Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 15 novembre 2007
Revisione della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni. (Deliberazione n. 07/643).

LA COMMISSIONE

su proposta del commissario prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore;

Premesso:

1. che la legge n. 146 del 1990, all'art. 1, comma 1, individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla liberta' di comunicazione e che all'art. 1, comma 2, lettera e), della medesima legge viene richiamato il servizio delle telecomunicazioni;
2. che le aziende e gli enti che svolgono servizi di telecomunicazione assicurano in outsourcing il regolare funzionamento di altri soggetti che erogano servizi pubblici essenziali alla tutela di diritti della persona costituzionalmente tutelati (a mero titolo di esempio, ospedali, enti previdenziali, aziende di trasporto, Ministeri, banche, assicurazioni, enti erogatori di energia) e che, pertanto, la disciplina prevista deve tener conto anche dell'impatto che le astensioni dal lavoro nel settore telecomunicazioni possono avere su altri diritti della persona diversi dalla liberta' di comunicazione;
3. che, fino ad oggi, a partire dal 12 settembre 2002, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche nel settore delle telecomunicazioni e' stata contenuta nella regolamentazione provvisoria dettata dalla Commissione di garanzia (delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002) in ragione del protrarsi dell'indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo e dell'urgenza di integrare alla luce delle novita' legislative e tecnologiche la disciplina al tempo vigente (per un'esaustiva disamina delle ragioni che hanno imposto l'adozione di una provvisoria regolamentazione si rinvia integralmente alla citata delibera n. 02/152);
4. che, in data 12 luglio 2005, l'ASSTEL e le Organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, informavano la Commissione di aver convenuto di confrontarsi al fine di raggiungere un'intesa che potesse sostituire la citata provvisoria regolamentazione;
5. che, in data 31 maggio 2006, le succitate Organizzazioni sindacali, trasmettevano alla Commissione il testo di una proposta (datata 10 ottobre 2005) per una nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel settore delle telecomunicazioni, segnalando l'esigenza di adeguare la disciplina vigente alle caratteristiche proprie del settore alla luce dell'evoluzione tecnologica e di quella del mercato; le stesse segnalavano altresi' di aver proposto alla controparte il testo gia' dall'ottobre 2005 ma che il negoziato, protrattosi fino al 15 maggio 2006, non aveva mostrato significativi progressi. Chiedevano, infine, alla Commissione di essere ascoltate e, stante l'indisponibilita' della parte datoriale ad accogliere le richieste di modifica della disciplina e l'indifferibilita' delle stesse, di provvedere ad una nuova regolamentazione che recepisse quanto contenuto nella proposta;
6. che, in data 5 giugno 2006, medesima richiesta di audizione proveniva da parte datoriale, al fine di illustrare la posizione delle aziende erogatrici del servizio;
7. che, in data 21 giugno 2006, la ASSTEL trasmetteva un documento nel quale riportava alcune riflessioni critiche sulla proposta di accordo delle Organizzazioni sindacali;
8. che, in data 12 luglio 2006, si teneva presso i locali della Commissione un'audizione delle parti, all'esito della quale tutti i soggetti coinvolti ribadivano le proprie rispettive posizioni e, dunque, l'impossibilita' di addivenire ad un accordo;
9. che, in data 25 luglio 2006, su richiesta della Commissione, l'ASSTEL trasmetteva una nota tecnica sul funzionamento del customer care e sulle attivita' svolte in outsourcing per conto di altri soggetti istituzionali, unitamente ad una proposta di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore;
10. che, in data 31 ottobre 2006, le Organizzazioni sindacali, sollecitavano l'intervento della Commissione a procedere ad una revisione della provvisoria regolamentazione;
