Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2008 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni di vigilanza Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza

Il presente provvedimento e' volto a semplificare la normativa di vigilanza applicabile alle banche ai sensi della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. L'iniziativa segue un'impostazione coerente con l'evoluzione della disciplina di vigilanza, tesa a ridurre l'ambito dei controlli amministrativi di tipo autorizzativo, valorizzando l'autonomia degli intermediari nella governance, nell'organizzazione e nella gestione dei rischi.
Si dispongono, in particolare, interventi (analiticamente individuati in allegato) sui procedimenti amministrativi di natura autorizzativa previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche. Tali interventi comportano:
eliminazione di procedimenti, nei casi in cui un controllo autorizzativo non sia previsto da fonte normativa superiore e non si ravvisino ostacoli alla sua eliminazione. In talune ipotesi, si tratta di una mera anticipazione degli effetti conseguenti all'applicazione della nuova disciplina prudenziale di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006;
riconfigurazione di procedimenti, sostituendo le fattispecie di tipo autorizzativo con obblighi di comunicazione preventiva; in base alla nuova disciplina, la Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ricorrano i presupposti, di procedimenti d'ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto;
semplificazione di procedimenti, prevedendo criteri oggettivi (ad es., soglie di rilevanza) maggiormente selettivi delle fattispecie da sottoporre ad autorizzazione.
Il presente provvedimento, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si applica anche ai procedimenti pendenti a tale data. Le nuove disposizioni saranno, inoltre, pubblicate sul Bollettino di Vigilanza e nel sito internet della Banca d'Italia.
Roma, 5 dicembre 2007

