Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2008 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007 |
Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attivita' mediche e paramediche, in attuazione dell'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Definizione dei termini e delle modalita' tecniche di trasmissione telematica. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione. 1.1. Le strutture sanitarie private effettuano annualmente la comunicazione dell'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni. 1.2. Per strutture sanitarie private s'intendono le societa', gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonche' ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica. 1.3. Per attivita' medica e paramedica s'intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute. 2. Dati oggetto della comunicazione. 2.1. Le strutture sanitarie private individuate al punto 1.1 attraverso il modello di comunicazione, di cui al successivo punto 3, trasmettono all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati identificativi delle stesse: il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attivita' di lavoro autonomo mediche e paramediche; l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.
3. Approvazione del modello di comunicazione.
3.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' approvato, con le relative istruzioni, il modello denominato «SSP» per la comunicazione telematica dei dati di cui al punto 2.1 secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A.
4. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
4.1. Il modello di cui al punto 3 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato B. 4.2. Il medesimo modello puo' altresi' essere prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 4.3. Il modello di cui al punto 3 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo. 4.4. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 3 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato B. A tal fine il modello e' reso disponibile nei siti di cui al punto 4.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici idonei a consentirne la riproduzione.
5. Termini per la trasmissione della comunicazione.
5.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1 devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2008, la comunicazione di cui al punto 3 riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. 5.2. Ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2007, i soggetti obbligati devono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2007. 5.3. In caso di errori od omissioni e' possibile annullare la comunicazione precedentemente inviata provvedendo alla trasmissione di una nuova comunicazione sostitutiva entro il termine di cui al punto 5.1.
6. Modalita' di trasmissione della comunicazione.
6.1. I soggetti obbligati utilizzano, per la trasmissione della comunicazione dei dati, il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, ovvero possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 6.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione puo' essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «COSSP»", previa verifica della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A. Il prodotto di gestione e il software di controllo saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. 6.3. Qualora il soggetto obbligato si avvalga di un intermediario, quest'ultimo e' tenuto a rilasciare all'interessato un esemplare cartaceo del modello di comunicazione, conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, debitamente sottoscritto, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
7. Ricevute di conferma ricezione dati.
7.1. La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate del file contenente i dati della comunicazione, salvo i casi previsti al punto 7.4. 7.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio telematico Entratel o, in alternativa, del codice di riscontro per il servizio telematico Internet (Fisconline) generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. 7.3. Salvo cause di forza maggiore, l'Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro il quinto giorno successivo a quello del corretto invio dei dati nel caso di utilizzo del servizio telematico Entratel ed entro il giorno successivo nel caso di utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline). 7.4. La ricevuta di cui al punto 7.2 non e' rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni; b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte; c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 6.2; d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 7.5. Le circostanze elencate al punto 7.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale e' tenuto a riproporre la trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. 7.6. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini di cui al punto 5 ma scartate dal servizio telematico, purche' ritrasmesse entro i predetti cinque giorni.
8. Trattamento dei dati.
8.1. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti. 8.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo i principi di necessita' e di proporzionalita' stabiliti dalla predetta normativa, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali. 8.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente ai soggetti che svolgono le attivita' relative al procedimento di controllo fiscale, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
9. Sicurezza dei dati.
9.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2.1, e' garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo che garantisce la cifratura dell'archivio da trasmettere. 9.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonche' della conservazione delle copie di sicurezza.
Motivazioni.
Sulla base delle disposizioni normative contenute nell'art. 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° marzo 2007, le strutture sanitarie private, in qualsiasi forma organizzate, sono tenute ad assolvere gli adempimenti previsti dai commi dal 38 al 41 del citato art. 1, avendo le disposizioni immediato valore precettivo. Gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private previsti dalla legge, in particolare, riguardano: la riscossione accentrata, in nome e per conto dei professionisti, dei compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni di lavoro autonomo mediche e paramediche, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, effettuate nei loro confronti nell'ambito delle stesse strutture sanitarie private in locali concessi in uso; la registrazione dei compensi riscossi, consistente nell'annotazione, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, della data di pagamento e degli estremi della fattura emessa dal professionista, delle generalita' e del codice fiscale del destinatario del compenso, dell'ammontare del corrispettivo riscosso, della modalita' di pagamento; il riversamento a ciascun percipiente medico o paramedico degli importi riscossi, in caso di pagamento in contante, nonche' la consegna dei documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante stesso; l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico in ciascun anno solare. Con il provvedimento, in particolare, e' approvato il modello per la comunicazione dei dati da parte dei soggetti obbligati e sono disciplinati i termini e le modalita' tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Conformemente a quanto previsto dal legislatore, stabilisce inoltre che per il primo anno di applicazione la comunicazione dei dati, che le strutture sanitarie private sono tenute ad effettuare entro il 30 aprile 2008, riguarda i compensi riscossi nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2007.
Riferimenti normativi.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999; statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001; regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001; decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 38 a 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998; decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano |
| Allegato
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