11. che, in data 3 novembre 2006, la Commissione, nel ribadire che eventuali iniziative di modifica della disciplina sarebbero state ritualmente portate a conoscenza delle parti, segnalava come nelle more, le parti fossero tenute alla puntuale osservanza della disciplina vigente;
12. che, in data 9 febbraio 2007, le Organizzazioni sindacali formulavano una nuova istanza di revisione della provvisoria regolamentazione, resasi indifferibile anche alla luce dell'incertezza diffusa sull'interpretazione di alcune regole vigenti, a causa di asserite illegittime condotte da parte delle aziende del settore;
13. che, in data 20 marzo 2007 e' stata trasmessa alla parti, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una proposta di regolamentazione provvisoria ad integrale sostituzione della provvisoria regolamentazione approvata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2002;
14. che, in data 20 marzo 2007 e' stata, altresi', trasmessa la medesima proposta alle Associazioni degli utenti, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e che, nel termine fissato per il parere, sono pervenute solo le osservazioni dell'Adoc che ha espresso parere favorevole;
15. che, successivamente, in data 27 giugno 2007 si sono tenute presso i locali della Commissione alcune audizioni delle parti nel corso delle quali i rappresentanti delle aziende hanno manifestato la contrarieta' ad una modifica della regolamentazione vigente, ritenendo immutato il quadro tecnologico e organizzativo esistente al tempo dell'adozione della provvisoria regolamentazione; i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali presenti, invece, hanno manifestato sostanziale apprezzamento per le modifiche proposte dalla Commissione;
16. che, con nota del 2 aprile 2007 (atto ricevuto in pari data), l'Organizzazione sindacale FIALTEL ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, esprimendo in sostanza un giudizio negativo, perche' le modifiche introdotte non risolverebbero i problemi relativi all'esercizio del diritto di sciopero nel settore. In particolare, l'Organizzazione sindacale propone: di aggiungere un punto e) all'art. 1, dovendosi dunque escludere dall'ambito di applicazione della regolamentazione anche i reparti per i quali le aziende prevedono la chiusura collettiva per ferie (art. 1); di escludere l'erogazione di prestazioni indispensabili in caso di scioperi di durata inferiore alle 24 ore, di scioperi dello straordinario e della reperibilita'; di ridurre al 10% del personale in servizio la consistenza numerica dei presidi in assenza di specifici accordi aziendali (art. 3); di prevedere l'obbligo della presenza di rappresentanti aziendali nelle procedure di conciliazione assistiti e non sostituiti dalle associazioni industriali (art. 4); di eliminare la distinzione tra rarefazione soggettiva e oggettiva, prevedendo un intervallo minimo di 2 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e quella del successivo; di circoscrivere il bacino di pertinenza dell'utenza all'estensione territoriale dello sciopero (nazionale con nazionale etc.) in modo da non limitare gli scioperi nazionali per effetto della proclamazione di scioperi territoriali (art. 8); di prevedere modalita' specifiche di informazione all'utenza e sanzioni in caso di violazioni (art. 11); di escludere dall'obbligo del preavviso l'adesione a scioperi gia' proclamati da altri sindacati;
17. che, con nota del 5 aprile 2007 (atto ricevuto in pari data), l'Organizzazione sindacale UGL ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, contestando l'eccessiva dilatazione dei tempi di intervallo (da 3 a 10 giorni) tra l'effettuazione di uno sciopero ed il successivo, proclamati da soggetti diversi (art. 8) e proponendo di definire, ai fini dell'ambito di applicazione della provvisoria regolamentazione, quali sono le attivita' operative e dunque indispensabili e quali invece non operative e dunque non indispensabili e di eliminare, dunque, la parola «esclusivamente» alle lettere b), c), d) dell'art. 1;
