Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 20 novembre 2007
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge di individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.
 
Art. 2.

Intervento finanziario per le attivita' circensi e di spettacolo
viaggiante

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' circense e di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate attivita' di spettacolo viaggiante quelle di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, inserite nell'elenco delle attivita' spettacolari, trattenimenti ed attrazioni istituito dall'art. 4 della stessa legge.
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerati le attivita' relative alla produzione circense in Italia ed all'estero, la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense, i danni agli impianti conseguenti ad eventi fortuiti in Italia ed all'estero, le accertate difficolta' di gestione, l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, le iniziative promozionali, assistenziali ed educative.
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:
a) favorire la qualita' artistica dello spettacolo circense ed il costante rinnovamento dell'offerta di spettacolo viaggiante e dell'arte circense italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;
b) consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura circense ed alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
c) promuovere nella produzione dello spettacolo circense e viaggiante la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
d) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;
e) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attivita' circense e dello spettacolo viaggiante;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita' circense e dello spettacolo viaggiante;
h) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
i) sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero.
4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori circense e dello spettacolo viaggiante, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.
 
Art. 3.

Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di
attribuzione del contributo

1. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche', per i contributi per attivita' circense in Italia ed all'estero, e per iniziative promozionali, educative ed assistenziali, sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
3. Sono considerati ai fini della determinazione della base quantitativa i seguenti costi:
a) per l'attivita' circense in Italia, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo circense prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, nonche' quelli concernenti le rappresentazioni calcolati forfettariamente sulla base di una quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni ed al numero di addetti del complesso circense;
b) per i danni da eventi fortuiti, la spesa per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati;
c) per le accertate difficolta' di gestione, il deficit di bilancio relativo all'anno precedente quello in cui si richiede il contributo;
d) per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, la spesa relativa;
e) per le iniziative promozionali, i compensi e le spese di ospitalita' per gli artisti, i membri delle giurie dei festival ed i relatori di convegni, nonche' le spese di promozione e pubblicita'; per le attivita' editoriali le spese redazionali, quelle per la stampa e la spedizione;
f) per le iniziative educative ed assistenziali, le spese istituzionali ed i compensi per il personale docente e dipendente, comprensivi di oneri sociali;
g) per la strutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense, il costo dei lavori;
h) per l'attivita' circense all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti, nonche' gli oneri previdenziali ed assistenziali versati nel periodo di svolgimento della tournee; per i viaggi e trasporti effettuati su strada, oltre agli oneri previdenziali, sono considerate spese forfettarie in relazione alle dimensioni ed al numero degli addetti del complesso circense.
4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione.
6. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.
 
Art. 4.

Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilita' e
determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attivita' di danza e per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore attivita' circensi e spettacolo viaggiante». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attivita' all'estero in piu' Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:
a) nel caso di soggetti giuridici privati (associazioni, fondazioni, societa) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'Amministrazione;
b) nel caso di cui alla precedente lettera a), dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla medesima lettera a);
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio competente (con esclusione delle domande per iniziative promozionali, assistenziali ed educative);
d) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attivita' sovvenzionata;
f) per i contributi al settore circense, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali.
2. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha svolto attivita' per almeno tre anni nel settore circense e dello spettacolo viaggiante.
3. Per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.
4. Per gli enti pubblici la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo.
5. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo ed al 31 ottobre dello stesso anno cui si riferisce il contributo per i soli acquisti di beni strumentali dello spettacolo viaggiante. Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato con riferimento alle domande per attivita' circense in Italia ed all'estero e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative. Il termine per la presentazione delle domande per attivita' circense all'estero e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce il contributo. Le domande di contributo per evento fortuito devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data del-l'evento. Le domande di contributo per difficolta' di gestione devono essere presentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori.
6. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.
7. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attivita' di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attivita' medesima e l'importo del contributo.
 
Art. 5.

Valutazione qualitativa

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per attivita' circense in Italia ed all'estero nonche' per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, la valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione.
2. La Commissione tiene conto della qualita' artistica dei progetti.
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:
a) rilevanza locale, nazionale o internazionale, del complesso circense;
b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
c) attendibilita' del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;
d) numero e rilevanza delle localita' visitate;
e) impiego di personale non familiare;
f) impiego di giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trenta anni;
g) agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili.
4. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale e' richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:
a) l'andamento del numero degli spettatori paganti nonche' dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;
b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e /o di enti territoriali.
5. Per l'attivita' all'estero, la Commissione, accertata la validita' artistica dell'iniziativa e la sua idoneita' a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi' conto:
a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;
b) dell'area geografica e della localita' presso cui si svolge l'attivita' circense.
L'entita' del contributo non puo' superare le spese di viaggio e trasporto, nonche' l'importo degli oneri sociali esposti nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.
6. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.
 