Il Governatore: Draghi
 
Allegato
Procedimenti eliminati.
1. Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'attivita' bancaria.
La decadenza dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, qualora la banca non abbia iniziato a operare entro un anno dal rilascio, prevista dal Titolo I, Cap. 1, Sez. VI, paragrafo 5, VII, paragrafo 1, e VIII, opera automaticamente allo spirare del termine, senza necessita' di apposita dichiarazione della Banca d'Italia.
Resta ferma la possibilita' per la banca di richiedere prima della scadenza, in presenza di giustificati motivi, un limitato periodo di proroga di norma non superiore a sei mesi.
2. Accoglimento dell'istanza di rinuncia alla qualifica di capogruppo.
Le Istruzioni (Titolo I, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2) prevedono la possibilita', per la societa' finanziaria che possegga tutte le caratteristiche per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo bancario, di richiedere alla Banca d'Italia di non essere considerata tale, al ricorrere di determinate condizioni puntualmente indicate.
La necessita' di un'apposita istanza a tale fine viene eliminata, ferma restando la possibilita' per la Banca d'Italia di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.
3. Autorizzazione dei progetti di ristrutturazione del gruppo bancario.
Le vigenti Istruzioni (Titolo I, Cap. 2, Sez. V) prevedono che i progetti di ristrutturazione del gruppo bancario siano sottoposti dalla capogruppo alla Banca d'Italia per il rilascio di una preventiva autorizzazione entro 120 giorni dalla richiesta.
L'autorizzazione all'esecuzione del progetto viene eliminata; le banche comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le iniziative di ristrutturazione, trasmettendo le informazioni indicate nel Titolo I, Cap. 2, Sez. V, paragrafo 1. Restano fermi i provvedimenti previsti dalla disciplina di vigilanza con riferimento alle singole operazioni indicate nel piano.
4. Limite generale all'assunzione di immobili e partecipazioni. Nulla osta sul programma di riallineamento rispetto al limite generale.
Il programma di riallineamento entro i limiti per l'assunzione di partecipazioni e immobili, comunicato ai sensi del Titolo IV, Cap. 9, Sez. II, paragrafo 2, delle Istruzioni non e' piu' soggetto al nulla osta della Banca d'Italia.
5. Nulla osta per l'esercizio del credito su pegno.
La previsione del nulla osta della Banca d'Italia per l'esercizio del credito su pegno da parte di banche (Titolo V, Cap. 1, Sez. IV, parr. 1 e 2) e' da intendersi superata in relazione all'abrogazione del comma 2 dell'art. 48 del Testo unico bancario (T.U.) con decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. Sono, peraltro, confermate le indicazioni concernenti le modalita' operative e le strutture organizzative, di cui al paragrafo 1 delle richiamate Istruzioni.
6. Revoca del nulla osta per l'esercizio del credito su pegno.
La previsione della revoca del nulla osta di cui al punto precedente (Titolo V, Cap. 1, Sez. IV, paragrafo 3) e' da intendersi parimenti superata.
7. Proroga delle autorizzazioni all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie.
Le Istruzioni (Titolo VII, Cap. 3, Sez. IV) fissano la durata del provvedimento autorizzativo in 12 mesi, decorsi i quali l'autorizzazione si considera decaduta, salva la possibilita' per la banca interessata di richiedere un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.
Tale procedimento di proroga e' eliminato. Scaduto il termine dei 12 mesi, la banca puo' presentare una nuova istanza di autorizzazione.
Procedimenti eliminati in vista dell'entrata a regime delle «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche» (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006).
8. Coefficienti patrimoniali. Nulla osta per il riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale dei contratti derivati.
In coerenza con quanto stabilito dalle «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche» (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), non e' piu' previsto l'intervento di riconoscimento da parte della Banca d'Italia degli accordi di compensazione contrattuale ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di controparte, di cui al Titolo IV, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 5; pertanto, le banche non sono piu' tenute a trasmettere la documentazione prevista a tal fine.
Conformemente a quanto previsto dalle «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», fa capo alla responsabilita' degli organi aziendali la verifica delle condizioni previste per il riconoscimento della compensazione contrattuale a fini prudenziali; al riguardo, si richiama l'esigenza che la banca istituisca procedure per garantire che la validita' legale della compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce di possibili modifiche delle normative pertinenti e che tutta la documentazione richiesta sia conservata agli atti.
9-13. Altri procedimenti eliminati.
In coerenza con quanto previsto dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, sono altresi' eliminati i seguenti procedimenti amministrativi:
autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico sui titoli di debito (Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, Sez. III, paragrafo 2.1);
esonero dall'applicazione del requisito patrimoniale per il rischio specifico sui contratti derivati su indici di borsa negoziati in mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati (Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, Sez. III, paragrafo 3.2);
approvazione delle modifiche di rilievo apportate al modello interno per i rischi di mercato (Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. II);
approvazione della modifica della struttura di subportafogli per il calcolo del rischio specifico su titoli di debito (Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV, paragrafo 2);
esonero dalla disciplina sul patrimonio di vigilanza individuale per le succursali di banche extracomunitarie (Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII, paragrafo 1.2.1).
14-18. Esoneri dall'applicazione di discipline prudenziali per le succursali di banche extracomunitarie.
In conformita' alle nuove disposizioni prudenziali, le succursali di banche extracomunitarie con sede in Paesi del Gruppo dei Dieci sono esonerate, in via generale, dall'applicazione della disciplina in materia di:
coefficiente di solvibilita' individuale;
requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato;
requisito patrimoniale complessivo, ferma restando quella relativa agli immobili ed alle partecipazioni assunti per recupero crediti (1);
limiti alla concentrazione dei rischi;
controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse.
L'esonero generalizzato riguarda, altresi', le succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno degli Stati che saranno indicati in un apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia e soggetto ad aggiornamento periodico.
La possibilita' di esonero viene eliminata per le succursali di banche extracomunitarie aventi sede in Paesi diversi da quelli di cui sopra. E', pertanto, soppressa la facolta' di richiedere l'esonero alla Banca d'Italia ai sensi del Titolo VII, Cap. 3, Sez. VII, paragrafo 1.2.1.
Procedimenti riconfigurati.
19. Insediamento di succursali di banche italiane in Paesi comunitari: notifica all'autorita' di vigilanza del Paese ospitante.
Il termine per la notifica all'Autorita' competente del Paese ospitante, di cui al Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2.1, e' di tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione della banca (completa di tutti gli elementi necessari); tale comunicazione non da' luogo a un procedimento autorizzativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(1) Cfr. Titolo IV, Capitolo 10, Sezione II, par. 3 e Capitolo 9, Sezione V, par. 2.
Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo (Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2.3) e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'Autorita' competente del Paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio che deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre tre mesi da tale data.
20. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Paesi comunitari: notifica all'autorita' di vigilanza del Paese ospitante.
Il termine per la notifica all'Autorita' competente del Paese ospitante, di cui al Titolo III, Cap. 3, Sez. II, paragrafo 1, e' di un mese dalla data di ricezione della comunicazione della banca (completa di tutti gli elementi necessari); tale comunicazione non da' luogo a un procedimento autorizzativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Procedimenti semplificati.
21. Autorizzazione per le operazioni di cessione di rapporti giuridici.
Le Istruzioni di vigilanza (Titolo III, Cap. 5) prevedono che siano autorizzate dalla Banca d'Italia le cessioni a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, quando il valore delle attivita' e passivita' cedute superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria. Con comunicazione del dicembre 2000 (2) e' stato, altresi', disposto che sia soggetta ad autorizzazione la banca cedente quando il valore globale delle attivita' cedute e' superiore al 50% del totale delle attivita' di bilancio della banca stessa.
Al riguardo, si dispone che:
1) l'autorizzazione della banca cessionaria e' richiesta nei casi in cui l'operazione di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco sia realizzata tra soggetti che - anche in esito alla cessione stessa - non appartengono al medesimo gruppo bancario e il prezzo stabilito per la cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionari;
2) le operazioni (anche infragruppo) in cui il prezzo di cessione superi il 5% del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionari sono soggette a mera comunicazione successiva alla Banca d'Italia, contenente gli elementi informativi indicati nella sez. II, paragrafo 3, delle citate Istruzioni;
3) e' eliminata la necessita' di un'autorizzazione per la banca cedente, nei casi in cui questa era richiesta dalle citate disposizioni del dicembre 2000. Peraltro resta ferma, al ricorrere della richiamata condizione, la preventiva autorizzazione delle cessioni in cui il cedente sia una banca di credito cooperativo e il cessionario una banca di diversa natura (ivi comprese le «popolari»), in relazione all'esigenza di valutarne la coerenza con i principi contenuti nelle specifiche norme del Testo unico concernenti le banche di credito cooperativo e, in particolare, negli articoli 36 e 150-bis del T.U.
(2) Pubblicata nel Bollettino di Vigilanza n. 12 - dicembre 2000.
 
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