18. che, con nota del 5 aprile 2007 (atto ricevuto in data 11 aprile 2007), l'Organizzazione sindacale SNATER ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, suggerendo, in particolare: di specificare che l'esclusione dall'ambito di applicazione riguarda i call center di carattere meramente commerciale (es. servizi 187, 191, e 119) e il «servizio informazioni» elenco abbonati, ormai liberalizzato (art. 1); di specificare all'art. 3 che la consistenza numerica dei contingenti di personale sia proporzionata alla durata dello sciopero; l'Organizzazione sindacale osserva, infine, che le procedure di raffreddamento menzionano solo l'azienda quale controparte datoriale ove, invece, gli scioperi del settore vedono come referente l'ASSTEL a cui le aziende hanno conferito mandato;
19. che, con nota del 10 aprile 2007 (atto ricevuto in data 13 aprile 2007), l'Organizzazione sindacale COBAS del lavoro privato ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, giudicandola ancora sproporzionata, pur apprezzando che la stessa colga alcuni degli eccessi della regolamentazione vigente. In particolare propone: di sostituire l'espressione «servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento» (comma 1, art. 1) con quella «servizi tecnici connessi alla salvaguardia e ripristino delle strutture fisiche di collegamento» (centrali, rete di trasporto e rete di accesso); di cancellare l'espressione «quando non sono direttamente strumentali ad attivita' finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati» dalla lettera a), comma 2, art. 1 (reparti non operativi) e aggiungere le parole «o in parte» alla lettera b) dopo la parola «esclusivamente»; di aggiungere l'aggettivo «tecnici» alla parola «reparti» nel punto c); di aggiungere un punto c1) in forza del quale sono esclusi dall'ambito di applicazione «tutti i reparti di front end e back office che svolgono attivita' commerciale e amministrativa»; quanto alle prestazioni indispensabili (art. 2) di considerare prestazioni indispensabili solo le attivita' di tipo tecnico necessarie per il ripristino e la salvaguardia delle strutture fisiche di collegamento di cui all'art. 1, comma 1, escludendo le attivita' per la segnalazione/ripristino del guasto del singolo utente «residenziale» o «affari» se diverso da aziende o enti la cui attivita' rientri tra quelle previste nella legge 146 del 1990; di cancellare il punto A) dell'art. 4, relativo alla titolarita' negoziale; di escludere l'obbligo di ripetizione delle procedure nel caso di scioperi nell'ambito della stessa vertenza o quantomeno prolungare il periodo a centottanta giorni (art. 5); di eliminare ogni previsione relativa a intervalli minimi, almeno nel caso di scioperi proclamati da soggetti sindacali diversi (art. 8); di eliminare la previsione di franchigie (art. 9); di eliminare il riferimento ad «altre forme di azioni di sciopero» che non possono essere soggette a limitazioni non potendo avere impatto su diritti della persona costituzionalmente garantiti (art. 12);
20. che, con nota del 6 luglio 2007 (atto ricevuto in pari data), le Organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL hanno comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, esprimendo un sostanziale apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e alcune riserve per quanto attiene al fatto che si conferma il principio per cui si deve tener conto, nella disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore telecomunicazioni, anche dell'impatto che gli scioperi possono avere su diritti della persona costituzionalmente garantiti diversi dalla liberta' di comunicazione. Cio' condurrebbe, ad avviso delle sopra citate Organizzazioni sindacali, ad un'eccessiva limitazione del diritto di sciopero nel settore. Si propone, pertanto: di sostituire il testo dell'art. 1, comma, 1, con il seguente «Le disposizioni di cui alla presente regolamentazione si