Art. 6.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione puo' prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili, concedendo la facolta' di ridurre i costi dell'attivita', fermi restando i minimi previsti per l'attivita' circense. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Sui contributi assegnati per attivita' circense in Italia e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, l'Amministrazione puo' erogare acconti nella misura del sessanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi ovvero dei saldi nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti beneficiari devono presentare una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti del-l'Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:
a) rendiconto finanziario relativo all'attivita' svolta;
b) dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta.
Per l'attivita' circense in Italia, oltre ai punti a) e b), nella stessa dichiarazione devono anche essere indicati:
numero delle rappresentazioni effettuate;
incassi delle rappresentazioni effettuate;
numero delle regioni e piazze visitate;
numero di addetti stabilmente impiegato;
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attivita' sovvenzionata.
Per le iniziative promozionali, assistenziali ed educative, oltre ai punti a) e b) nella stessa dichiarazionedeve essere riportato l'elenco delle fatture complete dei dati identificativi attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata.
4. Per le attivita' all'estero, devono essere altresi' trasmesse la dichiarazione dell'autorita' diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attivita' ed il numero delle rappresentazioni effettuate, le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, l'elenco degli addetti, nonche' la certificazione liberatoria ENPALS attestante gli oneri versati per il periodo dell'attivita' all'estero. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.
5. L'erogazione del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.
6. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
8. Nel caso di contributi per attivita' circense in Italia e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, l'importo del contributo e' proporzionalmente diminuito quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.
9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non e' ammissibile l'effettuazione di attivita' all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.
 
Art. 7.

Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine ovvero contenga elementi non veritieri, e' disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme gia' eventualmente versate.
2. Per i contributi al settore circense, la decadenza e' disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali.
 
Art. 8.

Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

1. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' istituito presso la direzione generale l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'aggiornamento dell'elenco e' effettuato con decreto del direttore generale, di concerto con il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione.
Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'art. 141, lettera d) del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, sono le Commissioni di vigilanza.
3. L'inserimento di nuove attrazioni e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati (operatori del settore, associazioni di categoria, ditte costruttrici), di domanda in bollo con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonche' della categoria (grande, media, piccola) nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonche' del verbale della Commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
4. Puo' essere richiesta, con domanda in bollo, anche la modifica della denominazione e/o della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni gia' inserite in elenco, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, di adeguata documentazione tecnica. In quest'ultimo caso puo' essere richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza.
La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della Commissione.
5. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte in elenco e' effettuata su richiesta dei soggetti interessati di cui al comma 3 del presente articolo, su conforme parere della Commissione.
 
Art. 9.

Attivita' circense in Italia

1. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilita', presenta al pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. E' considerata altresi' attivita' circense quella che si svolge, con i medesimi tipi di spettacolo, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate in via esclusiva.
2. La denominazione del complesso circense per il quale e' richiesto il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione.
3. Puo' essere concesso un contributo agli esercenti circensi a condizione che:
a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare;
b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente quello per il quale e' richiesto il contributo, documentate con attestazioni SIAE;
c) effettuino nel corso dell'anno almeno centocinquanta rappresentazioni;
d) utilizzino continuativamente nel corso dell'anno almeno otto addetti.
Quest'ultimo requisito deve essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.
 
Art. 10.

Attivita' circense all'estero

1. Puo' essere concesso un contributo agli esercenti circensi per le attivita' da svolgersi all'estero a condizione che:
a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare;
b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente quello per il quale e' richiesto il contributo, documentate con attestazioni SIAE;
c) svolgano non oltre otto mesi di attivita' all'estero;
d) effettuino almeno novanta rappresentazioni in Italia;
e) il complesso circense sia dotato di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica.
2. Durante lo svolgimento della tournee il complesso circense deve avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournee che esegua uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata all'istanza copia del contratto di scritturazione.
 
Art. 11.

Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita'
circense

1. Puo' essere concesso un contributo per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni a condizione che:
a) siano proprietari o abbiano la disponibilita' dell'area da strutturare per almeno un decennio;
b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attivita' circense;
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;
d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Per la liquidazione del contributo deve essere trasmessa la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute;
b) certificato comunale attestante l'agibilita' del-l'area strutturata;
c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.
 
Art. 12.

Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Puo' essere concesso un contributo per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente al verificarsi dell'evento fortuito almeno centocinquanta rappresentazioni;
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il venticinque per cento il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.
2. La domanda deve essere corredata di:
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entita' del danno subito;
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' competente (pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Carabinieri, autorita' diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;
f) per gli esercenti circensi, attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente;
g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio.
3. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere inviata la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti la spesa sostenuta;
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale e/o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture nonche' fotografie dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilita', che:
non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo e' tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;
per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato e' tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorita' giudiziaria, nonche' dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.
 
Art. 13.

Accertate difficolta' di gestione

1. Puo' essere concesso un contributo per accertate difficolta' di gestione agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente la difficolta' di gestione, almeno centocinquanta rappresentazioni.
Le difficolta' di gestione devono essere obiettivamente gravi e non dipendenti da cattiva amministrazione dell'esercente e devono essere documentate.
2. La domanda deve essere corredata di:
a) nel caso di imprese circensi, attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nel biennio precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;
b) rendiconto finanziario;
c) relazione dettagliata sulle cause che hanno determinato la situazione deficitaria;
d) documentazione contabile concernente la situazione deficitaria;
e) eventuali attestazioni di pubbliche autorita' sulle cause che hanno determinato la difficolta' di gestione;
f) ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e amministrativa, relativa alla situazione deficitaria.
 
Art. 14.

Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni
strumentali

1. Puo' essere concesso un contributo per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di moto autoacrobatiche a condizione che:
a) siano gia' in possesso da almeno tre anni della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.;
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni e si impegnino ad effettuare centocinquanta rappresentazioni nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.
2. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi solo ai sensi del presente articolo.
3. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente articolo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi due anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione. Nel caso di imprese circensi, devono essere state effettuate almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente l'anno per il quale viene richiesto il contributo.
4. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche devono essere trascorsi almeno sei anni dalla precedente assegnazione e nello stesso periodo devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni.
5. Per l'acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, per l'acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo e' subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione attestante che lo stesso e' classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante.
6. Per l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non e' trascorso dalla precedente assegnazione il numero di anni a fianco di ciascuno indicati:
a) chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune: anni cinque;
b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto.
7. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilita' di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.
8. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
per gli esercenti circensi:
attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente;
preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice;
per gli esercenti dello spettacolo viaggiante:
fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse nell'anno per il quale viene richiesto il contributo, concernenti l'avvenuto acquisto di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
9. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere inviata la seguente documentazione:
a) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo della fattura, nonche' documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice. In caso di pagamento rateale dovra' essere altresi' attestata l'esistenza o meno di riserva di proprieta' sul bene acquistato;
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio competente ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;
c) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, attestante anche che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;
d) documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
e) solo per gli esercenti circensi: fatture in originale, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale e' stato concesso il contributo, dei nuovi impianti;
f) solo per gli esercenti dello spettacolo viaggiante: certificato di collaudo dell'attrazione acquistata redatto da un professionista abilitato.
 
Art. 15.

Iniziative promozionali, assistenziali ed educative

1. Puo' essere concesso un contributo non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati operanti nel settore che realizzano progetti di:
a) sviluppo, divulgazione, informazione e formazione del pubblico nel campo dell'attivita' circense e dello spettacolo viaggiante. Tali progetti possono articolarsi in seminari, convegni, mostre, festival e rassegne, iniziative editoriali, spot radiotelevisivi, centri di documentazione, museali ed altre forme di divulgazione anche multidisciplinari;
b) iniziative assistenziali a favore degli operatori del settore, ed iniziative educative, quali stages, laboratori, corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, con carattere istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati.
2. I contributi per festival circensi possono essere concessi a condizione che:
a) si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;
b) le manifestazioni stesse siano di particolare rilevanza nazionale ed internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento ed allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e siano realizzate in un medesimo luogo ed in un arco di tempo limitato, preferibilmente in un periodo nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attivita' circense;
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti dalle scuole circensi italiane e/o straniere piu' rappresentative;
d) la giuria sia composta prevalentemente da personalita' di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.
3. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attivita' promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa non deve configurarsi, per le modalita' di svolgimento e durata, come ordinaria attivita' circense.
 
Art. 16.

Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale puo' disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi, ancora da assegnarsi, di cui agli articoli 9 e 15 del presente decreto, a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
2. Per il solo anno 2008:
a) il termine perentorio per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9, 10, 11, 14 (esclusivamente per il settore circense) e 15, e' fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.
3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validita' per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualita' e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.
 
Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' circensi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», e il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' di spettacolo viaggiante, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento».
Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 128
 
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