attivita' produttiva, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e della danza;
c) promozione delle finalita' relative alla raccolta di documentazione ed informazioni, effettuazione di ricerche sulle attivita' di danza, realizzazione di forme di coordinamento organico e continuativo della produzione di danza e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, sostegno alle compagnie italiane di ricerca e di innovazione della danza contemporanea nonche' ai giovani coreografi nello sviluppo della loro progettualita' artistica, anche attraverso collegamenti con festival, rassegne e teatri, al fine di agevolarne l'inserimento nel mercato. Tali soggetti devono ricevere sovvenzioni da uno o piu' enti locali da almeno tre anni e devono aver ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.
 
Art. 13.

Rassegne e festival

1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contributo previste dal presente decreto, a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale ed internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo della cultura della danza, alla integrazione della danza con siti storici ed archeologici e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed e' concesso sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita' professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
c) disponibilita' di una struttura tecnico-organiz-zativa;
d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;
e) programmazione di almeno otto rappresentazioni con prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri.
 
Art. 14.

Progetti speciali

1. Puo' essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione articolate in progetto organico che abbiano finalita' di sperimentare forme originali di divulgazione della danza, nonche' iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi.
 
Art. 15.

Attivita' all'estero

1. Puo' essere concesso un contributo per le attivita' di danza da svolgersi all'estero, a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell'attivita' da parte del Paese ospitante.
 
Art. 16.

Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
2. Per il solo anno 2008:
a) il termine perentorio per la presentazione delle domande e' fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato;
c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, e' di quindici giorni;
d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in formato elettronico entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera c).
3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validita' per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualita' e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.
 
Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' di danza, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo;
b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano» relativamente alle disposizioni riguardanti la danza.
3. I requisiti di cui all'art. 8 e all'art. 10, comma 1, lettera b) entrano in vigore nell'anno 2009. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005.
4. I requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) entrano in vigore nell'anno 2009, ad eccezione del minimo di giornate recitative da effettuarsi da organismi di nazionalita' italiana, che entra in vigore nel 2008. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005.
Roma, 8 novembre 2007

Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 71
 
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