applicano nei confronti di tutte le attivita' volte al godimento del diritto alla liberta' di comunicazione svolte da imprese che erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.)»; di sopprimere le parole «quando non sono direttamente strumentali ad attivita' finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati» dalla lettera a), comma 2, art. 1 (reparti non operativi); di sopprimere le parole «fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai fini della procedura di riattivazione delle linee» dalla lettera c), comma 2, art. 1; di sostituire, all'art. 2, comma 2, lettera a), l'espressione «il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati» con «il godimento del diritto alla comunicazione»; di sopprimere, all'art. 2, comma 2, lettera c), le parole «il servizio di customer care per cio' che attiene esclusivamente alle attivita' finalizzate a garantire la liberta' di comunicazione» e «le informazioni di valenza sociale connesse al godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3»; quanto all'individuazione dei contingenti, di sostituire il testo dell'art. 3, comma 2 con il seguente «i contingenti minimi sono individuati dalla direzione aziendale e concordati con le Organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU.» e al comma 3 dell'art. 3 la parola «potranno» con «dovranno»; per quanto attiene alle procedure di conciliazione (divieto di azioni unilaterali), propongono di sostituire, all'art. 4, lettera B), l'espressione «le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza» con «le imprese sospenderanno, durante le medesime procedure, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza ed eviteranno di adottare comportamenti che diano luogo all'aggravamento del conflitto in corso o all'insorgenza di ulteriori situazioni di conflitto» e di sopprimere le parole «e in difetto di accordo di cui al punto a)» alla successiva lettera D), punto b); quanto all'intervallo minimo se ne propone la riduzione da due giorni ad un giorno nel caso di rarefazione soggettiva (art. 8, comma 1); propongono, inoltre, di abolire le franchigie (art. 9) di aggiungere un secondo comma all'art. 11 (informazione all'utenza) dal seguente contenuto «Le aziende devono inoltre, durante la durata dello sciopero provvedere ad informare gli utenti di quanto previsti all'art. 2, lettera c). La mancata comunicazione agli utenti e' considerata violazione degli obblighi derivanti dalla legge n. 146 del 1990 e dalla presente regolamentazione e puo' costituire motivo di sanzione come previsto all'art. 4, comma 4, della legge stessa»; propongono, infine, di sopprimere le parole «regolato all'art. 8) della presente regolamentazione, e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva» in relazione all'intervallo nel caso di astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario;
21. che, con nota del 2 agosto 2007 (atto pervenuto in data 8 agosto 2007) la ASSTEL ha comunicato le proprie osservazioni sulla proposta, rilevando, in linea generale che mancherebbe ogni presupposto per una variazione dell'attuale regolamentazione, che la stessa andrebbe pertanto confermata, lasciando alle parti la titolarita' della definizione della regolamentazione definitiva. In ogni caso, si osserva, prima di procedere ad una revisione della regolamentazione si dovrebbe promuovere un'indagine tecnica sul funzionamento del sistema, come gia' avvenuto nel 2002. Nel merito l'ASSTEL contesta analiticamente tutte le considerazioni svolte dalla Commissione nella delibera con cui si e' formulata la proposta di modifica della provvisoria regolamentazione e in particolare che le posizioni delle parti siano inconciliabili, che siano intervenute medio tempore ulteriori modificazioni tecnologiche e organizzative nel settore, che gli scioperi fin qui effettuati nel periodo tra l'adozione della provvisoria regolamentazione e la proposta di modifica abbiano avuto uno scarso impatto sul godimento dei diritti della liberta' di comunicazione.

Considerato:

che le posizioni delle parti appaiono inconciliabili e che, dunque, non sussistono, allo stato, i presupposti per un accordo collettivo che sostituisca la provvisoria regolamentazione attualmente vigente;
che, nel periodo trascorso dall'entrata in vigore della disciplina vigente, sono intervenute ulteriori modificazioni negli assetti organizzativi delle imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla progressiva automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento del traffico telefonico non piu' gestito in regime di monopolio, che rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
che, peraltro, l'esperienza maturata nel suddetto periodo ha evidenziato, in concreto, un ridotto impatto delle astensioni dal lavoro nel settore delle telecomunicazioni sui diritti della persona costituzionalmente tutelati;
che, in particolare, alcune aree di attivita' ricomprese nel settore non incidono o incidono marginalmente sul servizio pubblico essenziale;
che, tuttavia, permane la necessita' di assicurare in ogni segmento del settore prestazioni indispensabili che garantiscano il contemperamento del diritto di sciopero con altri diritti della persona costituzionalmente tutelati
che dall'analisi delle osservazioni scritte, inviate alla Commissione, e delle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni sono state tratte indicazioni utili che hanno consentito di formulare una proposta di revisione della provvisoria regolamentazione approvata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002;
che le osservazioni trasmesse dalle parti in merito alla proposta e sinteticamente esposte nel premesso, sono state attentamente considerate dalla Commissione, la quale ha pero' ritenuto di confermare il contenuto della proposta di modifica in quanto ritenuto un buon punto di equilibrio tra le variegate esigenze rappresentate e ribadite dalle diverse Organizzazioni sindacali e dall'ASSTEL;
che, in particolare, non puo' accogliersi la richiesta proveniente dall'ASSTEL, finalizzata alla conferma dell'attuale regolamentazione in ragione delle considerazioni che precedono;
che le valutazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del settore sul testo della proposta, pur nella loro diversita', sono sostanzialmente positive (fatta eccezione per la FIALTEL che, tuttavia, a quanto pare di capire, ritiene ancora non sufficienti gli interventi pure considerati necessari);
che le ulteriori proposte di integrazione o modifica proposte dalle Organizzazioni sindacali non possono essere accolte in quanto potenzialmente idonee a limitare in modo eccessivo il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati o la liberta' di iniziativa economica delle imprese erogatrici del servizio;
che, nel merito, si e' ritenuto di dover limitare l'ambito d'applicazione della disciplina, precisando a tal fine anche le prestazioni indispensabili, oltre ad alcuni interventi, piu' circoscritti, in materia di intervallo minimo;
che, dunque, sono state riformulate le clausole della provvisoria regolamentazione relative:
a) all'ambito di applicazione della disciplina e alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero (articoli 1, 9 e 10 della provvisoria regolamentazione, ora articoli 1, 2 e 3 della proposta). Per quanto attiene all'ambito di applicazione della regolamentazione si e' prevista l'esclusione dei reparti non operativi, quando non sono direttamente strumentali ad attivita' finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati, dei reparti operativi che svolgano esclusivamente attivita' di promozione di offerte commerciali, dei i reparti che svolgono esclusivamente attivita' di back-office, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai fini della procedura di riattivazione delle linee, dei reparti che svolgono esclusivamente attivita' tecniche finalizzate alla installazione e al collaudo di nuovi impianti, apparati o tecnologie (art. 1 proposta di revisione). Quanto alle prestazioni indispensabili, si e' previsto che, nel caso di attivita' miste nell'ambito del customer care, saranno garantite, previo avviso all'utenza, le sole segnalazioni guasti e le informazioni di valenza sociale connesse al godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati (art. 2 proposta di revisione) e che in ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza;
b) alla disciplina dell'intervallo tra azioni di sciopero (articoli 6 e 12 della provvisoria regolamentazione, ora articoli 8 e 12 della proposta). Si e' introdotta la distinzione tra rarefazione soggettiva e oggettiva con la riduzione a due giorni dell'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione da parte dello stesso soggetto sindacale del successivo, che incide sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza (rarefazione soggettiva). E con la previsione che tra l'effettuazione di uno sciopero e quella del successivo, proclamati da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo minimo di almeno dieci giorni (rarefazione oggettiva). A cio' va aggiunto, al fine di superare qualche problema di natura applicativa, che la segnalazione come illegittimo da parte della Commissione di uno sciopero in precedenza proclamato non incide sulla regola dell'intervallo minimo e dunque sulla necessita' per il soggetto sindacale che intenda proclamare un nuovo sciopero che incida sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza di attendere due giorni, oltre il termine di preavviso. Telefonia mobile e telefonia fissa non sono, infine, considerati, ai fini dell'applicazione della regola dell'intervallo, come «stesso servizio finale». In tema di intervallo e astensioni dalle prestazioni straordinarie, la Commissione, estendendo alcune regole gia' applicate nel settore postale, ha aggiunto la previsione secondo cui la proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario. La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di preavviso, e' attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in precedenza. La regola di intervallo minimo non impedisce la proclamazione di uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo di' sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo rispetto ad eventuale altro sciopero delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza.

Formula

ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione provvisoria per il settore telecomunicazioni ad integrale sostituzione della provvisoria regolamentazione adottata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2002:

«Art. 1.

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente regolamentazione si applicano nei confronti di tutte le attivita' finalizzate alla tutela di diritti della persona costituzionalmente tutelati svolte da soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.).
Sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente regolamentazione:
a) i reparti non operativi, quando non sono direttamente strumentali ad attivita' finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati;
b) i reparti operativi che svolgano esclusivamente attivita' di promozione di offerte commerciali;
c) i reparti che svolgono esclusivamente attivita' di back-office, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai fini della procedura di riattivazione delle linee;
d) i reparti che svolgono esclusivamente attivita' tecniche finalizzate alla installazione e al collaudo di nuovi impianti, apparati o tecnologie.
 
Art. 2.

Prestazioni indispensabili

Durante l'astensione collettiva dovra' essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 146 del 1990.
In particolare dovranno essere garantiti:
a) la continuita' della normale erogazione dei servizi che assicurano collegamenti telematici e telefonici idonei a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;
b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete nonche' il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e trasmissione dati;
c) il servizio di customer care per cio' che attiene esclusivamente alle attivita' finalizzate a garantire la liberta' di comunicazione. Nel caso di attivita' miste nell'ambito del customer care, saranno garantite, previo avviso all'utenza, le sole segnalazioni guasti e le informazioni di valenza sociale connesse al godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3;
d) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al punto di accesso dell'abbonato alla rete telefonica, dovra' essere assicurata la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di interruzione del servizio da parte dell'utente al fine di assicurarne tempestivamente la riparazione.
 
Art. 3.

Modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili e di
individuazione del personale comandato

Le prestazioni indispensabili di cui all'articolo precedente saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato normalmente sulla base del criterio della rotazione.
I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla direzione aziendale orientato ad un risultato negoziale con le organizzazioni sindacali.
In mancanza di un risultato negoziale o nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte di piu' organizzazioni sindacali sulle modalita' relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorita', competente a svolgere la procedura di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza.
 
Art. 4.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione.
In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse. B) Divieto di azioni unilaterali.
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza. C) Procedure di raffreddamento.
1. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
2. L'organizzazione sindacale che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando per iscritto i motivi per cui intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle contenute nell'eventuale proclamazione dello sciopero. L'azienda, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta deve procedere alla formale convocazione.
3. Decorsi due giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi tre giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
4. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. D) Tentativo di conciliazione.
A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui alla lettera C) punti 1-3, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi:
a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; il tentativo di conciliazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
 
Art. 5.

Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono essere ripetute, salvo che siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.
 
Art. 6.

Preavviso e requisiti della proclamazione

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve essere comunicata alla direzione aziendale interessata almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dello sciopero stesso con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'estensione territoriale dello stesso.
 
Art. 7.

Durata

Il primo sciopero di ogni vertenza non puo' superare la durata di 24 ore.
L'astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non puo' superare la durata di 48 ore.
Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.
In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa collocazione nel turno.
L'azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potra' essere proclamata di volta in volta per un massimo di trenta giorni consecutivi.
 
Art. 8.

Intervallo tra azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno due giorni.
Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione del successivo, proclamati da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo minimo di almeno dieci giorni.
La segnalazione come illegittimo da parte della Commissione di uno sciopero in precedenza proclamato non incide sulla regola dell'intervallo minimo e dunque sulla necessita' per il soggetto sindacale che intenda proclamare un nuovo sciopero che incida sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza di attendere due giorni, oltre il termine di preavviso.
Telefonia mobile e telefonia fissa non sono considerati, ai fini dell'applicazione della regola dell'intervallo, come «stesso servizio finale».
 
Art. 9.

Franchigie

E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:
a) dal 23 dicembre al 3 gennaio;
b) il giorno che precede e segue la Pasqua;
c) i tre giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;
d) i due giorni precedenti, quelli seguenti e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;
e) nei periodi concomitanti con manifestazioni di rilevante importanza nazionale ed internazionale.
 
Art. 10.

Sospensione o revoca

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, il superamento di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.
Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.
Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita', di calamita' naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.
 
Art. 11.

Informazione all'utenza

Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.
 
Art. 12.

Altre forme di azione di sciopero

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti;
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare, dalla reperibilita', fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non puo' essere superiore a trenta giorni consecutivi per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 8) della presente regolamentazione, e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.
La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di preavviso, e' attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in precedenza.
La regola di intervallo minimo non impedisce la proclamazione di uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo di' sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo rispetto ad eventuale altro sciopero delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza.
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.».

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM UIL, CISAL Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER Telecomunicazioni, FIALTEL, FLM UNITI CUB, COBAS TLC, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM, nonche' alla Confindustria, all'Unione Industriali di Roma, alla Assotelecomunicazioni ed alle aziende Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Blu S.p.a., Vodafone S.p.a., Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., H3G S.p.a.

Dispone

la pubblicazione della presente della delibera nella Gazzetta Ufficiale nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: Martone
 
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